Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2011, n. 5095
CASS
Sentenza 12 gennaio 2011

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In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, lo smarrimento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni intercettate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio.

Commentari2

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

  • 2Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2011, n. 5095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5095
Data del deposito : 12 gennaio 2011

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