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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2741/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. LAMI CLAUDIA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, via Email_1
Salvatori n. 21, Santa Croce sull'Arno (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 19 maggio 2007, contraevano, in IN (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di IN
(PI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2007; Pers
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, il 13 marzo 2010 e il 14 aprile 2012; Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2
la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 28 novembre 2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alle figlie, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse delle figlie ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; Pers
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, e
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in Per_2
punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IN (PI) il 19 maggio
2007 tra trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di IN (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, n. 15, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bientina in Via
Viarella n. 101 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_2
Pers
DISPONE l'affidamento delle figlie ed ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna posta in Bientina alla via
Del Monte Est n. 102.
DISPONE che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) le figlie, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle figlie, trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata del mercoledì dalle ore 18,30, al giorno successivo, fino all'orario di ingresso delle figlie a scuola (trascorreranno, quindi la cena ed il pernotto del mercoledì presso l'abitazione paterna);
e, a settimane alterne, i fine settimana dalla cena del venerdì sera fino al lunedì mattina all'atto di ingresso a scuola, ove la accompagnerà;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'obbligo di Parte_2 corrispondere la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della presente sentenza di divorzio.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra Parte_2 [...]
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause Parte_1 di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di IN (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2741/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. LAMI CLAUDIA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, via Email_1
Salvatori n. 21, Santa Croce sull'Arno (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 19 maggio 2007, contraevano, in IN (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di IN
(PI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2007; Pers
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, il 13 marzo 2010 e il 14 aprile 2012; Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2
la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 28 novembre 2024, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alle figlie, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse delle figlie ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; Pers
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, e
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in Per_2
punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IN (PI) il 19 maggio
2007 tra trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di IN (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007, n. 15, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bientina in Via
Viarella n. 101 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_2
Pers
DISPONE l'affidamento delle figlie ed ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna posta in Bientina alla via
Del Monte Est n. 102.
DISPONE che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) le figlie, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle figlie, trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata del mercoledì dalle ore 18,30, al giorno successivo, fino all'orario di ingresso delle figlie a scuola (trascorreranno, quindi la cena ed il pernotto del mercoledì presso l'abitazione paterna);
e, a settimane alterne, i fine settimana dalla cena del venerdì sera fino al lunedì mattina all'atto di ingresso a scuola, ove la accompagnerà;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'obbligo di Parte_2 corrispondere la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della presente sentenza di divorzio.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della sig.ra Parte_2 [...]
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause Parte_1 di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di IN (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina