Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 39163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39163 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
39163-25
Composta da LU AM ALDO ACETO AN LI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. sez. 1634/2025 UP 13/11/2025 R.G.N. 29272/2025
GI LL
AR NA ET ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Relatore -
SENTENZA
IO EN nato a [...] [...] CI LO nato a [...] il [...] VA NT nato a [...] il [...] IO IO nato a [...] il [...] LO AL nato a [...] il [...] TO NT nato a [...] il [...] LC DR nato a [...] il [...] IC GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
data per letta la relazione del consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso riportandosi alla memoria depositata in atti e chiedendo l'inammissibilità per tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, confermando pressocché integralmente la sentenza emessa in abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, tutti imputati per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 contestato come commesso in Mondragone tra il dicembre 2018 e il maggio 2020, oltre a fatti di cui all'art. 73 del medesimo DPR - rispettivamente IO LE per i capi 30, 46 (oltre al capo 59 relativo a fatti di estorsione aggravata), LO TO per i capi 22, 23, 37 e 58, AN anche per il reato di cui al capo 28) - ne riformava le statuizioni di condanna limitatamente alle posizioni degli imputati BO, OR (non ricorrente) e TI, dato atto delle rispettive rinunce ai motivi di merito diversi dalla dosimetria della pena, confermandola nel resto. Quanto al TI, infine, la Corte di Appello riconosceva la continuazione con fatti per i quali lo stesso era stato già giudicato con separata sentenza. I ricorrenti articolano ciascuno separate censure, affidate ai motivi di seguito sinteticamente riportati. IO LE: affida il ricorso a cinque motivi deducendo -violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74, commi 1 e 2 del DPR 309 del 1990, in relazione alla manifesta illogicità e apparenza della motivazione con riferimento al ruolo di organizzatore ascritto all'imputato; - violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'art. 629 cod. pen. e travisamento della dichiarazione della persona offesa EN DD di cui al capo 59 delle imputazioni, con riferimento alla forma consumata del delitto;
- violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al periodo di partecipazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1 e 2 del DPR 309 del 1990 poiché, ad avviso del ricorrente, la sentenza afferma apoditticamente che il IO avesse partecipato al delitto associativo con ruolo qualificato sin dagli inizi del 2019; - violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. censurando che la motivazione sul punto della Corte di appello sia apparente;
- violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) in relazione all'art. 81 cod. pen., con riguardo agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, avendo la Corte riservato al IO, in tale sede, un trattamento deteriore rispetto a quello concesso ad altri (con particolare riferimento alla posizione di altro coimputato).
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TI LO, che unitamente al ricorrente BO in grado di appello ha rinunciato ai motivi di merito insistendo solo su quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, a sua volta affida il ricorso a due motivi: -violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 125 e 192 cod. proc. pen. con riferimento al delitto associativo per il quale si chiede l'assoluzione in ragione della insussistenza a suo carico degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato, nonché per motivazione illogica apodittica e carente in relazione agli artt. 61 n. 1 e 62 n. 2 cod. pen.; -violazione dell'art. 606, lett. b) e d) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 131 (133) cod. pen. e in relazione all'art. 62-bis cod. pen. lamentando che la Corte di appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, non le abbia applicate nella loro massima estensione, e ciò anche in relazione alla continuazione interna invocata con riferimento alla sentenza di cui al procedimento n. 10145 del 2022. BO TO che, unitamente al ricorrente TI, in grado di appello ha rinunciato ai motivi di merito insistendo solo su quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, propone il ricorso articolando due motivi: - vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. attesa la mancanza di specifica motivazione quanto alla concessione di attenuanti generiche con riduzione della pena inferiore a un terzo;
-vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., avendo la corte territoriale aumentato la pena per la continuazione (per fatti oggetto di altro procedimento, si legge nella sentenza, pag. 81) nella misura di mesi 6 per un unico reato a fronte di minori aumenti applicati per i coimputati. IO IL articola tre motivi di ricorso come di seguito sintetizzati: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533 e 535 cod. proc. pen per vizio della motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, manifesta illogicità e/o apparenza della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, avendo la Corte territoriale sottratto al percorso logico - argomentativo parte del compendio probatorio versato in atti, con riferimento alla contestazione associativa avendo la corte iper-valorizzato gli esiti delle operazioni di videosorveglianza presso l'abitazione di IN RO e delle conversazioni intercettate sull'utenza citofono, senza poi superare le contraddizioni emerse nel raffronto con le dichiarazioni degli acquirenti, contestandosi la concludenza, al fine,
dell'episodio della spedizione punitiva del 6 marzo 2019, delle immagini del successivo 14 maggio 2019 dalle quali risulterebbe che IO IO indicasse al cugino EN IO il luogo di occultamento dello stupefacente, delle immagini riprese il 23 e 25 aprile del 2019, che, nella prospettazione del ricorrente sarebbero estati erroneamente valutati quali relativi a scambi di stupefacente, delle immagini del 24.11 2019 e 7.12.2019, e conclusivamente ritenendo che, sebbene la Corte di Appello avesse vagliato le censure formulate con l'atto di gravame, non le abbia analiticamente confutate, limitandosi a definire generiche le censure difensive e parcellizzata la lettura degli atti;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309 del 1990, tenuto conto dell'esigua composizione numerica del sodalizio, delle modalità esecutive delle condotte e delle modiche quantità di sostanze stupefacente cedute, censura articolata nell'atto di appello e valutata dalla Corte territoriale nella parte della sentenza dedicata ai motivi comuni senza riferimento specifico al ricorrente IO IO;
- violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e in relazione alla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen..
LO TO articola il proprio ricorso con riferimento a quattro motivi: - inosservanza, erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 74 del DPR 309/1990 per aver ritenuto il ricorrente partecipe di una associazione dedita alla spaccio, evidenziandosi plurimi elementi di non appartenenza del medesimo al sodalizio, la non partecipazione all'aggressione del 2 marzo 2019 e a quella del successivo 6 marzo, agli episodi di rifornimenti di droga del 23 aprile e del 14 maggio, l'avvenuta aggressione da parte di IO EN del 28 febbraio 2019, l'allontanamento da Mondragone del LO a far data dal febbraio 2020 per recarsi ad Alessandria per motivi di lavoro;
- inosservanza, erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 73 DPR 309/1990 in relazione ai capi 22, 23, 37 e 58 per aver ritenuto il ricorrente soggetto dedito allo spaccio di sostanza stupefacente;
- inosservanza, erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 74 DPR 309/1990 per non aver ritenuto il ricorrente mero concorrente di altro coimputato (AR NN, non ricorrente) nell'attività di spaccio;
- inosservanza, erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'errato calcolo della pena con specifico riferimento al computo dell'aumento relativo alla continuazione pari, asseritamente, a mesi due per nove episodi in continuazione anziché per quattro episodi in continuazione.
IT TO articola il proprio ricorso con riferimento a tre motivi: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 del DPR 309/1990 per insussistenza degli elementi per ritenere il ruolo di partecipe, anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 125 del medesimo codice, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche tenuto conto del breve lasso temporale in cui lo stesso, per propria ammissione, avrebbe ceduto sostanza stupefacente a terzi per ripagare un debito che aveva verso i cugini IO e non nell'interesse del sodalizio;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relaizone all'art. 74 DPR 309/1990 e art. 125 cod. proc. pen., per essere illogica la motivazione in ordine alla esclusione della riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 74 comma 7 del DPR 309/1990 e all'art. 125 cod. proc. pen. in ragione del contenuto delle dichiarazioni collaborative rese al pubblico ministero;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 co. 6 DPR 309/1990 e art. 125 cod. proc. pen. AN AN censura la sentenza impugnata con ricorso affidato a tre motivi: -erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica di cui all'art. 74 DPR 309/1990 avendo la sentenza riconosciuto la partecipazione dell'imputato al sodalizio anziché il mero concorso del medesimo con altri nella commissione di reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990; -violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6 DPR 309/1990 non avendo la corte riconosciuto l'esistenza di una associazione finalizzata alla commissione di fatti di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990; - violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen., ritenendo che la Corte di appello non abbia valutato attentamente tutti i parametri di cui all'art. 133, né, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la vita anteatta dell'imputato, le modalità dei fatti e il grado di gravità degli stessi.
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FE GI formula in sede di ricorso un unico motivo, con cui censura violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e processuale ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 74 DPR 309/1990 e 546 cod. proc. pen., poiché ritenuto responsabile del delitto associativo pur a fronte della avvenuta assoluzione in primo grado dalle plurime contestazioni di cessione di sostanze stupefacenti inizialmente elevate nei confronti del FE, con riferimento al quale, inoltre, si contesta al sussistenza del necessario coefficiente psicologico, poiché dagli atti emergerebbero contatti e un rapporto di servizio esclusivamente tra il predetto e IO EN, senza alcun evidenza di un rapporto di servizio tra il IC e l'associazione. Alla luce di quanto sopra, risultano quindi articolati nei singoli ricorsi taluni motivi comuni, e in particolare:
1. quanto alla violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'associazione ex art. 74 DPR, 309/1990, al ruolo assegnato a ciascuno ed alla durata della relativa partecipazione (quanto alla durata, in particolare, formulano specifica doglianza i ricorrenti IO LE e IT TO mentre LO TO con il terzo motivo censura la sentenza quanto al capo relativo all'art. 74 DPR 309/1990 per non aver ritenuto il ricorrente come soggetto solamente concorrente nella commissione di taluni reati di spaccio), la censura viene variamente articolata dalle difese di tutti i ricorrenti, con la sola eccezione del ricorrente BO (anche TI formula al riguardo il primo motivo);
2. quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'articolo 74, comma 6 DPR 309/1990, la censura viene variamente articolata dai ricorrenti IO IL (che si duole, altresi, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.), IT TO, e AN AN.
3. Quanto alla dosimetria della pena:
- IO LE, TI LO, BO TO e AN AN formulano censure in ordine alla dosimetria della pena per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; -IO IL formula censura con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; - IO LE, unitamente al LO (quest'ultimo ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) censura vizio della sentenza con riferimento all'applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. interna al procedimento, mentre BO NT censura vizio di motivazione ex art. 606., lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., con riferimento all'aumento di mesi 6 operato con riferimento a fatti giudicati con altra sentenza. Motivi non comuni, pertanto, sono rispettivamente:
4.Per IO LE, la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al capo 59 (delitto di cui all'art. 629 cod. pen., anche con riferimento alla forma tentata) nonché violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in ordine al periodo di partecipazione al delitto ex art. 74 DPR 309/1990 (rispettivamente secondo e terzo motivo di ricorso).
5. Per IO IL, la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., censurata ai sensi dell'arti. 606 lett. b) ed e) 6. Per IT TO, la dedotta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per essere illogica la motivazione con riferimento alla esclusione della fattispecie di cui all'art. 74 comma 7 DPR 309/1990, oltre alla richiamata censura (pagina 6 del ricorso) relativa all'arco temporale del contributo al medesimo ascritto. La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi.
L'Avv. Goffredo Grasso, difensore di fiducia di IO IO, con pec del 7 novembre 2025 ha trasmesso memorie di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in vista dell'udienza fissata per il 13.11.2025 per la trattazione del procedimento, invitando la Corte, altresì, a verificare le immagini degli impianti di videosorveglianza valorizzate dai giudici in relazione a taluni episodi specifico richiamo.
oggetto
L'avv. Ferdinando Letizia, difensore di LC DR, l'Avv. Gianluca Di Matteo difensore di TO NT, l'Avv. Goffredo Grasso difensore di IO IO e l'Avv. Ignazio Maiorano, difensore di IC GI, hanno chiesto disporsi la trattazione orale. All'udienza nessuno è comparso per i ricorrenti, la Procura Generale, ha concluso riportandosi alla memoria trasmessa con cui si chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. Deve anzitutto premettersi che la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sul ricorso formalizzato, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti, afferma espressamente (pag. 8) di ritenere integralmente condivisibile la ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza di primo grado, alla quale compie altresì integrale rinvio. Tale affermazione consente a pieno titolo a questa Corte di valutare i motivi addotti a sostegno dei ricorsi alla luce delle motivazioni contenute tanto nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli quanto nella sentenza emessa in grado di appello. Vale sul punto quanto già affermato e ribadito
da questa Corte che, in plurime occasioni, ha affermato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...]) Passando quindi all'esame dei motivi di ricorso comuni, si osserva quanto segue.
1.1 Quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990, al ruolo degli imputati al suo interno ed alla durata del contributo, la Corte territoriale, in esito alle specifiche doglianze formulate in sede di appello, ha ampiamente valorizzato gli esiti della ampia attività di indagine svolta attraverso attività tecniche, di intercettazione di numerose utenze telefoniche mobili e di intercettazioni ambientali, supportate da monitoraggio svolto grazie a telecamere di videosorveglianza installate presso l'abitazione del IO EN e di altro coimputato, corroborata dalle dichiarazioni degli assuntori e da quelli definiti, in sentenza, quali elementi di riscontro sul territorio ovvero: sequestri di sostanza stupefacente e di apparecchi cellulari dedicati esclusivamente alla attività di spaccio, dotati di sistema di distorsione vocale, nonché sequestro di numerosi veicoli e scooter (privi di targhe o con targhe di comodo) parimenti utilizzati per le attività di spaccio da tutti gli associati, luoghi di occultamento della sostanza, ed infine il sequestro di una agenda e di block notes in data 24 marzo 2020 presso l'abitazione del IO EN, definita quale vera e propria "contabilità" ovvero rendicontazione dell'attività di spaccio. A ciò si aggiunga la ricostruzione del collaudato meccanismo di concreta esecuzione dell'attività di spaccio, con ordini telefonici e consegne da parte dei pusher (riconosciuti in foto). Quanto ai ruoli rivestiti da ciascuno dei ricorrenti all'interno del sodalizio, parimenti la sentenza emessa dalla corte territoriale analizza con motivazione logica e coerente gli elementi emersi dalle indagini, con specifico riferimento alle strutture logistiche utilizzate quale nascondiglio comune, ai mezzi (auto e scooter) utilizzati per le consegne, agli apparecchi cellulari utilizzati per le ordinazioni dai client. La struttura così individuata operava altresi secondo linea gerarchica, come comprovato dalla punizione "esemplare" impartita al LO AL il 28 febbraio 2019 e dalla spedizione punitiva del marzo 2019. Tanto premesso, si osserva che i motivi di ricorso sono, per tutti i ricorrenti, generici sul punto in quanto non si confrontano con le ampie argomentazioni svolte dalla Corte territoriale limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali sui quali la pronuncia
si fonda, la cui nuova valutazione, attenendo al merito, è preclusa a questa Corte. Sul punto si osserva che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione del significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...]; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...]).
