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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Paola Zangrilli Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Controparte_1
Gioia Rita Telli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2381/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023 adiva il Tribunale Parte_1 di Roma in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7135/2022 con il quale il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 447.239,35 oltre spese della procedura ad istanza della , che rivendicava il versamento di Controparte_1 contributi omessi. Segnatamente, si trattava delle seguenti pretese:
Pag. 1 di 8 • omesso versamento dei contributi soggettivi e integrativi per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018 e 2020;
• omesso versamento del contributo integrativo in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2019, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi per l'anno 2017, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020,
2021, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi di maternità per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021 oltre interessi e sanzioni;
• sanzioni dichiarative per gli anni 2019 e 2020.
Deduceva, dunque, con una prima doglianza l'assoluta genericità della domanda in quanto l'atto non avrebbe riportato “nel dettaglio quale [fosse] anno per anno e voce per voce il credito asseritamente vantato dalla ricorrente, per consentire all'ingiunto di valutarne la effettiva sussistenza”, atteso che la si era limitata ad indicare CP_1
l'ammontare complessivo del credito come sopra precisato. Ciò avrebbe integrato “un vizio insanabile del procedimento instaurato”, non risultando le ragioni della domanda
“chiare, precise, documentate e analiticamente specificate, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che in questa sede, risulta violato, se non addirittura calpestato”, con la conseguenza della necessità di “una declaratoria di nullità della domanda per manifesta genericità”.
Con un secondo motivo sosteneva l'inconsistenza della prova offerta, atteso che nel caso di specie ci si trovava di fronte ad un “rinvio “per relationem” a una affastellata e confusa costellazione di documenti”, il che avrebbe dovuto comportare “una delibazione di nullità, illegittimità del procedimento monitorio e della domanda formulata”, non restando “all'opponente che limitarsi a contestare, altrettanto genericamente, la pretesa della ricorrente, contestando il carico contributivo determinato unilateralmente da quest'ultima”.
Con un terzo punto lamentava la violazione del principio del ne bis in idem in ordine all'iscrizione a ruolo degli asseriti crediti contributivi, riferendo di avere ricevuto “per il medesimo periodo contributivo e relativamente ad asseriti mancati pagamenti contributivi, peraltro, senza aver ricevuto alcuna contestazione degli addebiti, cartelle di
Pag. 2 di 8 pagamento dalla , come risulta da alcuni documenti depositati (senza Controparte_2 alcun ordine) nel fascicolo del monitorio”, cogliendo “almeno due conseguenze, rilevanti ai fini della decisione, in particolare: 1) La possibile, se non certa, duplicazione delle istanze di pagamento a carico dell'assistito; 2) La violazione, quanto alla pretesa sanzionatoria, delle prescrizioni previste dall'art. 19 L. 576/1980 e art. 35 della Legge
n. 689/1981”. Aggiungeva che “la discrasia tra le diverse istanze di pagamento (ruolo e procedimento monitorio) rende del tutto incerto l'an e il quantum della pretesa azionata, ove sussistente” e contestava nuovamente quello che definiva come “affastellamento” dei documenti prodotti dalla ravvisando gli estremi perché la pretesa dovesse “essere CP_1 dichiarata inammissibile e illegittima e/o [dovesse] essere integralmente rigettata”.
Con un quarto motivo eccepiva la prescrizione delle sanzioni irrogate, almeno fino all'anno contributivo 2017, anche censurandone la fondatezza nel merito.
Con un quinto ed ultimo punto evidenziava che l'azione esperita in via ordinaria dalla contrastava con i principi costituzionali di parità, di ragionevolezza e di CP_1 coerenza, lamentando la mancata attivazione del diverso modello di esecuzione esattoriale. Tale ultimo sistema avrebbe infatti attribuito al debitore “la facoltà di avvalersi dei benefici che [con] le norme di rango statale in più occasioni sono riconosciuti ai contribuenti, sia in termini di estinzione dei ruoli, di cd. rottamazioni, di riduzione di interessi e sanzioni, sia in termini di previsioni di ampie rateizzazioni che non pregiudichino irreversibilmente l'attività e il patrimonio dell'iscritto”, con particolare riferimento a quanto previsto nella legge n. 197/2022 al quale riguardo la aveva deliberato di aderire “alla sanatoria cartelle, ma non allo stralcio CP_1 dei debiti fino a 1.000 euro”. Censurava dunque l'altrui condotta, che non poteva
“trasformarsi in mero arbitrio, tale da escludere un iscritto all'Albo dalle conseguenze più favorevoli di un istituto giuridico rispetto all'altro, tali da determinare una discriminazione e l'annullamento delle garanzie previste invece dalla Legge erga omnes”, ricordando la funzione pubblica svolta dalla stessa CP_1
Sulla base di tanto concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto “con ogni provvedimento consequenziale accertando in via preliminare la inammissibilità, illegittimità e nullità dello stesso”; quindi, “in via di estremo subordine” chiedeva “anche attraverso l'ausilio di CTU contabile, di verificare l'effettivo debito dell'iscritto, anche
Pag. 3 di 8 in relazione agli interessi e alle sanzioni applicate, e annullare o limitare la pretesa azionata dalla ricorrente”, vinte le spese di lite.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
premettendo un articolato excursus sulla normativa che disciplina la
[...] previdenza degli avvocati. Nel merito, evidenziava che lo era iscritto all'Albo e Pt_1 alla stessa fin dal 1993 e riportava nel dettaglio le omissioni contributive delle quali CP_1 si era reso responsabile negli anni oggetto del giudizio in base alle comunicazioni dei redditi prodotti annualmente con l'apposito modello 5, inviate dallo stesso ricorrente;
rilevava che tali violazioni erano state formalmente contestate a mezzo di PEC, regolarmente ricevuta dallo nella data del 14 febbraio 2022; riferiva che Pt_1
l'opponente non aveva provveduto a corrispondere la contribuzione soggettiva minima e di maternità, né la contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione ed aveva optato per la riscossione a mezzo ruolo della contribuzione soggettiva dovuta in eccedenza rispetto al minimo;
deduceva che pertanto la aveva contestato le irregolarità rilevate CP_1 per gli anni 2019, 2020 e 2021 con nota inviata a mezzo PEC nella data del 1° aprile 2022
e regolarmente ricevuta;
chiariva che lo aveva comunque commesso numerose Pt_1 irregolarità dichiarative, omettendo sistematicamente la comunicazione dei dati IVA e quella reddituale del 2020. Sulla base di tanto deduceva dunque l'infondatezza delle doglianze sollevate in ricorso sottolineando
• la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la piena prova documentale dei propri crediti
• l'insussistenza della – solo genericamente – dedotta duplicazione delle pretese, atteso che soltanto per periodi diversi da quelli in esame era stata attivata quella a mezzo del concessionario
• la circostanza che la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 poteva riguardare solo i ruoli affidati al concessionario alla data del 30 giugno 2022, mentre l'accertamento relativo agli anni in esame era stato avviato nel febbraio
2022, con impossibilità di consegna dei ruoli in questione entro la data limite indicata dalla legge
• la piena ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio secondo la normativa vigente e l'inapplicabilità della legge n. 689/1981 non essendo la una CP_1
Pag. 4 di 8 pubblica amministrazione e trattandosi di contributi e non già di sanzioni amministrative
• che nessuna prescrizione si era maturata, neanche in ordine alle sanzioni, anche queste ultime assoggettate al termine decennale previsto dall'art. 66 della legge n.
247/2012 per i contributi in quanto elementi accessori di essi, fatta eccezione per quelle dichiarative, sottoposte a termine quinquennale, non ancora maturato.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2381/2024, depositata il 27 febbraio 2024, che rigettava l'opposizione condannando lo al pagamento Pt_1 delle spese processuali. In particolare, il giudice di prime cure, richiamando giurisprudenza di legittimità
• ricordava la natura di procedimento ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
• affermava la liceità del ricorso al procedimento monitorio da parte della
[...]
e la decennalità della prescrizione dei contributi, ivi comprese le relative CP_1 sanzioni
• rilevava che l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione riguardo alla quantificazione del credito, peraltro determinato in base alle stesse dichiarazioni presentate dallo Pt_1
• dichiarava manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla legge n. 197/2022 evidenziando per un verso che il legislatore aveva individuato i crediti definibili in forma agevolata all'esito degli accertamenti propri dell'ente creditore e che l'opponente non aveva nemmeno presentato istanza di accesso a tale ipotesi di definizione.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello lo con atto depositato l'8 Pt_1 agosto 2024.
A sostegno, con un primo motivo censurava la mancata applicazione della legge n.
689/1981, richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, con la conseguenza che le sanzioni applicate per l'anno 2016
– ammontanti a € 8.811,27 – erano estinte per via del decorso del relativo termine quinquennale, alla luce della relativa contestazione, avvenuta solo nel 2022.
Con un secondo motivo si doleva dell'affermazione secondo la quale aveva omesso di contestare il credito altrui, ricordando di avere “più volte…lamentato la mancata analitica
Pag. 5 di 8 contestazione degli addebiti con riferimento sia agli anni sia alle voce di contribuzione dovuti” anche nelle PEC previamente inviategli.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità del rigetto dell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, commi 222/231, della legge n.
197/2022 per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. evidenziando la disparità di trattamento tra i soggetti assoggettati a riscossione a mezzo ruolo e quelli assoggettati a riscossione nelle forme ordinarie pur a fronte di un'adesione della alla definizione agevolata, CP_1 insistendo nella richiesta e ribadendo le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la richiedendo il CP_1 rigetto del gravame per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
In disparte il rilievo che essa riguarda comunque soltanto le somme richieste a titolo sanzionatorio in conseguenza dell'omissione della presentazione delle dovute dichiarazioni, la prima censura si presenta da una parte inammissibile e dall'altra comunque infondata. Infatti, sotto il primo profilo la questione della doverosità della previa contestazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 è stata sollevata solo in questo grado di appello, non risultando mai affrontata nel corso del giudizio di primo grado, di guisa che essa è nuova e come tale inammissibile. Nel ricorso di primo grado si rinviene, infatti, soltanto un fugace riferimento alla disciplina di cui alla legge n.
689/1981 nel punto 3 dell'atto, ove il ricorrente si doleva piuttosto di una indimostrata duplicazione delle pretese e deduceva del tutto genericamente “La violazione, quanto alla pretesa sanzionatoria, delle prescrizioni previste dall'art. 19 L. 576/1980 e art. 35 della
Legge n. 689/1981”. Essa è comunque infondata in quanto non solo la non CP_1
è una pubblica amministrazione, come tale assoggettata e assoggettabile ai principi contenuti nella legge citata, ma essa ha anche esplicitamente escluso, nell'ambito della sua legittima potestà normativa, l'applicazione al proprio regime sanzionatorio di tale disciplina.
Pag. 6 di 8 Non ha maggiore pregio la seconda doglianza, atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio volto alla disamina della validità del decreto, ma piuttosto un giudizio ordinario di cognizione finalizzato all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'opposto, attore sostanziale. Dunque, una volta introdotto il giudizio di opposizione, lo non poteva limitarsi a definire come “generica” la Pt_1 pretesa azionata dalla a mezzo del procedimento monitorio, ma alla luce della CP_1 documentazione prodotta, dalla quale emergono partitamente i singoli crediti vantati voce per voce e anno per anno anche in allegato alle PEC di messa in mora inviategli e che certo non può essere qualificata sbrigativamente come “affastellata”, avrebbe dovuto contestare con la dovuta specificità quanto richiesto dalla controparte. Si è invece limitato a lamentare una presunta violazione del proprio diritto di difesa, pur essendo stato in grado nel corpo del motivo precedente di calcolare con precisione la sanzione irrogatagli per via della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo, che censura la mancata formulazione da parte del primo giudice di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal
231 a 252, della legge n. 197/2022, anche oggetto delle note autorizzate.
In disparte ogni ulteriore considerazione, risultano assorbenti i rilievi, per un verso che il legislatore del 2022 ha previsto la mera possibilità e non già l'obbligo per gli enti di aderire all'istituto della definizione agevolata;
dunque, non sussiste alcun diritto del debitore di un ente previdenziale non pubblico di accedere al beneficio in questione, vincolante – seppure entro i limiti fissati dalla stessa legge – solo per la pubblica amministrazione. Per un altro verso, si osserva che, non risultando le partite di credito iscritte a ruolo prima del 30 giugno 2022 e non avendo lo nemmeno presentato Pt_1 la relativa istanza di adesione, tale questione risulta irrilevante per la decisione del presente giudizio, in quanto non più esercitabile quantomeno per avvenuta scadenza dei termini di legge.
