Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 900/2024 R.G., promossa da:
' nata il [...] a [...], c.f Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. BEFUMO ACHILLE, giusta procura in atti, C.F. 1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, Parte 1 esponeva:
Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3675/22, per l'accertamento e il
-
riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;
che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura
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pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato
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una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda CP amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dal riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessanta quattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1 patologie da cui la stessa risulta affetta:
"cardiopatia ischemico-ipertensiva in remoto stemi trattato con triplice by-pass 67%; psoriasi 5%; ginocchio varo artrosico bilaterale lieve, piede piatto bilaterale lieve 7%; disturbo ansioso con deflessione timica 15%". (cfr. CTU, in atti).
Tale diagnosi merita di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Va pure evidenziato che il consulente, a fronte delle superiori patologie, riconosce in capo al ricorrente una percentuale di invalidità civile pari 72%, e, al riguardo, all'udienza odierna, parte ricorrente ha rilevato a verbale l'erroneità di tale calcolo.
Il rilievo appare fondato.
Infatti, utilizzando la formula di Balthazard, con le medesime percentuali indicate dallo stesso consulente, questo decidente ha avuto modo di appurare che le menomazioni indicate dal ctu, effettivamente raggiungono una percentuale del 75%.
Ritenendo che trattasi di un mero errore di calcolo, ritiene questo decidente che in virtù delle patologie sofferte, vada riconosciuta al ricorrente una percentuale di invalidità civile pari al 75%.
Per quanto attiene la decorrenza, si ritiene che la stessa si possa ancorare all'insorgenza del
"disturbo ansioso con deflessione timica”, diagnosticato in esito alla visita psichiatrica e indicato Cont nella relazione psicodiagnostica del Dipartimento di Salute Mentale S.A gata-Mistretta dell” di
Messina, datate 14/2/2025. In definitiva, va dichiarato che Parte 1 è invalido civile nella misura del 75% a decorrere dal 14/02/2025.
Non si fa luogo a condanna dell' CP 1 ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui "In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi" (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Restano a carico dell' CP 1 le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 in persona del legale rappresentante Parte 1
,
p.t., con ricorso depositato il 26/03/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Parte 1 è invalido civile nella misura del 75% a decorrere dal Dichiara che
14/02/2025;
- Rigetta ogni altra domanda;
Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, liquidate separatamente.
Così deciso in Patti, 27/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena