Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2006, n. 10193
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.

Commentari2

  • 1Anche se è grossolana è pur sempre contraffazione
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2019

  • 2Nota all’ordinanza in materia cautelare Tribunale di Matera, sezione penale, del 13 aprile 2016: Reato di contraffazione o illecito in violazione della tutela…
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 30 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2006, n. 10193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10193
Data del deposito : 9 marzo 2006

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