Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.473 cod. pen., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.
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Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE PENALE Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va. IMPUTATO a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 …
Leggi di più… - 3. Anche se è grossolana è pur sempre contraffazioneMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2015, n. 30774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30774 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
3 0 7 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2305/2015. - Presidente SENTENZA N Dott. ARTURO CORTESE Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere N. 1623/2015 Dott. LI CASA Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA LI nato a [...] il [...] OT NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 104/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di TARANTO del 05/12/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avv. Giuseppe Pantaleone, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da IL AL, legale rappresentante della Vigneti del Salento S.r.I., e da IN CI, legale rappresentante della Farnese Vini S.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 9 dicembre 2013 con riguardo a prodotti vitivinicoli delle due dette società, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 473 e 517 cod. pen. (capo a), 110, 56-515 cod. pen. (capo b), 110, 515 cod. pen. (capo c) e 110, 388, comma 3, cod. pen. (capo d). Il Tribunale rappresentava, a ragione della decisione, che: - i reati oggetto delle imputazioni provvisorie erano stati ipotizzati nel contesto di una vicenda iniziata nel 2003, quando la Farnese Vini S.r.l. e la Cantina e Oleificio Sociale San Marzano soc. coop. a r. I. avevano costituito la società Feudi San Marzano, commercializzando i vini di origine pugliese contraddistinti dalle etichette NI Old Wines", "I tratturi", "Pazzia" e "Ampelo", marchi registrati, e "Sud", marchio di fatto;
- la società Feudi San Marzano a tal fine aveva costituito nel 2008 la Terra di Sava S.r.l., avente identico oggetto sociale e da essa controllata;
- il rapporto tra le indicate società si era sciolto, per contrasti, nel 2010; · nel 2012 i soci della Farnese Vini S.r.l. avevano costituito la Vigneti del - Sud S.r.l. e presentato domanda volta alla registrazione dei marchi "Terre del Sud", "Follia", "Ampelo", "Oversessanta" e "Oversettanta"; - il Tribunale di Bari il 12 luglio 2013 aveva accolto il ricorso proposto dalla società Feudi San Marzano, che aveva denunciato che la registrazione dei detti marchi integrava un'attività di contraffazione e di concorrenza sleale rispetto ai marchi commercializzati dieci anni prima, stabilendo che i marchi denunciati erano tali da ingenerare confusione sulla identità e sulla provenienza dei prodotti e inibendone l'ulteriore utilizzazione;
tale inibitoria era stata violata in dipendenza del rinvenimento di numerose bottiglie presso le sedi della società Farnese Vini e della società Vigneti del Sud e presso venditori al minuto, della pubblicizzazione dei prodotti sulla rete internet e della partecipazione delle dette società a fiere di settore.
2. A seguito dei ricorsi degli indagati IL AL e IN CI, la quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza del 12 giugno 2014, ha 2 annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.
2.1. Si è, in particolare, rilevata, quanto al reato di cui all'art. 473 cod. pen., una carenza motivazionale con riguardo alla sussistenza di una identità dei marchi dei prodotti sequestrati rispetto a quelli originali, facenti capo alla società Feudi San Marzano dei quali era ipotizzata l'imitazione, produttiva di una reale possibilità di confusione tra i primi e i secondi. Premessa la non sufficienza della possibilità di confusione fra i marchi ai fini della integrazione del reato ipotizzato per essere necessaria la pregressa materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio, secondo i richiamati principi di diritto, si è rimarcato che -a fronte dei rilievi difensivi, riproposti con i ricorsi per cassazione, alla cui stregua vi era netta difformità grafica e fonetica fra le etichette originali (NI Old Wines", "I tratturi", "Pazzia" e "Sud") e quelle contestate come imitative ("Oversessanta", "Oversettanta", "I Muri”, "Follia" e "Terre del Sud"), e non vi era potenziale confusione sull'origine del prodotto in base alle indicazioni che le stesse etichette riportavano il Tribunale aveva limitato la sua motivazione al rilievo che l'acquirente medio fosse indotto a ritenere, sulla base delle indicazioni riportate sulle etichette, che i vini fossero stati imbottigliati a Manduria e non a Ortona, ove era la sede della società Farnese Vini e ove erano stati in effetti imbottigliati, e aveva, quindi, argomentato con riferimento al diverso aspetto delle caratteristiche del prodotto.