1.2 In particolare, il ricorrente IO LE, si limita a prospettare una lettura di irrilevanza o comunque non concludenza degli argomenti probatori utilizzati dalla corte territoriale al fine di ascrivere al medesimo il ruolo di promotore dell'associazione, senza confrontarsi sul punto con le specifiche considerazioni svolte in motivazione, laddove (paragrafo B della sentenza e a pagina 42 punto 1.2) viene invece ampiamente argomentata la relativa valutazione, con valorizzazione di una serie di episodi compiutamente ricostruiti in sentenza, delle dichiarazioni autoaccusatorie intercettate durante l'attività tecnica nonché del testo di numerosi messaggi (esiti investigativi tutti compiutamente riepilogati dalla Corte di Appello e dal giudice di primo grado).
1.3 Quanto al TI, si osserva che lo stesso ha articolato motivo sul punto del ruolo di partecipe, articolato come violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pena. benché lo stesso, come riportato a pagina 81 della sentenza della Corte di appello, abbia rinunciato a tutti i motivi di merito, insistendo solo sui motivi di appello relativi alla dosimetria della pena ed alla continuazione con precedente giudicato. Ne discende l'inammissibilità del motivo in questa sede, poiché nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice legittimità ai motivi non di rinuncia
di
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023)
oggetto
(Cass.,
1.4 Quanto al ricorrente IO IL, lo stesso ha formulato censura quanto all'affermazione di responsabilità quale partecipe dell'associazione di cui
all'art. 74 DPR 309/1990 con riferimento alla illogicità e/o apparenza della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. L'articolazione del motivo, fondato sul tenore delle dichiarazioni rese dai soggetti informati con riferimento alle dichiarazioni rese da taluni degli acquirenti di sostanza stupefacente (peraltro neppure specificamente indicate o altrimenti allegate al ricorso), all'episodio della spedizione punitiva del 6 marzo 2019, alla diversa lettura delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del 14 maggio 2019, e degli episodi del 23 e del 25 aprile 2019 propone, invero, proprio una diversa valutazione comparativa dei risultati probatori in questa sede preclusa, anche in ragione della conformità sul punto delle sentenze di primo e secondo grado. Analoghe considerazioni debbono farsi con riferimento alla dedotta carenza di prova in ordine al contributo fornito all'associazione: sul punto la corte di appello, con motivazione precisa, logica e coerente, non si è limitata a valorizzare il dato costituito dal riconoscimento di IO IL da parte degli acquirenti attraverso le relative foto, valorizzando, altresì, plurimi episodi ripresi dalle telecamere di sorveglianza, tra i quali anche quello della consegna di "un fascio di banconote" al IO IL (pagg. 62-67 della sentenza della Corte di appello) di talché, anche sotto tale profilo, la censura di genericità mossa dal ricorrente con riferimento alla sentenza impugnata rispetto ai motivi di ricorso in appello risulta del tutto inammissibile per essere la stessa meramente reiterativa delle censure formulate con atto di appello, e generica poiché non si confronta con gli argomenti posti a base della motivata conferma della statuizione di condanna. Inoltre, neppure considera le articolate argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per ricostruire l'unitarietà dell'associazione valorizzando l'episodio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2019 ai danni di tale HI BI (pagina 44 della sentenza del GUP presso il Tribunale di Napoli) ed i singoli riscontri ottenuti attraverso l'attività di osservazione svolta dal 23 aprile al 14 maggio 2019 (pagg. 45, 46 e 47 della medesima sentenza di primo grado). Parimenti generici gli argomenti addotti dalla difesa nella memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen. che ripercorrono quelli evidenziati nell'articolazione del primo motivo del ricorso.
