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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1477/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Bisso Ignazia Rosalba); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Lojacono Filippo); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
09/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/07/1984 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I sigg.ri e non hanno obblighi scaturenti dalla presenza di CP_1 Parte_1 figli minori o comunque non autosufficienti e pertanto non convengono alcun contributo di mantenimento per le figlie e Per_1 Per_2
- I ricorrenti hanno già dato seguito a tutte le condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale fra coniugi e non esistono altri rapporti da regolare riguardanti beni comuni;
- per quanto concerne le disposizioni di carattere economico, i sigg.ri e CP_1 [...] dichiarano di rinunziare reciprocamente a contributi economici, atteso che entrambi Parte_1 si sostentano con il reddito di inclusione;
- Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le due parti, anche in attesa della relativa emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. ricorso congiunto)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario in Palermo, in data 09/07/1984, da , nato a [...] Parte_1
il 13/12/1964, e da , nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 144, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 09/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1477/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Bisso Ignazia Rosalba); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Lojacono Filippo); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
09/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/07/1984 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 14/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I sigg.ri e non hanno obblighi scaturenti dalla presenza di CP_1 Parte_1 figli minori o comunque non autosufficienti e pertanto non convengono alcun contributo di mantenimento per le figlie e Per_1 Per_2
- I ricorrenti hanno già dato seguito a tutte le condizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale fra coniugi e non esistono altri rapporti da regolare riguardanti beni comuni;
- per quanto concerne le disposizioni di carattere economico, i sigg.ri e CP_1 [...] dichiarano di rinunziare reciprocamente a contributi economici, atteso che entrambi Parte_1 si sostentano con il reddito di inclusione;
- Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le due parti, anche in attesa della relativa emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. ricorso congiunto)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario in Palermo, in data 09/07/1984, da , nato a [...] Parte_1
il 13/12/1964, e da , nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile di detto Comune al n. 144, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 09/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.