2.2. Con riguardo alla contestata configurabilità dei reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., si è evidenziata la carenza di specifica motivazione con riguardo ai due profili, oggetto dei riproposti rilievi difensivi, afferenti l'uno alla idoneità delle indicazioni riportate sulle etichette delle confezioni sequestrate a palesare l'identità della ditta imbottigliatrice e il luogo dell'imbottigliamento, e l'altro alla irrilevanza di tali informazioni rispetto a fattispecie incriminatrici, invece, riferite all'origine, alla provenienza e alla qualità del prodotto, indiscutibilmente riconducibili al vino "Primitivo" di Manduria. Né era ritenuto sufficiente il richiamo al decreto di sequestro, che si era limitato ad affermare "il carattere ingannevole delle etichette sull'indicazione della ditta imbottigliatrice nella inattiva Vigneti del Sud e non nella Farnese, che ne era la controllante, e dell'esecuzione dell'imbottigliamento in Manduria e non ad Ortona e in provincia di Potenza, omettendo di valutare la possibilità di risalire all'autore ed ai luogo dell'imbottigliamento, in base al codice identificativo riportato sulle etichette, e l'incidenza di tali informazioni sulla possibilità di qualificare le etichette come decettive in ordine alle caratteristiche essenziali del prodotto". 3 し 2.3. Anche quanto al reato di cui all'art. 388 cod. pen. l'ordinanza impugnata era incorsa in sostanziale mancanza di motivazione su un punto 1 determinante ai fini della sua ravvisabilità, rappresentato dall'essere stata la commercializzazione proseguita o meno successivamente al provvedimento inibitorio assunto in sede civile, essendosi invece limitata a ritenere, con affermazione assertiva, che la commercializzazione dei prodotti vi fosse stata, sulla base della predisposizione per la vendita delle bottiglie rinvenute presso le sedi delle società interessate, delle fatture acquisite dalla Guardia di finanza e del ritrovamento, in possesso di venditori al minuto, di confezioni simili a quelle sequestrate.
3. Con ordinanza del 5 dicembre 2014 il Tribunale di Taranto, sempre in funzione di giudice distrettuale del riesame, decidendo in sede di rinvio ha disposto, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del 9 dicembre 2013, che ha confermato nel resto, il dissequestro dei prodotti vitivinicoli della gamma "Li Muri" e la loro restituzione al legale rappresentante della Vigneti del Salento S.r.l.
3.1. Il Tribunale, richiamata la vicenda processuale e ripercorse le ragioni, testualmente riportate, della sentenza di annullamento, unitamente alle deduzioni espresse nelle memorie del Pubblico ministero e della difesa, rilevava che: sussisteva il fumus in ordine al delitto di cui all'art. 473 cod. pen., dovendosi affermare la contraffazione e la confondibilità delle etichette, avuto riguardo agli esiti delle accurate valutazioni del Tribunale civile di Bari, che, con ordinanza collegiale del 2 gennaio 2014, aveva confermato l'ordinanza cautelare monocratica del 12 luglio 2013, che aveva proceduto ad analisi comparata di ciascuno dei marchi apposti sulle bottiglie oggetto di sequestro e aveva espresso un giudizio conclusivo nel senso della sussistenza del pericolo di confusione, alla luce degli effetti visivi, grafici e fonetici delle espressioni componenti i marchi complessi, specificamente illustrati nell'ordinanza, e dovendosi sottolineare anche la correttezza della osservazione del Tribunale civile collegiale circa la più spiccata confondibilità derivante dalla pertinenza delle etichette alla stessa categoria merceologica e alla stessa tipologia di vino. In conformità al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento, coerente con i principi