Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 24/09/2012
Dott. PALLA AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA G. - Consigliere - N. 959
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 21637/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 26.3.2012 dal tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Cannella Girolamo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.3.2012 il tribunale del riesame di Palermo, intervenuto come giudice di rinvio dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza del 19.12.2011 aveva annullato l'ordinanza con cui il 6.6.2011 il medesimo tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo il 9.5.2011 nei confronti di TT EN, indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., confermava nuovamente l'originario titolo cautelare, ritenendo, attraverso una confutazione delle ragioni che avevano indotto la Suprema Corte ad annullare la precedente ordinanza, che le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Di TI UR nei confronti dello TT sono adeguatamente riscontrate dalle dichiarazioni accusatorie dell'altro collaboratore di giustizia AR US.
Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, eccependo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), ed, in particolare, lamentando l'inidoneità delle dichiarazioni del Di TI e del AR ad integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello TT in relazione al reato oggetto della contestazione provvisoria formulata a suo carico (art.416 bis c.p.). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse di TT EN è fondato e va accolto.
In via preliminare vanno, sia pure sinteticamente, riportate le motivazioni che indussero la prima sezione penale della Corte di Cassazione ad annullare, in data 19.12.2011, l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Palermo il 6.6.2011 con cui veniva confermata, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei confronti dello TT dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in data 9.5.2011 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con rinvio per nuovo esame al suddetto tribunale, all'esito del ricorso proposto dall'indagato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c). Partendo dal principio secondo cui "in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo....rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un ragionevole equilibrio di coerenza e qualità di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva in merito al fatto specifico perseguito deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca", la Corte di Cassazione, a differenza dei giudici della cautela, che avevano ritenuto esaustivi ai fini dell'adozione della misura cautelare gli indizi emergenti dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Di TI UR e AR US in considerazione del loro organico inserimento in "cosa nostra" e della provata attendibilità intrinseca per pregresse, proficue collaborazioni con l'autorità giudiziaria, ne svalutava la portata accusatoria. Al riguardo i giudici di legittimità evidenziavano che nessuna delle circostanze riferite dal Di TI ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, se non il fatto che questi ultimi lo conoscevano come "uomo d'onore", ed, in particolare: 1) che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito di una frequentazione dello TT con NE SA, esponente di spicco della "famiglia mafiosa" di Casteltermini, durante la latitanza di quest'ultimo, di cui, invece, ha parlato il Di TI, secondo il quale il ricorrente, da lui indicato come cugino di Di IA EN e conosciuto con il soprannome di "zu Ginuzzu", sarebbe stato in compagnia del NE in occasione delle diverse visite che il collaboratore di giustizia avrebbe effettuato nel 1992, durante la latitanza, al suddetto NE, il quale, secondo l'impostazione accusatoria, per un certo periodo si sarebbe nascosto proprio in una casa di campagna del "Ginuzzu"; 2) che non risulta dagli atti che l'indagato abbia una villa nelle campagne di Casteltermini;
3) che da nessuna altra fonte emerge la circostanza, riferita dal Di TI, della partecipazione dello TT, nel 2005, ad una riunione tra associati, alla quale quest'ultimo avrebbe partecipato in sostituzione del cugino Di IA EN, sottoposto a sorveglianza speciale, in relazione alla quale i giudici di legittimità rilevano anche che, se l'indagato fosse stato noto per la sua vicinanza al NE sin dal 1992, non ci sarebbe stato bisogno, nell'occasione, di presentarlo come se fosse la "stessa cosa" di Di IA EN, come fece, secondo la narrazione del Di TI, uno dei partecipanti alla riunione, Longo Totò di Cammarata. Censure dello stesso tenore venivano rivolte al contenuto delle dichiarazioni del AR, il quale ha affermato, da un lato di avere conosciuto il ricorrente come "uomo d'onore", coinvolgendolo, in qualità di concorrente morale senza definirne compiutamente il ruolo, nella programmazione di un omicidio di persone, che, tuttavia, non è in grado di indicare, dall'altro che lo TT sarebbe intervenuto presso NE AN in relazione al pagamento di una richiesta estorsiva da parte del titolare di un'impresa di RA, cui era stato danneggiato un mezzo meccanico parcheggiato in un terreno del ricorrente, circostanza, quest'ultima, che, secondo i giudici di merito, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, GI RO, uno degli esecutori del danneggiamento, il quale ha confermato l'episodio, aggiungendo di avere appreso da un non meglio indicato "zio" l'appartenenza dello TT all'associazione mafiosa operante nel territorio di Casteltermini.
Secondo i giudici di legittimità, invece, l'episodio del danneggiamento del mezzo parcheggiato sul terreno dello TT non chiarisce assolutamente la posizione di quest'ultimo, che sembra aver svolto un compito di mera intermediazione per il pagamento del "pizzo", osservando, in aggiunta, come le contraddizioni e le lacune rilevate dalla difesa dell'indagato, sia topografiche, sia modali, effettivamente sussistono, in quanto il AR ha parlato della rottura di un vetro del l'escavatore, mentre il GI del lancio nell'abitacolo del veicolo di una bottiglia di benzina, non collimando, inoltre, le sue dichiarazioni con quanto denunciato al riguardo dall'amministratore della società proprietaria del mezzo danneggiato, OL ST, in ordine al tempo dell'attentato ed al luogo del medesimo.
In conclusione la Corte di Cassazione, premesso che l'unico elemento di effettivo riscontro estrinseco delle chiamate di correo è che entrambi i collaboratori qualificano lo TT come "uomo d'onore", "con la pesante riserva però che il Di TI lo identifica come cugino di EN Di IA", riteneva tale elemento inidoneo ad integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, in quanto "ai fini dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, la mera qualifica di "uomo d'onore", senza ulteriore specificazione di qualsivoglia comportamento obbiettivamente valutabile tenuto dall'incolpato in relazione ad associazione mafiosa, non può costituire indice di partecipazione a quest'ultima ovvero costituire riscontro, di per sè, ad una dichiarazione accusatoria a sua volta generica", conformemente alle regole che presidiano la valutazione della rilevanza della chiamata di correo per l'integrazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, da intendere come una "prova allo stato degli atti", valutata dal giudice quando la formazione del materiale probatorio è ancora "in itinere" e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale, per cui è proprio questo aspetto dinamico, e non la loro differente capacità dimostrativa, a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. A fronte di tali puntuali indicazioni, il tribunale del riesame di Palermo giungeva a confermare nuovamente il titolo cautelare emesso nei confronti dello TT, attraverso una nuova valutazione del materiale indiziario raccolto nella fase investigativa. In particolare, i giudici della libertà, dopo avere espresso un giudizio positivo in ordine alla credibilità ed alla attendibilità intrinseca del Di TI, fondato principalmente sulla sua "storia criminale" all'interno di "cosa nostra", ripercorrendo il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminate nella precedente decisione del tribunale del riesame, hanno evidenziato, innanzitutto, come la qualifica di "uomo d'onore" attribuita dal Di TI allo TT, abbia un "significato indiziario tutt'altro che marginale", essendo ricompresa "tra gli indici che possono autonomamente dar conto della compenetrazione di un soggetto nel tessuto organizzativo di un sodalizio criminoso", come affermato dalle stesse sezioni unite del Supremo Collegio nella sentenza n. 33748 del 12.7.2005 (cfr. p. 5 dell'ordinanza impugnata). Quanto al rilievo formulato dalla Suprema Corte in ordine alla presentazione "formale" dello TT al Di TI nel 2005, il tribunale del riesame rileva che può essere superato ove si tenga presente che "all'epoca della pregressa conoscenza Di TI non era ritualmente affiliato al sodalizio e non aveva dunque titolo per accedere alla presentazione medesima", che, invece, era già in suo possesso, giustificando, appunto, la presentazione che gli venne fatta dello TT come "alter ego" di Di IA EN, nella riunione del 2005 (cfr. p. 6 dell'impugnata ordinanza). Osservava, inoltre, il tribunale del riesame che, alla luce delle dinamiche di funzionamento di "cosa nostra", è "assai difficile immaginare che un soggetto estraneo all'organizzazione possa essere stato ammesso ad ospitare un latitante della caratura di NE presso una casa di sua proprietà, ove peraltro lo stesso NE riceveva altri esponenti del sodalizio, alcuni dei quali anch'essi latitanti e comunque continuava ad esercitare le sue prerogative", svolgendo, dunque, compiti con "caratteri di delicatezza così permeanti che solo un sodale di sicura affidabilità ne può essere tributario" (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata). Irrilevante è stato, poi, ritenuto dal tribunale del riesame l'errore, pure rimarcato dal Supremo Collegio, in cui è incorso il Di TI nell'indicare lo TT come cugino di Di IA EN (circostanza non corrispondente al vero), in quanto, da