Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 40731
CASS
Sentenza 11 luglio 2006

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In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto - assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che in assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosa
    Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 40731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40731
Data del deposito : 11 luglio 2006

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