Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 916/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott.ssa Anna Mantovani Presidente rel
Dott.ssa Irene Lupo Consigliera
Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 916 /2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
SABOTINO 19/2, MILANO, presso lo studio dell'avv. GIANLUIGI MUSSO che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 C.F._2
RIMEMBRANZE N. 43, SARONNO, presso lo studio dell'avv. PAOLO CERRI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN ZENO N. 85, BRESCIA, presso lo Parte_3 studio dell'avv. ELISA RAVARINI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
in persona del legale rappresentate Parte_4 Parte_5
, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE N. 19, MONZA, presso lo studio
[...] dell'avv. MARIA CRISTINA VALAGUSSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
1
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia Codesta Onorevole Corte, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta, in riforma della sentenza 13 febbraio 2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di
Como, Sezione II Civile, in persona del Giudice Paolo Bertollini, a decisione del processo iscritto al ruolo 4761/2021.
a. In via principale
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
1. Rigettare tutte le domande svolte da , in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
e, conseguentemente, revocare le statuizioni del giudice di primo grado,
2. Condannare alla restituzione in favore di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 105.721,87, oltre interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione e;
3. Condannare e al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 Parte_4 entrambi i gradi di giudizio.
b. In via subordinata (prima)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
1. Condannare a manlevare dei danni accertati in favore di Parte_4 Parte_1
e delle relative spese processuali e, conseguentemente, Controparte_1
2. Condannare al pagamento della somma di euro 105.721,87, oltre Parte_4 interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione e;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_4 giudizio.
c. in via subordinata (seconda)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
2 R.G. N. 916/2014
1. Dichiarare estinti per prescrizione e-o decadenza i diritti al risarcimento dei danni inerenti ai vizi denunciati da all'udienza Tribunale di Como, Giudice Paola Parlati 20 Controparte_1 novembre 2019 e,
2. Condannare alla restituzione in favore di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 53.465,60, oltre i.v.a. interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione, relativa ai vizi denunciati all'udienza 20 novembre 2019;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.
d. in via subordinata (terza)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
1. Condannare a manlevare dei danni relativi ai vizi Parte_4 Parte_1 denunciati da all'udienza 20 novembre 2019 e delle relative spese processuali e, Controparte_1 conseguentemente,
2. Condannare al pagamento della somma pari ad euro 53.465,60, oltre Parte_4
i.v.a. interessi dal 13 marzo 2024 all'effettivo pagamento, relativa ai vizi denunciati all'udienza 20 novembre 2019;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_4 giudizio.
e. In via subordinata (quarta)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
1. Condannare al risarcimento del danno tenendo conto del ruolo effettivamente Parte_1 rivestito dallo stesso nell'edificazione dell'immobile acquistato da , Controparte_1
2. Condannare alla restituzione in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione e;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.
f. In via subordinata (quinta)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
3 R.G. N. 916/2014
1. Condannare al risarcimento del danno tenendo conto che il ctu ha previsto le Parte_1 opere di cui alla super categoria 009 pari ad euro 21.407,38 oltre i.v.a. di legge solo come eventuali e,
2. Condannare alla restituzione in favore di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 21.407,38 oltre i.v.a. di legge e interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.
g. In via subordinata (sesta)
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto:
1. Dichiarare estinti per prescrizione e-o decadenza i diritti al risarcimento dei danni inerenti al distacco della rasatura della parete esterna dell'immobile e,
2. Condannare alla restituzione in favore di della somma pari Controparte_1 Parte_1 ad euro 4.032,62, oltre i.v.a. di legge e interessi dal 13 marzo 2024 all'effettiva restituzione;
3. Condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.
h. In ogni caso
Accertati i fatti allegati in narrativa, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza 13 febbraio
2024, n. 184, depositata il 14 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II Civile, e, per l'effetto regolare interamente le spese processuali del primo grado e dell'atp, tenendo conto delle responsabilità di tutti i soggetti convenuti in giudizio, con ogni relativa statuizione di condanna.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire:
Nel merito: respingere l'appello proposto dal Sig. con riferimento alle domande Parte_1 svolte in via principale, subordinata (seconda), subordinata (quarta), subordinata (quinta), subordinata (sesta) e formulate al punto h. (in ogni caso), nei confronti della signora P_
. Per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Como n. 184 depositata il 14/02/2024
[...]
e resa nell'ambito del giudizio RG 4761/2021 Tribunale di Como.
Con vittoria di spese e funzioni, oltre spese generali IVA e CPA per il presente grado di giudizio.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Parte_2
In via principale e nel merito: respingere ogni domanda formulata dall'Ing. e, per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza n. 184 del 13.02.24 resa dal Tribunale di Como nella causa RG.n.4761/21.
4 R.G. N. 916/2014
In via istruttoria: si confermano le produzioni in atti.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse.
NELL'INTERESSE DELL'APPELATA Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa così giudicare In via preliminare:
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale della causa con conseguente pronuncia di rigetto dell'appello proposto in via subordinata al capo n. 5 della Sentenza n. 958/2023 dall'Ing. in quanto inammissibile e/o improcedibile ex Parte_1 art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello proposto relativamente al capo n. 5 della Sentenza n.
958/2023 una ragionevole probabilità di accoglimento.
In via principale:
per le ragioni illustrate in atti, rigettare l'appello proposto in via subordinata dall'Ing. Pt_1 nella parte in cui si chiede la riforma del capo 5 della sentenza n. 184/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Como e, per l'effetto, confermare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia formulata dall'Ing. nei confronti della terza chiamata Parte_1 Parte_4 nonchè nella parte in cui ha condannato l'Ing. al pagamento delle spese
[...] Parte_1 legali a favore di terza chiamata. Parte_4
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di appello principale e di conferma della sentenza n. 184/2024 di primo grado, con conseguente riconoscimento della responsabilità in capo all'Ing. e sua condanna al pagamento del risarcimento del danno, accertare e Parte_1 dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a Parte_4 per le ragioni riproposte e illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di
[...] indennizzo e condanna svolte dall'Ing. (e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei Parte_1 confronti di Parte_4
In via ulteriormente subordinata:
nella contestata eventualità di accertamento e/o conferma di qualunque obbligo di pagamento in capo all'Ing. nonché di qualsiasi obbligo indennitario in capo a Parte_1 Parte_4 in favore dell'Assicurato:
[...]
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'Ing. in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed Parte_1 alle conseguenze che ne sono derivate;
5 R.G. N. 916/2014
- determinare gli obblighi indennitari di in base alle Polizze nn. HCC18- Pt_4 Parte_4
W0015191 e HCC19-W0032958 prodotte in giudizio – previa eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c – entro il limite massimo di indennizzo di € 1.000.000,00, previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00.
In ogni caso:
con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Como che ha accolto la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. svolta da nei confronti di Controparte_1
, quale direttore lavori dell'immobile da lei acquistato in data 24.07.2018 dalla Parte_1 società I.F.IM. s.r.l., e ha parzialmente accolto la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno svolta nei confronti di a cui la aveva commissionato la posa Parte_2 P_ di serramenti nell'immobile acquistato. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda di manleva svolta dal nei confronti della sua compagnia assicurativa, Pt_1 Controparte_2
I fatti e le allegazioni delle parti:
deduceva di aver stipulato in data 18 settembre 2017 un contratto preliminare di Controparte_1 compravendita con I.F.IM. s.r.l. relativo ad un immobile costruito dalla medesima società nel 2008,
e che all'epoca del preliminare si trovava al grezzo. Deduceva altresì che, prima del rogito, I.F.IM.
s.r.l. si era impegnata a effettuare lavorazioni volte alla risoluzione di alcune infiltrazioni d'acqua, e che la direzione di tali lavori era stata affidata ad un tecnico incaricato dall'acquirente. Deduceva altresì di aveva ordinato a la fornitura e messa in posa di serramenti. Parte_2
Dopo l'effettuazione dei lavori pattuiti, in data 24.07.2018 le parti stipulavano il rogito.
Allegava la che successivamente si erano ripresentati fenomeni infiltrativi, prontamente P_ denunciati alla venditrice I.F.IM. in data 27 giugno 2019, con missiva inviata anche al direttore lavori dell'epoca della costruzione, , in cui si denunciava la presenza di infiltrazioni Parte_1 su una porzione di scala del piano interrato e il distacco della rasatura su una parte esterna. Allegava altresì che non aveva completato la posa dei serramenti e altresì che li aveva Parte_2 posizionati in modo non corretto.
La , quindi, introduceva procedimento per ATP nei confronti sia di che di P_ Pt_1
All'udienza del 20 novembre 2019, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, Parte_2 denunciava la scoperta di nuove infiltrazioni nel locale cucina e sala da pranzo, il gocciolamento dalla soletta del vano scale e la fuoriuscita dell'acqua piovana dal canale di gronda. Alla medesima udienza chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione, che veniva Pt_1 Parte_4 quindi evocata in giudizio all'interno del procedimento per ATP.
