Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 1968
CASS
Sentenza 31 marzo 2000

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In ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale il giudice della prevenzione è in piena indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo a pronuncia assolutoria), a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità. (Ha precisato la Corte che tra gli elementi di indagine circa la effettiva pericolosità sociale del proposto, possono essere ricompresi quelli contenuti in ordinanze applicative della misura cautelare, quantunque annullate dal giudice di legittimità per difetto di motivazione, competendo al giudice della prevenzione rivalutare, in assoluta autonomia di giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia eventualmente coordinato logicamente.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 1968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1968
    Data del deposito : 31 marzo 2000

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