Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11035 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6114/00 Dott. Rosario Presidente DE MUSIS Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Cron.28641 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Donato CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 19/03/2002 Dott. Walter ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI BIELLA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RANGHINI SEVERINO;
- intimato avverso la sentenza n. 3/99 del PR di BIELLA, depositata il 25/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 639 udienza del 19/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25.01.1999 il PR di Biella, ha accolto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 da ER AN avver- SO l'ordinanza ingiunzione n. 364/96 emessa il 28.06.1996 dal Prefetto della stessa Città di seguito all'accertamento della violazione dell'art. 201 cod. str., ed ha conseguentemente annullato l'ingiunzione medesima l'ordinanza-ingiunzione Il PR ha ritenuto che fosse affetta da nullità derivata per l'omessa redazio- ne di un autonomo atto di accertamento della violazione che avesse attestato la fase di accertamento, da ri- tenersi "distinta ed autonoma" da quella successiva della contestazione e necessitante di una formalizza- zione altrettanto autonoma e giuridicamente distinta. Lo stesso PR ha dato atto, tuttavia, che l'accertamento della violazione risultava, nel caso di specie, desumibile dal verbale di contestazione notifi- cato al AN. Ricorre per cassazione il Prefetto di Biella. 2 L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente ha denunciato, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 comma ottavo, e 146 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Richiama la giurisprudenza di questa Corte sul punto e deduce che nel verbale notificato al AN, e dallo stesso non contestato, erano riportate le indi- cazioni del rilevamento della velocità eseguito a mezzo di apparecchio telematico ("autovelox") ed era altresì attestata la preventiva esecuzione dell'operazione di controllo dell'apparecchio medesimo. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già ritenuto, in fattispecie ana- loghe, che nel sistema costituito dall'art. 200 del vi- gente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e dall'art. 383 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. n. 495 del 1992), l'accertamento della violazione è attestato dallo stesso verbale con il quale si dà atto dell'avvenuta contestazione, mentre non è richiesta la redazione di due distinti documenti. Non si rinvengono ragioni, né la motivazione della sentenza impugnata contiene argomentazioni contrarie 3 di rilievo, per discostarsi da tale principio di dirit- to, onde il ricorso va accolto. Può farsi luogo alla cassazione della sentenza senza rinvio e alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in considerazione di ciò che non erano prospettati altri motivi di opposizioni, oltre quello accolto dal PR e che ha costituito l'unica ratio decidendi della sentenza. Le spese del giudizio di primo grado restano com- pensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da ER AN avverso l'ordinanza in- giunzione n. 364/1996 del Prefetto di Biella. Compensa tra le parti le spese del giudizio di pri- mo grado, e condanna l'opponente al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro..256.2.oltre euro 278,00 (duecentosettantotto) per onorario. Così deciso addì 19 marzo 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- E R ) ✓ E I zione. L L Consign E Il Presidente Il Consigliere estensore C N Posy mis A 4 CANCELERE Panchi 2