Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 7567
CASS
Sentenza 24 settembre 2012

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La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 7567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7567
    Data del deposito : 24 settembre 2012

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