Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 2
In tema di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod.pen., la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, attraverso determinate irregolarità rispetto all'ordinario "iter" procedimentale previsto dalla legge. Ed infatti, determinate anomalie procedurali possono costituire "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali il reato in questione può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche descritte dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), a condizione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al turbamento della gara (Nel caso di specie, la S.C., non ritenendo sufficientemente provata una siffatta finalizzazione in alcune anomalie riscontrate in una procedura di licitazione privata, quali l'indicazione nel bando di gara di criteri diversi rispetto a quelli concretamente utilizzati nonché l'aggiunta di un parametro di aggiudicazione non previsto dalla legge, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame).
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno. (Principi affermati dalla S.C. in una fattispecie di turbata libertà degli incanti relativamente ad una licitazione privata per l'acquisto di macchinari sanitari, che aveva comportato una lunga procedura protrattasi nel tempo, tanto da interessare diversi amministratori, tutti chiamati a rispondere a titolo di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Utilizzabili registrazioni clandestine di un partecipante silente? (Cass. 26234/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2022
E' utilizzabile quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo la fonoregistrazione delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti, pur silente, e anche se all'insaputa degli altri. La estrazione del dato digitale ad opera della PG può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 25705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25705 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
dott. Renato Acquarone Presidente
dott. Luciano Deriu Consigliere
dott. Ilario Martella Consigliere
dott. Francesco Granendola Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM Giosuè, n. a Favara il 15 luglio 1934;
EN Francesco, n. a Cianciana il 30 luglio 1930;
Lo UT Cesare, n. a Soave il 5 febbraio 1934;
La TA Casimiro, n. a Palermo il 14 marzo 1927;
nei confronti della sentenza in data 28 giugno 2001 della Corte d'appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditO il difensore avv. Tirinocchi per Salomone e Lo UT. RITENUTO IN FATTO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha riformato quella del Tribunale di Agrigento del 1 marzo 2000 con la quale i ricorrenti sopra indicati erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia per il reato, commesso in concorso tra loro, di turbata libertà degli incanti, in esso assorbito il reato di abuso di ufficio, con riferimento a una licitazione privata per l'acquisto di un'attrezzatura sanitaria "TAC" per l'ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento: ha, infatti, concesso a tutti gli odierni ricorrenti le attenuanti generiche e, conseguentemente, ha dichiarato il delitto estinto per prescrizione (reato commesso fino all'agosto del 1990).
2. - In sintesi, la Corte ha ravvisato una serie di anomalie e violazioni di legge in relazione allo svolgimento della gara - compiute dal AM quale Presidente del Comitato di gestione della SL n. 11 di Agrigento e di Presidente della Commissione per l'aggiudicazione, dal EN, quale Primario del reparto di radiologia, abilitato a partecipare alle operazioni di gara per le valutazioni tecniche, dal Lo UT quale vice Commissario straordinario della SL anzidetta (dal novembre '88 al novembre '89) e dal La TA quale "consulente tecnico qualificato" - allo scopo di far risultare vincitrice la ditta NS, come poi concretamente avvenne.
