Sentenza 27 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza a un'associazione criminale finalizzata all'usura e all'estorsione, connotata ontologicamente da metodo e struttura analoghi a quelli propri dell'associazione di tipo mafioso, gli specifici elementi sintomatici della presumibile appartenenza del proposto a siffatto sodalizio di per sè implicano una latente e permanente pericolosità sociale, sì che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire concreti e contrastanti dati attestanti il recesso personale del soggetto da quella organizzazione o la disintegrazione di questa. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta partecipazione, e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1998, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 27/01/1998
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " TARDINO VINCENZO " N. 461
3. " CANZIO GIOVANNI rel. " REGISTRO GENERALE
4. " DE IC " N. 35833/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) La RO EZ, nato il [...]
2) NE MA, nato il [...]
3) CH AU, nato il [...]
4) FL GI, nato il [...]
avverso il decreto della corte d'appello di Roma in data 21.7.1997, avente ad oggetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Osserva
1.- La corte d'appello di Roma con decreto in data 21.7.1997, in parziale riforma di quello 11.3.1997 del tribunale di Roma (con il quale era stata applicata a La RO ZO, NE MA, FL GI e CH AU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Roma per la durata di anni tre), riduceva ad anni due la durata della suindicata misura.
La corte territoriale motivava il giudizio di pericolosità con specifico riferimento a "sufficienti, seri e concreti elementi indiziari di appartenenza dei prevenuti ad associazione finalizzata al concorso nei delitti di usura ed estorsione continuata di cui agli artt. 416 - 81 - 110 - 644 - 644 bis -629 c.p., per i quali in data 2.5.1994 dal g.i.p è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere e in data 26.7.1996 è stata dal p.m. formulata richiesta di rinvio a giudizio accolta dal g.i.p. con decreto 16.9.1996": indizi costituti dalle denunzie e dichiarazioni delle persone offese (LI RT, Di Mambro FU), dai rapporti informativi di polizia (nota 5.4.1996 del Questore di Roma;
rapporto 23.3.1992 della squadra mobile della Questura di Frosinone) e da riscontri di natura documentale (assegni bancari ed effetti cambiari sequestrati), dal cui tenore s'evinceva che gli stessi, "avvalendosi della copertura societaria della soc. GIRO, fungevano sia da diretti interlocutori per la concessione dei prestiti usurari che da estortori per il recupero dei crediti illeciti in tal modo maturati grazie all'esperienza e alla capacità organizzativa del La RO, esercente la professione di commercialista che curava le varie operazioni". Tali elementi di fatto erano, ad avviso della corte territoriale, indicativi della persistente ed attuale pericolosità sociale dei prevenuti, chiamati a rispondere dei reati loro ascritti, in forza del decreto 16.9.1996 di rinvio a giudizio, "per il ruolo ed i compiti da ciascuno di essi svolto nell'ambito dell'associazione in esame".
2.- Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso detto decreto tutti i prevenuti, denunziando con un comune motivo di gravame l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell'omessa valutazione del requisito di attualità della pericolosità e la mancanza di motivazione in ordine alla documentazione da essi prodotta, contrastante con la prospettazione accusatoria: i fatti in precedenza esposti - oggetto del rinvio a giudizio - sarebbero avvenuti in epoca fra il 1991 e il 1994, di gran lunga risalente rispetto al momento del giudizio sull'applicazione della misura di prevenzione, e per alcuni di essi sarebbero intervenuti provvedimenti giudiziari di archiviazione o di proscioglimento.
Il difensore del La RO ha altresì dedotto, con ulteriori motivi di gravame, la mancanza del preventivo avviso orale del questore e il vizio motivazionale circa la natura e la durata della misura concernente in particolare l'obbligo di soggiorno in Roma, incompatibile con il perdurante esercizio dell'attività di dottore commercialista e revisore dei conti.
Lo stesso ricorrente, con ulteriori note difensive, ha contestato la fondatezza delle argomentazioni svolte dal P.G. a sostegno della requisitoria di rigetto dei ricorsi.
3.- La pregiudiziale doglianza in rito del La RO circa la mancanza dell'avviso orale del questore è palesemente infondata, poiché nell'attuale sistema delle misura di prevenzione il preventivo avviso orale di cui all'art. 4 l. 1423/56 è necessario esclusivamente per la procedibilità delle proposte formulate dal questore, unico legittimato, nei confronti delle persone indicate nel n. 3 dell'art. 1 l. cit., nel testo sostituito dall'art. 2 l. 327/88, categorie queste che costituiscono ormai ipotesi minori e residuali rispetto alle categorie previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 l. 1423/56 nel cui novero rientrano le persone dei ricorrenti.
4.- Il motivo di gravame comune a tutti i ricorrenti, in punto di "attualità" della pericolosità sociale e di omesso apprezzamento degli elementi documentali addotti dalla difesa, come ha esattamente affermato il P.G. nella requisitoria scritta, è manifestamente infondato.
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità deve essere attuale, deve cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio, pur potendosi questo fondare su pregressi elementi sintomatici o rivelatori di pericolosità; ma quanto più tali elementi sono lontani nel tempo, rispetto al momento della formulazione del giudizio, tanto più è necessaria e doverosa la puntuale esplicitazione delle ragioni che fanno ritenere che gli effetti di tali elementi abbiano una incidenza sulla valutazione della personalità del soggetto, sì da dedurre l'attualità della pericolosità (Cass., Sez. VI, 26.4.1995, Guzzino, rv. 201525). E però, a fronte del corretto e adeguato apprezzamento dei suindicati dati fattuali (le denunzie della parti lese, i rapporti informativi di polizia, i provvedimenti di sequestro di assegni e cambiali), posti dapprima dal g.i.p. presso il tribunale di Roma a fondamento dell'ordinanza cautelare e del recente decreto che dispone il giudizio di data 16,9.1996 e poi dal giudice della prevenzione a fondamento del giudizio di pericolosità sociale, il richiamo dei prevenuti ad altri, favorevoli ad essi, provvedimenti giurisdizionali ed al mero decorso del tempo rispetto all'epoca dei contestati reati di associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione e dei correlati delitti di usura e di estorsione, non è affatto in grado di inficiarne il tasso di attendibilità e di incensurabilità in questa sede.
Ritiene il Collegio che, in tema di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad un'associazione criminale finalizzata all'usura e all'estorsione, connotata ontologicamente - come nella fattispecie in esame - da metodo e struttura analoghi a quelli propri dell'associazione di tipo mafioso, gli specifici elementi sintomatici della presumibile appartenenza del proposto a siffatto sodalizio di per sè implicano una latente e permanente "pericolosità sociale, sì che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire concreti e contrastanti dati attestanti il recesso personale del soggetto da quella organizzazione o la disintegrazione di questa. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta partecipazione, e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (cfr., in tema di associazione di tipo mafioso, Cass., Sez. II, 19.12.1996, Bontempo Scavo, rv. 206854; Sez. I, 19.5.1995, rv. 201756; 31.3.1995, Cafai, rv. 201459; Sez. V, 20.10.1993, Alfano, rv. 196297). 5.- Le ulteriori censure riguardanti l'entità e la durata della misura di prevenzione fissata dalla corte d'appello sono infine manifestamente infondate e inammissibili, poiché la motivazione sul punto del decreto impugnato appare priva di salti logici e adeguata al livello di pericolosità dei proposti, e perciò incensurabile, sotto il profilo della valutazione fattuale, in sede di legittimità. I ricorsi devono essere respinti con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998