Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
L'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) esige la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). La norma dell'art. 517 cod. pen. prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. (Fattispecie relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento e oggetti vari con marchi contraffatti delle ditte "Ferrari", "Harley Davidson", "Champion" ed altri, in relazione alla quale è stata confermata la configurabilità concorrente dei due reati).
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- 1. Contraffazione del marchio di fattohttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: avv. Roberto Tedesco L'art. 473 c.p. disciplina il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”. La suddetta normativa punisce chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, essendo a conoscenza che i suddetti siano di proprietà industriale di un determinato soggetto giuridico. Oltre a ciò, la norma incriminatrice in oggetto, punisce anche il soggetto che fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione. Le condotte sopra menzionate vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la …
Leggi di più… - 2. Contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci: limiti di responsabilità (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 38068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38068 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 559
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 035564/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CO, n. il 13/07/1960;
avverso SENTENZA del 31/05/2004 CORTE DI APPELLO DI MILANO;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'adita Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lodi del 16 luglio 2002, affermando la colpevolezza per fatti contestati a LA CO e qualificati come rilevanti ai sensi dell'art. 473 C.P. in relazione a ritenuta detenzione per la vendita di articoli di abbigliamento e di merce varia contrassegnati da marchi contraffatti (delle ditte HA LE ID, ER e Jack ELs, oltre che di squadre di calcio italiane e straniere e di altre ditte), detenzione come riscontrata in occasione di operati perquisizioni e sequestri, nonché ai sensi dell'art. 517 c.p. per l'immissione in commercio dei capi di abbigliamento con colori e segni distintivi di squadre di calcio, così idonei "ad indurre in inganno il compratore circa l'origine e la qualità del prodotto"; ed ha determinato il corrispondente regime sanzionatorio, in conseguenza di riconosciuta continuazione tra i reati ritenuti. A sostegno ha valorizzato il "compendio probatorio" costituito dalle risultanze di perquisizioni e sequestri di merce rinvenuta "presso la TU ET s.r.l. (di cui il LA era legale rappresentante") e di riferimenti testimoniali dei verbalizzanti e dei "periti delle società effettive titolari dei marchi". In relazione ai motivi di appello ed alle statuizioni così adottate ha considerato, in particolare, che il riscontro della disponibilità (primo l'azienda del LA) di "macchinario e elementi atti a realizzare l'indebita allocazione e riproduzione dei falsi marchi e loghi di fabbrica e di sponsorizzazione" comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 473 c.p., che assorbe le contestazioni di reati ex art. 474 c.p. ed esclude la sentenza degli ulteriori addebiti di ricettazione;
mentre sussiste invece il concorso con l'autonoma fattispecie criminosa di cui all'art. 517 c.p.; nel merito è venuto in rilievo che "la contraffazione è evidente e piena, non azzerata ne' marginale", non sussistendo, anche in relazione alla consistenza del "compendio delittuoso" ed alle modalità dei fatti, i presupposti per la concessione dei "benefici di legge" e, in particolare, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Il ricorrente denunzia che la sentenza impugnata è inficiata da:
1) violazione dell'art. 473 c.p., anche per le evidenti carenze del procedimento argomentativo, che la soluzione del problema sulla effettiva sussistenza dei requisiti di rilevante "confondibilità dei prodotti creati" rispetto ai consumatori" cui il marchio di specie vuole indirizzarsi", certamente non tratti in inganno nella concreta fattispecie, dalle approssimative contraffazioni di quelli originali, tanto più mancando, per maglie ed accessori dei prodotti attinenti a squadre di calcio, alcuna indicazione riguardante le ditte produttrici e così essendo al più configurabile il diverso reato di cui all'art. 517 c.p.;
2) violazione dell'art. 517 c.p., anche per connessi profili di carenze motivazionali, per quanto sia stato affermato il concorso col reato di cui all'art. 473 c.p., nonostante la ben nota sussidiarietà della fattispecie di cui all'art. 517 c.p. che comporta configurabilità alternativa - e non concorrente - dei due reati;
3) analogo vizio indotto dall'indebito diniego del beneficio di cui all'art. 163 c.p., sostanzialmente immotivato. Via le prospettate censure (che, nell'apparenza dei vizi denunziati, postulano anche la rivalutazione di merito di risultanze di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi delle accuse formulate) risultano destituite di fondamento proprio alla stregua delle risultanze processuali, diffusamente ed analiticamente riportate in premessa.
Vale, perciò, soltanto evidenziare che:
per il primo motivo (di addotta violazione dell'art. 473 c.p.) restano incensurabilmente precisate la rilevanza degli elementi probatori acquisiti (in ordine a modalità della condotta ed a disponibilità di specifiche attrezzature di contraffazione) e la loro idoneità a configurare gli estremi del reato nel profilo oggettivo di determinata contraffazione di prodotti industriali e di indotto pregiudizio del preminente interesse della relativa fede pubblica, oltre che nel consequenziale profilo di connessa consapevolezza della preordinata iniziativa illecita;
per il secondo motivo (che, per la ritenuta colpevolezza per il concorrente reato ex art. 517 c.p., intende violato il principio normativo "se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge" della sua sussidiarietà) deve considerarsi che è corretta in via di principio la valutazione della Corte di merito (che ha convalidato la prospettazione accusatoria di sussistenza del reato per i capi di abbigliamento riproducenti - oltre ai marchi contraffatti - colori e segni distintivi di squadre di calcio, al riguardo così determinandosi evidente possibilità di confusione sulla qualità genuina dei prodotti da parte dei consumatori comuni, idonea ad integrare la configurabilità autonoma e concorrente, in presenza di elementi materiali differenziati, del reato ex art. 157 c.p., come da Cass. Sez. 5^ 26 giugno 1996, 7720, Pagano. RV. 205532) e che risultano analiticamente esaminate le acquisizioni processuali correlative a fondamento della riportata coerente ed incensurabile conclusione di sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato;
per il terzo motivo (di indebito diniego del beneficio di cui all'art. 163 c.p. anche per mancato esame della questione) la risalente motivazione implicita resta validamente ricollegata alle risultanze del certificato del competente Casellario (che, evidentemente esaminate dai giudici di merito riportano riscontri di precedente beneficio concesso per condanna in ordine al reato specifico ex art. 81-473-62 bis c.p. e conseguentemente legittimano anche il mancato riferimento espresso alla constatata infondatezza della questione).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del LA al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005