tratti da precedenti arresti giurisprudenziali nella stessa richiamati, e condivisi, circa la insufficienza della mera confondibilità a integrare il reato, che richiedeva la contraffazione o alterazione del marchio altrui, nella specie la riproduzione del segno distintivo, totale (con la contraffazione "Ampelo") o parziale (alterazione del marchio quanto alle etichette "Follia" e "Pazzia", "Sud-primitivo" di Manduria e "Terre del Sud-primitivo" di Manduria, NI Old Wines" e "Oversessanta"), era sconfinata nell'illecito penale, superando la mera confondibilità di rilievo esclusivamente civilistico, per i riprodotti tratti grafici, geometrici e cromatici e per le espressioni verbali delle etichette imitate. Anche il marchio "Oversettanta", pur non oggetto di inibitoria, era da ritenere, quantomeno in termini di sussistenza del fumus del contestato reato, integrare l'alterazione del marchio NI Old Wines", per gli elementi grafici, cromatici e fonetici, specificamente descritti e rilevabili dai due esemplari originali dei marchi e dalla fotocopia in atti;
- sussisteva il fumus anche in ordine al delitto di cui all'art. 517 cod. pen., contestato al capo a) in continuazione con il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., avendo la cessione delle bottiglie con marchi alterati indotto probabilmente in . inganno i compratori sulla provenienza del vino;
- i delitti di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. non erano, invece, configurabili in relazione al marchio "Li muri"/"I muri", analogo a quello "I tratturi" in uso alla società Feudi San Marzano, perché il Tribunale monocratico di Bari aveva sul punto statuito che, nonostante la somiglianza fonetica, il significato delle parole era diverso, i segni grafici delle etichette erano differenti e le scritte erano collocate in diversa posizione;
non poteva allo stato affermarsi la sussistenza del reato di cui all'art. 515 cod. pen., poiché, essendo veritieri sia la qualità del vitigno sia il luogo di vinificazione, non vi era stato un apprezzabile inganno del consumatore tale da integrare l'aliud pro alio di cui al contestato delitto;
-la sussistenza del fumus del delitto di elusione dolosa dl provvedimento inibitorio, di cui all'art. 388 cod. pen., doveva trarsi dalla sussistenza di attività di pubblicizzazione posteriore al provvedimento giudiziale, desumibile dagli allegati 1, 2, 3 e 4 alla richiesta di sequestro avanzata dalla società Feudi alla Procura della Repubblica e dall'allegato 4 dello stesso ricorso per cassazione, avendo la società Vigneti del Salento partecipato, dopo il provvedimento di inibitoria, alla manifestazione "Bibenda" con i vini in degustazione "Oversessanta" e "Terre del Sud", oggetto della stessa inibitoria, mentre il delitto non era contestabile per i marchi "Oversettanta" e "Li muri"/"I muri", rispetto ai quali l'inibitoria non era stata disposta.
3.2. Secondo le conclusive valutazioni, in definitiva, erano sussistenti il fumus del delitto di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. (capo a) in ordine ai marchi: "Oversessanta", "Oversettanta", "Terre del Sud", "Ampelo" e "Pazzia", con esclusione del marchio "Li muri"/"I muri", e il fumus del delitto di cui all'art. 388 cod. pen. (capo d) per gli stessi marchi, ad eccezione dei marchi 5 "Oversettanta" e "Li muri"/"I muri", mentre non sussisteva il fumus del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. (capi b e c) per tutti i marchi menzionati.
4. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione IL AL e IN CI, con unico atto e a mezzo del comune difensore avv. Giuseppe Pantaleone, chiedendone l'annullamento sulla base di sei motivi, dopo aver premesso la ricostruzione della vicenda cautelare.
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza e falsa applicazione della legge penale in ordine al fumus di cui all'art. 388 cod. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, non vi è stata alcuna violazione da parte loro della indicata norma per non avere essi mai messo in vendita o proposto in vendita vini recanti marchi indicati nel provvedimento inibitorio del Tribunale di Bari. La motivazione del Tribunale del riesame -che ha giustificato la sussistenza del fumus dell'indicato delitto sulla base della sola esistenza di attività di pubblicizzazione di un paio di bottiglie, riferendosi alla schermata internet del sito "Sommelier notizie" in relazione alla manifestazione "Bibenda", successiva al provvedimento inibitorio- è carente sul piano logico e probatorio, oltre a essere comunque indimostrato il requisito del dolo per essere avvenuta la partecipazione alla manifestazione vitivinicola attraverso l'esposizione di una bottiglia di vino, peraltro effettuata su iniziativa di un terzo, del tutto estraneo alle due società, con iscrizione risalente al maggio 2013, e pertanto a data molto antecedente rispetto alla emissione del provvedimento inibitorio. Peraltro, i provvedimenti del giudice civile, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, devono attenere, solo ed esclusivamente, alla difesa della proprietà, del possesso o del credito, senza che l'istituto del sequestro preventivo possa essere attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma o surrogare altri istituti del diritto civile.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in ordine al fumus ex art. 388 cod. pen. Secondo i ricorrenti, mentre questa Corte richiede, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen., che vi sia stata, dalla parte civile o dalla parte offesa o dalla vittima del reato, una richiesta di adempimento o di messa in mora, anche informale, purché precisa e inequivoca, nel caso di specie non vi sono state né la notifica in copia autentica del provvedimento inibitorio, né la consegna, sia pure informale, dello stesso provvedimento ovvero di una semplice lettera di messa in mora alla società Farnese e/o alla società Vigneti del Salento. 6 4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della normativa in ordine al fumus di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, il Tribunale del riesame, nonostante la sentenza di annullamento avesse fornito i criteri di applicazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., ha confermato provvedimento impositivo della misura cautelare reale sulla base di una semplice valutazione soggettiva priva di contenuto giuridico, avendo questa Corte sempre affermato che, per l'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., occorre non la somiglianza, l'imitazione o la confondibilità tra un prodotto e l'altro, ma la materiale contraffazione o l'alterazione dell'altrui marchio, punendosi sostanzialmente l'autore del falso o dell'inganno del consumatore. Essi ricorrenti, pertanto, non hanno commesso l'indicato reato. Peraltro, le bottiglie di vino della società Farnese hanno etichette diverse per colorazione e dimensione rispetto a quelle della concorrenza, oltre a essere diverse nei nomi, nella grafica e nella fonetica e a riportare la scritta "Vigneti del Salento".
4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti ulteriormente denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della normativa in ordine al fumus di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, le argomentazioni difensive valgono a maggior ragione con riguardo alla decisione adottata per il sequestro relativo alla etichetta "Oversettanta", non oggetto di esame da parte del Tribunale civile di Bari, poiché le riproposte foto delle due bottiglie di vino, recanti il marchio commercializzato dalla società Farnese e quello di riferimento della concorrenza, evidenziano le differenze macroscopiche tra i due marchi per fonetica, colorazione, grafica, dimensioni dell'etichetta, nome del vino e caratteri di stampa.
4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in ordine al fumus ex artt. 473 e 517 cod. pen., poiché la presenza di molteplici segni distintivi apposti sulla bottiglia "Oversettanta - Vigneti del Salento" dimostra che il consumatore medio non potrebbe mai riscontrare tra la bottiglia oggetto del provvedimento cautelare e quella della concorrenza segni di somiglianza così forti e convincenti da poterlo ingannare e confondere nell'acquisto.
4.6. Con il sesto motivo i ricorrenti eccepiscono la incompetenza territoriale del Tribunale di Bari (rectius: Taranto). 7 Secondo i ricorrenti, dopo che il Tribunale del riesame di Taranto ha ridotto a due gli originari capi di imputazione escludendo il fumus in ordine al delitto di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen. (capi be c), le fattispecie previste e punite dagli artt. 388, 473 e 515 (rectius: 517) cod. pen. non sono state commesse nel territorio di competenza circoscrizionale del Tribunale di Taranto, mentre la competenza deve essere stabilita secondo i criteri dettati dall'art. 8 cod. proc. pen.
5. Con memoria integrativa, depositata il 23 febbraio 2015, i ricorrenti insistono per la riforma dell'ordinanza impugnata anche sulla base di due motivi aggiunti.
