Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, lo smarrimento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni intercettate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio.
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- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
- 2. Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2011, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento