Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova del reato è sufficiente che i valori rilevati dall'etilometro siano riportati nel verbale di contestazione redatto dalla P.G. operante, a nulla rilevando che gli stessi non risultino leggibili sugli stampati forniti dall'apparecchiatura.
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- 1. AlcoltestAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2008, n. 18448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18448 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/02/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 325
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 36995/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LA (tramite il difensore avv. CAMARDESE C.);
avverso la sentenza emessa in data 21.02.2005 dal Tribunale di Potenza. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
FATTO E DIRITTO
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha dichiarato RA LA responsabile del reato ascrittogli (ex art. 186 C.d.S., comma 2) e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di Euro 1.400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, nonché alla sospensione della patente per la durata di mesi due, per aver circolato alla guida del veicolo tg. CE 610976 in stato di ebbrezza alcolica (Fatto avvenuto in Potenza in data 15.09.2001).
2. - Il difensore di RA LA impugnava detta pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Potenza, la quale, con provvedimento del 23.09.2005, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per competenza, in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593 c.p.p. trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda. Le censure mosse da RA LA, tramite il suo difensore, sono incentrate sui seguenti motivi:
2.1. - Mancanza di prova certa del reato contestato al ID, per avere gli agenti verbalizzanti accertato lo stato in guida di ebbrezza alcolica, non in base alle prove tecniche ma "solo perché emanava alito con odore di alcol e aveva gli occhi lucidi". 2.2. - Pur concedendo la diminuente per la scelta del rito abbreviato, "nel dispositivo di sentenza, non ne tiene conto considerando soltanto la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata";
2.3. - Considerato che, all'epoca, era intervenuto un diverso trattamento sanzionatorio, il reato, al contrario di quanto sostenuto in sentenza andava dichiarato prescritto.
Chiede, infine, che le già concesse attenuanti generiche siano dichiarate prevalenti sull'aggravante contestata e, con la diminuente per la scelta del rito, l'irrogazione del minimo della pena principale e della sanzione accessoria della sospensione della patente.
3. - Le censure sono manifestamente infondate.
3.1. - Il motivo relativo alla assenza di prova certa del reato contestato propone una censura in punto di fatto, in ordine ad apprezzamenti di cui il Tribunale ha dato conto con percorso motivazionale privo di qualsiasi connotazione di illogicità in quanto rigorosamente ancorato alle risultanze probatorie e, in particolare, al verbale di contestazione del 15.09.2001, dal quale risultava che "l'imputato si trovava alla guida della automobile in stato di ebbrezza provocato dall'assunzione di alcool: lo stesso infatti emanava forte odore di alcool ed aveva gli occhi lucidi":
appare del tutto inconferente, al riguardo, la argomentazione difensiva secondo la quale quanto attestato dai verbalizzanti sarebbe "segno evidente che lo stesso (ID) era in grado di guidare l'autovettura". Va, inoltre rilevato che gli operanti, in presenza dei suddetti elementi sintomatici dell'ebbrezza dell'imputato, provvedevano ad effettuare l'accertamento di tale stato mediante etilometro che forniva valori superiori a quelli consentiti dalla legge, pari, in particolare, a 2,47 g/l (prima misurazione) e 2,53 g/l (seconda misurazione). Come correttamente posto in luce dal giudice del merito, a nulla rileva che i suddetti valori non risultino leggibili sugli stampati forniti dall'apparecchiatura, in quanto gli stessi sono riportati nel verbale di contestazione sopra richiamato.
Quanto poi alla possibilità di ritenere provato lo stato di ebbrezza sulla scorta di dati sintomatici, pur senza l'ausilio dell'etilometro, detto quesito è stato, a suo tempo, positivamente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza e della ubriachezza - tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via - così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro (Sez. Un. 27.09.1995, n. 1299, rv. 203634, Grigliano;
conf., ex plurimis:
Sez. 4, 27.06.2006, n. 38438, rv. 235039, Comi;
Sez. 4, 04.05.2004, n. 39057, rv. 229966, Ciacci). 3.2. - Palesemente infondata è, altresì, la doglianza relativa alla concessione delle sole attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante;
al riguardo va rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto della ritenuta equivalenza (e conseguente determinazione della pena), facendo riferimento al "comportamento processuale dell'imputato, nonché alla necessità di adeguare la pena stessa alla gravita del caso di specie". Per consolidato orientamento giurisprudenziale, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto, come nel caso in esame, detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, 13.04.2001, Pelini, rv 219263). Va, altresì, ribadito che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 c.p. (Cass., Sez. 4, 26.10.2004, n. 41702); che, inoltre, "la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo" (Cass. Sez. 1, 04.11.2004 n. 46954). Va rilevato che il Tribunale, ha correttamente applicato tali principi, indicando con puntualità e chiarezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, analizzando in maniera conforme alle regole della logica e alle massime di comune esperienza il materiale probatorio acquisito, del quale con argomentazioni corrette e plausibili ha ritenuto l'esaustività. Il giudizio sotteso alla scelta adottata in dispositivo, fondato sia sulla prova alcolimetrica, sia sul verbale di contestazione (che da atto dei risultati della prova stessa) è sorretto da conveniente, logica e adeguata motivazione. A fronte di tale coerente apparato motivazionale il motivo di ricorso appare incentrato sulla contestazione, peraltro generica e fumosa, dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito e sulla prospettazione di censure eccentriche rispetto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, censure generiche e in punto di fatto e, come tali, precluse in questa sede di legittimità (art. 606 c.p.p., comma 3). In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.3. - Per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla emanazione della pronuncia inammissibilmente impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. 22.06.2005, n. 23428, rv. 231164, Bracale;
Sez. 4, 21.01.2004, n. 18641, rv. 228349, Tricomi). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008