In conclusione, il gravame va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, inoltre, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato l'8 agosto 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 2381/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 11.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2341/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Paola Zangrilli Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Controparte_1
Gioia Rita Telli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2381/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023 adiva il Tribunale Parte_1 di Roma in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7135/2022 con il quale il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 447.239,35 oltre spese della procedura ad istanza della , che rivendicava il versamento di Controparte_1 contributi omessi. Segnatamente, si trattava delle seguenti pretese:
Pag. 1 di 8 • omesso versamento dei contributi soggettivi e integrativi per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018 e 2020;
• omesso versamento del contributo integrativo in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2019, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi per l'anno 2017, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020,
2021, oltre interessi e sanzioni;
• omesso versamento dei contributi di maternità per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021 oltre interessi e sanzioni;
• sanzioni dichiarative per gli anni 2019 e 2020.
Deduceva, dunque, con una prima doglianza l'assoluta genericità della domanda in quanto l'atto non avrebbe riportato “nel dettaglio quale [fosse] anno per anno e voce per voce il credito asseritamente vantato dalla ricorrente, per consentire all'ingiunto di valutarne la effettiva sussistenza”, atteso che la si era limitata ad indicare CP_1
l'ammontare complessivo del credito come sopra precisato. Ciò avrebbe integrato “un vizio insanabile del procedimento instaurato”, non risultando le ragioni della domanda
“chiare, precise, documentate e analiticamente specificate, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che in questa sede, risulta violato, se non addirittura calpestato”, con la conseguenza della necessità di “una declaratoria di nullità della domanda per manifesta genericità”.
Con un secondo motivo sosteneva l'inconsistenza della prova offerta, atteso che nel caso di specie ci si trovava di fronte ad un “rinvio “per relationem” a una affastellata e confusa costellazione di documenti”, il che avrebbe dovuto comportare “una delibazione di nullità, illegittimità del procedimento monitorio e della domanda formulata”, non restando “all'opponente che limitarsi a contestare, altrettanto genericamente, la pretesa della ricorrente, contestando il carico contributivo determinato unilateralmente da quest'ultima”.
Con un terzo punto lamentava la violazione del principio del ne bis in idem in ordine all'iscrizione a ruolo degli asseriti crediti contributivi, riferendo di avere ricevuto “per il medesimo periodo contributivo e relativamente ad asseriti mancati pagamenti contributivi, peraltro, senza aver ricevuto alcuna contestazione degli addebiti, cartelle di
Pag. 2 di 8 pagamento dalla , come risulta da alcuni documenti depositati (senza Controparte_2 alcun ordine) nel fascicolo del monitorio”, cogliendo “almeno due conseguenze, rilevanti ai fini della decisione, in particolare: 1) La possibile, se non certa, duplicazione delle istanze di pagamento a carico dell'assistito; 2) La violazione, quanto alla pretesa sanzionatoria, delle prescrizioni previste dall'art. 19 L. 576/1980 e art. 35 della Legge
n. 689/1981”. Aggiungeva che “la discrasia tra le diverse istanze di pagamento (ruolo e procedimento monitorio) rende del tutto incerto l'an e il quantum della pretesa azionata, ove sussistente” e contestava nuovamente quello che definiva come “affastellamento” dei documenti prodotti dalla ravvisando gli estremi perché la pretesa dovesse “essere CP_1 dichiarata inammissibile e illegittima e/o [dovesse] essere integralmente rigettata”.
Con un quarto motivo eccepiva la prescrizione delle sanzioni irrogate, almeno fino all'anno contributivo 2017, anche censurandone la fondatezza nel merito.
Con un quinto ed ultimo punto evidenziava che l'azione esperita in via ordinaria dalla contrastava con i principi costituzionali di parità, di ragionevolezza e di CP_1 coerenza, lamentando la mancata attivazione del diverso modello di esecuzione esattoriale. Tale ultimo sistema avrebbe infatti attribuito al debitore “la facoltà di avvalersi dei benefici che [con] le norme di rango statale in più occasioni sono riconosciuti ai contribuenti, sia in termini di estinzione dei ruoli, di cd. rottamazioni, di riduzione di interessi e sanzioni, sia in termini di previsioni di ampie rateizzazioni che non pregiudichino irreversibilmente l'attività e il patrimonio dell'iscritto”, con particolare riferimento a quanto previsto nella legge n. 197/2022 al quale riguardo la aveva deliberato di aderire “alla sanatoria cartelle, ma non allo stralcio CP_1 dei debiti fino a 1.000 euro”. Censurava dunque l'altrui condotta, che non poteva
“trasformarsi in mero arbitrio, tale da escludere un iscritto all'Albo dalle conseguenze più favorevoli di un istituto giuridico rispetto all'altro, tali da determinare una discriminazione e l'annullamento delle garanzie previste invece dalla Legge erga omnes”, ricordando la funzione pubblica svolta dalla stessa CP_1
Sulla base di tanto concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto “con ogni provvedimento consequenziale accertando in via preliminare la inammissibilità, illegittimità e nullità dello stesso”; quindi, “in via di estremo subordine” chiedeva “anche attraverso l'ausilio di CTU contabile, di verificare l'effettivo debito dell'iscritto, anche
Pag. 3 di 8 in relazione agli interessi e alle sanzioni applicate, e annullare o limitare la pretesa azionata dalla ricorrente”, vinte le spese di lite.
