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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 39 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Luigi Pateri presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante ed appellato incidentale:
1 La Corte di Appello in totale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame, voglia
- preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma;
- in ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data del deposito del ricorso;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte di Appello adita voglia così giudicare: rigettare l'avverso appello perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado, se del caso con motivazione parzialmente differente;
in accoglimento dell'appello incidentale dell' dichiarare prescritto il diritto vantato CP_1
dall'appellante.
Con vittoria di spese di lite di grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2015 ha convenuto l' dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare che, nel corso della sua attività lavorativa, svolta dal 15 maggio 1979 al 30 settembre 2002, era stato esposto all'amianto e aveva conseguentemente maturato il diritto alla rivalutazione dei contributi versati in suo favore, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con il coefficiente di 1,50.
A fondamento delle proprie pretese ha dedotto di aver lavorato nel predetto periodo alle dipendenze della società presso lo stabilimento di Portoscuso, come operaio Controparte_2
manutentore meccanico presso il reparto COTM Officina Meccanica, nella quale dell'amianto veniva fatto largo uso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
In particolare egli maneggiava quotidianamente componenti in amianto: guarnizioni presenti nelle apparecchiature e nelle parti flangiate delle linee fluidi vapore, nastri per baderne di tenuta, coperte
2 utilizzate per evitare la formazione di cricche dovute al repentino raffreddamento delle parti saldate, materassi isolanti per la coibentazione delle linee calde ed altri.
Vi erano poi i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ossia guanti, ghette, grembiuli, coperte, del pari realizzati in amianto, che venivano necessariamente indossati dagli operai nel corso degli interventi loro affidati (lavorazioni sulle linee calde, saldature, utilizzo di fiamme libere, casi di incendio o esercitazioni antincendio).
Quale addetto alle manutenzioni meccaniche era inoltre giornalmente adibito alla sostituzione di guarnizioni e baderne in amianto ormai logore con altri manufatti realizzati in officina mediante cartone di amianto con l'ausilio di uno smeriglio portatile nonché alla rimozione di tronchi di linee ovvero alla sostituzione di altri componenti i quali, durante la manipolazione da parte dell'addetto, inevitabilmente rilasciavano fibre di amianto nell'ambiente circostante.
Sempre l'appellante ha rappresentato di avere già proposto, con ricorso depositato il 15 settembre 2010, analoga domanda giudiziale nei confronti dell , rimasta senza esito, dato CP_1
che il Tribunale adito aveva dichiarato improponibile il ricorso per carenza della domanda amministrativa.
L'istanza era stata quindi ritualmente (ri)proposta l'11 maggio 2015 cui aveva fatto seguito, nel successivo mese di novembre 2015, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avverso ricorso ed eccepire nell'ordine: il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa vantata dal l'improponibilità Pt_1
o inammissibilità del ricorso ed ancora la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria posto che egli, titolare di pensione dal 1 gennaio 2005, aveva presentato domanda amministrativa all solo nel 2015, dunque lasciando decorrere oltre tre anni tra il momento in cui gli era CP_1
stata liquidata la pensione e la data di deposito del ricorso giurisdizionale.
In particolare il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato nel mese di novembre 2015 con la conseguenza che la fattispecie era disciplinata dal decreto legge n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011, il cui art. 38 commi 1 lett. d) e 4 ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza che decorre dal pagamento della prestazione riconosciuta solo in parte ossia nel caso di specie dal gennaio 2005.
3 Ha poi eccepito la prescrizione del diritto del alla rivalutazione dei contributi stante il Pt_1
decorso del relativo termine decennale.
Nel merito, premesso che il ricorrente era titolare di pensione dal 1 gennaio 2005 e che aveva presentato la domanda amministrativa all in data successiva al 2 ottobre 2003, con la CP_3
conseguenza che avrebbe avuto comunque diritto alla rivalutazione per il minore coefficiente di
1,25, rilevante al solo fine della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico e che avrebbe potuto giovarsi dell'eventuale esposizione all'amianto solo per migliorare la prestazione in godimento nei limiti del raggiungimento del massimo di prestazione conseguibile, ha contestato l'effettiva esposizione all'amianto del lavoratore ricorrente giacchè egli non aveva dato prova della sua concreta esposizione al rischio di legge.
Con sentenza n. 1221 del 2 ottobre 2018 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Il primo giudice ha concordato con l' in relazione alla eccepita decadenza di cui all'art. CP_1
47 ultimo comma del D.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38 comma I lett. d) del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge 111 del 2011, decadenza che vale per le “azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (…). In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione (…)”, facendo decorrere il relativo termine triennale dalla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 47, introdotta dalla legge n. 111 del 2011.
Detto termine era perciò già spirato nel mese di novembre 2015, quando aveva depositato il ricorso davanti al Tribunale, considerando che era già pensionato dall'1 gennaio 2005.
Contro tale decisione ha proposto appello cui ha resistito l' con apposita Parte_1 CP_1
memoria difensiva recante appello incidentale in relazione alla questione, già sollevata nel primo giudizio, concernente la intervenuta prescrizione decennale delle ragioni di credito vantate dallo stesso Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con articolate argomentazioni, premesso che il legittimato passivo rispetto alla domanda proposta dinanzi al Tribunale è esclusivamente l' ha sostanzialmente CP_1
lamentato che erroneamente il Tribunale lo ha dichiarato decaduto dal diritto alla rivalutazione contributiva, facendo in definitiva decorrere il termine triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n.
639/1970 dall'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011.
4 Ha altresì sostenuto che, comunque, la disciplina della decadenza si applica solo alle domande di prestazioni, non anche alle azioni volte ad ottenere la mera rivalutazione della provvista contributiva, che non è di per sé una prestazione, ma soltanto un modo di calcolo della stessa e che solo a partire dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge, il 6 luglio 2011, la decadenza
è divenuta applicabile anche alla mera richiesta di tale beneficio contributivo, innovazione questa che tuttavia non opera retroattivamente come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014.
Sotto altro profilo ha rilevato che la decadenza non opera sul diritto in sé alla rivalutazione, ma dispiegherebbe i suoi effetti, eventualmente, solo sui ratei pregressi di pensione, come dispone la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/1991.
Ha poi invocato la protezione costituzionale dei diritti previdenziali, incompatibile con l'affermata decadenza, e sollecitato quindi la sottoposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 639/1970 per contrasto con l'art. 38 della
Costituzione se interpretato nel senso che tale disciplina trovi applicazione anche per le controversie che vertono sul diritto al riconoscimento dei benefici pensionistici correlati alla esposizione all'amianto.
Poiché comunque fino al giorno 6 marzo 2015, quando era stata pubblicata la sentenza n.
346/2015, era inibito il decorso del termine triennale di decadenza di cui al citato art. 47, dato che fino alla definizione di tale giudizio vi era una pendenza ad ogni utile effetto e conseguenza di legge, doveva ritenersi tempestiva, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la domanda amministrativa proposta l'11 maggio 2015 e, conseguentemente, il ricorso giurisdizionale che alla medesima aveva fatto seguito, come detto, nel novembre 2015.
2. L' invece, dopo avere ribadito l'eccezione di decadenza già formulata nel primo CP_1
grado del giudizio ed aver contestato anche nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa, ha proposto appello incidentale in merito all'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato.
3. La controversia è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
4. L'appello proposto da è fondato per le ragioni che si passa ad esporre. Parte_1
La Corte reputa opportuno anzitutto dover procedere ad esaminare partitamente, come avvenuto in altri precedenti giudizi concernenti vicende analoghe a quella in disamina, le
5 dirimenti questioni che vertono sulla eccepita decadenza, oggetto dell'appello principale proposto dal e sul decorso del termine di prescrizione, sul quale verte invece l'appello incidentale Pt_1
proposto dall CP_1
4.1. Eccezione di decadenza.
L'appellante ha sostenuto, come visto, che la decadenza triennale di cui sopra non si sarebbe realizzata siccome impedita dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta prima del decorso del triennio di riferimento.
Ha altresì prospettato la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
La Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata ossia, come già visto, il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dal predetto art. 47.
A tal proposito ha richiamato le modifiche introdotte al comma 6 di tale disposizione con la novella contenuta nel D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, all'esito delle quali la norma in questione prevedeva che Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il Tribunale ha dunque ritenuto che la norma operasse per il futuro e pertanto l'ha applicata alla fattispecie calcolando il decorso del termine di decadenza a partire dalla sua entrata in vigore, valutando che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla legge n. 111/2011.
La Corte non condivide tale percorso argomentativo.
Anzitutto deve essere confermato l'orientamento, conforme a quello consolidato della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici.