1.5 Con riferimento al ricorso di LO TO, lo stesso con il primo e il terzo motivo censura rispettivamente violazione di legge ex art. 606 lett. b) riferita all'art. 74 DPR 309/1990, per aver ritenuto il ricorrente partecipe di un'associazione dedita allo spaccio di stupefacente nonché per non averlo ritenuto come soggetto solamente concorrente nell'attività di spaccio del coimputato (AR NN) non ricorrente nel presente procedimento. Per ragioni di evidente connessione i due motivi, corrispondenti a quelli formulati in sede di appello, verranno qui trattati congiuntamente.
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Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte di appello anche sul punto ha confermato la sentenza di primo grado, con espresso rinvio tanto alla motivazione generale volta ai motivi comuni (paragrafo B) quanto ai singoli profili di rigetto del corrispondente motivo di appello. In particolare, la Corte territoriale, coma argomentazione logica e coerente, individua anzitutto il limite temporale della partecipazione al sodalizio da parte del LO, limitato al periodo dal gennaio al giugno 2019, passando poi ad illustrarne il ruolo svolto dal LO all'interno del sodalizio, a fronte della reclamata estraneità dallo stesso invocata dalla difesa in ragione del mancato coinvolgimento del LO alle attività che con maggiore evidenza conclamavano l'esistenza del gruppo (rifornimenti di piazze di spaccio, controllo del territorio con riferimento agli episodi del 6 marzo e del 2 marzo 2019, rifornimenti della droga del 23 aprile e 14 maggio 2019, omessa captazione di immagini del LO all'interno della abitazione del IN sita in Via Paolo Borsellino) specificatamente argomenta la ritenuta condotta di partecipazione al sodalizio altresì vagliando attentamente l'episodio dello schiaffeggiamento del LO da parte del IO EN in data 28 febbraio 2019 ed affermando, con motivazione scevra da profili di irragionevolezza, che tutti i predetti esiti investigativi valgono a confermare che il LO non avesse un ruolo apicale all'interno del sodalizio, ma ne fosse comunque partecipe operando come pusher in rapporto di stretta dipendenza gerarchica dai vertici dell'organizzazione. In tale senso, la corte territoriale valorizza altresì gli specifici elementi sul punto desumibili dalle imputazioni relative a singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente, per i quali, pure, vi è stata doppia conforme di condanna nei confronti del LO (capi 22, 23, 37 e 58), nonché le dichiarazioni rese dagli acquirenti di sostanza stupefacente (Donato Gravante, CE ER, AL Rota), conclusivamente chiarendo che il limitato lasso temporale (peraltro relativo ad alcuni mesi) non impedisce di configurare a suo carico il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, stante il contributo concreto fornito alla vita dell'associazione. Quanto all'episodio del 13 gennaio 2020, addotto dal ricorrente a sostegno del motivo, si osserva che lo stesso si colloca temporalmente quale fatto successivo alla condotta di partecipazione ritenuta in sentenza, tanto da non risultare rilevante con riferimento al tema proposto. Conclusivamente, con riferimento al ricorso del LO si osserva che la doglianza formulata reitera, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria sensi dell'art. 581, 1, lett. c), (Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002) Rv. 221693;
ai
comma
c.p.p.
sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013) Rv. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in
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considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata affermazione di responsabilità, valorizzando plurime e convergenti fonti di prova emergenti dalle indagini.
1.5.1 Il terzo motivo formulato dal LO, comunque, risulta genericamente articolato, limitandosi il ricorrente a formulare censura per violazione delle norme sul concorso nel reato, senza articolare specifiche doglianze sul punto né confrontarsi con gli argomenti svolti dalla corte territoriale, ed è pertanto anche per tale profilo generico.