3. - Sottolineava la Corte d'appello, riportandosi integralmente all'analisi svolta dai giudici di primo grado, che tali mezzi fraudolenti erano, in particolare, consistiti: a) nella indicazione nel bando di gara del 1989 (una precedente gara era stata annullata ex officio perché ritenuto non confacente il solo parametro di aggiudicazione del prezzo migliore) di criteri di valutazione diversi rispetto a quelli concretamente utilizzati, "posto che tale discrasia aveva penalizzato i possibili partecipanti alla gara, qualora fossero stati messi al corrente degli effettivi criteri e parametri di valutazione della gara stessa"; b) nel fatto che i parametri di aggiudicazione della gara proposti dal La TA, e recepiti dal Comitato di gestione con delibera 416/1989, non erano conformi a quelli indicati dall'art. 40 della L. regionale 21/1985 e dall'art. 24 lett. b) L. statale n. 584/1977, dichiarati formalmente applicabili dalla stessa amministrazione procedente, delibera alle cui prescrizioni la SL si sarebbe dovuta attenere secondo quanto indicato dallo stesso Comitato provinciale di controllo, in pratica disattendendone le previsioni (in sostanza il citato art. 24 non consentiva che tra i criteri di aggiudicazione fosse previsto quello della "assistenza tecnica", previsto, invece, dall'art. 61, lett. b) della L. regionale 69/1981, legge che, nel caso, non doveva trovare applicazione alla licitazione, secondo quanto rilevato dal predetto Comitato provinciale di controllo). Tali anomalie erano rese evidenti - secondo la Corte di merito - nelle conclusioni del perito CO che aveva sottolineato come nella semplice fornitura di un apparecchio di altissima tecnologia, le cui componenti fondamentali sono costruite da un numero ristrettissimo di aziende (solo tre ditte al mondo), non si sarebbe dovuto dare eccessivo peso valutativo a parametri diversi da quello del prezzo, evitando di enfatizzarne altri di tipo tecnico-gestionale; tanto che, secondo il perito, una valutazione più aderente al criterio anzidetto avrebbe dovuto condurre all'aggiudicazione alla società EN TR che aveva offerto un prezzo più basso di circa il 32 per cento. 4. - La Corte passava, quindi, ad elencare i singoli atteggiamenti dei correi dai quali si ricavava che le attività sopra richiamate si inserivano in un contesto di comportamenti individuali specifici che giustificavano l'esattezza della tesi dello sviamento della gara dal suo corretto andamento e, quindi, l'accoglimento dell'impostazione accusatoria.
5. - Osservava che: "In particolare, i comportamenti addebitati al AM concernono la pretestuosità delle giustificazione addotta per rinviare la gara alla seduta del 9.12.87, l'immotivata nomina del Prof. La TA quale consulente tecnico qualificato, nonostante il diverso suggerimento dell'Ufficio di Direzione di nominare il collega di pari grado dell'Università di Verona, nonché la ricezione del criterio di aggiudicazione suggerito dal prof. La TA, nonostante la consapevolezza dell'erroneità dei criteri adottati. Con riferimento al Lo UT, vengono in considerazione l'evidente falsità e pretestuosità delle giustificazioni addotte al commissario straordinario PR per giustificare le lungaggini della procedura, nonché l'avere emanato la delibera n. 189/89 (la cui attribuibilità al suddetto imputato, per le ragioni suesposte, non può essere revocata in dubbio), con cui la Usl, pur dichiarando di adeguarsi ai rilievi mossi dalla CPC, in realtà riproponeva gli stessi criteri censurati dal predetto organo di controllo, non rispondenti alla normativa vigente in materia. Quanto al La TA ed al EN, è evidente che le anomalie evidenziate nell'iter procedimentale della gara in questione appaiono imputabili anche alla loro condotta ed ai loro interventi, estrinsecatisi nella nota del primo (rectius: del secondo) del 19.5.87, sopra indicata, e, per entrambi, nella complessiva attività dagli stessi svolta nell'ambito della Commissione tecnica relativa alla valutazione delle offerte. Appaiono infatti evidenti l'atipicità e l'irregolarità dei comportamenti degli imputati anzidetti nello svolgimento della gara, che lungi dall'essere rispondenti ai criteri di imparzialità e trasparenza cui deve essere informata l'attività della P.A., hanno certamente determinato uno sviamento della gara dal suo corretto andamento, impedendo che la stessa avesse un esito lineare e corretto, in che si sostanzia il reato di turbativa d'asta ascritto ai medesim?".
6. - Rilevava ancora che non poteva dubitarsi del concorso nelle condotte a ognuno ascritte, precisando che per la realizzazione del paradigma dell'art. 110 c.p. non è necessario il previo concerto, essendo sufficiente, al contrario, un individuale apporto materiale o psichico al realizzarsi dell'evento voluto da ciascuno dei singoli partecipi.
7. - Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione tutti gli imputati chiedendone l'annullamento per il riconoscimento di una formula ampiamente liberatoria.
