Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione gli elementi che sostengono il convincimento del giudice circa l'appartenenza di un soggetto ad una delle associazione criminose di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie le quali, ancorché inidonee a dar luogo ad un giudizio di certezza ovvero di elevata probabilità dei fatti, consentano tuttavia di giustificare in termini di normale probabilità l'appartenenza suddetta; ne deriva che ove gli indizi derivino da una chiamata in correità, non è necessario che questa possegga i requisiti indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. in quanto, ove non sia "ictu oculi" inattendibile o smentita da elementi contrari, costituisce di per sè un elemento che, se pur incapace di fornire la prova della responsabilità penale del chiamato, è tuttavia idoneo a dimostrare in termini di probabilità il fatto a lui attribuito in sede di prevenzione.
Commentario • 1
- 1. Sinistro stradale, assicurazione, azione diretta, risarcimento del danno, stipulante, litisconsorzioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/1998, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 19/03/1998
1. Dott. Esposito Antonio Consigliere SENTENZA
2. " De RA FR " N. 1976
3. " AN TE " REGISTRO GENERALE
4. " TA LA " N. 38164/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TR VI nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso in data 29/4/1997 dalla Corte di Appello di Palermo con il quale veniva confermata la misura della sorveglianza speciale di P. S. per anni tre imposta al EN dal Tribunale di Trapani con decreto del 15/10/1996 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito;
Letto il parere del Pubblico Ministero nella persona del P.G. dr. B. Francini;
che ha concluso per il rigetto del ricorso
O S S E R V A
Il ricorso proposto da EN TO avverso il decreto del 29/4/1997 con il quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre cui il predetto era stato sottoposto dal Tribunale di Trapani con decreto del 15/10/1996, è infondato. Preliminarmente il ricorrente ha sollevato l'eccezione di "illegittimità costituzionale dell'art. 486 co. 5^ c.p.p. laddove esclude il diritto per l'imputato ad ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un difensore nella ipotesi in cui l'imputato sia assistito da due difensori, con riferimento all'art. 24 com. II Costituzione come attuato dall'art. 96 com. I c.p.p.
L'eccezione è manifestamente infondata. Rileva questa Corte di legittimità che la Corte Costituzionale, con sentenza n^ 178 del 29/4/1991, ha escluso che potesse ritenersi incostituzionale l'art.486 com. V c.p.p. che non preclude al Giudice, "secondo canoni di ragionevolezza in sede di esame comparativa delle situazioni messe a confronto", di sindacare se l'impegno del difensore, in altri processi coevi, sia tale da prevalere su quello nel quale egli adduca il legittimo impedimento. Se, quindi, la Corte ha addirittura escluso in tale situazione ogni profilo di incostituzionalità, è evidente che non può parlarsi di illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui disciplina l'impedimento riguardante uno solo dei due difensori nominati.
Anche il motivo con il quale il ricorrente deduce che la Corte di Appello aveva posto a sostegno della decisione dichiarazioni accusatorie rimaste prive di adeguati riscontri ab extrinseco, non tenendo peraltro in debito conto che esso ricorrente era stato assolto con formula ampia dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., è infondato.
I giudici di merito hanno fondato il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del proposto sul rilievo che gli elementi acquisiti al procedimento inducevano a ritenere che costui facesse parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Cosa Nostra e, segnatamente, della "famiglia" diretta da IL NZ ed operante nel territorio dei comuni di Alcamo e di Castellammare del Golfo.
Ed invero, la misura personale nei confronti di EN TO (anni tre di sorveglianza speciale;
con cauzione;
eliminato in appello l'obbligo di soggiorno) risulta disposta sulla base di numerosi e concordanti elementi di fatto - certi nella loro sussistenza concreta ed univoci nel loro significato indiziario - i quali risultano globalmente convergenti nel senso della evidente pericolosità del ricorrente quale appartenente alla famiglia di "cosa nostra" operante in Alcamo e Castellammare del Golfo.