6 Inoltre la stessa Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, (per quanto con pronuncia resa anteriormente alla modifica normativa in oggetto, cfr. Cass. sent.
SS.UU n. 12720/2009).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziali avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge
“ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto), in base ai criteri ordinari, il diritto al trattamento pensionistico (cfr. con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. sent. n. 15008/2005, Cass. sent. n. 2351/2015, Cass. sent. n. 2856/2017 e, più di recente, Cass. sent. n. 27149/2024).
Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. sent. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032, tutte del 2012, ed in seguito da Cass. sent. n. 27148/2013 e Cass. sent. n. 4778/2014) così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale, che ne determina l'imprescrittibilità,
“non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva”
(v. Cass. sent. nn. 7138 e 12052 del 2011).
Che poi nel caso di specie nemmeno si controverta sul diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche dalla medesima Corte di Cassazione con la sentenza n. 6382/2012.
Trattandosi in definitiva di un diritto autonomo rispetto al diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico già in godimento non appare corretto il procedimento logico seguito
7 dal Tribunale così come appare erronea l'interpretazione della norma e dunque, implicitamente, la qualificazione attribuita alla prestazione richiesta.
Dovendosi pertanto procedere a valutare l'effettivo avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d'ufficio, è sufficiente osservare che la domanda amministrativa relativa alla prestazione, di cui infondatamente l' eccepisce la mancanza, è stata CP_1
presentata l'11 maggio 2015 (cfr. doc. 1 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado) mentre la controversia giudiziale è stata introdotta il 2 novembre 2015, dunque con tutta evidenza entro il triennio, con conseguente insussistenza dell'effetto decadenziale ritenuto invece sussistente dal giudice di primo grado.
Dalla infondatezza dell'eccezione di decadenza discende la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal in relazione alla estensione di tale sanzione Pt_1
processuale ex art. 38 del D.L. n. 98/2011 anche alle controversie vertenti su prestazioni riconosciute solo in parte.
4.2. Eccezione di prescrizione e appello incidentale.
L' ha ribadito l'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che non CP_1
si può ritenere implicitamente rigettata, proponendo appello incidentale sul punto.
L'eccezione in discorso riguarda la mancata prova di atti interruttivi successivi alla domanda amministrativa presentata all' CP_3
La conseguenza sarebbe che tra la domanda amministrativa all' inoltrata il 4 aprile CP_3
2005, e la proposizione della lite nel mese di novembre 2015, sarebbe decorso il termine decennale.
Come questa Corte ha più volte affermato, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine.
Dall'autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento come per ogni diritto alla prescrizione per mancato esercizio.
Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di diversa previsione legislativa.
D'altra parte alle medesime conclusioni quanto alla operatività del termine di prescrizione ordinario è pervenuto pure l ove si abbia riguardo al tenore testuale delle difese svolte CP_1
nella memoria di costituzione e difesa depositata nel primo giudizio.
8 Va soggiunto che la circostanza che la prescrizione del diritto sia definitiva e non limitata ai singoli ratei è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 2351/2015;
Cass. sent. n. 2503/2015; Cass. sent. n. 10980/2015).
Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, vista la complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto la consapevolezza della sua esposizione all'amianto, secondo un principio ormai consolidato, più volte fatto proprio anche di recente dalla Suprema Corte (così Cass. n.
2351/2015, n. 10980/2015, n. 16128/2015, n. 2856/2017, n. 4283/2020 e n. 27761/2020 tra le altre), consapevolezza che coincide di regola con la presentazione della domanda all' CP_3
volta ad ottenere la relativa certificazione (v. Cass. sent. n. 2856/2017 e la precedente Cass. sent.
n. 2351/2015 sopra richiamata).
Nel caso dell'appellante la prescrizione non si è verificata: la domanda all' volta ad CP_3
ottenere il riconoscimento dell'esposizione è stata da lui presentata il 4 aprile 2005 (cfr. doc. 2 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Successivamente lo stesso odierno appellante, con ricorso giudiziale n. 4010/2010, depositato in data 15 settembre 2010, debitamente notificato all entro il decennio dal 4 aprile 2005 CP_1
ha tempestivamente azionato nei confronti dell'Istituto il diritto in contestazione.
La domanda è stata dichiarata improcedibile giusta sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro n. 346/2015, depositata il 6 marzo 2015.
Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, ovverosia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.).
A ciò ha fatto seguito la domanda amministrativa all presentata, come già si è avuto CP_1
modo di osservare, l'11 maggio 2015 mentre il 2 novembre successivo è seguito il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado qui scrutinato che ha, del pari, fatto salvo, interrompendone tempestivamente il decorso, il termine di prescrizione, allo stesso modo di quanto avvenuto nel settembre 2010.
L'eccezione di prescrizione risulta, quindi, priva di fondamento e l'appello incidentale dell' va, di conseguenza, rigettato. CP_1
9 Quanto fin qui esposto in ordine alla infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall' appellato rende pertanto necessario procedere al vaglio nel merito della domanda CP_1
attorea.
Occorre infatti verificare se risulti o meno integrata la fattispecie legale prospettata dal Pt_1
e dunque se questi vanti o meno il rivendicato diritto alla rivalutazione contributiva correlata alla esposizione ultradecennale all'amianto.
4.3. Prestazione lavorativa ed esposizione all'amianto.
Deve ritenersi provato il diritto di alla rivalutazione contributiva richiesta. Parte_1
Va premesso che è documentalmente dimostrato che egli ha prestato la sua attività Pt_1
lavorativa presso la nello stabilimento di Portovesme dal maggio 1979 al Controparte_2
settembre 2002, ossia per il periodo oggetto di causa.
Al riguardo sono stati ritualmente depositati in atti nel giudizio dinanzi al Tribunale un estratto conto previdenziale del 18 gennaio 2016, prodotto dalla odierna appellata, ed un estratto conto assicurativo del 17 maggio 2002, prodotto dall'appellante, che confermano lo svolgimento di attività lavorativa da parte di quest'ultimo alle dipendenze della predetta società nell'arco di tempo in questione.
E' altresì in atti una nota del 19 maggio 2005, a firma del Direttore Risorse Umane della predetta società, dalla quale emerge che l'appellante ha lavorato presso il predetto stabilimento di Portovesme per il periodo anzidetto come operatore in turno a ciclo continuo della sezione
CMTM (officina meccanica).
Tali circostanze, come si vedrà, risultano d'altra parte ulteriormente riscontrate all'esito della assunzione della prova testimoniale e dell'espletamento di una c.t.u. disposta nel corso del presente giudizio.
4.4. L'esito della prova testimoniale.
Con riguardo alla prima la Corte, non avendo provveduto al riguardo il Tribunale che ha definito in rito il primo grado di giudizio, ha disposto l'escussione di due testimoni.
Il primo di costoro, , la cui attendibilità non può ritenersi inficiata dal fatto che al CP_4
pari del ha promosso un giudizio onde vedersi riconoscere l'esposizione all'amianto, ha Pt_1
dichiarato che l'appellante ha lavorato presso lo stabilimento di Portovesme Pt_1 CP_2
dal 1972 al 1992 e di averlo ivi conosciuto quale collega di lavoro.
10 In particolare ha riferito che egli lavorava nel reparto valvolisti che era contiguo al mio e si occupava di smontaggio, manutenzione e rimontaggio delle valvole. Le valvole erano nell'impianto ovunque e era necessario fare la manutenzione periodica dato che le guarnizioni che servivano per accoppiare le valvole alle tubazioni venivano mangiate dall'idrato di allumina, che si mangiava anche il ferro.
Ha proseguito rammentando che il e i suoi colleghi ogni giorno smontavano le valvole Pt_1
che erano enormi (20/32/46 pollici con diametro di circa 500/800 mm), utilizzando la gru. Le guarnizioni delle valvole erano fatte con amianto e dove le temperature erano molto alte avevano un'anima in acciaio e fili in amianto intorno per garantire la tenuta quando passava il prodotto a elevate temperature. Una volta smontata la valvola la manutenzione consisteva nel raschiare dalla flangia della valvola le incrostazioni in amianto che restavano attaccate alla flangia.
Per lo svolgimento di queste operazioni gli addetti, compreso il usavano un raschino e Pt_1
guanti che erano in amianto se le temperature erano elevate. Le vecchie guarnizioni tendevano
a sbriciolarsi perché usurate dal calore e disperdevano addosso agli operai polveri che respiravano dato che si stava addosso alla valvola e non vi era all'epoca consapevolezza della pericolosità dell'amianto. Realizzavano le nuove guarnizioni ricavandole da fogli di amianto posti a disposizione degli operai (di circa 1 metro per 2 metri), che tagliavano con una apposita macchinetta a manovella presente nel reparto che con una taglierina tagliava la guarnizione alla misura necessaria.
