Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione. (Fattispecie in tema di rapina aggravata).
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La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2015, n. 12207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12207 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/03/2015
Dott. MACCHIA A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 618
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 41553/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AU N. IL 19/07/1982;
Avverso la sentenza n. 2488/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 18/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 18 febbraio 2014, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Trani con la quale ZZ UR era stato riconosciuto responsabile di concorso morale nel delitto di rapina aggravata commessa ai danni di IC RD e ED RA e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la originaria contestazione riguardava un addebito di partecipazione materiale alla rapina e si deduce mancanza di motivazione in ordine all'asserita partecipazione morale al fatto dell'imputato.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento. Quanto alla assunta violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, va osservato che la censura, oltre che non essere stata devoluta ai giudici dell'appello, risulta manifestamente infondata, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata neh" affermare che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa (art. 521 c.p.p.), qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, considerato che tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, ne' può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione. (Sez. 5^, n. 15556 del 09/03/2011 - dep. 18/0 4/2011, Bruzzese, Rv. 250180). A proposito, poi, del preteso vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla relativa qualificazione giuridica, la doglianze ha risalto meramente labiale, avendo i giudici dell'appello puntualmente osservato la indiscutibile pregnanza probatoria rappresentata dal fatto che, oltre al riconoscimento dei preziosi rapinati e della maglietta indossata dal rapinatore e di cui l'imputato era in possesso, fosse emerso "che nel medesimo contesto territoriale della rapina e a distanza di soli trenta minuti circa dalla verificazione della stessa, L'ZZ fosse stato in possesso di parte del relativo compendio e se ne fosse repentinamente disfatto cedendolo ad un prezzo manifestamente vile";
il tutto, a fronte di giustificazioni tardive, del tutto generiche e reputate motivatamente prive di qualsiasi attendibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015