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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 105/2024 RGAC pendente: TRA Parte_1
[...] P.IVA_1 ato e Avv.ti Nicola Giuliano, Andrea Merler e Nicola Tomasi ed elettivamente domiciliato in Trento (TN), in Viale Rovereto n. 67,
- Ricorrente- NEI CONFRONTI DEL
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvo ttuale dello Stato CP_2 di Trento e con domicilio eletto in Trento, in Largo Porta Nuova n. 9
- Resistente – E (C.F. ), non comparso Controparte_3 C.F._1 né costituito,
-Resistente Contumace -
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia.
Causa decisa all'esito della discussione orale e mediante deposito di sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa.
**** 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Società ricorrente ha dedotto:
- che, l'Avv. Nicola Giuliano veniva nominato difensore d'ufficio del Sig. nel procedimento penale R.G.N.R. 437/2014-21 bis – Controparte_3 dinanzi al Giudice di Pace di Cavalese;
- che, in data 28.02.2023, veniva inviato a quest'ultimo intimazione di pagamento, la quale tornava al mittente per “destinatario sconosciuto” risultando irreperibile dal 15.06.2023; Controparte_3
- che, in d v. Nicola Giuliano depositava ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 l'istanza n. IW4056005 innanzi Pt_2 al Giudice di Pace di Cavalese, al fine ere la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio dell'irreperibile;
- che, il Giudice di Pace di Cavalese rigettava l'istanza con decreto dd. 19.12.2023, ritenendo che non era stato “esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” e che l'imputato fino al 15.06.2023 risultava residente nel Comune di Soraga;
- che, di fatto l'imputato, già alla data del 20.02.2023, era irreperibile, in ogni caso risulta tuttora irreperibile di fatto, come si evince dagli esiti negativi estratti dalla ricerca effettuata in data 16.01.2024 tramite il Portale dell'Anagrafe nazionale cd. nonché dall'esito della ricerca CP_4 effettuata presso il Dipartime mministrazione Penitenziaria dd. 15.01.2024, in cui si evince che il soggetto ricercato non è presente in alcun Istituto penitenziario della Repubblica e non è mai stato detenuto;
- che, per la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio dell'irreperibile l'invio di raccomandate restituite al mittente in quanto
“destinatario sconosciuto” fosse sufficiente per ritenere non rintracciabile il cliente debitore e che la condizione di irreperibilità richiesta dalla normativa non corrisponde ad una formale dichiarazione processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., inoltre non è necessario esperire la procedura per il recupero del credito professionale. Sulla scorta di tali assunti difensivi la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Accogliere la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio dell'irreperibile ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115 dd. 30 maggio 2002 in favore dello Parte_1 di cui alla nota spese allegata all'istanz
[...] Pt_2
023, ovvero il maggior o minor importo riten stizia”.
2. Si è costituito in giudizio il , il quale deduceva: Controparte_1
- che, sussiste il difetto di leg tudio Associato fra Avvocati ovvero degli avvocati che non avevano prestato attività difensiva nei confronti del sig. Controparte_3
- che, laddove il ricorrente avesse applicato la dovuta diligenza, con ogni probabilità il soggetto assisto sarebbe risultato reperibile e, per l'effetto, il compenso defensionale non sarebbe risultato a carico dello Stato (salva ovviamente incapienza patrimoniale del debitore);
2 - che, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidate dal Magistrato, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;
- che, la valutazione del giudice, non è una mera valutazione quantitativa sull'attività svolta dal gratuito patrocinatore, bensì un accertamento qualitativo sulla funzionalità e sulla necessità di tale attività;
- che, tale apprezzamento ha natura ampiamente discrezionale ed è parametrato principalmente ai criteri indicati all'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e non già al D.M. n. 55/2014 che non costituisce rinvio espresso, né mobile da parte della disciplina di cui al T.U.S.G.;
- che, in subordine, devono trovare applicazione i “parametri minimi”. Sulla scorta di tali assunti difensivi la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite”.
3. La parte ricorrente nelle note conclusive ha evidenziato che il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso è infondato in fatto e in diritto, poiché l'istanza di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio di soggetto irreperibile di fatto è stata proposta dal difensore d'ufficio, Avv. Nicola Giuliano, e che la “menzione” dello Studio legale è stata fatta solo ai fini della fatturazione e non con riferimento alla titolarità del rapporto giuridico. Nel merito ribadisce l'irreperibilità del debitore e l'assenza di colpa nell'aver atteso al recupero del credito. La parte resistente non ha depositato alcuna nota conclusiva e, pertanto, si intendono riproposte le medesime eccezioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e di risposta.
