Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3572
CASS
Sentenza 16 maggio 2000

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La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3572
    Data del deposito : 16 maggio 2000

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