Dopo l'espletamento della CTU in sede di ATP, introduceva il presente giudizio nei P_
6 R.G. N. 916/2014
confronti di chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. in relazione alle Parte_1 infiltrazioni d'acqua rinvenute nel vano scala e nella sala da pranzo nonché al distacco dell'intonaco dalla parete esterna, asserendo che queste problematiche sarebbero da qualificarsi quali “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., in quanto avrebbero alterato in modo considerevole il godimento dell'immobile. Deduceva che il quale direttore lavori, sarebbe responsabile per culpa in Pt_1 vigilando poiché non avrebbe garantito la corretta esecuzione dei lavori. Chiedeva pertanto la condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura necessaria all'eliminazione dei vizi, come quantificati in CTU (€ 64.847,00 oltre Iva), oltre danni ulteriori per il ritardo nel trasferimento della residenza e per il disagio abitativo.
Conveniva altresì deducendo che l'errata posa in opera dei serramenti sarebbe Parte_2 qualificabile come “difformità edilizia” ai sensi dell'art. 1667 c.c., e chiedendo al proposito la condanna di al risarcimento dei danni quantificati in euro 5.000. Chiedeva altresì Parte_2 la condanna sia del che di al risarcimento di tutti i costi sostenuti dalla stessa Pt_1 Parte_2 per l'espletamento della procedura di ATP, quantificati in euro 19.760,40.
Si è costituito in giudizio contestando la propria responsabilità in merito alla Parte_1 problematica delle infiltrazioni d'acqua, poiché l'immobile sarebbe stato venduto allo stato grezzo – ovvero senza le opere di finitura interna ed esterna – e, soprattutto, i lavori antecedenti al rogito, a cui sarebbero riconducibili le infiltrazioni lamentate, sarebbero stati gestiti dall'architetto . CP_3
Inoltre, ha contestato il decorrere dei termini prescrizionali in riferimento alle infiltrazioni Pt_1
d'acqua nel locale cucina-sala da pranzo poiché il vizio sarebbe stato contestato per la prima volta all'udienza ATP del 20.11.2019, ovvero a distanza di oltre un anno dall'acquisto dell'immobile. Da ultimo, la stima dei danni eseguita dalla sarebbe priva di fondamento sia nell'an che nel P_ quantum.
Infine, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato. Parte_4
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio associandosi Parte_4 alle deduzioni dell'assicurato ed eccependo, preliminarmente, la decadenza e la prescrizione della domanda attorea ex art. 1495 c.c. svolta nei confronti dell'assicurato per non avere la Pt_1
denunciato la presenza dei vizi entro otto giorni dalla loro scoperta e fatto valere la garanzia P_ entro un anno dalla consegna dell'immobile.
In secondo luogo, quanto alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti dal Pt_1
l'intervenuta ha contestato l'operatività della polizza assicurativa, poiché quest'ultima sarebbe stata stipulata per il periodo dal'1.07.2019 all'1.07.2020, mentre la denuncia del sinistro – coincidente con la chiamata in causa della compagnia assicuratrice - sarebbe stata effettuata dal in data Pt_1
27.06.2019, e dunque antecedentemente alla stipula del contratto, senza che del sinistro già denunziato all'assicurato questi avesse posto a conoscenza l'assicurazione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 1915 c.c. , con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
7 R.G. N. 916/2014
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_2
La sentenza di primo grado:
Con sentenza n. 184/2024, il Tribunale di Como ha così disposto:
- Ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti del P_ per le infiltrazioni d'acqua presenti nel vano scala, nella cucina-sala da pranzo Pt_1 nonché per il distacco dell'intonaco dalla parete esterna dell'immobile, qualificando i vizi in questione come “gravi difetti dell'immobile” ai sensi dell'art. 1669 c.c. in quanto in grado di alterare apprezzabilmente il godimento dell'immobile.
Circa la riconducibilità dei vizi alla responsabilità del direttore lavori e circa la quantificazione degli stessi, il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, ritenendo che le cause dei vizi non siano riconducibili ai lavori effettuati nel 2018 prima del rogito, bensì alle modalità seguite all'epoca della costruzione dell'edificio. In particolare, secondo il giudice di primo grado, le infiltrazioni e il distacco dell'intonaco sono derivate dalla cattiva esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e drenaggio dell'immobile, mentre le efflorescenze sulla parete esterna della cucina sono derivate dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal balcone sovrastante. Ha ritenuto per le stesse la responsabilità del direttore dei lavori in epoca di costruzione – ovvero l'ing. Pt_1
- colpevole per culpa in vigilando, pur in concorso con la società costruttrice e con l'appaltatore (non citati in giudizio, in quanto entrambi soggetti estinti perché cancellati dal registro delle imprese).
Sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che risulta del tutto pacifico sia la qualifica del come direttore lavori all'epoca di costruzione, sia la responsabilità dello stesso Pt_1 per i citati vizi, non avendo questi nulla allegato e provato sul diligente adempimento dell'obbligazione professionale.
Il tribunale ha respinto, altresì, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto poiché i vizi sono stati correttamente denunziati con il deposito del ricorso per
ATP ovvero entro un anno dalla conoscenza dei vizi appresa con il sopralluogo svoltosi in data 22.05.2019.
In merito al quantum debeatur, il giudice di primo grado ha ritenuto condivisibile la stima effettuata dal CTU – pari ad euro 64.847,00 - respingendo le contestazioni sollevate dal convenuto sul valore delle opere risarcibili perché generiche e superflue. A tale somma sono state aggiunti i costi di assistenza stragiudiziale in fase di ATP quantificati in 2.800 euro.
- Ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti del per P_ Pt_1 tardivo spostamento della residenza e per cd. danno da disagio abitativo.
- Ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei confronti della compagnia Pt_1 assicuratrice . Tale decisione è stata motivata alla luce delle condizioni generali della Pt_4 polizza che subordinano il diritto all'indennizzo ad una comunicazione scritta dell'assicurato avente ad oggetto qualsiasi richiesta di risarcimento formulata da terzi, se conosciuta dall'assicurato, da notificare entro 10 giorni dalla richiesta/conoscenza della circostanza.
8 R.G. N. 916/2014
Secondo il giudice di primo grado, il non ha dimostrato di aver adempiuto a tale Pt_1 obbligo nel termine, limitandosi a chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
- Ha riqualificato la domanda proposta dalla nei confronti di quale P_ Parte_2 domanda di riduzione del prezzo prevista dall'art. 1668 c.c., accogliendo la stessa nella misura di € 1.405,86, e rigettando ogni altra domanda di risarcimento del danno.
- In punto di spese, il giudice di prime cure ha condannato al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dell'attrice, comprese quelle derivanti dal procedimento per
ATP, e in favore della compagnia assicuratrice. Sono state compensate, invece, le spese processuali tra l'attore e Parte_2
L'appello di Parte_1
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza per aver riconosciuto la responsabilità del per le infiltrazioni nonché per il distacco dell'intonaco dalla parete Pt_1 esterna dell'immobile.
Secondo l'appellante, l'affermazione di responsabilità sarebbe interamente basata sulla CTU acquisita durante il giudizio di primo grado, la quale, individua come uniche cause delle infiltrazioni i lavori di costruzione dell'immobile seguiti dall'ing. nel 2008. I lavori Pt_1 antecedenti al rogito, invece, sarebbero stati erroneamente qualificati come “meri lavori di rifinitura”, senza tener conto della reale portata dei lavori che avrebbero sostanzialmente ristrutturato l'immobile (doc. 1, fasc. attore), e dunque non sarebbe verosimile che le opere eseguite nel maggio 2018 (a cui il non ha partecipato) non abbiano neppure in parte interagito con le Pt_1 cause dei vizi accertati dal CTU.
A dire dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la teoria condizionalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e verificare se, in assenza dei lavori antecedenti al rogito, le problematiche di infiltrazioni si sarebbero verificate ugualmente, e, in considerazione di ciò, escludere o quanto meno limitare la responsabilità del Inoltre, non sarebbe stato tenuto Pt_1 conto del fatto che la aveva accettato l'immobile nelle condizioni in cui si trovava, P_ perdendo la garanzia ex art. 1667 c.c.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta che erroneamente al sia stata Pt_1 attribuita la responsabilità esclusiva dei danni lamentati, senza considerare il ruolo svolto dagli altri soggetti. In particolare, deduce che poiché le problematiche sarebbero di carattere strutturale, non si comprende a che titolo il direttore dei lavori delle opere architettoniche debba rispondere, e non i professionisti coinvolti nella realizzazione delle opere strutturali.
Anche la misura del danno sarebbe stata quantificata erroneamente, in quanto il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto anche l'importo di un macro-intervento solo eventuale, che il CTU ha detto che sia raccomandabile solamente qualora gli interventi precedenti non fossero risolutivi.
Rimuovendo l'intervento-macro e basandosi esclusivamente sulle tabelle metriche estimative
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utilizzate dal CTU, il costo complessivo degli interventi volti alla rimozione dei vizi dovrebbe essere diminuita dell'importo di euro 21.407,38.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale in relazione alle infiltrazioni denunciate all'udienza del 20 novembre 2019, quindi oltre dieci anni dalla costruzione dell'immobile.
