Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2006, n. 10193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10193 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2006
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 444
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036803/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RZ SANTE N. IL 24/10/1939;
avverso ORDINANZA del 04/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di ASCOLI PICENO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del riesame, confermò il sequestro probatorio di un quantitativo di calzature, un nastro punzonato, un punzone ed altri oggetti, ritenuti costituire corpo del reato di cui all'art. 473 c.p., per il quale si procedeva a carico di RZ Sante, quale legale rappresentante del calzaturificio "Famas";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del UR sostenendo, nell'essenziale, che non sarebbe stato configurabile l'ipotizzato reato di cui all'art. 473 c.p., in quanto il marchio, regolarmente registrato e costituito da una sequenza di lettere alfabetiche, che figurava impresso sulle calzature sequestrate era diverso da quello, pur costituito anch'esso da lettere alfabetiche in sequenza, asseritamente contraffatto, nulla potendo in contrario rilevare - a differenza di quanto ritenuto dal tribunale - la circostanza che le calzature anzidette avessero caratteristiche del tutto simili a quelle prodotte dal titolare di detto marchio, atteso che - si sostiene - un modello di calzatura non ha, in sè e per sè, una propria individualità che possa renderlo oggetto, indipendentemente dal marchio, di tutela penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 473 c.p., oltre a presupporre, come espressamente previsto dal terzo comma di detto articolo, che il marchio o segno distintivo di cui si assume sia stata effettuata la contraffazione o l'alterazione sia oggetto di tutela, in base alle norme sulla proprietà industriale, presuppone anche, ovviamente, che non goda, per converso, di tale tutela il marchio o segno distintivo costituente la indebita riproduzione, totale o parziale, del primo;
- che, ciò posto, appare quindi fondato, per quanto di ragione, il ricorso, atteso che, pur a fronte della rappresentata esistenza, da parte della difesa del ricorrente, di regolare registrazione, presso la Camera di commercio di Macerata, del marchio figurante sulle calzature in sequestro, prodotte dall'azienda di cui il UR era legale rappresentante, il tribunale del riesame ha del tutto ignorato il problema, dando per acquisito che bastasse a rendere configurabile il reato in questione (secondo quanto si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato) la confondibilità tra i due marchi e la sostanziale identità esteriore del prodotto;
e ciò sulla base del fallace assunto secondo cui vi sarebbe coincidenza tra la condotta integrante l'illecito civilistico della concorrenza sleale e quella integrante il reato di cui all'art. 473 c.p., laddove una tale coincidenza è invece da escludere, atteso che l'illecito civilistico, quale previsto (per quanto qui interessa) dall'art. 2598 c.c., n. 1, richiede come condizione necessaria e sufficiente quella che si usino nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri, o che si imitino servilmente i prodotti altrui, mentre l'art. 473 c.p., richiede, più specificamente, che gli altrui marchi o segni distintivi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione, per cui, mancando queste, la sola possibilità di confusione non può, di per se, valere a costituire il reato;
- che l'impugnata ordinanza va quindi annullata con rinvio, per nuovo esame, al medesimo tribunale di Ascoli Piceno il quale, pur ih assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia attenersi, ai fini del giudizio circa l'astratta configurabilità del reato in questione, ai principi di diritto dianzi indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006