Già i primi Giudici avevano posto a sostegno della decisione i seguenti elementi: l'essere il prevenuto inserito in un nucleo familiare del quale avevano fatto parte soggetti coinvolti nel sodalizio mafioso Castellammarese;
l'essere stato denunziato, con rapporto redatto dai Carabinieri nel 1985, per reati connessi alle cariche di consigliere ed assessore comunale da lui ricoperte dal 1972 al 1988; l'essere stato egli prosciolto dalla imputazione di cui all'articolo 416 bis c.p. - ma per insufficienza di prove - con la sentenza resa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani il 12 luglio 1988; dai rapporti di frequentazione, affari ed amicizia mantenuti con i pregiudicati IA TO, RN NZ, NA GE e LL NI;
l'essere stato additato quale "uomo d'onore" dal collaborante ER GE, l'essere rimasto coinvolto, a seguito delle identiche accuse rivoltegli da IL NE, in un procedimento penale per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., dal quale, con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 14 dicembre 1995 in riforma di quella di condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani il 12 novembre 1994, era stato sì assolto per non aver commesso il fatto, ma con motivazione che non aveva negato la veridicità storica dei fatti posti a fondamento dell'accusa.
Ha rilevato in proposito la Corte territoriale che le argomentazioni volte ad escludere che IL NE potesse essere stato informato sui fatti dell'associazione mafiosa e, conseguentemente, a mettere in dubbio l'attendibilità delle propalazioni dello stesso, non trovavano alcun supporto nelle risultanze processuali, risultando da esse che il IL, pur non essendo un "uomo d'onore", faceva parte della cosca mafiosa diretta da GR IN fornendo sui componenti di questa, su quelli del gruppo avverso, diretto da IL e sui misfatti commessi dalle due consorterie una imponente mole di informazioni risultavano riscontrate e che avevano condotto alla condanna di numerosi soggetti (v. le sentenze 12. il 1994 del Tribunale di Trapani e 14.12.1995 della Corte di Appello di Palermo), per cui era ben verosimile che egli fosse a conoscenza anche della qualità di associato del EN.
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la propalazione fatta da IL sul conto del EN, quale che potesse essere stato il giudizio su di essa espresso ai fini della prova della responsabilità del medesimo in ordine al reato contestatogli, costituiva, in ogni caso, un gravissimo indizio, che, con riferimento alle esigenze proprie del giudizio di prevenzione, legittimava già da sola l'adozione di una misura di prevenzione atta ad assicurare la vigilanza sul detto prevenuto.
Peraltro, i giudici di il grado hanno puntualizzato che le dichiarazioni fatte da IL NE a carico del prevenuto non costituivano un elemento isolato, giacché esse trovavano conferma ed ampio riscontro in altri elementi - non considerati dal Giudice penale ordinario, ma non di minore rilevanza probatoria - che ne asseveravano la piena attendibilità.
Il primo di essi, anche in ordine di importanza, era costituito dalle dichiarazioni rese da ER IN che la Corte territoriale ha opportunamente richiamato.
Costui infatti, nell'interrogatorio reso ai magistrati della Procura della Repubblica di Trapani il 5 ottobre 1990, aveva dichiarato: "La S.V. mi chiede informazioni sulle persone elencate nell'esposto anonimo pervenuto alla Squadra Mobile di Trapani con riferimento a presunti mafiosi e imprenditori. Prendo atto dei nominativi enunciati nell'esposto e posso riferire che nel periodo in cui frequentai Trapani ebbi modo di conoscere EN TO che mi fu presentato quale uomo d'onore appartenente alla famiglia castellammarese. Sulla base della mia esperienza in Trapani, che si concretizzò nel rapporto con Minore Totò, ritengo che fu costui a presentarmelo. (...)
Riconosco nella foto nr. 3 il EN TO. (...) Per quanto riguarda il periodo in cui conobbi le persone sopraelencate, lo colloco intorno al 1975".