4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha qualificato il distacco dell'intonaco dalla parete esterna dell'immobile come un grave difetto di costruzione. Sostiene l'appellante che il predetto vizio non avrebbe in alcun modo ridotto il godimento dell'immobile, potendolo così facilmente ricondurre nell'alveo delle difformità previste dall'art. 1667 c.c., e dunque ogni relativa pretesa sarebbe prescritta.
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante censura la parte di sentenza in cui è stata rigettata la domanda di manleva in ragione della polizza assicurativa stipulata con A dire Parte_4 dell'appellante sarebbe stato violato l'art. 1915 c.c. poiché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda in quanto il non avrebbe denunciato il sinistro nel Pt_1 termine di decadenza di gg. 10 dalla prima richiesta risarcitoria. L'esclusione della copertura, infatti, potrebbe essere fatta valere solo in ipotesi di dolo, nel caso di specie insussistente.
Ad ogni modo, il vizio afferente alle infiltrazioni nel vano cucina sarebbe stato correttamente denunciato all'udienza del 20.11.2019, ovvero sei giorni dopo averne avuto conoscenza, e quindi almeno parzialmente la copertura assicurativa andrebbe riconosciuta.
6. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante contesta la condanna al pagamento di tutte le spese processuali, comprese quelle per l'espletamento del procedimento per ATP. A dire dell'appellante, siccome le domande proposte dalla sarebbero interamente basate sulla CTU e alcune P_ sarebbero state anche rigettate, le spese per l'espletamento del procedimento per ATP dovrebbero essere poste a carico parziale delle parti. Inoltre, non avrebbe senso che siano state addebitate al le spese relative all'accertamento della posizione di a cui egli era del tutto Pt_1 Parte_2 estraneo.
Chiede altresì, in dipendenza dell'accoglimento anche parziale dell'appello, la condanna della alla restituzione di quanto già pagato alla stessa. P_
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Controparte_1
A dire dell'appellata, il giudice di prime cure avrebbe correttamente rinvenuto le cause delle infiltrazioni nei lavori di costruzione originari dell'edificio seguiti dall'ing. Parte_1 ritenendo del tutto irrilevanti i lavori di rifinitura eseguiti dalla I.F.IM poco prima del rogito. Ha dedotto, richiamando le conclusioni del CTU, che “le cause delle infiltrazioni sono da ascriversi per quanto riguarda il vano scala e la cucina, ad una non adeguata impermeabilizzazione delle murature in c.a. interrate, non adeguato drenaggio delle acque di monte, non adeguata
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impermeabilizzazione della parete interrata delimitante la pavimentazione esterna attorno la piscina e per la cucina ad una non corretta impermeabilizzazione delle murature del balcone e possibile non corretta esecuzione dello scarico della fioriera. Per la problematica inerente il distacco dell'intonaco, al fatto che la rete porta intonaco non è stata annegata completamente nella rasatura. Tali rilievi, consentivano di attribuire la responsabilità dell'originarsi dei vizi e difetti in capo all' impresa appaltatrice, all'impresa venditrice dell'immobile e del direttore dei lavori per omessa vigilanza in ordine al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori”.
Quanto alla responsabilità del evidenzia che il direttore lavori risponde in via solidale con Pt_1
l'appaltatore, e per tale ragione la responsabilità dello stesso non potrebbe essere limitata.
Condivisibile sarebbe anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione rispetto ai vizi denunziati all'udienza del 20.11.2019, poiché regolarmente denunziati entro dieci anni dalla costruzione dell'immobile, che sarebbe stato completato solo nel 2018.
Quanto alla censura relativa ai costi, deduce che il CTU ha indicato gli interventi come cumulativi,
e per tale ragione sono da riconoscersi integralmente.
Anche il quarto motivo di appello sarebbe infondato, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a contestare la qualifica ex art. 1669 c.c. del distacco dell'intonaco della parete, senza addurre precise contestazioni al riguardo.
Si è costituita altresì chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Parte_2
L'appellata ha rilevato che i rapporti con la sono stati definiti in sede stragiudiziale. P_
Si è costituita chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Parte_4 per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Nel merito, l'appellata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'operatività della polizza e rigettato la domanda di manleva, poiché il giudice di prime cure avrebbe correttamente rilevato l'omessa denuncia del sinistro nei termini previsti dalla polizza.