5.1. Con il primo motivo aggiunto i ricorrenti denunciano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 473 e 517 cod. pen. con riguardo al capo a) della rubrica. Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto che la sola esistenza in vita dei prodotti della società Farnese Vini, ritenuti dal Giudice civile oggettivamente confondibili con quelli commercializzati dalle società Feudi San Marzano e Terre di Sava, abbia integrato gli estremi del delitto di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen., a prescindere dalla loro immissione in vendita o dalla loro messa in circolazione. L'assenza di alcun tipo di commercializzazione e/o di fatturazione dei vini con i marchi inibiti, riscontrata dalla Guardia di finanza di Manduria, è stata ammessa dallo stesso Tribunale che ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 388 cod. pen. sulla base dell'attività di pubblicizzazione successiva al provvedimento giudiziale, escludendo altra attività di commercializzazione. A ciò consegue che nessuna contestazione in ordine al reato di cui all'art. 517 cod. pen. poteva essere mossa a essi ricorrenti, supponendo tale norma la vendita o la messa in circolazione di opere di ingegno o altro, atte a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità, che invece non vi è stata. Né, essendo l'art. 517 cod. pen. norma residuale e applicabile quando non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle violazioni di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., potevano ritenersi integrate l'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen. e quella di cui all'art. 517 cod. pen.
5.2. Con il secondo motivo aggiunto i ricorrenti denunciano erronea applicazione degli artt. 473 e 517 cod. pen. e degli artt. 13, 20 e 21 del codice della proprietà industriale con particolare riferimento al marchio "Oversettanta". Secondo i ricorrenti, a prescindere dalla questione se le motivazioni dei provvedimenti civilistici del Tribunale di Bari potessero fondare gli immotivati 8 provvedimenti resi in sede penale, l'affermazione che i marchi "Oversessanta" e "Oversettanta" hanno violato il marchio NI Old Wines" e il marchio "Terre del Sud" ha violato il marchio "Sud" è in contrasto con le indicate disposizioni normative, poiché i marchi NI" e "Settantanni" descrivono una caratteristica del prodotto che non può essere monopolizzata, alla pari della parola "Sud", che è descrittiva della provenienza del prodotto dal sud d'Italia, e quindi, secondo il richiamato art. 13 c.p.i., non sono marchi azionabili, non conferendo alcun ambito di protezione, e non ne può essere impedito l'uso; il giudice, inoltre, nel valutare il grado di somiglianza tra due marchi deve tenere conto degli elementi distintivi, e non di quelli descrittivi;
un tale esame, che avrebbe fatto emergere l'aggiunta della espressione "Terre di" e della parola "Over" e l'eliminazione del temine "anni" e della crasi tra "sessanta" e "anni" è invece mancato nell'atto impugnato, con scorretta applicazione dell'art. 20 c.p.i. e omessa applicazione degli artt. 13 e 21 c.p.i.; tale omesso esame ha, inoltre, riguardato anche l'aspetto compositivo delle etichette e dei marchi, come emerge dalla specifica elencazione delle differenze.
6. Con seconda memoria integrativa, depositata il 10 aprile 2015, i ricorrenti, dopo aver premesso che il 13 marzo 2015 è stato loro notificato l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. con riguardo ai soli reati di cui al capo a), e quindi per i reati di cui agli artt. 81, 110, 473 e 517 cod. pen. e che, pertanto, la materia del contendere si è ristretta, essendo venute meno le imputazioni di cui ai capi b), c), d), l'ultima delle quali relativa al reato di cui all'art. 388 cod. pen., ritenuto valido dal Tribunale del riesame e oggetto del ricorso per cassazione, chiedono la revoca del provvedimento di sequestro anche sulla base di ulteriore motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione della normativa in ordine al fumus di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. Secondo i ricorrenti, mentre nel capo di imputazione, oggetto della informazione di garanzia, si fa riferimento alla messa in vendita e alla commercializzazione di bottiglie di vino con marchi contraffatti con più azioni e in più occasioni, l'unica vendita di bottiglie di vino, come rilevabile dalle fonti di prova poste a fondamento della imputazione, è avvenuta in Bolzano il 17 luglio 2013 da parte di un terzo completamente estraneo alla società Farnese, al quale la detta società lo aveva venduto il 9 luglio 2013 prima del provvedimento inibitorio del Tribunale di Bari;
