Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2006, n. 11348
CASS
Sentenza 16 marzo 2006

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La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno "status" ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena).

Commentari2

  • 1La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012

  • 2La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p. .
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2006, n. 11348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11348
Data del deposito : 16 marzo 2006

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