8. - In particolare il AM deduce, con unico motivo, la violazione degli artt. 110 e 353 c.p. e il difetto, l'illogicità, l'incompletezza e la contraddittorietà della motivazione al riguardo. Precisa che l'ultimo atto da lui compiuto risaliva all'ottobre 1988, epoca dalla quale aveva, lasciato l'incarico ricoperto nella SL. La gara di cui si contestava la turbativa era quella indetta nel 1989. L'ultimo atto da lui firmato era la delibera dell'agosto 1988 con cui si decideva il passaggio da una gara col sistema della licitazione con le modalità del prezzo più vantaggioso a quella con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando per questa seconda gara era stato firmato nel 1989 dal Commissario straordinario. Non è dunque spiegato come sia ravvisabile il concorso.
9. - Il Lo UT formula due censure. La prima è rubricata come "Violazione art. 606 lett. D ed E CPP (omessa motivazione sulla richiesta di una prova decisiva". Sostiene che egli si limitò a firmare il bando e le lettere di invito. Non aveva firmato la deliberazione commissariale con la quale era stata indetta la gara del 1989. Il PR, Commissario straordinario, sentito come teste, aveva affermato di aver delegato l'intera materia a lui, ma si sarebbe dovuta disporre nel giudizio di merito (ma la richiesta non era stata accolta) l'acquisizione di tale ultima deliberazione, perché dalla copia in atti la delibera non risultava sottoscritta da alcuno. Ciò rendeva impossibile ipotizzare un concorso nel delitto contestato. Con un secondo motivo lamenta la "Violazione dell'art. 606 lett. E e B CPP in relazione agli artt. 110 e 353 c.p. (erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato - motivazione illogica - motivazione incompleta e contraddittoria)" e ribadisce la mancanza di prova del concorso. Egli non aveva mai avuto contatti con chicchessia, tanto meno con i partecipanti alla gara. Non si comprendeva come mai avrebbe potuto favorire qualcuno. 10. Il La TA a sua volta deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto i Giudici di appello si erano limitati a fare riferimento agli argomenti del Giudice di primo grado senza dare risposta ai motivi di appello. Sottolinea che la pubblica amministrazione aveva ampio potere di modificare le modalità della gara originariamente indetta, ritenute inadatte. Era quindi normale che si nominassero consulenti tecnici per la valutazione della offerta più vantaggiosa, metodologia utilizzata per la seconda gara. Gli stessi giudici di primo grado avevano riconosciuto la legittimità di tale comportamento, la correttezza della indizione della nuova gara secondo i criteri di cui alla lett. b) dell'art. 24 L. n. 584/1977 e la esattezza della tesi della pubblicazione di criteri diversi nel bando rispetto a quelli stabiliti e concretamente utilizzati per mero errore materiale di scritturazione da parte della persona addetta. Correttamente erano stati, quindi, utilizzati i parametri stabiliti. Inoltre i criteri. adottati (sei) restringevano e non dilatavano i poteri della Commissione rispetto ai criteri (tre) riportati nel bando. E ancora, il perito CO aveva affermato che sia con gli uni che con gli altri avrebbe vinto la NS. Del tutto neutra poi si rilevava la circostanza che anche presso l'ospedale di Palermo dove operava esisteva un'apparecchiatura TAC di marca NS. Inoltre il Tribunale aveva affermato che l'apparecchiatura TAC della NS era la migliore. Né poteva rilevare che il prezzo di aggiudicazione corrispondesse più o meno alla somma stanziata. La sentenza di primo grado non aveva poi dato alcuna dimostrazione dei rapporti tra lui e il rappresentante della NS che era stato assolto. Infine nessuna prova era stata fornita sul concorso di persone nel reato. 11. - Il EN, infine, deduce la nullità della sentenza per mancanza e vizi della motivazione. La doglianza si incentra sul mancato esame dei motivi di gravame da parte della Corte d'appello, che si era limitata a riportarsi alle argomentazioni della sentenza di primo grado. In specie si duole del fatto che erano stati ritenuti indizi a suo carico: a) la lettera del 19 maggio 1987 al Capo ripartizione provveditorato della SL e al Direttore sanitario dell'ospedale, con la quale, premessa la sua scarsa esperienza, suggeriva la possibilità di nominare esperti in apparecchiature TAC, indicati nominativamente (LA e La TA) (nota che fu ignorata, tanto che si procedette con l'originaria licitazione privata: nella seduta della Commissione del 9 dicembre 1987 si rinviò l'espletamento della gara da parte dei Presidente AM per l'assenza del ricorrente); b) la sua partecipazione alla riunione del 24 maggio 1998 (di cui al verbale n. 2): furono il La TA e il LA, esperti appositamente nominati dalla SL, a proporre la possibilità di modificare il sistema di gara da effettuarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (suggerimento, ad avviso della difesa, del tutto legittimo;
