Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2013, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 10971/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ND, nato il giorno 7 novembre 1950;
avverso il decreto della Corte d'Appello di OL in data 6.12.2011 che ha confermato la misura di prevenzione della confisca, a lui applicata, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter nonché ai terzi intestatari, pure ricorrenti,
RM NA (nata a [...] il [...]), RM TA (nata a [...] il [...]) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio OD GI (nato a [...] il [...]), RM RI AR (nata a [...] il [...]); CI ER (nata a [...] il [...]).
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di appello. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
AN ND, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso il decreto della Corte d'Appello di OL in data 6.12.2011 che ha confermato la misura di prevenzione della confisca, a lui applicata, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1 e L. n. 575 del 1965, art.2 ter nonché ai terzi intestatari, pure oggi ricorrenti, RM
NA, RM TA (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio OD GI nato a [...] il [...]), RM RI AR (nata a [...] il [...]); CI ER (nata a [...] il [...]). Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello di OL ha ritenuto, conformemente al giudice di primo grado, che il AN fosse abitualmente dedito ad attività di usura, dalla quale traeva proventi economici, così da rientrare nelle categorie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di annullamento con rinvio di questa Corte.
Il proposto RM ND con un unico motivo di impugnazione prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.: art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione al D.Lgs. n.159 del 2011, art. 1 (già L. n. 1423 del 1956, art. 1) D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 16, 24 e 27 (già L. n. 575 del 1965, art. 2 ter)
artt. 125, 190, 191 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost., per aver approntato una motivazione meramente apparente e comunque in violazione alle vigenti norme sostanziali e processuali, ed in particolare per aver presunto l'intestazione solo fittizia dei beni oggetto della procedura;
per violazione delle norme che regolano il diritto alla prova e l'utilizzabilità della stessa.
I terzi interessati, intestatari degli immobili e ricorrenti. RM NA, RM TA (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio OD GI, RM RI AR e CI ER riprendono, a loro volta, le critiche formulate dal preposto in punto di violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare si lamenta che la Corte di Appello di OL sia pervenuta alla conferma del provvedimento di confisca dei beni loro intestati, ritenendo erroneamente che questi fossero nella disponibilità uti dominus del proposto, e cioè di RM ND, attraverso la violazione delle norme sostanziali che regolano la fattispecie.
Si lamenta in sostanza che si sia proceduto alla disamina del caso di specie, non accertando in concreto se i beni di cui veniva richiesta la confisca fossero effettivamente nella disponibilità del proposto, ma dando per presunta tale circostanza, nonostante i terzi intestatari non fossero più conviventi del RM da moltissimi anni ed avessero costituito un loro autonomo e distinto nucleo familiare, così operando una inaccettabile inversione dell'onere probatorio, senza neppure approntare una specifica e concreta motivazione sulla effettiva disponibilità di tali appartamenti in capo ad ND AN.
Il ricorso di ND RM, nei termini sviluppati ed argomentati dalla parte pubblica presso questa Corte, è fondato e l'annullamento con rinvio non consente in questa sede la valutazione dei ricorsi dei terzi interessati.
Risulta infatti agli atti, giusta la prospettazione critica fattane dal Procuratore generale:
a) che gli elementi fondanti la decisione sono costituiti dalle risultanze acquisite nel procedimento penale per usura, tenutosi a carico del AN e conclusosi con sentenza di assoluzione;
b) che nel provvedimento impugnato sono stati in premessa bene evidenziati i principi da applicare nel caso di rapporti tra giudicato penale e procedimento di prevenzione, ma che, peraltro, la concreta loro applicazione non risulta ad essi aderente. Nel decreto impugnato infatti, bene la Corte d'Appello ha distinto due ipotesi, in relazione all'incidenza del giudicato penale sulla valutazione da parte del giudice di prevenzione:
1) quella relativa a fatti storici costituenti la fattispecie incriminata, nel qual caso "il giudice della prevenzione dovrà adeguarsi al giudicato relativamente alla esistenza o inesistenza di ciascun singolo fatto, ma non già all'interpretazione data dal giudice del merito alla correlazione tra gli stessi";
2) quella relativa a fatti storici che non costituiscono l'oggetto specifico del procedimento penale e che in sede di misura di prevenzione possono essere criticamente rivalutati. Ciò posto, in punto di stretto diritto, il dato di base, da cui partire nel caso di specie, è che il RM, dopo essere stato condannato in primo grado per un solo episodio di usura, è stato definitivamente assolto con sentenza della Corte d'Appello di OL in data 12.10.2010, irrevocabile dal 25.2.2011. Secondo tale pronuncia il RM aveva dato la somma di Euro 7.000 al coimputato LL, il quale l'aveva prestata a ZI MA, la quale aveva poi emesso tre cambiali per complessivi Euro 9.4S0, consegnando i titoli al LL.