Ritualmente radicato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
premettendo un articolato excursus sulla normativa che disciplina la
[...] previdenza degli avvocati. Nel merito, evidenziava che lo era iscritto all'Albo e Pt_1 alla stessa fin dal 1993 e riportava nel dettaglio le omissioni contributive delle quali CP_1 si era reso responsabile negli anni oggetto del giudizio in base alle comunicazioni dei redditi prodotti annualmente con l'apposito modello 5, inviate dallo stesso ricorrente;
rilevava che tali violazioni erano state formalmente contestate a mezzo di PEC, regolarmente ricevuta dallo nella data del 14 febbraio 2022; riferiva che Pt_1
l'opponente non aveva provveduto a corrispondere la contribuzione soggettiva minima e di maternità, né la contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione ed aveva optato per la riscossione a mezzo ruolo della contribuzione soggettiva dovuta in eccedenza rispetto al minimo;
deduceva che pertanto la aveva contestato le irregolarità rilevate CP_1 per gli anni 2019, 2020 e 2021 con nota inviata a mezzo PEC nella data del 1° aprile 2022
e regolarmente ricevuta;
chiariva che lo aveva comunque commesso numerose Pt_1 irregolarità dichiarative, omettendo sistematicamente la comunicazione dei dati IVA e quella reddituale del 2020. Sulla base di tanto deduceva dunque l'infondatezza delle doglianze sollevate in ricorso sottolineando
• la ricorrenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la piena prova documentale dei propri crediti
• l'insussistenza della – solo genericamente – dedotta duplicazione delle pretese, atteso che soltanto per periodi diversi da quelli in esame era stata attivata quella a mezzo del concessionario
• la circostanza che la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 poteva riguardare solo i ruoli affidati al concessionario alla data del 30 giugno 2022, mentre l'accertamento relativo agli anni in esame era stato avviato nel febbraio
2022, con impossibilità di consegna dei ruoli in questione entro la data limite indicata dalla legge
• la piena ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio secondo la normativa vigente e l'inapplicabilità della legge n. 689/1981 non essendo la una CP_1
Pag. 4 di 8 pubblica amministrazione e trattandosi di contributi e non già di sanzioni amministrative
• che nessuna prescrizione si era maturata, neanche in ordine alle sanzioni, anche queste ultime assoggettate al termine decennale previsto dall'art. 66 della legge n.
247/2012 per i contributi in quanto elementi accessori di essi, fatta eccezione per quelle dichiarative, sottoposte a termine quinquennale, non ancora maturato.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2381/2024, depositata il 27 febbraio 2024, che rigettava l'opposizione condannando lo al pagamento Pt_1 delle spese processuali. In particolare, il giudice di prime cure, richiamando giurisprudenza di legittimità
• ricordava la natura di procedimento ordinario di cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
• affermava la liceità del ricorso al procedimento monitorio da parte della
[...]
e la decennalità della prescrizione dei contributi, ivi comprese le relative CP_1 sanzioni
• rilevava che l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione riguardo alla quantificazione del credito, peraltro determinato in base alle stesse dichiarazioni presentate dallo Pt_1
• dichiarava manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla legge n. 197/2022 evidenziando per un verso che il legislatore aveva individuato i crediti definibili in forma agevolata all'esito degli accertamenti propri dell'ente creditore e che l'opponente non aveva nemmeno presentato istanza di accesso a tale ipotesi di definizione.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello lo con atto depositato l'8 Pt_1 agosto 2024.
A sostegno, con un primo motivo censurava la mancata applicazione della legge n.