A riprova della indubbia esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto ha poi dichiarato che durante il taglio i fogli rilasciavano polveri.
D'altra parte talvolta era necessario adattare le guarnizioni alla valvola oppure cimentarsi nello smontaggio di componenti delle valvole cosicché l'operatore doveva svolgere operazioni aggiuntive ossia riscaldare il componente con un cannello a gas propano per renderlo più morbido e toglierlo ed a tal fine indossava guanti in amianto.
Inoltre per le operazioni di pulizia della sede della valvola il al pari degli altri addetti Pt_1
usava poi uno smeriglio o una turbinetta che funzionava ad aria eliminando i residui delle guarnizioni in amianto che venivano polverizzate e disperse nell'ambiente di lavoro.
11 Ha proseguito spiegando che ogni giorno vi era una squadra di otto operai nel reparto dove lavorava che si occupava di smontare e fare la manutenzione poi rimontandole sulle Pt_1
valvole, sulle pompe e sui motori e ciò per l'intero turno lavorativo……. il reparto di Pt_1
curava, perciò, lo smontaggio anche delle pompe di cui poi un altro reparto curava la manutenzione.
Le operazioni di smontaggio comportavano l'eliminazione delle guarnizioni in amianto, sempre con uno scrostamento effettuato a mano eseguito senza protezioni e con gli impianti in movimento.
Il teste ha poi riferito, a conclusione del suo esame, che ad un certo punto era stato Pt_1
trasferito nel magazzino a fianco al suo originario reparto, separato dal reparto solo da una rete di protezione e aperto dove curava la distribuzione dei materiali, compresi quelli contenenti amianto e cioè teli e fogli ed ha aggiunto che sia il che i suoi colleghi di reparto erano Pt_1
esposti alle particelle in amianto durante le lavorazioni relative alla saldatura del battente degli otturatori delle valvole a elevate temperature.
Ha concluso precisando che nello stabilimento si era fatto uso di amianto fino agli anni novanta e che solo quando egli stesso è andato via (dunque, secondo quanto ha riferito lo stesso teste all'inizio del suo esame, ai primi degli anni '90) si stava iniziando a smantellare tutte le apparecchiature coibentate con amianto.
Il successivo teste, , del pari ex collega del dal 1979 al 2002, ha reso Testimone_1 Pt_1
dichiarazioni sostanzialmente analoghe e quelle riferite dal primo teste e vale anche per la sua posizione quanto osservato in ordine alla attendibilità di coloro che hanno o hanno avuto contenziosi con l' per identiche rivendicazioni previdenziali. CP_1
In particolare ha minuziosamente descritto le attività che l'appellante svolgeva quale addetto allo smontaggio, manutenzione e rimontaggio delle valvole presenti ovunque nei diversi reparti dell'impianti.
Ha infatti riferito che il ricorrente e i suoi colleghi ogni giorno smontavano le valvole che erano spesso enormi (da 3 a 30 pollici, con diametro di circa 90 cm, alte anche due metri).
Le guarnizioni delle valvole, cd. erano fatte con amianto e nelle testate vi erano Pt_2
guarnizioni in amianto e in fili in amianto per garantire la tenuta quando passava il prodotto a elevate temperature.
12 La guarnizione si saldava al pezzo a causa della pressione e della elevata temperatura e in tal caso bisognava martellarla per distruggerla.
Una volta smontata la valvola la manutenzione consisteva nel raschiare dalla flangia della valvola le incrostazioni in amianto che restavano attaccate alla flangia.
Gli operai come usavano un raschietto e guanti in amianto se le temperature erano Pt_1
elevate.
Le vecchie guarnizioni tendevano a sbriciolarsi perché usurate dal calore e disperdevano addosso agli operai polveri che respiravano dato che si stava addosso alla valvola.
Realizzavano le nuove guarnizioni ricavandole da fogli di amianto posti in rotoli a disposizione degli operai (di circa due metri di larghezza), che tagliavano con una apposita macchinetta a manovella, una sorta di compasso, presente nel reparto che con una taglierina tagliava la guarnizione alla misura necessaria.
Ha poi precisato che quando era difficile smontare alcune parti della valvola da Pt_1
sostituire, scaldava il pezzo con un cannello a gas propano per renderlo più morbido e toglierlo
e faceva tale operazione usando guanti in amianto dato che i normali guanti venivano sciolti dal calore. Per pulire la sede della valvola usava poi uno smeriglio o una turbinetta che funzionava ad aria eliminando i residui delle guarnizioni in amianto che venivano polverizzate
e disperse nell'ambiente di lavoro e che gli operai respiravano. Ogni giorno vi era una squadra di operai nel reparto dove lavorava ………Queste operazioni quotidiane venivano fatte senza protezioni e con gli impianti in movimento….Si è fatto uso di amianto fino agli anni novanta e soprattutto fino ad esaurimento scorte.
Ambedue i testi hanno poi riferito che ad un certo momento, non meglio precisato, il Pt_1
seppur non in modo continuativo secondo il teste era stato assegnato al Tes_1
magazzino/attrezzeria, contiguo al suo reparto dal quale era separato da un semplice reticolato metallico, ove erano depositati i materiali contenenti amianto ossia teli, guanti, coperte e fogli.
Alla luce degli elementi di conoscenza offerti dalla prova anzidetta emergono significativi elementi a sostegno della esposizione del alle fibre/polveri di amianto nel corso della sua Pt_1
non breve attività lavorativa all'interno dello stabilimento di Portovesme, talchè CP_2
risulta sufficientemente riscontrato quanto egli ha esposto nel ricorso introduttivo laddove ha
13 ricostruito le modalità di svolgimento e l'ambiente di lavoro ove ha espletato le mansioni nell'arco temporale di interesse in causa.
4.5. Le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di ufficio.
La Corte, ritenutane la necessità ai fini decisori, ha quindi affidato l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio all'ing. professionista particolarmente Persona_1
qualificato che già in altri analoghi giudizi è stato incaricato di eseguire accertamenti peritali volti ad appurare il periodo di esposizione alle fibre/polveri di amianto e l'eventuale superamento del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo cui la normativa di cui all'art. 13 comma 8 del D.lgs. n. 257/1992 riconnette, in presenza dei relativi presupposti, il diritto il conseguimento dei benefici previdenziali.
Ebbene il c.t.u., sulla scorta della documentazione in atti e degli elementi di conoscenza desumibili dalle testimonianze sopra richiamate e da altre fonti di conoscenza delle quali ha dato atto nel suo elaborato (in particolare gli esiti di un sopralluogo eseguito personalmente presso lo stabilimento per cui è causa, il contenuto del documento di valutazione dei rischi e le informazioni ricavabili dalla banca dati Evalutil specializzata nella raccolta di elementi utili per ricostruire, in base all'incrocio dei dati per mansione/settore di attività, modelli di riferimento utili onde ricostruire i parametri di esposizione all'amianto), ha provveduto alla valutazione analitica della esposizione diretta all'amianto del Pt_1
Ha quindi osservato che per la stima analitica dell'esposizione diretta si è proceduto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, tra loro coerenti, dalle quali risulta che l'appellante intervenisse quotidianamente per la rimozione con utensili manuali e la sostituzione di guarnizioni e baderne di MCA.
Sempre il c.t.u. ha poi potuto appurare che dalle dichiarazioni dei tecnici (ing. CP_2
, interpellati in occasione del sopralluogo del 27/02/2014, era emerso che le guarnizioni Per_2
di amiantite e le baderne di MCA furono usate sino al 1990 e con altre, prive d'amianto, alla fine di quell'anno. In letteratura si reperiscono numerosi dati di concentrazione relativi alla rimozione e sostituzione di guarnizioni.
Escludendo le operazioni eseguite con imbibizione coibente, metodo glove-bags o uso di penetrante-fissativo (perché tali modalità non venivano praticate), sono stati reperiti, tra gli altri, i seguenti dati relativi alla rimozione di guarnizioni senza misure di controllo:
14 a) Centrali elettriche a vapore, rimozione di guarnizioni di valvole (durata della lavorazione
25-40 min.): 0,3 ff/cm3 (in Amyant, fonte: Appl. Occ. Env. Hyg. 8:790, 1993).
b) Rimozione di guarnizioni, senza misure di controllo della dispersione di fibre (addetto all'operazione): 0,032 ff/cm3 (in Amyant, fonte: et al., atti 16° congresso nazionale Tes_2
AIDII. Guarnizioni di valvole e tubazioni industriali e domestiche di varie dimensioni. Amianto crisotilo. Valore di esposizione personale).
c) Sostituzione di guarnizione pompe in locale caldaie: 0,0350 ff/cm3 (in Amyant, fonte: indagine 1992 SSN regione Marche, AUSL 1 Pesaro. Campionamento ambientale, valore medio).
