Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto - assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che in assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 40731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40731 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1066
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 044512/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG NI, N. IL 15/10/1971;
2) RU NI AN, N. IL 05/02/1976;
avverso DECRETO del 21/04/2005 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Bari, con decreto del 7 novembre 2001, ha applicato a GR IC, ritenuto persona pericolosa, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, cauzione di L.
5.000.000 e confisca di due beni immobili siti in Bari ed intestati alla moglie US IC IZ.
La pericolosità qualificata del GR era desunta dal tribunale essenzialmente da una sentenza di condanna della Corte di Assise di bari del 13 marzo 2004, decisione che, comunque, lo aveva assolto dal delitto di cui all'articolo 416 bis c.p.. La Corte di Appello di Bari, con decreto del 21 aprile 2005, confermava la decisione di primo grado.
Avverso il provvedimento di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione US IC IZ e GR IC. La prima ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge in relazione all'articolo 125 c.p.p. per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente;
2) Violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. La ricorrente metteva in evidenza in particolare che la Corte di merito nulla aveva detto in ordine alle prove fornite sulla liceità della provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto degli immobili, non aveva motivato relativamente alla sussistenza dei presupposti del sequestro antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 2 e non aveva tenuto conto che il GR
era stato assolto dal delitto di associazione mafiosa e che all'epoca dell'acquisto degli immobili era pressoché incensurato. GR IC deduceva:
1) Violazione dell'articolo 125 c.p.p. per mancanza di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente;
2) Violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter;
3) Violazione dell'articolo 166 c.p.. Il ricorrente in particolare metteva in evidenza che era stato assolto dal delitto di associazione mafiosa, che la Corte di merito non aveva indicato quali fossero gli indizi a suo carico di appartenenza ad un sodalizio mafioso e che l'unica condanna riportata nel 2000 era stata condizionalmente sospesa rendendosi, quindi, applicabile l'articolo 166 c.p.. In ordine alla misura di carattere patrimoniale il ricorrente richiamava quanto già osservato dalla moglie US e dinanzi riportato.
Con memoria difensiva depositata il 5 luglio 2006 il GR ribadiva quanto già detto nell'atto di ricorso e produceva copia della sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 27 gennaio 2006 che lo aveva assolto anche dal delitto di associazione mafiosa. I motivi posti a sostegno dei ricorso sono fondati, come ha correttamente, e con motivazione ampia e convincente, sostenuto il Procuratore Generale presso questa Corte nella sia requisitoria scritta.
In effetti se è vero che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammissibile soltanto per violazione di legge e non per vizio della motivazione, è pure vero che, quando la motivazione sia mancante o sia meramente apparente, è ravvisatale una vera e propria violazione di legge - articolo 125 c.p.p. -, specie se si considera che la legge richiede per l'applicazione della misura di prevenzione un decreto motivato.
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti per applicare una misura di prevenzione personale al GR è meramente apparente ed apodittica.
In effetti la Corte di merito ha indicato come elementi per ritenere la pericolosità qualificata la condanna riportata nel 2000 dal GR per porto e detenzione illegale di arma e ricettazione, giudizio di pericolosità che non sarebbe scalfito, secondo i giudici di appello, dalla assoluzione dal delitto associativo della Corte di Assise di Appello di Bari del 13 marzo 2004.
La Corte territoriale ha sostenuto che nella stessa sentenza assolutoria sono posti in luce indizi e chiamate di correità che potrebbero comprovare l'appartenenza del GR ad altre associazione a delinquere.
Siffatta motivazione è inaccettabile.
È ben vero che vi è autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione e che, pertanto, è possibile pervenire a conclusioni diverse, ma è pure vero che di fronte ad una sentenza assolutoria in sede di cognizione, il giudice della prevenzione ha il dovere di indicare con precisione e puntualità quali siano gli indizi di appartenenza ad una associazione mafiosa del proposto, cosa che nel caso di specie non è stata assolutamente fatta. Del resto è la stessa Corte di merito che afferma che i supposti indizi emergenti dalla motivazione della sentenza assolutoria - non messi in evidenza, ma puramente affermati - potrebbero far ritenere l'appartenenza del GR ad altre associazioni.
Si tratta, pertanto, di una mera ipotesi sulla quale non è possibile fondare una misura di prevenzione personale, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione di appartenenza ad associazione mafiosa ai fini della applicazione di una misura di prevenzione deve essere fondata su specifici elementi sintomatici della partecipazione di una persona ad uno specifico sodalizio criminale qualificato (Cass. Sez. 5^, 20 ottobre 1993, Alfano;
Sez. 6^, 22 marzo 1999, Riela ecc. ecc.). In effetti la Corte di merito con le espressioni dinanzi riportate non ha assolto all'onere di esplicitare quali fossero le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla sentenza di assoluzione, costituenti indizi a carico del proposto e di indicare, non certo nella forma dubitativa adoperata, quali fossero le altre associazioni a delinquere alle quali, secondo la Corte di merito, il GR avrebbe fatto riferimento.
Va anche detto che non è sufficiente, come sembra ritenere la Corte di merito, il fatto che il GR sia stato condannato, con pena condizionalmente sospesa, nel 2000 per reati che in astratto possono essere commessi anche da persone contigue ad organizzazioni criminali, essendo, invece, necessario, per ritenere la pericolosità sociale qualificata del proposto, che siffatte condotte siano riferibili in concreto ad un determinato gruppo mafioso;
insomma la misura di prevenzione è applicabile ad un soggetto che sia raggiunto da elementi dimostrativi inerenti alla sua partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Una motivazione che concerna tale fondamentale aspetto non può ritenersi sussistente nel caso di specie tenuto conto di quanto fin qui detto.
Quanto, infine, al rilievo del ricorrente GR concernente l'articolo 166 c.p., va detto che il comma 2 del citato articolo non impedisce al giudice della prevenzione di tenere conto degli elementi di fatto desumibili da un procedimento penale conclusosi con pena condizionalmente sospesa, purché costui li valuti, autonomamente, insieme con altri elementi in un giudizio complessivo della personalità del soggetto (Cass. 10 novembre 1997, Capizzi), cosa che nel caso di specie, come si è ampiamente detto, non è avvenuta. Non vi è poi nel decreto impugnato nessuna motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità, che non può essere desunta da una condanna risalente nel tempo e non indicativa di una pericolosità sociale qualificata.
In conclusione manca la motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per applicare a GR IC una misura di prevenzione personale.
Le conclusioni raggiunte consentono di non esaminare le questioni relative alla misura di prevenzione patrimoniale, non applicabile quando non siano ritenuti sussistenti i presupposti per applicare quella di natura personale.
Per tutte le ragioni indicate il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame di tutto quanto emerge dagli atti del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006