la Guardia di finanza di Manduria non ha accertato, nonostante indagini approfondite, alcun tipo di vendita di vino "contraffatto" da parte della società Farnese Vini, e le fonti di prova poste a 9 sostegno del capo d'imputazione non si riferiscono ad alcuna vendita o tentativo di vendita successivi al provvedimento inibitorio. Né la pubblicità su internet e la partecipazione alla manifestazione "Bibenda", commissionate da terzi e in data antecedente alla prescrizione di inibitoria, sono state finalizzate e idonee a vendite di vino, non intervenute. Anche l'invio, tramite mail del listino prezzi dei vini a GA MI, titolare di ditta straniera, da parte di RC CA, e non da parte di essi ricorrenti, non è dimostrativo del fumus necessario per l'emissione del provvedimento cautelare, contenendo il listino, già compilato, il riferimento a molteplici vini non oggetto d'inibitoria, e facendo lo stesso sostanziale riferimento a proposta di cooperazione futura riguardante la sola società Vigneti del Salento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rispetto alle questioni poste dai ricorrenti in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., ritenuta dal Tribunale a seguito della sentenza rescindente e contestata con il primo e il secondo motivo del congiunto ricorso sotto i concorrenti profili della denunciata violazione di legge e della incorsa carenza motivazionale, deve prendersi atto di quanto rappresentato con la memoria integrativa depositata il 10 aprile 2015. 1.1. Con detta memoria i ricorrenti, che con la precedente memoria, depositata il 23 febbraio 2015, avevano ulteriormente enunciato la insussistenza di forme di commercializzazione dei vini in elusione dolosa del provvedimento inibitorio adottato in sede civile, hanno dedotto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, loro notificato in data 13 marzo 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non ha indicato tra le imputazioni ascritte né quelle di cui ai capi b) e c), relative al delitto previsto dall'art. 515 cod. pen., il cui fumus è stato ritenuto insussistente dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, né quella di cui al capo d), relativa al delitto previsto dall'art. 388 cod. pen., ritenuto, invece, valido (con le indicate eccezioni relative ai marchi non oggetto di inibitoria) dallo stesso Tribunale, residuando, per l'effetto, la sola imputazione di cui al capo a), relativa al delitto previsto dagli artt. 81, 110, 453 e 517 cod. pen. I ricorrenti, posto tale riferimento fattuale, corredato dall'allegazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa, notificato a mezzo pec al difensore il 13 marzo 2015, hanno, quindi, esplicato, alla luce del detto avviso e delle fonti di prova in esso evidenziate, le ragioni integrative della chiesta revoca del provvedimento di sequestro preventivo pertinenti al fumus del residuo delitto, dimostrando, alla 10 stregua di quanto dedotto con riguardo al, non più ascritto perché escluso, reato di cui all'art. 388 cod. pen., di non avere l'interesse (attuale) a coltivare sul punto la proposta impugnazione incidentale.
1.2. Deve, invero, riaffermarsi che, nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694). 1.3. È consequenziale alle svolte considerazioni il rilievo che la riferita emergenza, sopravvenuta rispetto alla iniziale proposizione della richiesta di riesame e agli interposti ricorsi di legittimità, ha fatto venire meno l'interesse, concreto e attuale, dei ricorrenti, in mancanza di specifica e motivata deduzione contraria da parte dei medesimi, ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza delle loro doglianze in punto di contestata sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 388 cod. pen. e, per l'effetto, esclude -non incidendo l'ipotetico epilogo favorevole ai ricorrenti del presente scrutinio di legittimità sul provvedimento di sequestro che vi sia spazio in questa sede per discutere delle یا 11 problematiche poste con i primi due motivi del ricorso e, per quanto pertinenti, con i motivi aggiunti.
2. I motivi che, sotto i profili della denunciata violazione e falsa applicazione di legge (terzo e quarto) e della mancanza assoluta di motivazione (quinto), contestano il fumus del delitto di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen., sviluppano doglianze infondate, ovvero non consentite o generiche.
2.1. Si rileva in diritto che, secondo le regole pertinenti al giudizio di rinvio dopo l'annullamento, il giudice di rinvio "decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (...)" (art. 627, comma 2, cod. proc. pen.), e "si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa" (art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in correlazione con l'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., alla cui stregua "nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi"). Con consolidato orientamento si è chiarito che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, questa Corte risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur decidendo con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e, per l'effetto, conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto e delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (tra le altre, Sez. 1, n. 3572 del 16/05/2000, Conti, Rv. 216279; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Francese, Rv. 228913; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).