Inoltre, secondo l'appellata, quest'ultimo elemento sarebbe in grado di dimostrare anche la condotta contraria a buona fede tenuta dal il quale, al momento della stipula della nuova polizza a Pt_1 decorrenza 1/7/2019, non avrebbe notiziato della denuncia ricevuta la compagnia assicuratrice, generando in tale modo una situazione di maggiore rischio in capo alla stessa.
Infine, l'appellata ha riproposto le eccezioni di inoperatività della polizza proposte nel corso del giudizio di primo grado e ritenute dal giudice assorbite.
Motivi della decisione
ha svolto tre ordini di motivi di appello. Pt_1
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Il primo riguarda l'accoglimento della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti da , il P_ secondo riguarda il rigetto della domanda di manleva nei confronti della assicurazione Pt_4
e la terza riguarda il regime delle spese, appello che coinvolge, nel caso di accoglimento,
[...] anche altrimenti estranea all'appello proposto. Parte_2
1. Il primo e secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, e devono essere disattesi.
L'appellante infatti, censura la decisione del giudice di primo grado che ha accolto la Pt_1 domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti, da una parte deducendo che erroneamente sarebbe stato escluso che i danni lamentati e riscontrati a mezzo della CTU siano riconducibili agli interventi effettuati sull'immobile tra la stipula del preliminare e il rogito, dall'altra ritenendo che i vizi riscontrati siano da attribuirsi all'operato (anche) del al quale, quale direttore dei lavori Pt_1 delle opere architettoniche, non potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità, dato che le problematiche sarebbero di tipo strutturale.
Entrambe le allegazioni vanno disattese, in quanto la CTU, della cui correttezza non vi è ragione di dubitare, ha espresso chiaramente che:
- Le infiltrazioni sul vano scala derivano dalla non adeguata impermeabilizzazione delle murature in cemento armato e dall'errato drenaggio delle acque a monte (pag. 38), e dunque da opere realizzate in fase di costruzione, a nulla rilevando, su tali aspetti, gli interventi effettuati nel corso del 2018;
- Le infiltrazioni nel vano cucina derivano dalle infiltrazioni provenienti dal balcone sovrastante (pag. 39);
- Il distacco dell'intonaco dalla parete deriva dal fatto che la rete porta-intonaco non è stata annegata completamente nella rasatura, non incollandosi correttamente all'isolante (pag.
39).
Dal doc. 1 (fasc. attore), invero, risulta che la I.F.IM ha effettuato lavori – nel 2018 - esclusivamente nel vano scala. In particolare, risulta che la società ha, dapprima, rimosso le scale, quindi sistemato le tubature di drenaggio a ridosso delle tubature e poi ricostruito le scale.
Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure in sentenza, la causa delle infiltrazioni si rinviene in un problema originariamente presente – ovvero l'errato sistema di drenaggio – mentre gli interventi successivi realizzati da I.F.IM in vista del rogito sono irrilevanti. Le infiltrazioni, in tale contesto, si sarebbero ugualmente verificate perché il problema sorgeva da problematiche “a monte”.
Ad ogni modo, le censure dell'appellante sarebbero idonee a giustificare solamente le infiltrazioni nel vano scala, mentre le infiltrazioni nel vano cucina e il distacco dell'intonaco derivano dal balcone sul piano superiore, e riguardano parti che non stato toccate dai lavori recenti effettuati da
I.F.IM.
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Quanto al fatto che si tratterebbe di vizi su parti dell'immobile estranee all'incarico di direttore lavori del anche tale assunto risulta smentito dall'indagine tecnica svolta dal CTU, che ha Pt_1 ritenuto che fosse compito del quale direttore lavori, quello di vigilare sulla corretta Pt_1 esecuzione di tutte le opere di impermeabilizzazione.
Circa il fatto che sia stato liquidato un importo eccessivo rispetto alle effettive necessità, in quanto parte dei lavori sarebbero solo eventuali, deve ritenersi che il CTU ha effettuato in realtà una quantificazione di opere da eseguirsi “a regola d'arte”, e quindi la misura esposta è quella che deve ritenersi congrua, non potendo ritenersi che il CTU abbia prefigurato una mera ipotesi di intervento.
2. Con il terzo motivo, viene censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale (ex art. 1669 c.c.) in relazione al vizio di infiltrazioni nel vano cucina-sala da pranzo, in quanto denunciato oltre dieci anni dopo la costruzione -nel 2019-.
Il motivo di appello è infondato, in quanto, se è vero che la maggior parte della costruzione è stata realizzata nel 2008, solo nel 2018 la costruzione può dirsi completata, e tale circostanza, dedotta dalla parte appellata, non è stata contrastata dall'appellante.