Ha quindi dato atto che i dati reperibili nella letteratura scientifica di settore risultano piuttosto variabili posto che Per la rimozione delle guarnizioni, accanto a dati di concentrazione relativamente elevati quale il dato a) (0,3 ff/cm3 ), si reperiscono anche dati molto più contenuti.
Conseguentemente, reputando dover procedere secondo un criterio di stima di tipo prudenziale, ha annotato che relativamente alla sola rimozione di guarnizioni e baderne si ritiene più appropriato usare il dato b) pari a 0,032 ff/cm3 , del resto molto prossimo al dato c) pari a
0,035 ff/cm3 , per la stima dell'esposizione diretta.
L'esposizione risultante per brevi esposizioni quotidiane è pari a Ed1 = 0,032 x 1/8 = 0,004 ff/cm3 .
Ha poi aggiunto che In letteratura, inoltre, sono disponibili vari dati riferiti ad attività di manipolazione e taglio di materiali contenenti amianto (coperte e teli per avvolgere parti calde;
fogli e cartoni per ricavare guarnizioni nuove), sulla base dei quali si può ritenere appropriato assumere F = 1,3 ff/cm3 come valore di concentrazione da utilizzare nella stima dell'esposizione. Anche assumendo che per la sostituzione fossero usate prevalentemente guarnizioni preformate, come affermato dall'ing. si ritiene opportuno considerare Per_2
almeno un'esposizione occasionale, di durata media pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa. Il contributo espositivo risultante è pari a Ed2 = 1,3 x (1/16) = 0,08 ff/cm3 .
Non si ritiene di dover considerare l'eventuale contributo all'esposizione derivante dall'uso di indumenti protettivi in amianto: da un lato la presenza di amianto nei guanti in dotazione è fortemente dubbia;
d'altro canto le informazioni disponibili indicano che l'uso dei guanti, qualunque fosse la loro composizione, fosse tutt'al più sporadico.
15 Sempre l'ing. ha quindi ritenuto, all'esito delle verifiche svolte, che L'esposizione Per_1
Co complessiva (somma dell'esposizione ambientale e dei due contributi all'esposizione diretta
Co Ed1 ed Ed2) risulta dunque E = + Ed1 + Ed2 = (0,016 + 0,004 + 0,08) ff/cm3 = 0,10 ff/cm3
e pertanto corrispondente alla soglia di riferimento.
La stima suddetta si riferisce al periodo dal 15/05/1979 (data di assunzione del sig. alle Pt_1
dipendenze di , quale riportata nel ricorso) sino al 31/12/1990; per gli anni CP_2
successivi si ritiene che l'esposizione sia stata inferiore.
Le conclusioni cui il c.t.u. è infine pervenuto sono del seguente tenore: relativamente al periodo dal 15/05/1979 (data di assunzione del sig. alle dipendenze di , quale Pt_1 CP_2
riportata nel ricorso) sino al 31/12/1990 è stata stimata un'esposizione dell'appellante dell'ordine del valore di riferimento pari a 0,1 ff/cm3. La stima è stata ottenuta in condizioni di incertezza ma assumendo ipotesi cautelative che suggeriscono di ritenere, in conclusione, che il valore di riferimento per la concessione dei benefici previdenziali sia stato raggiunto.
Per gli anni successivi al 1990 si ritiene che l'esposizione sia stata inferiore.
Da tali conclusioni, cui l'ausiliare è giunto dopo accurati accertamenti e minuziose ricerche di materiale e documentazione adoperando un opportuno criterio prudenziale onde non discostarsi dagli elementi di conoscenza disponibili, la Corte non ha ragione di discostarsi, apparendo fondate su un'indagine esauriente, condotta con criteri metodologici chiari e condivisibili, peraltro nemmeno oggetto di specifici ed argomentati rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti.
5. Può dirsi, perciò, debitamente accertato che l'odierno appellante è stato esposto all'amianto in misura superiore alla soglia di legge nel periodo dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre 1990, salvo che per i periodi durante i quali è stato collocato in Cassa Integrazione, ossia 6 settimane nel 1983, 10 settimane nel 1985 e 4 settimane nel 1986 (cfr. estratto conto previdenziale in atti).
La mancata menzione da parte dell'Ausiliare del dato concernente la continuità lavorativa desumibile dall'estratto conto in esame può ben essere superata dalla Corte trattandosi di un dato documentale ritualmente acquisito in causa.
6. Risulta comprovato perciò che in detto arco temporale il è stato adibito al reparto Pt_1
COTM Officina Meccanica con mansioni prevalenti di manutentore meccanico alle dipendenze della società presso lo stabilimento di Portovesme. Controparte_2
16 Le successive mansioni di fattorino, documentate in atti a partire dal 1995 ed alle quali con tutta probabilità sono da riferire le indicazioni fornite dai due testi anzidetti, risultano invero irrilevanti ai fini decisori siccome collocate temporalmente al di fuori del periodo di esposizione qualificata all'amianto, stimata dal c.t.u. fino al 1990.
7. Quanto alla misura del beneficio nel caso del non può trovare applicazione la Pt_1
disciplina originaria del beneficio contributivo in questione, che è quella dettata dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevede la moltiplicazione dei contributi versati nel periodo di esposizione per 1,5.
Non opera, infatti, nel caso in esame il comma 6 bis dell'art. 42 del D. L. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, che ha stabilito: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1002 n. 257 (…)”.
L'odierno appellante, invero, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto legge, non era ancora in pensione (essendo stato pacificamente collocato in quiescenza dall'1 gennaio
2005), né, per quanto consta, aveva avviato una controversia prima del 2003.
Anche la domanda amministrativa è stata presentata all' il 4 aprile 2005, dunque in CP_3
data successiva all'entrata in vigore del decreto.
D'altra parte nulla egli ha allegato in relazione al fatto che avesse già conseguito il diritto al trattamento pensionistico, anche per effetto della rivalutazione, prima dell'entrata in vigore del decreto, e con certezza non aveva avviato la controversia prima del 2003.
Non potendosi ritenere, perciò, provate in causa le condizioni legittimanti il mantenimento della disciplina precedente, il coefficiente di rivalutazione da applicare è pari a 1,25, come d'altronde correttamente ha dedotto l' fin alla memoria depositata in primo grado. CP_1
8. In definitiva, l'appello principale deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto dall con la conseguenza che la sentenza CP_1
impugnata va totalmente riformata.
Deve essere, quindi, dichiarato il diritto dell'appellante alla rivalutazione dei Parte_1
contributi versati sulla sua posizione assicurativa dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre 1990, esclusi i periodi anzidetti trascorsi in Cassa Integrazione, mediante moltiplicazione per il
17 coefficiente di 1,25, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nei limiti del massimale.
9. Data la soccombenza, l' è tenuto alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio CP_1
in favore di , liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014 e Parte_1
successive modifiche in relazione al valore indeterminabile della causa ed all'attività processuale svolta, facendo riferimento per il primo grado del giudizio ai parametri previsti per le controversie di previdenza, esclusa la fase istruttoria, e per il secondo grado del giudizio ai parametri previsti per i giudizi di appello riferiti alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità tenuto conto del tipo di accertamenti demandati al giudicante, cui vanno aggiunte le spese forfettarie in misura del 15%, gli accessori di legge e il contributo unificato ove versato.
10. Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
11. Sussistono i presupposti processuali, in ragione del rigetto dell'appello incidentale proposto dall'istituto previdenziale, per ritenere tenuto l' a versare nuovamente il contributo CP_1
unificato nella misura già erogata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello principale proposto da nei confronti dell' avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1221/2018 del 2 ottobre 2018 e, in riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di alla rivalutazione dei contributi Parte_1
versati sulla sua posizione assicurativa dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre1990, esclusi i periodi trascorsi in Cassa Integrazione meglio precisati in motivazione, mediante moltiplicazione per
1,25, nei limiti del massimale;
2) Rigetta, siccome infondato, l'appello incidentale proposto dall CP_1
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante principale, che CP_1
liquida in complessivi euro 3.290,00 per il primo grado ed euro 4.995,50 per il secondo grado,
18 oltre spese forfettarie al 15%, accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avvocato Luigi Pateri dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell CP_1
5) Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto CP_1
previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari l'1 luglio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 39 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Luigi Pateri presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Delitala
n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante ed appellato incidentale:
1 La Corte di Appello in totale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame, voglia
- preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma;
- in ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data del deposito del ricorso;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte di Appello adita voglia così giudicare: rigettare l'avverso appello perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado, se del caso con motivazione parzialmente differente;
in accoglimento dell'appello incidentale dell' dichiarare prescritto il diritto vantato CP_1
dall'appellante.
Con vittoria di spese di lite di grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 novembre 2015 ha convenuto l' dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare che, nel corso della sua attività lavorativa, svolta dal 15 maggio 1979 al 30 settembre 2002, era stato esposto all'amianto e aveva conseguentemente maturato il diritto alla rivalutazione dei contributi versati in suo favore, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con il coefficiente di 1,50.
A fondamento delle proprie pretese ha dedotto di aver lavorato nel predetto periodo alle dipendenze della società presso lo stabilimento di Portoscuso, come operaio Controparte_2
manutentore meccanico presso il reparto COTM Officina Meccanica, nella quale dell'amianto veniva fatto largo uso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
In particolare egli maneggiava quotidianamente componenti in amianto: guarnizioni presenti nelle apparecchiature e nelle parti flangiate delle linee fluidi vapore, nastri per baderne di tenuta, coperte
2 utilizzate per evitare la formazione di cricche dovute al repentino raffreddamento delle parti saldate, materassi isolanti per la coibentazione delle linee calde ed altri.
Vi erano poi i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) ossia guanti, ghette, grembiuli, coperte, del pari realizzati in amianto, che venivano necessariamente indossati dagli operai nel corso degli interventi loro affidati (lavorazioni sulle linee calde, saldature, utilizzo di fiamme libere, casi di incendio o esercitazioni antincendio).
Quale addetto alle manutenzioni meccaniche era inoltre giornalmente adibito alla sostituzione di guarnizioni e baderne in amianto ormai logore con altri manufatti realizzati in officina mediante cartone di amianto con l'ausilio di uno smeriglio portatile nonché alla rimozione di tronchi di linee ovvero alla sostituzione di altri componenti i quali, durante la manipolazione da parte dell'addetto, inevitabilmente rilasciavano fibre di amianto nell'ambiente circostante.
Sempre l'appellante ha rappresentato di avere già proposto, con ricorso depositato il 15 settembre 2010, analoga domanda giudiziale nei confronti dell , rimasta senza esito, dato CP_1
che il Tribunale adito aveva dichiarato improponibile il ricorso per carenza della domanda amministrativa.
L'istanza era stata quindi ritualmente (ri)proposta l'11 maggio 2015 cui aveva fatto seguito, nel successivo mese di novembre 2015, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avverso ricorso ed eccepire nell'ordine: il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa vantata dal l'improponibilità Pt_1
o inammissibilità del ricorso ed ancora la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria posto che egli, titolare di pensione dal 1 gennaio 2005, aveva presentato domanda amministrativa all solo nel 2015, dunque lasciando decorrere oltre tre anni tra il momento in cui gli era CP_1
stata liquidata la pensione e la data di deposito del ricorso giurisdizionale.
In particolare il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato nel mese di novembre 2015 con la conseguenza che la fattispecie era disciplinata dal decreto legge n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011, il cui art. 38 commi 1 lett. d) e 4 ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza che decorre dal pagamento della prestazione riconosciuta solo in parte ossia nel caso di specie dal gennaio 2005.
3 Ha poi eccepito la prescrizione del diritto del alla rivalutazione dei contributi stante il Pt_1
decorso del relativo termine decennale.
Nel merito, premesso che il ricorrente era titolare di pensione dal 1 gennaio 2005 e che aveva presentato la domanda amministrativa all in data successiva al 2 ottobre 2003, con la CP_3
conseguenza che avrebbe avuto comunque diritto alla rivalutazione per il minore coefficiente di
1,25, rilevante al solo fine della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico e che avrebbe potuto giovarsi dell'eventuale esposizione all'amianto solo per migliorare la prestazione in godimento nei limiti del raggiungimento del massimo di prestazione conseguibile, ha contestato l'effettiva esposizione all'amianto del lavoratore ricorrente giacchè egli non aveva dato prova della sua concreta esposizione al rischio di legge.
Con sentenza n. 1221 del 2 ottobre 2018 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Il primo giudice ha concordato con l' in relazione alla eccepita decadenza di cui all'art. CP_1
47 ultimo comma del D.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38 comma I lett. d) del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge 111 del 2011, decadenza che vale per le “azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (…). In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione (…)”, facendo decorrere il relativo termine triennale dalla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 47, introdotta dalla legge n. 111 del 2011.
Detto termine era perciò già spirato nel mese di novembre 2015, quando aveva depositato il ricorso davanti al Tribunale, considerando che era già pensionato dall'1 gennaio 2005.
Contro tale decisione ha proposto appello cui ha resistito l' con apposita Parte_1 CP_1
memoria difensiva recante appello incidentale in relazione alla questione, già sollevata nel primo giudizio, concernente la intervenuta prescrizione decennale delle ragioni di credito vantate dallo stesso Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con articolate argomentazioni, premesso che il legittimato passivo rispetto alla domanda proposta dinanzi al Tribunale è esclusivamente l' ha sostanzialmente CP_1
lamentato che erroneamente il Tribunale lo ha dichiarato decaduto dal diritto alla rivalutazione contributiva, facendo in definitiva decorrere il termine triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n.
639/1970 dall'entrata in vigore del D. L. n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011.
4 Ha altresì sostenuto che, comunque, la disciplina della decadenza si applica solo alle domande di prestazioni, non anche alle azioni volte ad ottenere la mera rivalutazione della provvista contributiva, che non è di per sé una prestazione, ma soltanto un modo di calcolo della stessa e che solo a partire dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge, il 6 luglio 2011, la decadenza
è divenuta applicabile anche alla mera richiesta di tale beneficio contributivo, innovazione questa che tuttavia non opera retroattivamente come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014.
Sotto altro profilo ha rilevato che la decadenza non opera sul diritto in sé alla rivalutazione, ma dispiegherebbe i suoi effetti, eventualmente, solo sui ratei pregressi di pensione, come dispone la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/1991.
Ha poi invocato la protezione costituzionale dei diritti previdenziali, incompatibile con l'affermata decadenza, e sollecitato quindi la sottoposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 639/1970 per contrasto con l'art. 38 della
Costituzione se interpretato nel senso che tale disciplina trovi applicazione anche per le controversie che vertono sul diritto al riconoscimento dei benefici pensionistici correlati alla esposizione all'amianto.
Poiché comunque fino al giorno 6 marzo 2015, quando era stata pubblicata la sentenza n.
346/2015, era inibito il decorso del termine triennale di decadenza di cui al citato art. 47, dato che fino alla definizione di tale giudizio vi era una pendenza ad ogni utile effetto e conseguenza di legge, doveva ritenersi tempestiva, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la domanda amministrativa proposta l'11 maggio 2015 e, conseguentemente, il ricorso giurisdizionale che alla medesima aveva fatto seguito, come detto, nel novembre 2015.
2. L' invece, dopo avere ribadito l'eccezione di decadenza già formulata nel primo CP_1
grado del giudizio ed aver contestato anche nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa, ha proposto appello incidentale in merito all'intervenuta prescrizione del diritto rivendicato.
3. La controversia è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
4. L'appello proposto da è fondato per le ragioni che si passa ad esporre. Parte_1
La Corte reputa opportuno anzitutto dover procedere ad esaminare partitamente, come avvenuto in altri precedenti giudizi concernenti vicende analoghe a quella in disamina, le
5 dirimenti questioni che vertono sulla eccepita decadenza, oggetto dell'appello principale proposto dal e sul decorso del termine di prescrizione, sul quale verte invece l'appello incidentale Pt_1
proposto dall CP_1
4.1. Eccezione di decadenza.
L'appellante ha sostenuto, come visto, che la decadenza triennale di cui sopra non si sarebbe realizzata siccome impedita dalla presentazione della domanda amministrativa avvenuta prima del decorso del triennio di riferimento.
Ha altresì prospettato la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
La Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata ossia, come già visto, il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dal predetto art. 47.
A tal proposito ha richiamato le modifiche introdotte al comma 6 di tale disposizione con la novella contenuta nel D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, all'esito delle quali la norma in questione prevedeva che Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il Tribunale ha dunque ritenuto che la norma operasse per il futuro e pertanto l'ha applicata alla fattispecie calcolando il decorso del termine di decadenza a partire dalla sua entrata in vigore, valutando che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla legge n. 111/2011.
La Corte non condivide tale percorso argomentativo.
Anzitutto deve essere confermato l'orientamento, conforme a quello consolidato della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici.
6 Inoltre la stessa Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, (per quanto con pronuncia resa anteriormente alla modifica normativa in oggetto, cfr. Cass. sent.
SS.UU n. 12720/2009).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziali avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge
“ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto), in base ai criteri ordinari, il diritto al trattamento pensionistico (cfr. con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. sent. n. 15008/2005, Cass. sent. n. 2351/2015, Cass. sent. n. 2856/2017 e, più di recente, Cass. sent. n. 27149/2024).
Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. sent. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032, tutte del 2012, ed in seguito da Cass. sent. n. 27148/2013 e Cass. sent. n. 4778/2014) così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale, che ne determina l'imprescrittibilità,
“non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva”
(v. Cass. sent. nn. 7138 e 12052 del 2011).
Che poi nel caso di specie nemmeno si controverta sul diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche dalla medesima Corte di Cassazione con la sentenza n. 6382/2012.
Trattandosi in definitiva di un diritto autonomo rispetto al diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico già in godimento non appare corretto il procedimento logico seguito
7 dal Tribunale così come appare erronea l'interpretazione della norma e dunque, implicitamente, la qualificazione attribuita alla prestazione richiesta.
Dovendosi pertanto procedere a valutare l'effettivo avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d'ufficio, è sufficiente osservare che la domanda amministrativa relativa alla prestazione, di cui infondatamente l' eccepisce la mancanza, è stata CP_1
presentata l'11 maggio 2015 (cfr. doc. 1 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado) mentre la controversia giudiziale è stata introdotta il 2 novembre 2015, dunque con tutta evidenza entro il triennio, con conseguente insussistenza dell'effetto decadenziale ritenuto invece sussistente dal giudice di primo grado.
Dalla infondatezza dell'eccezione di decadenza discende la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal in relazione alla estensione di tale sanzione Pt_1
processuale ex art. 38 del D.L. n. 98/2011 anche alle controversie vertenti su prestazioni riconosciute solo in parte.
4.2. Eccezione di prescrizione e appello incidentale.
L' ha ribadito l'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che non CP_1
si può ritenere implicitamente rigettata, proponendo appello incidentale sul punto.
L'eccezione in discorso riguarda la mancata prova di atti interruttivi successivi alla domanda amministrativa presentata all' CP_3
La conseguenza sarebbe che tra la domanda amministrativa all' inoltrata il 4 aprile CP_3
2005, e la proposizione della lite nel mese di novembre 2015, sarebbe decorso il termine decennale.
Come questa Corte ha più volte affermato, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine.
Dall'autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento come per ogni diritto alla prescrizione per mancato esercizio.
Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di diversa previsione legislativa.
D'altra parte alle medesime conclusioni quanto alla operatività del termine di prescrizione ordinario è pervenuto pure l ove si abbia riguardo al tenore testuale delle difese svolte CP_1
nella memoria di costituzione e difesa depositata nel primo giudizio.
8 Va soggiunto che la circostanza che la prescrizione del diritto sia definitiva e non limitata ai singoli ratei è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 2351/2015;
Cass. sent. n. 2503/2015; Cass. sent. n. 10980/2015).
Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, vista la complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto la consapevolezza della sua esposizione all'amianto, secondo un principio ormai consolidato, più volte fatto proprio anche di recente dalla Suprema Corte (così Cass. n.
2351/2015, n. 10980/2015, n. 16128/2015, n. 2856/2017, n. 4283/2020 e n. 27761/2020 tra le altre), consapevolezza che coincide di regola con la presentazione della domanda all' CP_3
volta ad ottenere la relativa certificazione (v. Cass. sent. n. 2856/2017 e la precedente Cass. sent.
n. 2351/2015 sopra richiamata).
Nel caso dell'appellante la prescrizione non si è verificata: la domanda all' volta ad CP_3
ottenere il riconoscimento dell'esposizione è stata da lui presentata il 4 aprile 2005 (cfr. doc. 2 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Successivamente lo stesso odierno appellante, con ricorso giudiziale n. 4010/2010, depositato in data 15 settembre 2010, debitamente notificato all entro il decennio dal 4 aprile 2005 CP_1
ha tempestivamente azionato nei confronti dell'Istituto il diritto in contestazione.
La domanda è stata dichiarata improcedibile giusta sentenza del Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro n. 346/2015, depositata il 6 marzo 2015.
Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, ovverosia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.).
A ciò ha fatto seguito la domanda amministrativa all presentata, come già si è avuto CP_1
modo di osservare, l'11 maggio 2015 mentre il 2 novembre successivo è seguito il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado qui scrutinato che ha, del pari, fatto salvo, interrompendone tempestivamente il decorso, il termine di prescrizione, allo stesso modo di quanto avvenuto nel settembre 2010.
L'eccezione di prescrizione risulta, quindi, priva di fondamento e l'appello incidentale dell' va, di conseguenza, rigettato. CP_1
9 Quanto fin qui esposto in ordine alla infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall' appellato rende pertanto necessario procedere al vaglio nel merito della domanda CP_1
attorea.
Occorre infatti verificare se risulti o meno integrata la fattispecie legale prospettata dal Pt_1
e dunque se questi vanti o meno il rivendicato diritto alla rivalutazione contributiva correlata alla esposizione ultradecennale all'amianto.
4.3. Prestazione lavorativa ed esposizione all'amianto.
Deve ritenersi provato il diritto di alla rivalutazione contributiva richiesta. Parte_1
Va premesso che è documentalmente dimostrato che egli ha prestato la sua attività Pt_1
lavorativa presso la nello stabilimento di Portovesme dal maggio 1979 al Controparte_2
settembre 2002, ossia per il periodo oggetto di causa.
Al riguardo sono stati ritualmente depositati in atti nel giudizio dinanzi al Tribunale un estratto conto previdenziale del 18 gennaio 2016, prodotto dalla odierna appellata, ed un estratto conto assicurativo del 17 maggio 2002, prodotto dall'appellante, che confermano lo svolgimento di attività lavorativa da parte di quest'ultimo alle dipendenze della predetta società nell'arco di tempo in questione.
E' altresì in atti una nota del 19 maggio 2005, a firma del Direttore Risorse Umane della predetta società, dalla quale emerge che l'appellante ha lavorato presso il predetto stabilimento di Portovesme per il periodo anzidetto come operatore in turno a ciclo continuo della sezione
CMTM (officina meccanica).
Tali circostanze, come si vedrà, risultano d'altra parte ulteriormente riscontrate all'esito della assunzione della prova testimoniale e dell'espletamento di una c.t.u. disposta nel corso del presente giudizio.
4.4. L'esito della prova testimoniale.
Con riguardo alla prima la Corte, non avendo provveduto al riguardo il Tribunale che ha definito in rito il primo grado di giudizio, ha disposto l'escussione di due testimoni.
Il primo di costoro, , la cui attendibilità non può ritenersi inficiata dal fatto che al CP_4
pari del ha promosso un giudizio onde vedersi riconoscere l'esposizione all'amianto, ha Pt_1
dichiarato che l'appellante ha lavorato presso lo stabilimento di Portovesme Pt_1 CP_2
dal 1972 al 1992 e di averlo ivi conosciuto quale collega di lavoro.
10 In particolare ha riferito che egli lavorava nel reparto valvolisti che era contiguo al mio e si occupava di smontaggio, manutenzione e rimontaggio delle valvole. Le valvole erano nell'impianto ovunque e era necessario fare la manutenzione periodica dato che le guarnizioni che servivano per accoppiare le valvole alle tubazioni venivano mangiate dall'idrato di allumina, che si mangiava anche il ferro.
Ha proseguito rammentando che il e i suoi colleghi ogni giorno smontavano le valvole Pt_1
che erano enormi (20/32/46 pollici con diametro di circa 500/800 mm), utilizzando la gru. Le guarnizioni delle valvole erano fatte con amianto e dove le temperature erano molto alte avevano un'anima in acciaio e fili in amianto intorno per garantire la tenuta quando passava il prodotto a elevate temperature. Una volta smontata la valvola la manutenzione consisteva nel raschiare dalla flangia della valvola le incrostazioni in amianto che restavano attaccate alla flangia.
Per lo svolgimento di queste operazioni gli addetti, compreso il usavano un raschino e Pt_1
guanti che erano in amianto se le temperature erano elevate. Le vecchie guarnizioni tendevano
a sbriciolarsi perché usurate dal calore e disperdevano addosso agli operai polveri che respiravano dato che si stava addosso alla valvola e non vi era all'epoca consapevolezza della pericolosità dell'amianto. Realizzavano le nuove guarnizioni ricavandole da fogli di amianto posti a disposizione degli operai (di circa 1 metro per 2 metri), che tagliavano con una apposita macchinetta a manovella presente nel reparto che con una taglierina tagliava la guarnizione alla misura necessaria.
A riprova della indubbia esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto ha poi dichiarato che durante il taglio i fogli rilasciavano polveri.
D'altra parte talvolta era necessario adattare le guarnizioni alla valvola oppure cimentarsi nello smontaggio di componenti delle valvole cosicché l'operatore doveva svolgere operazioni aggiuntive ossia riscaldare il componente con un cannello a gas propano per renderlo più morbido e toglierlo ed a tal fine indossava guanti in amianto.
Inoltre per le operazioni di pulizia della sede della valvola il al pari degli altri addetti Pt_1
usava poi uno smeriglio o una turbinetta che funzionava ad aria eliminando i residui delle guarnizioni in amianto che venivano polverizzate e disperse nell'ambiente di lavoro.
11 Ha proseguito spiegando che ogni giorno vi era una squadra di otto operai nel reparto dove lavorava che si occupava di smontare e fare la manutenzione poi rimontandole sulle Pt_1
valvole, sulle pompe e sui motori e ciò per l'intero turno lavorativo……. il reparto di Pt_1
curava, perciò, lo smontaggio anche delle pompe di cui poi un altro reparto curava la manutenzione.
Le operazioni di smontaggio comportavano l'eliminazione delle guarnizioni in amianto, sempre con uno scrostamento effettuato a mano eseguito senza protezioni e con gli impianti in movimento.
Il teste ha poi riferito, a conclusione del suo esame, che ad un certo punto era stato Pt_1
trasferito nel magazzino a fianco al suo originario reparto, separato dal reparto solo da una rete di protezione e aperto dove curava la distribuzione dei materiali, compresi quelli contenenti amianto e cioè teli e fogli ed ha aggiunto che sia il che i suoi colleghi di reparto erano Pt_1
esposti alle particelle in amianto durante le lavorazioni relative alla saldatura del battente degli otturatori delle valvole a elevate temperature.
Ha concluso precisando che nello stabilimento si era fatto uso di amianto fino agli anni novanta e che solo quando egli stesso è andato via (dunque, secondo quanto ha riferito lo stesso teste all'inizio del suo esame, ai primi degli anni '90) si stava iniziando a smantellare tutte le apparecchiature coibentate con amianto.
Il successivo teste, , del pari ex collega del dal 1979 al 2002, ha reso Testimone_1 Pt_1
dichiarazioni sostanzialmente analoghe e quelle riferite dal primo teste e vale anche per la sua posizione quanto osservato in ordine alla attendibilità di coloro che hanno o hanno avuto contenziosi con l' per identiche rivendicazioni previdenziali. CP_1
In particolare ha minuziosamente descritto le attività che l'appellante svolgeva quale addetto allo smontaggio, manutenzione e rimontaggio delle valvole presenti ovunque nei diversi reparti dell'impianti.
Ha infatti riferito che il ricorrente e i suoi colleghi ogni giorno smontavano le valvole che erano spesso enormi (da 3 a 30 pollici, con diametro di circa 90 cm, alte anche due metri).
Le guarnizioni delle valvole, cd. erano fatte con amianto e nelle testate vi erano Pt_2
guarnizioni in amianto e in fili in amianto per garantire la tenuta quando passava il prodotto a elevate temperature.
12 La guarnizione si saldava al pezzo a causa della pressione e della elevata temperatura e in tal caso bisognava martellarla per distruggerla.
Una volta smontata la valvola la manutenzione consisteva nel raschiare dalla flangia della valvola le incrostazioni in amianto che restavano attaccate alla flangia.
Gli operai come usavano un raschietto e guanti in amianto se le temperature erano Pt_1
elevate.
Le vecchie guarnizioni tendevano a sbriciolarsi perché usurate dal calore e disperdevano addosso agli operai polveri che respiravano dato che si stava addosso alla valvola.
Realizzavano le nuove guarnizioni ricavandole da fogli di amianto posti in rotoli a disposizione degli operai (di circa due metri di larghezza), che tagliavano con una apposita macchinetta a manovella, una sorta di compasso, presente nel reparto che con una taglierina tagliava la guarnizione alla misura necessaria.
Ha poi precisato che quando era difficile smontare alcune parti della valvola da Pt_1
sostituire, scaldava il pezzo con un cannello a gas propano per renderlo più morbido e toglierlo
e faceva tale operazione usando guanti in amianto dato che i normali guanti venivano sciolti dal calore. Per pulire la sede della valvola usava poi uno smeriglio o una turbinetta che funzionava ad aria eliminando i residui delle guarnizioni in amianto che venivano polverizzate
e disperse nell'ambiente di lavoro e che gli operai respiravano. Ogni giorno vi era una squadra di operai nel reparto dove lavorava ………Queste operazioni quotidiane venivano fatte senza protezioni e con gli impianti in movimento….Si è fatto uso di amianto fino agli anni novanta e soprattutto fino ad esaurimento scorte.
Ambedue i testi hanno poi riferito che ad un certo momento, non meglio precisato, il Pt_1
seppur non in modo continuativo secondo il teste era stato assegnato al Tes_1
magazzino/attrezzeria, contiguo al suo reparto dal quale era separato da un semplice reticolato metallico, ove erano depositati i materiali contenenti amianto ossia teli, guanti, coperte e fogli.
Alla luce degli elementi di conoscenza offerti dalla prova anzidetta emergono significativi elementi a sostegno della esposizione del alle fibre/polveri di amianto nel corso della sua Pt_1
non breve attività lavorativa all'interno dello stabilimento di Portovesme, talchè CP_2
risulta sufficientemente riscontrato quanto egli ha esposto nel ricorso introduttivo laddove ha
13 ricostruito le modalità di svolgimento e l'ambiente di lavoro ove ha espletato le mansioni nell'arco temporale di interesse in causa.
4.5. Le risultanze emerse dalla consulenza tecnica di ufficio.
La Corte, ritenutane la necessità ai fini decisori, ha quindi affidato l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio all'ing. professionista particolarmente Persona_1
qualificato che già in altri analoghi giudizi è stato incaricato di eseguire accertamenti peritali volti ad appurare il periodo di esposizione alle fibre/polveri di amianto e l'eventuale superamento del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo cui la normativa di cui all'art. 13 comma 8 del D.lgs. n. 257/1992 riconnette, in presenza dei relativi presupposti, il diritto il conseguimento dei benefici previdenziali.
Ebbene il c.t.u., sulla scorta della documentazione in atti e degli elementi di conoscenza desumibili dalle testimonianze sopra richiamate e da altre fonti di conoscenza delle quali ha dato atto nel suo elaborato (in particolare gli esiti di un sopralluogo eseguito personalmente presso lo stabilimento per cui è causa, il contenuto del documento di valutazione dei rischi e le informazioni ricavabili dalla banca dati Evalutil specializzata nella raccolta di elementi utili per ricostruire, in base all'incrocio dei dati per mansione/settore di attività, modelli di riferimento utili onde ricostruire i parametri di esposizione all'amianto), ha provveduto alla valutazione analitica della esposizione diretta all'amianto del Pt_1
Ha quindi osservato che per la stima analitica dell'esposizione diretta si è proceduto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, tra loro coerenti, dalle quali risulta che l'appellante intervenisse quotidianamente per la rimozione con utensili manuali e la sostituzione di guarnizioni e baderne di MCA.
Sempre il c.t.u. ha poi potuto appurare che dalle dichiarazioni dei tecnici (ing. CP_2
, interpellati in occasione del sopralluogo del 27/02/2014, era emerso che le guarnizioni Per_2
di amiantite e le baderne di MCA furono usate sino al 1990 e con altre, prive d'amianto, alla fine di quell'anno. In letteratura si reperiscono numerosi dati di concentrazione relativi alla rimozione e sostituzione di guarnizioni.
Escludendo le operazioni eseguite con imbibizione coibente, metodo glove-bags o uso di penetrante-fissativo (perché tali modalità non venivano praticate), sono stati reperiti, tra gli altri, i seguenti dati relativi alla rimozione di guarnizioni senza misure di controllo:
14 a) Centrali elettriche a vapore, rimozione di guarnizioni di valvole (durata della lavorazione
25-40 min.): 0,3 ff/cm3 (in Amyant, fonte: Appl. Occ. Env. Hyg. 8:790, 1993).
b) Rimozione di guarnizioni, senza misure di controllo della dispersione di fibre (addetto all'operazione): 0,032 ff/cm3 (in Amyant, fonte: et al., atti 16° congresso nazionale Tes_2
AIDII. Guarnizioni di valvole e tubazioni industriali e domestiche di varie dimensioni. Amianto crisotilo. Valore di esposizione personale).
c) Sostituzione di guarnizione pompe in locale caldaie: 0,0350 ff/cm3 (in Amyant, fonte: indagine 1992 SSN regione Marche, AUSL 1 Pesaro. Campionamento ambientale, valore medio).
Ha quindi dato atto che i dati reperibili nella letteratura scientifica di settore risultano piuttosto variabili posto che Per la rimozione delle guarnizioni, accanto a dati di concentrazione relativamente elevati quale il dato a) (0,3 ff/cm3 ), si reperiscono anche dati molto più contenuti.
Conseguentemente, reputando dover procedere secondo un criterio di stima di tipo prudenziale, ha annotato che relativamente alla sola rimozione di guarnizioni e baderne si ritiene più appropriato usare il dato b) pari a 0,032 ff/cm3 , del resto molto prossimo al dato c) pari a
0,035 ff/cm3 , per la stima dell'esposizione diretta.
L'esposizione risultante per brevi esposizioni quotidiane è pari a Ed1 = 0,032 x 1/8 = 0,004 ff/cm3 .
Ha poi aggiunto che In letteratura, inoltre, sono disponibili vari dati riferiti ad attività di manipolazione e taglio di materiali contenenti amianto (coperte e teli per avvolgere parti calde;
fogli e cartoni per ricavare guarnizioni nuove), sulla base dei quali si può ritenere appropriato assumere F = 1,3 ff/cm3 come valore di concentrazione da utilizzare nella stima dell'esposizione. Anche assumendo che per la sostituzione fossero usate prevalentemente guarnizioni preformate, come affermato dall'ing. si ritiene opportuno considerare Per_2
almeno un'esposizione occasionale, di durata media pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa. Il contributo espositivo risultante è pari a Ed2 = 1,3 x (1/16) = 0,08 ff/cm3 .
Non si ritiene di dover considerare l'eventuale contributo all'esposizione derivante dall'uso di indumenti protettivi in amianto: da un lato la presenza di amianto nei guanti in dotazione è fortemente dubbia;
d'altro canto le informazioni disponibili indicano che l'uso dei guanti, qualunque fosse la loro composizione, fosse tutt'al più sporadico.
15 Sempre l'ing. ha quindi ritenuto, all'esito delle verifiche svolte, che L'esposizione Per_1
Co complessiva (somma dell'esposizione ambientale e dei due contributi all'esposizione diretta
Co Ed1 ed Ed2) risulta dunque E = + Ed1 + Ed2 = (0,016 + 0,004 + 0,08) ff/cm3 = 0,10 ff/cm3
e pertanto corrispondente alla soglia di riferimento.
La stima suddetta si riferisce al periodo dal 15/05/1979 (data di assunzione del sig. alle Pt_1
dipendenze di , quale riportata nel ricorso) sino al 31/12/1990; per gli anni CP_2
successivi si ritiene che l'esposizione sia stata inferiore.
Le conclusioni cui il c.t.u. è infine pervenuto sono del seguente tenore: relativamente al periodo dal 15/05/1979 (data di assunzione del sig. alle dipendenze di , quale Pt_1 CP_2
riportata nel ricorso) sino al 31/12/1990 è stata stimata un'esposizione dell'appellante dell'ordine del valore di riferimento pari a 0,1 ff/cm3. La stima è stata ottenuta in condizioni di incertezza ma assumendo ipotesi cautelative che suggeriscono di ritenere, in conclusione, che il valore di riferimento per la concessione dei benefici previdenziali sia stato raggiunto.
Per gli anni successivi al 1990 si ritiene che l'esposizione sia stata inferiore.
Da tali conclusioni, cui l'ausiliare è giunto dopo accurati accertamenti e minuziose ricerche di materiale e documentazione adoperando un opportuno criterio prudenziale onde non discostarsi dagli elementi di conoscenza disponibili, la Corte non ha ragione di discostarsi, apparendo fondate su un'indagine esauriente, condotta con criteri metodologici chiari e condivisibili, peraltro nemmeno oggetto di specifici ed argomentati rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti.
5. Può dirsi, perciò, debitamente accertato che l'odierno appellante è stato esposto all'amianto in misura superiore alla soglia di legge nel periodo dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre 1990, salvo che per i periodi durante i quali è stato collocato in Cassa Integrazione, ossia 6 settimane nel 1983, 10 settimane nel 1985 e 4 settimane nel 1986 (cfr. estratto conto previdenziale in atti).
La mancata menzione da parte dell'Ausiliare del dato concernente la continuità lavorativa desumibile dall'estratto conto in esame può ben essere superata dalla Corte trattandosi di un dato documentale ritualmente acquisito in causa.
6. Risulta comprovato perciò che in detto arco temporale il è stato adibito al reparto Pt_1
COTM Officina Meccanica con mansioni prevalenti di manutentore meccanico alle dipendenze della società presso lo stabilimento di Portovesme. Controparte_2
16 Le successive mansioni di fattorino, documentate in atti a partire dal 1995 ed alle quali con tutta probabilità sono da riferire le indicazioni fornite dai due testi anzidetti, risultano invero irrilevanti ai fini decisori siccome collocate temporalmente al di fuori del periodo di esposizione qualificata all'amianto, stimata dal c.t.u. fino al 1990.
7. Quanto alla misura del beneficio nel caso del non può trovare applicazione la Pt_1
disciplina originaria del beneficio contributivo in questione, che è quella dettata dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevede la moltiplicazione dei contributi versati nel periodo di esposizione per 1,5.
Non opera, infatti, nel caso in esame il comma 6 bis dell'art. 42 del D. L. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, che ha stabilito: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1002 n. 257 (…)”.
L'odierno appellante, invero, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto legge, non era ancora in pensione (essendo stato pacificamente collocato in quiescenza dall'1 gennaio
2005), né, per quanto consta, aveva avviato una controversia prima del 2003.
Anche la domanda amministrativa è stata presentata all' il 4 aprile 2005, dunque in CP_3
data successiva all'entrata in vigore del decreto.
D'altra parte nulla egli ha allegato in relazione al fatto che avesse già conseguito il diritto al trattamento pensionistico, anche per effetto della rivalutazione, prima dell'entrata in vigore del decreto, e con certezza non aveva avviato la controversia prima del 2003.
Non potendosi ritenere, perciò, provate in causa le condizioni legittimanti il mantenimento della disciplina precedente, il coefficiente di rivalutazione da applicare è pari a 1,25, come d'altronde correttamente ha dedotto l' fin alla memoria depositata in primo grado. CP_1
8. In definitiva, l'appello principale deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto dall con la conseguenza che la sentenza CP_1
impugnata va totalmente riformata.
Deve essere, quindi, dichiarato il diritto dell'appellante alla rivalutazione dei Parte_1
contributi versati sulla sua posizione assicurativa dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre 1990, esclusi i periodi anzidetti trascorsi in Cassa Integrazione, mediante moltiplicazione per il
17 coefficiente di 1,25, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nei limiti del massimale.
9. Data la soccombenza, l' è tenuto alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio CP_1
in favore di , liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014 e Parte_1
successive modifiche in relazione al valore indeterminabile della causa ed all'attività processuale svolta, facendo riferimento per il primo grado del giudizio ai parametri previsti per le controversie di previdenza, esclusa la fase istruttoria, e per il secondo grado del giudizio ai parametri previsti per i giudizi di appello riferiti alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità tenuto conto del tipo di accertamenti demandati al giudicante, cui vanno aggiunte le spese forfettarie in misura del 15%, gli accessori di legge e il contributo unificato ove versato.
10. Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
11. Sussistono i presupposti processuali, in ragione del rigetto dell'appello incidentale proposto dall'istituto previdenziale, per ritenere tenuto l' a versare nuovamente il contributo CP_1
unificato nella misura già erogata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello principale proposto da nei confronti dell' avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1221/2018 del 2 ottobre 2018 e, in riforma di tale sentenza, dichiara il diritto di alla rivalutazione dei contributi Parte_1
versati sulla sua posizione assicurativa dal 15 maggio 1979 al 31 dicembre1990, esclusi i periodi trascorsi in Cassa Integrazione meglio precisati in motivazione, mediante moltiplicazione per
1,25, nei limiti del massimale;
2) Rigetta, siccome infondato, l'appello incidentale proposto dall CP_1
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante principale, che CP_1
liquida in complessivi euro 3.290,00 per il primo grado ed euro 4.995,50 per il secondo grado,
18 oltre spese forfettarie al 15%, accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avvocato Luigi Pateri dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell CP_1
5) Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuto l'appellante incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto CP_1
previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari l'1 luglio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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