Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5227.2023 R.A.C.L., promossa da:
DR AN
Avv. Tomasi
Contro
Il Controparte_1
Avv. Pulimeno Chironi
Parte ricorrente ha adito, in data 9.5.23 questo Tribunale chiedendo: “-condannare il laboratorio CP_ del fornaio in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. AN DR della somma di euro 93.933,44, a titolo di differenze e conguaglio, fra la retribuzione totale dovuta di euro 162.084,47 per tutto il periodo lavorativo e quella versata pari ad euro 68.151,03, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, o nella maggiore somma da accertarsi in corso di causa;
- accertare che il sig. AN DR ha conseguito danni alla salute oltre che morali connessi alla prestazione lavorativa e per l'effetto condannare il laboratorio del in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. AN DR al risarcimento dei danni psicofisici tutti procurati per euro 30.000 o nella minore o maggiore somma accertanda in corso di causa o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che rende la dichiarazione di rito.”
Istruita la causa mediante assunzione della prova testimoniale, all'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n.
10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo
2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 11/06/2025
Lorenzo Bellanova