Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 1
In ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale il giudice della prevenzione è in piena indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo a pronuncia assolutoria), a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità. (Ha precisato la Corte che tra gli elementi di indagine circa la effettiva pericolosità sociale del proposto, possono essere ricompresi quelli contenuti in ordinanze applicative della misura cautelare, quantunque annullate dal giudice di legittimità per difetto di motivazione, competendo al giudice della prevenzione rivalutare, in assoluta autonomia di giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia eventualmente coordinato logicamente.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 31/03/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 1968
3. " IO Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N. 41149/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MA CE, nato a [...] nel Vallo il 5/02/1962;
avverso decreto della Corte di Appello di Palermo in data 12/07/1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
Vista la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per inammisibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 15.12.1998, il Tribunale di Trapani applicava a MA CE Vito, ai sensi della Legge 27.12.1956 n.1423, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, nonché di versare presso la cassa delle ammende la somma di L. 3.000.000, a titolo di cauzione.
Proposto appello dal MA, la Corte di Appello di Trapani, con decreto 12.7.1999, confermava il provvedimento impugnato. Il prevenuto, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte territoriale, deducendo violazione dell'art.606 co.1 lett B), C) ed E CPP in relazione all'art.3 Legge 27.12.1956 n.1423; assume, infatti, che il giudizio di pericolosità
sociale è stato formulato valorizzando propalazioni accusatorie (Addolorato BA, TO CE, IN UC) per nulla significative in quanto oltretutto riferibili a condotte precedenti l'avviso orale del Questore (Addolorato, TO), ovvero successive (IN), ma de relato e non riscontrate già valutate negativamente nei procedimenti penali nei quali sono state rese, e tutti definiti con pronunce assolutorie.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, attesa l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale - per la ben nota diversità dell'oggetto di accertamento e degli strumenti dello stesso, nonché per le peculiari finalità - il giudice della prevenzione è in piena indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo a pronuncia assolutoria), a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità (Cass. Sez. I, 3. 11.1 995 n. 5522, Repaci;
Cass. Sez. I, 31- 1.1992 n. 463, Trimboli;
Cass. Sez. I, 17.1. 1992 n. 181, Marafioti;
Cass. Sez. I, 18.7.1990 n. 1701, Di Gennaro). È altresì riconosciuto che tra gli elementi di indagine circa la effettiva pericolosità sociale del proposto, debbono essere certamente ricompresi quelli contenuti in ordinanze applicative della misura cautelare, quantunque annullate dal giudice di legittimità per difetto di motivazione, competendo al giudice della prevenzione rivalutare, in assoluta autonomia di giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia eventualmente coordinato logicamente (Cass. Sez. I, 20.11.1997 n. 6521, Perreca). Occorre infine considerare che nell'ambito di valutazione della pericolosità, il giudice della prevenzione non è strettamente vincolato all'osservanza dell'art.192 CPP, norma funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa (Cass. Sez. VI, 29.1.1998 n. 332, Consolato;
Cass. Sez. VI, 7.4.1997 n. 1503, Crimi). Orbene, deve nella specie riconoscersi che il gravato provvedimento abbia fedelmente applicato tali consolidati principi ed insegnamenti. Il decreto, infatti - premessi i precedenti anche specifici del prevenuto - ha adeguatamente valorizzato, nell'ottica propria del procedimento di prevenzione, anzitutto le emergenze dei due procedimenti penali, rilevando che le pronunce pure assolutorie contengono non già un giudizio di inattendibilità dei "collaboratori" (come pretende il ricorrente) ma, invece, quello ben diverso di carenza di adeguati riscontri ai fini dell'affermazione di colpevolezza;
le dichiarazioni dei "collaboratori", compresa quella de relato del IN, viceversa, hanno tutte superato, nelle richiamate sentenze, il vaglio di intrinseca attendibilità e tutte hanno denunciato il MA come impegnato in attività di spaccio;
ha poi considerato le due ordinanze custodiali del febbraio e marzo 1997, emesse a carico del MA per analoghi reati di detenzione e spaccio, ed in particolare la seconda ordinanza, fondata sulle dichiarazioni del collaboratore TO CE che, ancora una volta, ha additato il MA come un rivenditore di stupefacente in concorso con tale Lupo Calogero, certamente coinvolto in fatti di spaccio anche per quantitativi ingenti (per tal reato egli è stato condannato anche in appello), nelle distinte epoche cui i procedimenti si riferiscono.
Il provvedimento, dunque, ha reso valutazione autonoma e per nulla inadeguata degli elementi indizianti, poiché sia i precedenti penali sia le pendenze giudiziarie convergono nel riconoscere che il MA (già giudicato in passato per violazioni, del DPR 309/90) incurante dell'avviso orale datogli nell'ormai lontano marzo 1995, non ha più e mai sostanzialmente interrotto la frequentazione assidua con soggetti pregiudicati coinvolti nel traffico dello stupefacente, riproposta con apprezzabile continuità, tanto da autorizzare logicamente, sul piano indiziario sufficiente al tipo di pronuncia in esame, l'espresso giudizio di permanente intraneità, ovvero contiguità ad ambienti e sodalizi criminali di assoluto spessore (sufficit il riferimento agli ingenti quantitativi di stupefacente trattato) e, dunque, di reale pericolosità sociale nell'attualità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2000