1.6 Con riferimento al ricorso di IT TO, la cui statuizione di condanna emessa dal tribunale di Napoli risulta confermata dalla Corte di appello, il motivo viene formulato con riferimento non solo alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 DPR 309/1990 ma anche all'art. 192 cod. proc. pen. stante la non adeguata valutazione della prova rispetto al ruolo di partecipe attribuito all'imputato ed in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, riepilogati gli elementi emersi dalle indagini, prospetta una possibile ricostruzione alternativa del ruolo di IT TO, anziché come partecipe quale mero accompagnatore del BO, pur a fronte del contenuto confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. Si osserva che la corte territoriale ha sul punto richiamato espressamente (pag. 75 e ss), oltre alle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, le dichiarazioni univoche rese dagli assuntori che nel periodo di tempo tra dicembre 2019 e febbraio 2020 hanno acquistato da entrambi gli imputati IT e BOVE, riconoscendoli in foto, ritenendo che la annotazione rinvenuta sulla agenda contenente la contabilità del sodalizio sequestrata nella disponibilità del IO LE fosse del tutto analoga ad altre risultando così non ragionevole la prospettazione di parte per la quale IT fosse in realtà debitore del IO per precedenti acquisti di sostanza destinati ad uso personale. Alla luce della motivazione della sentenza di appello, che ha fornito specifica riposta alle deduzioni già formulate in sede di ricorso da IT TO, la censura omette di confrontarsi con gli specifici argomenti motivazionali del giudice di appello e, comunque, questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, né la contraddittorietà della motivazione, né l'illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione
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o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto). Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. 1.7 Con riferimento al ricorso di AN AN sul punto il ricorso articola, come detto, il primo motivo, censurando la sentenza di appello per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla errata qualificazione giuridica di cui all'art. 74 già citato anziché di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Sul punto, la censura articolata dal AN, richiamando i medesimi punti utilizzati dal giudice di appello, non si confronta con le argomentazioni da questa svolte (pagg. 78-80 della sentenza) valorizzando gli univoci esiti delle attività di intercettazione ambientale sull'autovettura SMART del IO EN in data 22 febbraio 2020 - allorché il IO redarguiva pesantemente anche AN con riferimento allo scarso impegno nel "lavoro"- le plurime e convergenti dichiarazioni rese sul punto dagli assuntori che lo riconoscevano in foto quale soggetto deputato alla consegna dello stupefacente, il rinvenimento del nominativo del AN sull'agenda- contabilità rinvenuta nella disponibilità del IO LE ed, infine, la condanna per l'episodio di cui al capo 28, ritenendo con motivazione esaustiva, ragionevole ed esente da vizi che tali risultanze, di natura documentale ed oggettiva, risultino prevalere sulle dichiarazioni rese dal coimputato IT che sminuiva il ruolo del AN a quello di un mero accompagnatore. Anche in questo caso, la censura formulata sul punto non si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei risultati delle indagini svolte, non ammissibile in questa sede.
1.8 Con riferimento al ricorso di FE GI, la censura, unico motivo di ricorso del predetto, è articolata con riferimento alla violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art. 74 DPR 309/1990 nonché all'art. 546 cod. proc. pen., violazione, quest'ultima, peraltro meramente enunciata e non specificatamente articolata nel ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 74 più volte citato, la difesa valorizza l'intervenuta assoluzione per plurime contestazioni relative ai reati scopo, l'autonomia lavorativa del ricorrente rispetto agli altri "pusher", l'esiguità temporale della condotta di partecipazione ascritta (a far data dal 22.02.2020 al 23.3.2020, per soli 30 giorni), ed infine la circostanza
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che dalle indagini fossero emersi rapporti solo tra FE e il IO LE e non anche con gli altri associati. Anche in questo caso, la censura non si confronta con le specifiche e puntuali motivazioni sul punto svolte dalla corte di appello di Napoli che, nel confermare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale con riferimento al delitto associativo, richiama le plurime fonti di prova costituite, oltre alle dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente, alla frequenza dei contatti registrati sull'utenza dedicata, ai risultati delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, dalle risultanze delle attività di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura SMART del IO LE in data 22 febbraio 2020 valorizzandone la portata decisiva alla luce del riferimento al FE quale esempio di efficienza. Quanto allo specifico profilo dedotto con riferimento alla unilateralità del rapporto del IC con il solo IO, e non anche con gli altri componenti del sodalizio, si ritiene che la motivazione della Corte di appello affronti anche tale specifica deduzione (cfr. in particolare pag. 60 della motivazione), laddove evidenzia l'avvalimento, da parte dell'imputato, della struttura organizzativa del sodalizio, ovvero del parco veicoli dell'associazione e la disponibilità di utenze "dedicate", i rapporti con i consociati, la conoscenza di altri sodali, la presentazione al meccanico per le riparazioni. Il ricorrente, quindi, non si confronta con gli argomenti svolti dalla Corte di appello e, per tale ragione, il motivo proposto è generico.