2.2. Il Tribunale, in coerenza -quale giudice del rinvio- con l'oggetto del disposto annullamento della pregressa ordinanza del 10 gennaio 2014 dello stesso Ufficio distrettuale, tracciato nella sentenza rescindente e attinente alla 12 rilevata carenza motivazionale con riguardo alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 473, 515 e 517 cod. pen., sì come sintetizzata sub 2.1. e 2.2. del "ritenuto in fatto", ha rappresentato, mentre ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod. pen., la sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 473 e 515 cod. pen.
2.3. Seguendo un articolato iter argomentativo il Tribunale, con rilievi né apodittici né manifestamente illogici, e in correlazione con le deduzioni espresse, nell'udienza camerale dopo la decisione di legittimità, dalle parti processuali nei rispettivi scritti, richiamati nelle parti pertinenti, si è, innanzitutto, confrontato con "il tema della sussistenza di una contraffazione o un'alterazione dei marchi”, demandatogli perché "essenziale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 473 c.p.".
2.3.1. Richiamate le emergenze processuali, rappresentate dall'analisi comparata svolta sui marchi apposti sulle bottiglie sequestrate dalle concordanti ordinanze, emesse in sede civile dal Tribunale di Bari in sede cautelare monocratica il 12 luglio 2013 e in sede di reclamo collegiale il 2 gennaio 2014, l'ordinanza impugnata ha valorizzato il giudizio sintetico di confondibilità delle etichette, fondato sugli effetti visivi, grafici e fonetici traibili da!!e espressioni componenti ciascun marchio "complesso", che ha singolarmente illustrato, come evidenziato negli indicati provvedimenti civili, condividendo per la sua correttezza anche il giudizio di "particolarmente spiccata" possibilità di confusione dei marchi in raffronto perché riguardanti la stessa categoria merceologica (vino) e la stessa tipologia di vino ("Primitivo" di Manduria). Il Tribunale, che ha richiamato il principio sulla insufficienza della mera confondibilità a integrare il reato di cui all'art. 473 cod. pen. per la necessità di un quid pluris, identificato nella sentenza di annullamento- con la materiale contraffazione o alterazione del marchio altrui, in coerenza con precedenti sentenze di legittimità, pure citate (Sez. 5, n. 38068 del 09/03/2005, Lauri, Rv. 233072; Sez. 5, n. 10193 del 09/03/2006, Tiburzi, Rv. 234241), che avevano dato una esatta definizione di tali condotte, ha evidenziato che anche da tale più specifica disamina si traeva il convincimento che la riproduzione, come operata, in termini di contraffazione ovvero di alterazione del marchio era dimostrativa del presupposto richiesto per la integrazione del reato, avuto riguardo agli elementi, constatabili ictu oculi e descritti nelle indicate ordinanze, relativi alle operate riproduzioni delle etichette imitate quanto ai tratti grafici, geometrici e cromatici e alle espressioni verbali.
2.3.2. Né il Tribunale ha prescisso dal considerare la questione della confondibilità del marchio "Oversettanta" con il marchio NI Old Wines", rimasta estranea alla inibitoria disposta in sede civile, al riguardo 13 argomentando che, mentre ai marchi NI" e "Settantanni" era stato comunque riservato un cenno nell'ordinanza resa sul reclamo per ritenere la maggiore valenza rispetto a essi dei rilievi relativi alla incorsa violazione dell'art. 20 c.p.i., l'alterazione del marchio NI Old Wines", ai fini e per gli effetti quantomeno della verifica del fumus dell'indicato delitto, era attestata da plurimi elementi, che, descritti e riferiti come pertinenti alla grafica utilizzata (cifra scritta in lettere senza apostrofo, etichetta con pallini a rilievo per "Oversettanta" e con quadrativi a rilievo per NI"), al colore (comune sfondo nero) e all'assonanza delle parole, erano direttamente riscontrabili dai due esemplari originali allegati al verbale di udienza del 10 gennaio 2014. 2.4. Seguendo le linee della sentenza di annullamento che con riguardo al fumus del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., contestato in continuazione con il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. al capo a) della rubrica- aveva segnalato la carenza di specifica motivazione, non colmata dal richiamo al decreto di sequestro, l'ordinanza ha ritenuto da ultimo -mentre ha escluso la configurabilità dei delitti di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. in relazione al marchio "Li muri"/"I muri" in rapporto al marchio "I tratturi"- che, secondo il principio di diritto richiamato e condiviso, alla cui stregua, il reato di cui all'art. 517 cod. pen. "richiede la semplice imitazione del marchio (...) purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti" (Sez. 5, n. 31842 del 19/06/2007, Balsamo, Rv. 237578), che la sussistenza del fumus trovasse fondamento nella circostanza che "la cessione delle bottiglie con marchi alterati (avesse) con ogni probabilità indotto in inganno compratori sulla provenienza del vino, posto che in apparenza essi appartengono alla stessa famiglia di segni commercializzata dalle. società Feudi di San Marzano e Terre di Sava".
