Art. 2.
Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 , deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.
L'addizionale straordinaria istituita dall' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52 , si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma e' di esclusiva spettanza dell'erario.
A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonche' gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 . In rapporto al tasso di inflazione calcolato, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1 dicembre 1984-30 novembre 1985, rispetto all'indice medio relativo al periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1985, tali importi sono nuovamente determinati per l'anno 1985 entro e non oltre il limite massimo di aumento del 7 per cento.
L'importo di lire 4.800.000 previsto dall' articolo 1 del decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 653 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6 , e' elevato a lire 5.100.000.
Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 , deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.
L'addizionale straordinaria istituita dall' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52 , si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma e' di esclusiva spettanza dell'erario.
A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonche' gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 . In rapporto al tasso di inflazione calcolato, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1 dicembre 1984-30 novembre 1985, rispetto all'indice medio relativo al periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre 1985, tali importi sono nuovamente determinati per l'anno 1985 entro e non oltre il limite massimo di aumento del 7 per cento.
L'importo di lire 4.800.000 previsto dall' articolo 1 del decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 653 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6 , e' elevato a lire 5.100.000.