4. La causa è stata discussa all'udienza del 21 Maggio 2025, alla presenza della sola parte ricorrente, non essendo comparso nessuno per il Ministero, né per e all'esito è stato riservato il deposito Controparte_3 della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
5. Ciò posto, la domanda risulta essere infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Va preliminarmente affrontata la questione del difetto di legittimazione attiva della Società ricorrente. La giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente insegnato che le attività professionali hanno carattere personale e, di regola, è il singolo professionista incaricato ad essere creditore del compenso da incassare. Quel che rileva è l'eventuale previsione, nello statuto dell'associazione
3 professionale, di una legittimazione in tal senso dello studio associato stesso. Sul punto, la Corte di Cassazione ha indicato proprio che, in tema di professioni intellettuali: “Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 17718 del 2.07.2019), sempre, però, che dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato. Detto principio è stato recentemente ribadito nell'arresto, secondo cui:
“Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura “ad litem”, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 2332 del 26.01.2022). Come innanzi evidenziato, se si inquadra la prestazione dell'associato dello studio nel paradigma della prestazione d'opera intellettuale, ecco che, allora, ne viene che essa, stante il disposto dell'art. 2232 c.c., deve esser eseguita personalmente. Tuttavia, seppur lo studio professionale associato, si rappresenta come un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici, nulla vieta che la prestazione delegata al singolo associato possa, poi, da questi esser eseguita personalmente, come disposto dalla norma poc'anzi richiamata. E ciò tanto più ove si tratti dell'esercizio di professioni regolamentate di natura ordinamentale per le quali è richiesto per il loro esercizio un particolare titolo abilitativo e l'iscrizione presso gli albi afferenti ai rispettivi ordini professionali. Dunque, nulla vieta che gli studi associati, nella loro interna regolamentazione, possano contemplare che siano deputati all'acquisizione dei contratti con la clientela onde delegare, poi, l'esecuzione dei singoli incarichi ai professionisti associati ove si tratti dell'esecuzione di prestazioni professionali, pur connotate dal carattere della personalità, per il cui esercizio è richiesto il possesso d'un titolo abilitativo. Ne consegue che gli studi professionali associati, essendo, perciò, 4 legittimati a stipulare contratti, fermo restando quanto innanzi asserito circa la personalità della prestazione, ben possono acquisire la titolarità dei conseguenti rapporti di credito scaturenti dal contratto stipulato con il cliente conferente l'incarico professionale, la cui prestazione è stata, poi, eseguita personalmente dal professionista associato delegato. Ne consegue, ulteriormente, sul piano squisitamente processuale, che l'associazione professionale può ben considerarsi legittimata processualmente ad azionare, in sede giudiziale, il credito maturato dal professionista che fu delegato ad eseguire la prestazione per conto della stessa associazione . Parte_3
Più recentemente l nza di legittimità ha chiarito che: “(…) Poiché l'art. 36, cod. civ, stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito, accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato (…) rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 3 maggio 2024, n. 11940). Il principio di diritto licenziato dalla pronuncia appena scrutinata, ivi compresa la qualificazione delle associazioni professionali quali centri autonomi d'imputazione di rapporti giuridici, si pone sulla stessa linea della giurisprudenza formatasi in materia, a mente della quale, per l'appunto, si può ben predicare la legittimazione attiva dell'associazione professionale che agisca in giudizio per la soddisfazione dei crediti derivanti dall'esecuzione di prestazioni professionali eseguite dai singoli associati a beneficio dei clienti che avevano conferito l'incarico all'associazione (cfr. Cass. civ., Sez.II, Ordinanza del 2 luglio 2019, n. 17718, già cit. sopra). Giova precisare che nel caso in esame l'Avv. Giuliano è stato nominato difensore d'ufficio di e che, pertanto, non è stato Controparte_3 concluso alcun contrat ssionale tra le parti. In relazione, quindi, alla legittimazione attiva, occorre distinguere chi sia titolare del credito sulla base dell'accordo associativo: di massima la legittimazione attiva è del singolo professionista, salvo che l'accordo che ha costituito l'associazione professionale preveda una legittimazione dello studio associato. Si deve osservare, pertanto, che, nel presente procedimento, la parte ricorrente non ha prodotto copia dello statuto e, conseguentemente, non ha provato l'esistenza di “accordi intervenuti tra gli associati da cui emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato”. Inoltre, nelle note conclusive è stato evidenziato come la Società ricorrente non sia titolare del rapporto giuridico, sottolineandosi come la richiesta di liquidazione del compenso è stata formulata dal difensore Avv. Giuliano Nicola che, tuttavia, non ha agito personalmente nella presente controversia. 5 Ne deriva la fondatezza dell'eccezione formulata in via preliminare dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con palesarsi di un difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Passando all'esame del contenuto del provvedimento opposto/impugnato, pur essendo dirimente l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla parte resistente costituita, si osserva che effettivamente è decorso un lasso di tempo non breve tra la conclusione dell'attività difensiva (la sentenza penale del Giudice di Pace risale al 2015), rispetto al periodo in cui il creditore si è attivato per il recupero del credito in data 28.02.2023, e che solo dal 15.06.2023 il debitore risulta irreperibile come si evince dall'allegato 6 dell'istanza . Pt_2
A questo proposito non si può non ricordare come ma Corte ha ribadito che la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non è valida anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 27540/2023). È stato, altresì, ribadito che la notifica deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della stessa. Non si può non evidenziare come nel lasso di tempo trascorso fra il 2015 e il Febbraio 2023 ben avrebbe potuto essere individuata la dimora effettiva del debitore al fine di esigere il compenso dovuto per l'opera professionale prestata. Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 849,00, tenuto conto dello scaglione applicabile alla controversia di valore indeterminabile e di complessità bassa, nei valori minimi e con esclusione delle fasi, istruttoria e decisionale, la prima perché non ha avuto luogo e la seconda per mancata partecipazione all'udienza della parte resistente che non ha depositato neppure note conclusive Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'altra parte resistente, in quanto rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
6 2)condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 849,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
3) nulla deve disporsi sulle spese nei riguardi della parte resistente
[...]
in quanto contumace. CP_3
Trento, il 20 Giugno 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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