2.5. L'ordinanza -una volta escluso in diritto il ritenuto concorso del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. con il più grave reato previsto dall'art. 473 cod. pen.- resiste alle doglianze difensive svolte con i predetti motivi e integrate con le successive memorie.
2.5.1. Deve, invero, rilevarsi che discende dalla stessa struttura del testo dell'art. 517 cod. pen., recante la rubrica "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", che la fattispecie prevista è punita, "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro". Detta norma, attesa la sua natura sussidiaria, non concorre, pertanto, con il più grave reato previsto dall'art. 473 cod. pen., che, recante la rubrica "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", punisce, con la più grave pena della "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000", l'autore della condotta 14 incriminata, e suppone la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, e non la semplice imitazione del marchio, prescindendo dalla falsità, che invece integra la meno grave, e assorbita ipotesi delittuosa, secondo i principi di diritto richiamati nella stessa ordinanza impugnata. Consegue a tali riflessioni che le deduzioni pertinenti al fumus del reato di cui all'art. 517 cod. pen., mentre sono fondate quanto all'opposto carattere residuale di detta previsione normativa rispetto a quella della pure ritenuta ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., non sono pertinenti nella contestazione della sussistenza del relativo fumus.
2.5.2. Quanto al reato di cui all'art. 473 cod. pen., a fronte delle suindicate valutazioni, esenti da vizi logici e giuridici per essere fondate su apprezzamenti di fatto non incongrui ai dati riferiti e su corrette premesse in diritto in un contesto in cui il Tribunale si è correlato argomentativamente con le ragioni della sentenza rescindente e le emergenze disponibili, in termini coerenti con le verifiche pertinenti alla fase del riesame cautelare reale in corso, non hanno pregio le censure difensive. I ricorrenti, infondatamente denunciando la incorsa violazione della normativa di riferimento e la carenza del discorso giustificativo della decisione in rapporto ai contenuti della sentenza di annullamento, svolgono, nell'esprimere un diffuso dissenso rispetto alle valutazioni, svolte con l'ordinanza, dei marchi delle bottiglie di vino sequestrate rispetto a quelle originali, doglianze non correlate con le specifiche argomentazioni che hanno connotato dette valutazioni e, per tale ragione, generiche nell'attingere solo alcuni passi del coerente sviluppo decisionale, oltre a essere invasive di un campo estraneo al giudizio di legittimità nella contrapposta disamina dei segni distintivi, invocando un non consentito giudizio rivalutativo nel merito.
3. Il sesto motivo che attiene alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Bari (rectius: Taranto), è inammissibile. La censura, che si afferma indotta dalla riduzione operata nel giudizio di rinvio degli originari capi di imputazione e dalla commissione delle fattispecie residue fuori dal territorio di competenza circoscrizionale del Tribunale, è, invero, del tutto generica nella prospettazione delle ragioni su cui si fonda, che, peraltro, rinviano a diversi parametri di apprezzamento, solo asseriti e non dimostrati, oltre a esulare la questione della competenza dalla pendente fase processuale, successiva a un giudizio rescindente, cui è rimasta estranea, ferma la possibilità della sua ulteriore deduzione nel giudizio di merito. 15 4. Alla luce delle svolte considerazioni, dandosi atto del venir meno dell'interesse ai ricorsi in relazione al reato di cui all'art. 388 cod. pen., i ricorsi devono essere, conclusivamente, rigettati nel resto.
P.Q.M.
Dato atto del venir meno dell'interesse ai ricorsi in relazione al reato di cui all'art. 388 cod. pen., rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015 I Presidente Il Consigliere estensore dott. Arturo Corteseمان dott. Angela Tardio Ingele Mardia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 16