In altro interrogatorio reso ai medesimi magistrati il 26 febbraio 1991, il detto collaborante aveva soggiunto. "... Confermo in modo particolare di conosce e EN TO come uomo d'onore ma non posso in questa sede precisare con certezza se EN TO mi è stato presentato come uomo d'onore oppure mi è stato detto trattarsi di un uomo d'onore. Riguardo al riconoscimento informale effettuato come da verbale del 5 ottobre, confermo di conoscere la persona effigiata nella ritrazione fotografica n. 3, ma non posso collegare con certezza l'immagine di quell'uomo al nome di EN TO". In sostanza, il ER si era detto certo della qualità di uomo d'onore del EN, pur non essendo più in grado, dato il tempo trascorso, di indicare con certezza in quale maniera fosse venuto a conoscenza di ciò e di effettuare un sicuro riconoscimento (peraltro rivelatosi esatto).
Esattamente la Corte di merito ha precisato che tale dichiarazione, posta in relazione con quella di IL, si collocava con essa in posizione di reciproco riscontro, sicché, da un canto, corroborava la forza indiziante di tale dichiarazione, mentre, dall'altro, riceveva dalla stessa una conferma la cui efficacia appariva di portata determinante.
Ma ancora un ulteriore elemento rivelatore della pericolosità sociale del prevenuto è stato evidenziato dalla Corte di Appello e, cioè, la dichiarazione resa da tale PA AT nell'ambito del procedimento penale istituito a carico del EN e di altri esponenti della mafia locale (tra i quali LA PE, AS PE, RN NZ e LL PE), tra l'altro, per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, dal quale il detto prevenuto era stato prosciolto con formula dubitativa con la sentenza resa dal Giudice Istruttore di Trapani il 12 luglio 1988. Nel suddetto procedimento, il PA aveva, infatti, denunziato non solo di essere rimasto vittima di una serie di danneggiamenti e di estorsioni da pane di vari esponenti della mafia locale, ma anche di essere stato costretto da IA GO, RN NZ e LL PE a rinunziare all'acquisto della società LA NA in favore del EN il quale successivamente, abusando della sua qualità di assessore, aveva fatto ottenere a RN NZ l'appalto del servizio della nettezza urbana. Ha evidenziato in proposito la Corte territoriale il legame che già a quel tempo univa (e che pur oggi univa, nonostante i mutamenti intervenuti nell'assetto dell'associazione) il prevenuto alla malavita organizzata ed assumevano rilievo, per le evidenti finalità illecite, quanto meno, i rapporti di frequentazione dal medesimo mantenuti con i nominati IA e RN.
In sostanza ritiene questa Corte che il decreto impugnato appare del tutto incensurabile in questa sede di legittimità, essendo sorretto - anche in punto di durata, attualità ed entità della misura - da motivazione strettamente correlata alle risultanze in atti, valutate senza vizio logico o contraddittorietà, nel quadro di principi normativi correttamente interpretati in aderenza all'insegnamento di questa Suprema Corte che ha più volte affermato che il procedimento di prevenzione è del tutto autonomo da quello penale, diversi essendo l'oggetto dell'accertamento (che nel primo è costituito dalla pericolosità del soggetto, desunta da circostanze specifiche, indicative), gli strumenti dell'accertamento (la individuazione di circostanze specifiche aventi rilevanza indiziante della pericolosità), e la finalità del procedimento (che nel giudizio di prevenzione è quello di garantire la sicurezza collettiva, individuando e sottoponendo a misure le persone pericolose e non la repressione punitiva per i fatti-reato accertati). Ben può il giudice della prevenzione utilizzare le emergenze di un procedimento penale pendente o concluso, ma non facendo riferimento acritico a esse, bensì considerando i fatti in esso emersi e rivalutandoli nell'ottica propria del procedimento di prevenzione, prescindendo dalle eventuali conclusioni cui il giudice penale è pervenuto (Cass. sez. I, 13 febbraio 1992 n^ 181, Marafioti;