Deve richiamarsi, al proposito, il recente arresto della Suprema Corte (Cass. 11906/2024), che evidenzia lo scollamento tra il concetto di “compimento” dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 c.c., e l'oggetto dell'obbligazione che ha fonte nel contratto di appalto, con la conseguenza per cui “ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c., in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che rendono evidente la responsabilità del costruttore ovvero, in modo ancora migliore: che rendono evidente il pericolo di rovina o i gravi difetti (scontando il tacito presupposto che la rovina totale o parziale sia di per sé evidente).” Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i gravi difetti si erano presentati evidenti a quasi quindici anni dal “compimento”, e ciò nonostante, in presenza di tempestiva denuncia entro l'anno dalla scoperta dell'evidenza e di esercizio dell'azione entro il successivo anno, l'azione non
è stata ritenuta prescritta.
Pertanto, la prescrizione decennale non è decorsa, dato che l'opera comunque è stata completata nel
2018, non rilevando il momento in cui il ha prestato la sua opera professionale. Quanto alla Pt_1 decadenza, anche questa non si è verificata, dato che il vizio è stato denunciato entro un anno dalla scoperta. Nel caso di specie, le infiltrazioni d'acqua nel vano cucina-sala da pranzo sono state apprese per la prima volta in data 14.11.2019 e regolarmente denunciate all'udienza del 20.11.2019, quindi entro il termine di un anno dall'avvenuta conoscenza (doc. 24, fasc. attore).
Anche tale motivo di appello deve dunque essere rigettato.
3. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per non aver ricondotto le problematiche relative al distacco dell'intonaco dalla parete dell'immobile nell'alveo delle difformità edilizie previste dall'art. 1667 c.c., per le quali sarebbe pacificamente decorsa la prescrizione, e non sarebbe ammissibile la domanda ex art. 1669 c.c., svolta in questa sede nei confronti del Pt_1
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Anche tale motivo deve essere disatteso, in quanto anche il distacco dell'intonaco può essere ricondotto alla specie dei gravi difetti costruttivi, in considerazione dell'inquadramentoche la giurisprudenza di legittimità ha svolto della norma, dato che, come affermato dal giudice di primo grado, la stessa ritiene che “integrano gravi difetti della costruzione tutti quei vizi che, pur non incidendo sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ne alterano apprezzabilmente il godimento ed impediscono che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata”.
Così Cass. n. 3301/1996: “Nei gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, a norma dell'art. 1669 cod. civ., vanno inquadrate, oltre alle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche le deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione. (Nella specie la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che integrassero vizi riconducibili alla previsione dell'art. 1669 cod. civ. anziché a quella del precedente art. 1667, […] la caduta dell'intonaco per infiltrazioni di umidità).
Costante infatti è la giurisprudenza che ravvisa nelle infiltrazioni di umidità, il cui permanere mina la stabilità e la fruibilità dell'immobile, gravi difetti costruttivi per i quali vige la disciplina risarcitoria di cui all'art. 1669 c.c.
4. Relativamente al quinto motivo, che censura la sentenza per avere integralmente rigettato la domanda di manleva, anche lo stesso deve essere rigettato, sulla base delle osservazioni che seguono.
A detta dell'appellante, la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe ritenuto rilevante la sussistenza del dolo da parte dell'assicurato, nel non avere informato, al momento della stipula della seconda polizza tra quelle invocate (quella decorrente dal 1/07/2019 al 30/6/2020) la sussistenza della denuncia dei vizi (e dunque del sinistro), già nota all'assicurato, e nel non avere tempestivamente denunziato il sinistro, anche in questo caso con dolo.
Il Tribunale, nella propria decisione, per il vero, non ha trattato in modo espresso la questione del dolo dell'assicurato, ma si è limitato a rilevare che il non ha rispettato il termine di Pt_1 decadenza di gg. 10 per la denuncia del sinistro (secondo quanto previsto nella polizza, che prevede la copertura per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicuratore durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate agli assicurati durante il periodo di assicurazione entro il termine di 10 giorni - pag. 8 e 13 polizza, doc. 8 fasc. convenuto), decorrente dalla prima richiesta di risarcimento.
Su tale aspetto, si nota inoltre che il rilievo dell'appellante è quello per cui, almeno per i vizi denunciati in data 20/11/2019 (all'udienza di ATP), la denuncia sarebbe stata tempestiva, in quanto portata a conoscenza della compagnia assicurativa in data 26/11/2019, con la citazione in ATP.
