Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 1
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 16/05/2000
1. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere N. 3572
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 37643/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CONTI MAURIZIO n. il19.05.1963
avverso ordinanza del 01.07.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dott. G. Iadecola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza dell'1.7.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, pronunciando quale giudice di rinvio, disponeva la revoca della semilibertà concessa a Conti Maurizio con provvedimento del 13.7.1995, ritenendo addebitabile al condannato una condotta incompatibile con la misura alternativa.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale e per illogicità della motivazione, sul rilievo che il tribunale non si era attenuto al dictum insito nella sentenza di questa Corte ed era incorso nel medesimi vizi logici e giuridici che avevano giustificato la pronuncia di annullamento con rinvio. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che, nella sentenza di annullamento pronunciata il 18.2.1999, questa Corte, dopo avere indicato le condizioni che legittimano la revoca della semilibertà, ha rilevato che l'apparato argomentativo dell'ordinanza in data 21.4.1998 era costituito dall'indicazione di due circostanze di per sè non idonee a determinare la caducazione della misura e da enunciazioni apodittiche prive di specificazioni fattuali.
Ciò posto, la nuova ordinanza, emessa a conclusione del procedimento di rinvio, appare inficiata dal medesimi vizi motivazionali accertati nella pronuncia di annullamento con rinvio, ditalché deve riconoscersi che il tribunale non ha ottemperato all'obbligo, sancito dall'art. 627, comma 3 c.p.p., di uniformarsi alla sentenza di annullamento di questa Corte Suprema. Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, ditalché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa di determinante rilevanza al fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (Cass., Sez. I, 7 maggio 1998, Di Iorio, Cass., Sez. VI, 7 febbraio 1995, Grande). Alla luce di tale principio va riconosciuto che l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente ripercorso le medesime linee argomentative, già giudicate da questa Corte carenti, inadeguate e generiche, in quanto è stato valorizzato, oltre misura, l'episodio del ritardo di mezz'ora nel ritorno in istituto ed è stata attribuita alla situazione lavorativa del condannato una connotazione negativa legata alla circostanza relativa alla mancata regolarizzazione previdenziale e fiscale e al fatto che l'esercizio commerciale nel quale il Conti presta la propria attività lavorativa è stato appositamente creato dal familiari. A quest'ultimo riguardo, mette conto osservare che l'eventuale chiusura di tale esercizio e la conseguente cessazione di attività lavorativa da parte del condannato possono essere valutate come autonoma e sopravvenuta causa di revoca della semilibertà, da disporre con un nuovo provvedimento, e non sono idonee, invece, a giustificare, ex post, la prima decisione di revoca.
Gli identici vizi logici sono, infine, verificabili in riferimento all'asserito "sempre maggiore distacco da quelli schemi di comportamento e soprattutto da quei rapporti di fiducia" e allo "aspetto sfuggente" tenuto dallo stesso semilibero nei riguardi degli obblighi inerenti alla misura alternativa, dato che tale giudizio manca di qualsiasi analisi critica del contenuto delle relazioni del centro di servizio sociale e la valutazione formulata non è agganciata ad alcun preciso e concreto elemento fattuale. In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000