c) la sua attività valutativa svolta in sede di Commissione tecnica ed estrinsecatasi in varie deliberazioni: essa fu, invero, a suo avviso, del tutto legittima, perché svolta in base ai documenti consegnati alla Commissione, in forza dei quali fu redatta la definitiva relazione tecnica (non potendo comunque imputarsi alla Commissione tecnica le discrasie del bando e la valutazione dell'opportunità di annullare la precedente gara e di procedere ad altra con diverso metodo di aggiudicazione, operazione quest'ultima ritenuta perfettamente legittima dagli stessi Giudici di merito), che giudicava economicamente più vantaggiosa l'offerta della NS, a poco o nulla rilevando che il perito CO, sulla base di criteri matematici da lui stesso "creati", avesse concluso che ben avrebbe potuto essere dichiarata vincitrice la EN TR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che - da un esame di quelli che appaiono motivi comuni, con sfumature diverse, di tutti i ricorrenti - le impugnazioni devono trovare accoglimento anche alla luce delle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per mancanza e per illogicità della motivazione, e perché si accerti, quindi, se le anomalie della gara evidenziate nella sentenza della Corte d'appello di merito possano avere rilievo ai fini della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti.
2. - Occorre, peraltro, prima ricordare che, nel caso, la prescrizione è stata dichiarata a seguito della concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati. Orbene, conformemente a un orientamento di questa Corte che si ritiene di condividere (Cass., sez. II, 12 gennaio 2001, dep. 13 febbraio 2001, n. 6064, Mazzei), in ipotesi siffatte non può operare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non è consentito al giudice di legittimità pronunciare l'annullamento con rinvio essendo impossibile la prosecuzione del processo penale a meno che non balzi all'evidenza ictu oculi la prova dell'innocenza (art. 129, secondo comma, c.p.p.). Tale principio, infatti, si fonda sull'esigenza di assicurare (allorquando il giudice abbia accertato la sussistenza dei presupposti per concludere il processo penale con un proscioglimento non di merito deve emettere l'immediata pronuncia in tal senso, a meno che non risulti la prova della evidenza dell'innocenza) la prevalenza di un postulato di ordine generale di economia processuale sul diritto dell'imputato di ottenere una pronuncia di non punibilità nel merito quando ancora non sia accertata la sua penale responsabilità. Ma se il giudice di merito per applicare la causa di non punibilità è costretto ad affermare previamente la responsabilità dell'imputato o a concedere dopo le attenuanti generiche, i presupposti logici del sistema delineato dall'art. 129 c.p.p. vengono a mancare. Il sacrificio dell'interesse dell'imputato di vedere accertata la sua innocenza per il prevalere del principio di economia processuale non si giustifica più. E se - come è evidenziato nella motivazione della sentenza ora citata - è ammissibile che in presenza di una causa estintiva applicabile de plano il giudice la dichiari immediatamente, accertando solo che non vi sia l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, non è altrettanto ammissibile che quando la causa di estinzione passi attraverso un'affermazione di responsabilità dell'imputato non vi sia nel sistema un rimedio adeguato contro i vizi di quella sentenza;
il principio di economia processuale deve in questa ipotesi venire meno anche nel giudizio di legittimità.
3. - Passando ora a esaminare i motivi di ordine generale comuni ad alcuni ricorrenti va osservato quanto segue.
3.1. - le perplessità di fondo che sorgono dalla lettura della sentenza impugnata (e di quella di primo grado) derivano dal fatto (il motivo è sviluppato nei ricorsi Lo UT e La TA) che l'ipotesi accusatoria partiva da un nitido presupposto: gli odierni ricorrenti erano sottoposti a giudizio per aver turbato la gara in collusione con il rappresentante legale della NS, ET IT, che invece è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, perché non ha svolto alcuna attività di turbativa della gara né avrebbe potuto svolgerla, dato che non aveva alcun potere decisionale in merito alla partecipazione o meno alla licitazione e alla determinazione della offerta (pag. 30 sent. di primo grado). La tesi della collusione con la NS cade, dunque, completamente, in quanto neppure si ipotizza, nelle sentenze di merito, che, dal lato della impresa aggiudicataria abbia agito qualcun altro, sia pure rimasto ignoto. Viene così totalmente a mancare la prova della esistenza di un accordo fraudolento con la ditta ora nominata a favorire la vincitrice della gara con l'accordo di questa.
