Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2002, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 2455/02 473 oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.06443/99 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Cron.5860 Dott. Paolo Stile Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.04.12.2001 da POS TE I TALIANE in persona Presidente p.t. e legale rapp.te, prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro 4703 RONCA I S TEFANO Q 1 rapp.to e difeso dall'avv. Luciana Rostelli, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Slvio Pellico, n. 36, giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00095/98, non n. 00120/1998 del 12/27.11.1998, R.G. notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giovanni Gentile, in virtù di delega dell'avv. prof. Roberto Pessi, per la Poste Italiane s.p.a., e Rostelli Luciana, per CA MA;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Giacalone, che ha concluso per Dott. Giovanni l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00290/98 del 03/18 luglio 1998 il Pretore di Parma rigettava l'opposizioni proposta dall'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste) avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Pretore ad istanza di CA MA, e, quest'ultimo confermando, condannava il detto Ente al pagamento in favore del dipendente della somma richiesta a titolo di differenza retributive per compensi delle ferie 2 2 ordinarie per gli anni 1994, 1995 e 1996 per il computo nella base di calcolo di tale istituto dell'omesso compenso per lavoro notturno in ragione di nove ore per sei notti e un'ora per sei mattini al mese. Il Tribunale di Parma rigettava l'appello della Poste Italiane s.p.a., già Ente Poste Italiane;
spese del grado a suo carico. Osservava il Tribunale: non sussisteva la nullità dell'appello per la indicazione quale legittimato passivo di CA AN in luogo di CA MA;
l'errore costituiva una semplice svista non determinante alcuna incertezza del destinatario dell'atto, essendo il CA MA il soggetto cui si riferiva l'appello e la stessa sentenza appellata;
sussisteva, invece, la nullità della notifica dell'appello a tale PI CO domiciliato presso l'avvocato del CA MA, non sanata dalla costituzione di quest'ultimo, ancorché da essa sanabile ma con effetto ex nunc e quindi fatti salvi i diritti quesiti e le eventuali decadenze medio tempore verificatesi, perché nella specie avvenuta fuori termine;
tanto era già sufficiente per respingere l'appello, che, peraltro, era anche infondato;
l'indennità in oggetto non aveva natura risarcitoria e quindi costituente retribuzione variabile non computabile per la determinazione dell'istituto legale in questione, avendo essa, invece, natura di retribuzione 3 2 normale con l'effetto esattamente opposto;
tale natura si desume dalle modalità di continuità e sistematicità della prestazione connessa all'espletamento di essa secondo turni periodici prestabiliti. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di censura. Il CA MA si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 291, 435 c.p.c. e 12 disp. sulla legge in generale: l'appello era ammissibile, essendo stato l'atto depositato entro il termine previsto per la impugnazione;
l'appello era anche procedibile, per essere intervenuta anche la costituzione in giudizio del CA MA. Il motivo è fondato. Il ricorso è ammissibile per il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem tale deposito impedendo ogni decadenza dall'impugnazione con la conseguenza che - qualsiasi eventuale vizio O inesistenza, giuridica o di 2 fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione decreto ingiuntivo,a attesane l'identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d'impugnazione" (fra le tante, e da ultimo, Cass. 24 marzo 2001, n. 04291); ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'esame dell'appello, essendosi il CA regolarmente costituito. Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2108 e 2109 c.c., nonché omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: non esisteva un concetto di onnicomprensività della retribuzione utile ai fini della determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie senso deponeva anche annuali, ed era pacifico, ed in tal J 5 la Convenzione OIL 24 giugno 1970, resa esecutiva in Italia con 1. N. 157 del 1981, il rinvio alla contrattazione collettiva su tale determinazione;
il Tribunale aveva invece fondato la propria statuizione su un errato e inammissibile concetto di onnicomprensività della retribuzione. Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 2099, 2108 e 2109 c.c., nonché omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: premesso quanto precisato nel precedente motivo il compenso per lavoro notturno poteva essere riconosciuto ai fini della retribuzione nel periodo di godimento delle ferie annuali solo se sussistevano norme legali o contrattuali che ne prevedevano la computabilità; il Tribunale nell'applicare il criterio della onnicomprensività aveva omesso di raffrontare il concetto di retribuzione di cui all'art. 55 ccnl, che prevedeva la retribuzione fissa e quella variabile e in quest'ultima per effetto dell'art. 71 il compenso per lavoro notturno, e quello di cui all'art 14, comma 81 relativo alla indennità sostitutiva delle ferie non godute;
così, come il compenso per lavoro notturno non era previsto per la indennità sostitutiva delle ferie, esso doveva essere escluso anche da quello per ferie. ス I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati. Ancora una volta deve richiamarsi l'ormai consolidato principio di questa Corte, secondo cui "ancorchè nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma terzo, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), poiché queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale ad essa competendo l'individuazione, - fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata Convenzione O. I. L. resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la e quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la non ne impone una nozione normale o media retribuzione, onnicomprensiva (o comunque ma rinvia, per inderogabile), la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali" (da ultimo e fra le tante, Cass. 13 luglio 1999 n. 7432). La sentenza impugnata non si è espressa in linea con il citato principio, tenuto conto che, facendo leva sulla natura retributiva della indennità per lavoro notturno, ne afferma 7 tout court il computo nella determinazione del compenso per ferie, quale parte integrante della retribuzione normale per essere anch'esso compenso normale prestato secondo turni prestabiliti. In realtà, il Tribunale ha omesso proprio la indagine diretta alla verifica nelle disposizioni contrattuali dell'esistenza del concetto di onnicomprensività nella retribuzione normale diretto alla computabilità delle voci che compensano lavoro caratterizzato dalle richiamate connotazioni della continuità e della sistematicità. Il ricorso, pertanto, va accolto, e la causa rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bologna, che provvederà al riesame della vertenza nel rispetto dei principi sopra enunciati, e al regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del I cassazione, alla Corte di Appello di D giudizio di , O L L Bologna. O B A I 0 S 3 1 D S 3 . A 5 A T Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. T T , R . S A A O N ' S L P E L 3 P M Il Consigliere est. E I S 7 - D I A 8 I N - D S G 1 E Giovanni Mazzarella Il Preside N O 1 T E S A D N pe E ep , O O s T R iu T T G I IL CANCELLIERE S A I R I G L Depositato in Cancelleria D L E R E D oggi, 20 FEB. 2002) IL CANCELLIERĘ