un lato il collaboratore ha, comunque, riconosciuto in fotografia l'indagato, dall'altro anche un diverso collaboratore di giustizia, AR US, ha parlato dello TT (che, al pari del Di TI, individuava in fotografia), come di un cugino del Di IA, per cui appare ragionevole ritenere che l'esistenza di un rapporto di parentela tra lo TT ed il Di IA "fosse circostanza oggetto di comune e diffusa (per quanto erronea) percezione" (cfr. p. 7 dell'impugnata ordinanza). Le dichiarazioni del Di TI hanno ricevuto riscontro, sottolineano i giudici palermitani, anche in riferimento alla circostanza della disponibilità da parte dello TT di una "casa di campagna" (e non di una "villa" come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento), nella zona di Casteltermini, dove l'indagato è stato rintracciato nella fase di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico, nonché sottoposto in seguito alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Con riferimento, poi, al tema dei riscontri estrinseci alla chiamata di correità del Di TI, il tribunale del riesame, dopo avere richiamato una serie di noti principi in tema di "riscontro individualizzante", individuava tali riscontri nelle dichiarazioni riguardanti lo TT rese da AR US, che non solo ha espressamente ricompreso il ricorrente tra gli "uomini d'onore di Casteltermini", avendo riferito che come tale gli era stato presentato, ma ha anche rivelato che, al fine di risolvere il "problema" di un imprenditore di RA restio ad assecondare una richiesta estorsiva proveniente dallo stesso AR, che, per vincerne le resistenze, aveva rotto il vetro di un escavatore utilizzato dall'impresa della sua vittima, di fronte al persistente "inadempimento" di quest'ultimo, si era rivolto allo TT, il quale, qualche giorno dopo l'attentato intimidatorio, si era recato in compagnia dell'imprenditore da NE SA, riuscendo, con il suo intervento a "risolvere quel problema che si andava facendo scottante" (cfr. p. 10 dell'impugnata ordinanza), svolgendo in tal modo, ad avviso dei giudici di merito, un ruolo di "mediatore", sintomatico della qualità di "uomo d'onore rivestita dall'imputato". Il valore del riscontro fornito dal AR, peraltro, non risultava inficiato, come, invece, ritenuto in sede di annullamento, dalla concorrente narrazione di altro collaboratore di giustizia, GI RO, il quale ha riferito di avere riposto, in compagnia del suddetto AR, una bottiglia incendiaria all'interno dell'escavatare di un'impresa che operava nei pressi di Casteltermini, in quanto, secondo i giudici di merito, è possibile che il GI alludesse ad una vicenda diversa da quella riferita dal AR ovvero che il suo ricordo sul punto non fosse preciso, senza trascurare che lo stesso TT, interrogato sul punto, ha affermato che "ad un'impresa di tale CC di RA ci ruppiru lu vitru" (le ruppero il vetro)" e che la polizia giudiziaria incaricata delle indagini ha accertato che effettivamente una società favarese amministrata da CC NN, si occupò dei lavori di manutenzione della strada provinciale 20 tra Casteltermini e San Biagio Platani. Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame di Palermo non può essere condiviso, ponendosi in contrasto con principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire dall'obbligo, per il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627, c.p.p., di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, che deve considerarsi assoluto ed inderogabile (cfr. Cass., sez. un. 19.1.1994 - 19.4.1994, n. 4460, Cellerini). Ed appare indubitabile che con la sentenza di annullamento il Supremo Collegio ha ritenuto la sussistenza di una specifica violazione di legge, ritenendo la chiamata di correità proveniente dal Di TI sfornita di idonei riscontri esterni individualizzanti, alla luce di una motivazione del tribunale del riesame giudicata carente proprio in ordine alla individuazione di validi elementi di riscontro alla narrazione del suddetto collaboratore di giustizia. La Corte di Cassazione, d'altronde, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato, tra l'altro, a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. 1, 7.5.1998 - 13.6.1998, n. 2591, nonché, in senso conforme, Cass., sez. 4, 14.10.2003 - 14.11.2003, n. 43720, rv. 226418; Cass., 18.1.1998, Munari, rv. 213118; Cass., 11.11.1998, Graviano, 213072). Vero è che in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata;
tuttavia, dimentica lo stesso tribunale che in questo caso il giudice di rinvio è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 29.3.2000 - 11.5.2000, n. 552, Grisorio).
Tale divieto è stato ripetutamente violato dal tribunale del riesame di Palermo, che, in sintesi, disattendendo il "dictum" della sentenza di annullamento: 1) ha attribuito valore decisivo alla mera qualifica di "uomo d'onore" attribuita dal Di TI allo TT;
2) ha risolto l'illogicità sottolineata nella sentenza del Supremo Collegio a proposito della presentazione al Di TI dello TT come "alter ego" del Di IA nella riunione "mafiosa" svoltasi" nel 2005, attraverso una mera congettura sganciata da elementi fattuali;
3) non ha fornito adeguata risposta al rilievo contenuto nella sentenza di annullamento secondo cui le dichiarazioni del AR, con specifico riferimento alla vicenda del danneggiamento dell'escavatore di cui si è fatta menzione in precedenza, non possono formare valido riscontro alla chiamata di correità del Di TI, non solo perché non coincidenti con quelle dell'altro collaboratore di giustizia GI RO (e, sembrerebbe, con altri elementi emersi nel corso delle indagini:
raffrontando il testo della sentenza di annullamento e la motivazione dell'ordinanza impugnata in questa sede, infatti, si rileva che non vi è coincidenza nella individuazione dell'imprenditore di RA, amministratore della società proprietaria dell'escavatore danneggiato, che nella prima viene indicato in ST OL e nella seconda in CC NN), ma, soprattutto, perché da esse non si evincono con chiarezza le modalità della condotta effettivamente posta in essere nella vicenda estorsi va dallo TT ed, in particolare, se quest'ultimo si sia recato in compagnia dell'imprenditore di RA presso NE SA (come affermato dai giudici del riesame: cfr. p. 10) ovvero, come si evince dalla sentenza di annullamento (cfr. p. 2) presso NE AN;
in che cosa sia consistita la ritenuta attività di mediazione;
se egli abbia agito nell'interesse del sodalizio o nell'esclusivo interesse della vittima della richiesta estorsiva. Anche il richiamo (incompleto) effettuato dal tribunale del riesame palermitano al principio affermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 36267 del 30.5.2006, secondo cui la partecipazione di un soggetto ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, tra i quali, assume rilievo l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", appare inconferente, dimenticando, peraltro, che deve trattarsi pur sempre, come evidenziato nella medesima sentenza, di indizi idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo. Da un lato, infatti, come è stato affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle Sezioni Unite, assolve per legge ad una specifica funzione nomofilattica, ma non assurge mai a livello di vincolo giuridico vero e proprio e, soprattutto, non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628, c.p.p. Il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, infatti, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie (cfr. Cassa, sez. 3, n. 12947 del 29.10.1998, dep. 11.12.1998, rv. 212423, Schiavone M.; Cass., sez. 3, n. 4611 del 20.12.1995, dep. 29.2.1996, rv. 204568). Dall'altro la mancanza, rilevata, come si è detto, in sede di annullamento, di ogni ulteriore specificazione di qualsivoglia comportamento obiettivamente valutabile tenuto dall'incolpato in relazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui, secondo l'impostazione accusatola, egli farebbe parte, condurrebbe a ritenere dimostrata, ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, la partecipazione dello TT alla "famiglia mafiosa di Casteltermini", proprio esclusivamente sulla base di quell'automatismo probatorio la cui operatività, come si è detto, il Supremo Collegio, nella sua massima istanza, ha inteso escludere. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse dello TT va, dunque, accolto, disponendosi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale del riesame di Palermo che provvedere ad un nuovo esame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in origine a carico del ricorrente, uniformandosi ai principi di diritto e colmando le lacune motivazionali indicati nella presente sentenza ed in quella pronunciata dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione il 19.12.2011.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013