3.2. - Lo sforzo dei giudici di merito a questo punto si sarebbe dovuto fondamentalmente rivolgere a dimostrare, per tener ferma l'ipotesi di reato di cui alla lettera a) del capo di imputazione, che quelle che sono individuate come anomalie dello svolgimento della gara (che come si vedrà fra breve possono trovare e trovano una spiegazione a volte ambigua, ma spesso nel senso di disvelare comportamenti del tutto innocui o giustificabili dei ricorrenti) costituivano comunque "altri mezzi fraudolenti" - spiegandone la finalizzazione -capaci di turbare la gara (posto che deve escludersi che la turbativa potesse nella specie essersi realizzata con le altre modalità previste dall'art. 354 c.p.p., cioè con la "violenza", la "minaccia", i "doni" o le "promesse"). 3.3. - Non solo. La decisione impugnata non offre una motivazione logica sull'applicazione della norma dell'art. 110 c.p. (il motivo è approfondito nei ricorsi AM, Lo UT e La TA), perché non spiega convenientemente in qual modo persone con i compiti più diversi ed intervenute in tempi differenti nel lunghissimo iter delle procedure necessarie ai fini della aggiudicazione abbiano in concorso tra loro agito per uno scopo comune, necessariamente fraudolento. La Corte di merito afferma che non occorre provare il previo concerto per dimostrare il concorso di persone. Nessun dubbio su tale affermazione. Ma il concorso di persone nel reato implica, tra i suoi requisiti di applicazione, che ciascuno dei concorrenti agisca per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto da ognuno dei partecipanti e la volontà di agire in comune. E se taluno decida di subentrare a progetto criminoso già iniziato, occorre una più attenta motivazione sul dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conosca quanto già sia stato realizzato dai singoli compartecipi, quanto ciascuno debba ancora da realizzare e quali siano i propri specifici compiti. Considerazioni analoghe valgono per chi, come AM, sia cessato da ogni carica sin da prima della indizione delle seconda licitazione. Su tali elementi manca nella sentenza impugnata una qualsiasi analisi e l'affermazione che i quattro odierni ricorrenti abbiano agito in concorso appare davvero tautologica. 4. - Sui residui motivi di ordine generale comuni ad alcuni ricorrenti occorre ancora svolgere le seguenti osservazioni. 4.1. - La sentenza impugnata riscontra tre anomalie del procedimento di gara addebitate a tutti i ricorrenti. La prima è individuata nella indicazione, nel bando di gara del 1989 (come si è già ricordato, una precedente gara era stata annullata perché ritenuto non confacente il solo parametro dei prezzo migliore), di criteri di valutazione diversi rispetto a quelli concretamente utilizzati. Ma la stessa sentenza, subito dopo, afferma che ciò fu "probabilmente" dovuto a un errore materiale. Su questi argomenti si incentrano le doglianze di La TA e EN. Le doglianze sono fondate. La sola precisazione della Corte secondo cui la pubblicazione sarebbe dovuta "probabilmente" a un errore, azzera il valore probatorio che a tale elemento la sentenza vorrebbe attribuire al fine di dimostrare la frode (per di più in concorso) dei ricorrenti, senza che occorra spendere molte parole sul punto. L'argomentazione secondo cui la Commissione (e i rappresentanti della SL) avrebbero dovuto far ripubblicare il bando di concorso con i criteri esatti è priva di spessore, perché tale addebito aggiuntivo presuppone ed implica un dolo successivo, diverso da quello originariamente contestato. In sintesi, l' "anomalia" di che trattasi è stata posta a base del procedimento di inferenza per indurne la prova del reato e del concorso senza alcuna spiegazione sulla conclusione cui si è giunti o, in altri termini, applicando in modo erroneo le regole di esperienza che avrebbero condotto alla soluzione opposta a quella della malafede.
