Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 25705
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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In tema di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod.pen., la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, attraverso determinate irregolarità rispetto all'ordinario "iter" procedimentale previsto dalla legge. Ed infatti, determinate anomalie procedurali possono costituire "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali il reato in questione può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche descritte dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), a condizione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al turbamento della gara (Nel caso di specie, la S.C., non ritenendo sufficientemente provata una siffatta finalizzazione in alcune anomalie riscontrate in una procedura di licitazione privata, quali l'indicazione nel bando di gara di criteri diversi rispetto a quelli concretamente utilizzati nonché l'aggiunta di un parametro di aggiudicazione non previsto dalla legge, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame).

Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno. (Principi affermati dalla S.C. in una fattispecie di turbata libertà degli incanti relativamente ad una licitazione privata per l'acquisto di macchinari sanitari, che aveva comportato una lunga procedura protrattasi nel tempo, tanto da interessare diversi amministratori, tutti chiamati a rispondere a titolo di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Utilizzabili registrazioni clandestine di un partecipante silente? (Cass. 26234/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2022

    E' utilizzabile quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo la fonoregistrazione delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti, pur silente, e anche se all'insaputa degli altri. La estrazione del dato digitale ad opera della PG può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2003, n. 25705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25705
Data del deposito : 21 marzo 2003

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