2. Con riferimento all'ulteriore motivo di ricorso relativo alla reclamata applicazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/1990, motivo comune ai ricorrenti IO IL, IT TO, AN AN, i relativi ricorsi sono anche sul punto inammissibili. La corte territoriale, cui in sede di appello era stato proposto il relativo motivo di gravame, ha ampiamente motivato sul punto della non applicabilità della fattispecie di cui al comma 6 dell'art.74 DPR 309/1990, ovvero di associazione costituita per commettere fatti previsti dal comma 5 dell'art. 73 del DPR 309/1990, in ragione di plurimi elementi compiutamente analizzati nella sentenza impugnata (pagg. 30- 37). La Corte di appello, con motivazione ampia ed esaustiva, priva di profili di contraddittorietà o di irragionevolezza, ha escluso che i delitti scopo dell'associazione potessero essere valutati alla stregua di fatti riconducibili al disposto del comma 5 del citato art. 73 DPR 309/1990, richiamando espressamente l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado quanto alla presenza di un' attività organizzata, radicata e quotidiana di spaccio di plurime sostanze in almeno due distinte piazze di spaccio, l'elevato numero di reati fine commessi, la presenza di cessioni reiterate in favore di singoli acquirenti, l'allestimento di "batterie" composte da più pusher dotati di utenze mobili dedicate munite di distorsore vocale, l'elevato profitto dell'attività anche documentato da
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rinvenimento della relativa contabilità, la presenza di soggetti preposti alla custodia e al confezionamento. A tali argomenti, al precipuo scopo di valutare le caratteristiche dell'associazione escludendone la riconducibilità al disposto del comma 6 dell'art. 74, la Corte di appello espressamente aggiunge una compiuta analisi del modello della struttura organizzativa e il quantitativo ingente di sostanza stupefacente movimentata dal sodalizio, con un ampio bacino di utenza, il controllo capillare del territorio e dei cessionari ai quali veniva impedito di approvvigionarsi da altri, l'organizzazione di più piazze di spaccio costantemente attive, la notevole capacità di approvvigionamento del gruppo e l'ingente volume di affari accertato. Nessuno dei ricorrenti si confronta con la motivazione della corte territoriale. In particolare, il ricorrente AN AN formula sul punto un motivo generico, privo di argomenti di critica fondati su precipui atti investigativi. Il ricorrente IO IL pone a fondamento della propria censura il dato costituito dall'intervallo tra gli approvvigionamenti, dalla riferibilità della contabilità rinvenuta alla fase in cui l'organizzazione era riconducibile al IO EN, alla ridotta offensività della sostanza stupefacente "crack", alla scarsa complessità strutturale dell'associazione, al limitato raggio di azione del gruppo, alla esistenza di due distinti compagini associative, così proponendo una diversa valutazione nel merito dei fatti, preclusa, come detto, in questa sede. Quanto al ricorrente IT TO, il motivo sul punto (il terzo) è generico e pertanto inammissibile, limitandosi a richiamare l'incipit della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli sul punto, senza neppure confrontarsi con la ampia motivazione addotta.
3. Quanto alle censure relative alla dosimetria della pena ed all'applicazione della continuazione, i ricorrenti IO LE, IO IL, AN AN, TI LO E BO TO hanno formulato specifiche censure con riferimento al trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., come sopra analiticamente riportato. Le censure sono tutte inammissibili in quanto generiche poiché, quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...]) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [...]), così come ritenuto dalla corte territoriale;
inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione
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difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [...]; sez. 4, n. 23679 del 23/4/2013, [...]), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, [...]), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, [...]). Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., i motivi sono inammissibili, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza al principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...]; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...]). Quanto alla censura del TI relativa al primo motivo di ricorso e specificatamente dedotta con riferimento agli artt. 61 n. 1 e 62 n. 2 cod. pen., la stessa è generica, in ragione della articolazione del motivo con riferimento alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, sicché il riferimento ai menzionati articoli del codice penale è contenuto nel solo titolo del motivo.
3.1 IO LE, LO TO, e BO TO hanno altresì censurato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con riferimento all'applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., nei termini sopra riportati. Con riferimento all'applicazione dell'istituto della continuazione, sono inammissibili le censure degli imputati IO LE E LO TO. Quanto al IO LE, si osserva che la Corte territoriale ha ampiamente dedotto quanto alla ritenuta congruità degli aumenti applicati per ciascuno dei reati di cessione contestati, anche con riferimento alla valutazione comparativa degli aumenti applicati ad altro imputato, ritenendo di non poterne trarre argomenti valevoli per il ricorrente, con motivazione esaustiva non sindacabile in questa sede. Con riferimento al ricorso dell'imputato LO, la censura è articolata con riferimento all'arti. 606 lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento. In primo luogo, si