Ritiene la Corte che, pur invocando la norma contrattuale di obbligo di denunzia entro 10 gg dalla notizia del sinistro, il Tribunale abbia in sostanza fatto applicazione delle norme di cui all'art 1913 e
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1915 c.c., che prevedono che vi sia la perdita del diritto all'indennità nel caso in cui l'obbligo di avviso (di cui all'art. 1913 c.c. – o quello previsto nella polizza -) sia stato violato con dolo, dato che non vi è alcun riferimento, nella pronuncia appellata, alla diversa ipotesi in cui il mancato avviso derivi da colpa (nel qual caso l'indennizzo potrebbe venire ridotto in ragione del danno subito).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità afferma che per la sussistenza del dolo possa dirsi sufficiente la coscienza e volontà di non rispettare il termine (Cass. 21533/2021), affermando altresì che l'onere della prova della sussistenza del dolo – ed anche della colpa, ovvero di uno piuttosto che dell'altro elemento soggettivo – gravi sull'assicuratore.
Così Cass. 19071/24: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, […] (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).”
Nel caso di specie tale prova può dirsi raggiunta, in quanto è pacifico che, al momento del rinnovo della polizza, il contraente che era già stato compiutamente notiziato delle problematiche Pt_1 relative all'immobile in cui aveva svolto l'attività di direttore lavori, non ha risposto affermativamente circa la presenza di pregressi. Tale circostanza evidenzia uno stato di malafede complessiva, che quindi va a consolidare la prospettazione dell'assicurazione secondo cui la denuncia del sinistro non sia stata fatta consapevolmente, anche al fine di non pregiudicare le condizioni per il rinnovo della polizza.
Né può valere quanto dedotto dall'appellante, circa il fatto che per i vizi denunziati all'udienza del
20.11.2019 non vi sarebbe decadenza in presenza di denunzia all'assicuratore in data 26.11.2019, dato che è evidente che quei vizi denunziati in quella sede altro non sono che un “ampliamento” degli effetti delle problematiche infiltrative già manifestatesi precedentemente, e dunque che si sia in presenza di un unico sinistro, senza possibilità di parcellizzarlo in più sinistri, in ragione della manifestazione temporale di alcuni effetti dello stesso.
In altri termini, il sinistro doveva essere denunziato a partire dalla prima denunzia dei vizi, e pertanto non può essere ritenuta sussistente la operatività della copertura assicurativa.
5. Quanto alla censura relativamente al carico delle spese, quanto alle spese di lite, deve ritenersi che correttamente quelle di parte attrice siano state poste integralmente a carico del P_ Pt_1 in quanto egli è sostanzialmente soccombente rispetto alla richiesta risarcitoria, anche se in misura inferiore all'azionato, ma senza che ciò comporti una ipotesi di reciproca soccombenza.
Quanto alle spese relative all'ATP (spese di lite e spese di consulenza tecnica), effettivamente deve ritenersi che in via di principio sia corretto che debba partecipare alle stesse anche Parte_2
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In concreto, circa le spese di lite dell'ATP, deve essere disposto una ripartizione in via equitativa, e quindi si dispone che le stesse siano poste, in base alla liquidazione riportata nella sentenza di primo grado, per un quarto a carico di Parte_2
Quanto alle spese di CTU, invece, poiché in atti non è presente né la richiesta di liquidazione del
CTU, né il decreto di liquidazione, non è dato sapere in che misura l'accertamento sui serramenti abbia inciso sull'opera prestata, non potendo applicarsi una ripartizione proporzionale in via equitativa ad un'attività tecnica (che, come riferito in sentenza, comprende tomografia e scavi, che ovviamente non riguardano , e pertanto la domanda non viene accolta. Parte_2
6. Le spese del presente procedimento vengono poste integralmente a carico del per quanto Pt_1 riguarda le posizioni di e di P_ Parte_4
Vengono invece compensate per quanto riguarda dato che la sua costituzione si è Parte_2 manifestata inutile rispetto alle deduzioni dell'appellante, che ovviamente non ha censurato nulla circa i rapporti tra e e invece ha chiesto la modifica di un capo rispetto al P_ Parte_2 quale non ha nulla controdedotto, e rispetto al quale è rimasta (pur in minima parte) Parte_2 soccombente.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 184/2024 del Tribunale di Como, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_4
[...]
3) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di quanto alle spese di ATP, pone a carico della Parte_2 Controparte_1 stessa le spese di difesa del procedimento di ATP nella misura di 1/4, in ragione di quanto liquidato nella parte prima del capo 6 della sentenza appellata.
4) Conferma nel resto;
5) Condanna alla rifusione a e a Parte_1 Controparte_1 Parte_4
[...
delle spese del presente giudizio, liquidate per ognuno in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a
6) Compensa le spese del presente giudizio tra e Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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