4.2. - Queste ultime considerazioni si attagliano pienamente anche alla seconda pretesa "anomalia" con particolare riguardo ai requisiti del reato di cui all'art. 353 c.p. Sì è contestato ai ricorrenti di aver aggiunto -un criterio di aggiudicazione non previsto dalla legge (quello della "assistenza tecnica"). Anche su tale punto della motivazione si incentrano in particolare le doglianze di La TA e di EN. Le censure sono fondate. La previsione di un criterio ulteriore potrebbe, al più, dar luogo a una violazione di legge (sempre che si ritenga che i criteri stabiliti dall'art. 40 della L. regionale 21/1985 e dall'art. 24 lett. b) L. statale n. 584/1977 siano tassativi) ma non consente di desumere tout court - la frode necessaria per il reato contestato di turbata libertà degli incanti. L'illogicità del ragionamento posto a base della conclusione cui perviene la Corte d'appello e l'erronea applicazione delle regole di esperienza risultano palesi ove si consideri che la frode si sarebbe potuta intravedere nel caso si fossero eliminati criteri da inserire necessariamente nel bando, di modo che ne risultassero ampliati i poteri discrezionali della Commissione;
ma l'aggiunta di un criterio restringeva sicuramente, in modo ulteriore, detti poteri e occorreva quindi una particolare motivazione su tale aspetto, e non utilizzare sic et sempliciter (argomento per pervenire alla certezza dell'esistenza del requisito necessario per la configurabilità del reato di cui si discute. 4.3. - Del tutto inconferente appare, poi, l'inserimento tra gli argomenti generali a sostegno della responsabilità dei ricorrenti la questione della "perizia CO". Il tecnico si limita ad affermare che sarebbe stato più opportuno adottare il solo criterio del prezzo migliore. L'osservazione non è concludente, posto che la Commissione aveva deciso di adottare criteri diversi. Tale censura è svolta da EN e in modo più sfumato da La TA ed appare anch'essa fondata.
5. - Per quanto riguarda i residui profili della vicenda processuale e dei rimanenti mezzi proposti dai vari ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata si presta a censura sotto altri due importanti aspetti.
5.1. - Essa non spiega per quali ragioni si giunga a inferire dai restanti comportamenti contestati ai diversi ricorrenti (annullamento di una prima gara bandita con la previsione del criterio di aggiudicazione del solo prezzo migliore, senza la garanzia del vaglio da parte di una Commissione tecnica;
indizione di una seconda gara con la previsione di un più articolato numero di criteri e la nomina di una Commissione di tre tecnici) la messa in atto di mezzi fraudolenti tali da turbare la licitazione (e quindi da giustificare l'applicazione della norma dell'art. 353 c.p.), e non piuttosto un ripensamento capace di salvaguardare al meglio, in via di autotutela, l'interesse della pubblica amministrazione di acquisire un macchinario e una serie di prestazioni accessorie connesse alla sua gestione in modo da conseguire il migliore risultato possibile in termini di economicità (in senso lato) e di buona amministrazione (v. i ricorsi Lo UT, La TA e EN). Laddove, ancora una volta, le regole di esperienza avrebbero condotto a preferire la seconda conclusione: nel senso che l'adozione di garanzie più pregnanti avrebbe dovuto condurre proprio a escludere la frode.
5.2. - La sentenza, inoltre, non dà conto del fatto se sia stata effettivamente svolta un'indagine sul problema dell'interpello del cattedratico dell'università di Verona di cui alla nota 19 gennaio 1988 dell'Ufficio di Direzione della SL e sull'eventuale rifiuto da parte di costui prima della nomina dei La TA quale tecnico della Commissione. La sentenza affronta questo argomento solo per porre in evidenza un mendacio che il Lo UT ha reso al Commissario straordinario della SL che lo invitava ad accelerare i tempi della licitazione. Il mendacio, tuttavia, non riguarda l'effettivo interpello o meno del docente di Verona, ma tendeva a giustificare (in modo smentito dagli atti) le lungaggini della procedura derivanti dal dover sostituire "un docente del nord ... che aveva declinato l'incarico".
6. - Per tutte le suesposte ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame suoi profili analizzati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 2003.