Cass. sez. II, 26 novembre 1993 n. 4464). È stato, anche, in proposito precisato che, in tema di applicazione di misure di prevenzione, il riconoscimento della pericolosità sociale comune o qualificata, prescindendo dall'accertamento di responsabilità penale per un reato, viene a fondarsi su elementi con minore efficacia probatoria che devono, però, comunque, raggiungere la consistenza dell'indizio (Cass. sez. I, 12 settembre 1992 n. 3191). Ed invero, mentre in sede penale è necessario che gli indizi, valutati a norma dell'art. 192 c.p.p., siano tali da giustificare il giudizio di reità con quella certezza che costituisce il presupposto logico e la condizione prima di ogni sentenza di condanna, per contro, nel procedimento di prevenzione, gli elementi che giustificano il convincimento dell'appartenenza del soggetto ad una delle associazioni criminose previste dall'art. 1 della legge n. 575 del 1965, possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie che, pur senza essere idonee a sfociare in un convincimento di certezza o di elevata probabilità (come si richiede, ad esempio, per l'emissione dei provvedimenti restrittivi di cui all'art. 273 c.p.p.), siano però idonee a fornire la giustificazione, in termini di probabilità, del giudizio che il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione appartenga ad un'associazione di tipo mafioso. Da tali principi - enunciati da questa Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. 21.1.1991, Piromalli;
Cass. 9.12.1991, Garozzo) - deriva:
1) che essendo il processo penale ed il procedimento di prevenzione, pur se fondati sugli stessi fatti storici, diversi tra di loro sia per l'oggetto che per il diverso grado di inferenza probatoria che gli indizi devono possedere nell'uno e nell'altro, nessun rapporto di pregiudizialità è ravvisabile tra gli stessi;
2) che il giudice della prevenzione può essere condizionato non dall'epilogo del processo penale, pur se ampiamente favorevole per l'imputato, ma dall'accertamento sui fatti, in esso compiuto;
3) che pertanto, l'indagine penale che dovesse condurre all'esclusione dei fatti posti a fondamento dell'accusa, non potrebbe non incidere nel procedimento di prevenzione, dato che, in siffatta ipotesi, verrebbero meno anche gli elementi in base ai quali è stata formulata la proposta;
4) che, al contrario, ove i detti fatti dovessero essere accertati come veri, nessuna incidenza nel procedimento di prevenzione potrebbe avere l'assoluzione dell'imputato, essendo ben possibile che elementi giudicati inconsistenti ai fini della prova della responsabilità penale in ordine al reato contestato risultino invece utili per l'applicazione di una misura di prevenzione (Cass. Sez. Un.17.7.1996);
5) che, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, ove gli indizi derivino da una chiamata in correità, non è necessario che questa possegga i requisiti previsti dall'art. 192 c.p.p. (così Cass. 1.4.1994, Cartagine), in quanto essa - ove non sia "ictu oculi" inattendibile o sia smentita da elementi contrari - costituisce di per sè un elemento di prova (v: Cass: Sez. Un. 3.2.1990) incapace di fornire la certezza della responsabilità penale del chiamato ma in grado di dimostrare il fatto attribuito al medesimo con quel grado di probabilità di cui prima si è fatto cenno.
I principi sopra esposti - puntualmente applicati dalla Corte territoriale ed opportunamente richiamati in motivazione - consentono di qualificare come non pertinenti e, conseguentemente di respingere, i rilievi con i quali il ricorrente, mutuando al procedimento di prevenzione criteri di valutazione delle prove ad esso estranei perché tipici del processo penale, ha censurato il valore indiziario che i Giudici di merito hanno giustamente attribuito al principale elemento addotto a carico del proposto, e cioè alle dichiarazioni accusatorie di IL NE, che hanno, del resto, trovato riscontro, come si è visto, in altre risultanze del procedimento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in C. C., il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998