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osserva che tale censura non risulta specificatamente formulata con l'atto di appello né contenuta nel riepilogo dei motivi di appello, che neppure, peraltro, è oggetto di specifica impugnazione. Si osserva, inoltre, che dalla lettura del testo della sentenza gravata risulta (pag. 73) che la Corte, abbia ritenuto congrua la continuazione di complessivi 18 mesi"...computata in mesi 2 per ciascuno dei 9 episodi di spaccio accertati.", nonostante le imputazioni in continuazione a carico del LO siano quattro (capi 22, 23, 37 e 58), confermandosi per l'effetto la condanna emessa in primo grado. Tuttavia, dalla lettura della sentenza del tribunale sul punto (pag. 127) emerge evidente che nel computo della pena sia stato individuato un aumento per la continuazione da sei anni e otto mesi a quella di anni sette e mesi due di reclusione: con ciò quindi applicandosi, complessivamente, un aumento pari a mesi sei, inferiore non solo a quella erroneamente indicata (e non applicata) di mesi diciotto, ma allo stesso aumento computato secondo i criteri indicati nella sentenza (otto mesi di reclusione in ragione dell'aumento di due mesi per quattro episodi). Tale considerazione, pur dando atto della mera erronea indicazione del calcolo operato dal tribunale e confermato dalla Corte, individua uno specifico profilo di carenza di interesse del LO ad impugnare in parte qua la sentenza posto che la stessa ha materialmente operato un aumento per la continuazione inferiore a quello derivante dalla applicazione dei criteri riportati in motivazione. Quanto al BO, il motivo formulato con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. è comunque generico atteso che la continuazione applicata in appello nei confronti del VA, in esito a rinuncia dei motivi di merito, è relativa a fatti separatamente giudicati, sicché l'invocato criterio di computo utilizzato in sentenza per altri ricorrenti non risulta automaticamente invocabile dal ricorrente che, peraltro, omette ogni allegazione della sentenza già passata in giudicato. Passando all'esame dei residui motivi di ricorso non comuni, si osserva quanto
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4. Quanto al IO LE, il ricorso è inammissibile anche con riferimento ai residui motivi di ricorso. Quanto alla dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 59 (delitto di cui all'art. 629 anche con riferimento alla forma tentata), il motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la esaustiva motivazione, in fatto e diritto, operata dalla corte territoriale (pagina 48 della motivazione) che sul punto valorizza la valenza delle minacce contestate, finalizzate non solo a costringere la vittima a pagare il proprio debito sempre derivante dalla cessione di sostanze e, pertanto, avente causa illecita, ma anche a cessare gli acquisiti da spacciatori diversi, sottolineando come il reato si sia consumato in ragione del fatto che nel prosieguo delle indagini è emerso che la vittima abbia continuato a acquistare sostanze dal sodalizio riferibile
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al IO, come risulterebbe a con evidenza dai 38 contatti intercorsi tra il 23 febbraio e il 9 marzo 2020 tra la predetta e le utenze dedicate.
4.1 Quanto, poi, alla censurata violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in ordine al periodo di partecipazione al delitto ex art. 74 DPR 309/1990 (terzo motivo di ricorso), si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte ha con motivazione ampia, esaustiva ragionevole e non censurabile in questa sede, valorizzato tutti gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto di ascrivere all'imputato la partecipazione con ruolo qualificato sin dai primi mesi del 2019 (pagina 43 della motivazione): in particolare, la corte dà atto di valutare allo scopo l'episodio del 28 febbraio 2019 allorché il ricorrente schiaffeggiava e malmenava LO AL, la partecipazione del predetto alla spedizione punitiva del 6 marzo 2019, l'episodio de 14 maggio 2019, e, infine, gli esiti delle attività tecniche.
5. Per IO IL, la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., censurato ai sensi dell'arti. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., parimenti è inammissibile per genericità della stessa atteso che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della corte territoriale che, a pagina 68 della motivazione, congruamente motiva il mancato riconoscimento anche dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in ragione del ruolo concretamente svolto dal predetto che, sebbene contestato come di mera partecipazione, risulta invece valutabile come ruolo e funzione "più propriamente gestionale" (pag. 68 della sentenza di appello), come comprovato dalla partecipazione alla più volte citata spedizione punitiva.
6. Quanto al profilo di censura relativo alla durata della condotta ascritta al ricorrente IT TO, la Corte territoriale espressamente richiama le considerazioni svolte con riferimento alla neutralità del dato relativo al tempo limitato in cui è stato accertato il contributo al sodalizio da parte del predetto (pag. 76 della sentenza impugnata), dopo aver richiamato (pagina 74) il contributo informativo propalante dal "coro praticamente unanime di assuntori" che, nel periodo tra il dicembre 2019 e il febbraio 2020 hanno dichiarato di aver acquistato sostanza stupefacente dall'TO e da VA, riconoscendoli anche in foto. La Corte territoriale ha, conclusivamente, sul punto correttamente applicato il principio sovente ribadito in sede di legittimità per il quale, in tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Cass., Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015 Cc. (dep. 21/10/2015) Rv. 265346).
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6.1. Sempre con riferimento al ricorrente IT TO, la dedotta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per essere illogica la motivazione con riferimento alla esclusione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 7 DPR 309/1990 risulta, infine, generica poiché, anche in questo caso, il ricorrente omette ogni confronto con la motivazione svolta sul punto, oggetto di specifico riferimento a pagina 77 della sentenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 13/11/2025
Il Consigliere estensore AR NA ET
Il Presidente LU AM
Deposituta in Cancelleria
Oggi, - 4 DIC. 2025
IL FUNZIONARIUDIZIARIO
Luana
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