689/1981, richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, con la conseguenza che le sanzioni applicate per l'anno 2016
– ammontanti a € 8.811,27 – erano estinte per via del decorso del relativo termine quinquennale, alla luce della relativa contestazione, avvenuta solo nel 2022.
Con un secondo motivo si doleva dell'affermazione secondo la quale aveva omesso di contestare il credito altrui, ricordando di avere “più volte…lamentato la mancata analitica
Pag. 5 di 8 contestazione degli addebiti con riferimento sia agli anni sia alle voce di contribuzione dovuti” anche nelle PEC previamente inviategli.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità del rigetto dell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, commi 222/231, della legge n.
197/2022 per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. evidenziando la disparità di trattamento tra i soggetti assoggettati a riscossione a mezzo ruolo e quelli assoggettati a riscossione nelle forme ordinarie pur a fronte di un'adesione della alla definizione agevolata, CP_1 insistendo nella richiesta e ribadendo le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la richiedendo il CP_1 rigetto del gravame per la sua infondatezza.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
In disparte il rilievo che essa riguarda comunque soltanto le somme richieste a titolo sanzionatorio in conseguenza dell'omissione della presentazione delle dovute dichiarazioni, la prima censura si presenta da una parte inammissibile e dall'altra comunque infondata. Infatti, sotto il primo profilo la questione della doverosità della previa contestazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 è stata sollevata solo in questo grado di appello, non risultando mai affrontata nel corso del giudizio di primo grado, di guisa che essa è nuova e come tale inammissibile. Nel ricorso di primo grado si rinviene, infatti, soltanto un fugace riferimento alla disciplina di cui alla legge n.
689/1981 nel punto 3 dell'atto, ove il ricorrente si doleva piuttosto di una indimostrata duplicazione delle pretese e deduceva del tutto genericamente “La violazione, quanto alla pretesa sanzionatoria, delle prescrizioni previste dall'art. 19 L. 576/1980 e art. 35 della
Legge n. 689/1981”. Essa è comunque infondata in quanto non solo la non CP_1
è una pubblica amministrazione, come tale assoggettata e assoggettabile ai principi contenuti nella legge citata, ma essa ha anche esplicitamente escluso, nell'ambito della sua legittima potestà normativa, l'applicazione al proprio regime sanzionatorio di tale disciplina.
Pag. 6 di 8 Non ha maggiore pregio la seconda doglianza, atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio volto alla disamina della validità del decreto, ma piuttosto un giudizio ordinario di cognizione finalizzato all'accertamento dell'esistenza del credito vantato dall'opposto, attore sostanziale. Dunque, una volta introdotto il giudizio di opposizione, lo non poteva limitarsi a definire come “generica” la Pt_1 pretesa azionata dalla a mezzo del procedimento monitorio, ma alla luce della CP_1 documentazione prodotta, dalla quale emergono partitamente i singoli crediti vantati voce per voce e anno per anno anche in allegato alle PEC di messa in mora inviategli e che certo non può essere qualificata sbrigativamente come “affastellata”, avrebbe dovuto contestare con la dovuta specificità quanto richiesto dalla controparte. Si è invece limitato a lamentare una presunta violazione del proprio diritto di difesa, pur essendo stato in grado nel corpo del motivo precedente di calcolare con precisione la sanzione irrogatagli per via della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo, che censura la mancata formulazione da parte del primo giudice di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal
231 a 252, della legge n. 197/2022, anche oggetto delle note autorizzate.
In disparte ogni ulteriore considerazione, risultano assorbenti i rilievi, per un verso che il legislatore del 2022 ha previsto la mera possibilità e non già l'obbligo per gli enti di aderire all'istituto della definizione agevolata;
dunque, non sussiste alcun diritto del debitore di un ente previdenziale non pubblico di accedere al beneficio in questione, vincolante – seppure entro i limiti fissati dalla stessa legge – solo per la pubblica amministrazione. Per un altro verso, si osserva che, non risultando le partite di credito iscritte a ruolo prima del 30 giugno 2022 e non avendo lo nemmeno presentato Pt_1 la relativa istanza di adesione, tale questione risulta irrilevante per la decisione del presente giudizio, in quanto non più esercitabile quantomeno per avvenuta scadenza dei termini di legge.
In conclusione, il gravame va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, inoltre, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato l'8 agosto 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 2381/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 11.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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