In tale quadro di relazioni consecutive la Corte di appello ha attribuito la pretesa usuraria al solo LL. ritenendo indimostrato: sia che il RM volesse una restituzione estesa agli interessi richiesti dal LL, sia che egli beneficiasse della promessa di tali interessi e finanche che ne fosse informato. La tesi difensiva, cui ha aderito il Procuratore generale con la sua requisitoria, e che questa Corte condivide, è che, avendo il procedimento penale escluso la responsabilità del RM per tale specifico episodio, oggetto del giudizio, non poteva il giudice della prevenzione pervenire a differenti conclusioni sul punto, collegando questo stesso episodio alle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito del procedimento penale e traendone la conclusione della dedizione ad attività usuraria del RM, con riferimento, sia al prestito in favore della ZI, sia ad altri prestiti non meglio specificati.
Il Procuratore generale rileva correttamente sul punto che, pur vero l'assunto che il giudice di merito può ancorare la propria valutazione a un quadro indiziario, il quale potrebbe senz'altro essere ravvisato anche in presenza di un'assoluzione in sede penale, tuttavia, pur in relazione ai diversi parametri utilizzabili in sede di prevenzione, non possono essere radicalmente rovesciate le conclusioni del giudice penale, che nella specie vengono invece del tutto stravolte in relazione, sia alla posizione del AN, sia a quella del LL, indicato come intermediario tra l'usuraio e la vittima.
Come opportunamente rilevato dal Procuratore generale, volendo legittimamente avvalersi, ai fini dell'inquadramento del proposto nelle categorie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 di ulteriori elementi quali le intercettazioni (ritenute irrilevanti dal giudice dell'azione penale), il giudice della prevenzione, aveva l'obbligo, pena l'apparenza della motivazione, di specificare le conversazioni, i fatti, le circostanze e gli altri elementi che, quand'anche non valutati o ritenuti non rilevanti dal giudice della assoluzione, erano apprezzabili da esso giudice della misura, al fine di desumere da loro e dalla loro unitaria disamina, in termini di ragionevolezza e sia pure a livello indiziario, la dedizione all'attività di usura. La presenza di tale frattura giustificativa, che finisce col rendere la motivazione "apparente", impone, in adesione alle richieste della parte pubblica e delle parti private, la decisione di annullamento. Tali evidenziati profili infine appaiono assorbenti rispetto agli altri motivi di ricorso e danno giustificazione all'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
In tema di misure di prevenzione giova infatti ricordare che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione non si identifica (in forza della disposizione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), con quello proprio del motivo di ricorso di cui all'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ma ha una estensione più
circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con l'illogicità manifesta della motivazione. Tuttavia, il provvedimento impugnato, pur esaminato all'esito di tale più circoscritta delibazione, non risulta dotato in concreto dei passaggi motivazionali, idonei a verifica sul punto dell'avere, il giudice a quo, esaminato gli elementi a sua disposizione, ritenuti di rilievo ai fini del decidere, interpretato gli elementi probatori ed applicato le regole della logica nell'argomentazione che ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre. Invero, pacifica la regola che vuole il procedimento di prevenzione "autonomo" rispetto a quello penale, perché, nel primo, si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nel secondo, si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità, va precisato che nel procedimento di prevenzione il giudice è si legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice penale è pervenuto, tuttavia egli deve farsi carico di individuare ed evidenziare, argomentando, le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione (cass. pen. sez. 1, 5522/1995 Rv. 203027), dando atto, in tale nuova ed autonoma valutazione, delle ragioni per cui esse siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità (cass. pen. sez. 5, 1968/ 2000 Rv. 216054).
È del tutto evidente che la formula assolutoria, di cui il preposto ha beneficiato in sede di giudizio di responsabilità penale, imponeva al giudice della prevenzione un "obbligo rafforzato di motivazione" per la ricerca, l'individuazione e la valorizzazione ragionata degli elementi che, pur inidonei a fondare conclusioni di colpevolezza, fossero invece dotati di efficace forza conclusiva ai fini del giudizio di pericolosità, considerato che la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (od acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale, come nella specie, ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (cass. pen. sez. 5, 19598/2010 Rv. 247514). Il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di OL che terrà conto delle indicazioni dianzi formulate.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di OL.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013