Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno "status" ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena).
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- 1. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012
- 2. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p. .Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2006, n. 11348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11348 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 979
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046663/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IO, N. IL 26/04/1954;
avverso ORDINANZA del 20/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Assise d'Appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da BO IO volta ad ottenere in sede esecutiva la prescrizione della pena inflitta dalla stessa Corte di anni 2 mesi 10 e giorni 7 di reclusione, e fondata sulla circostanza che in quella condanna non era stato ritenuto recidivo e quindi non operava la preclusione di cui all'art. 172 c.p., comma 5. La Corte territoriale rilevava che la recidiva è una circostanza aggravante che attiene alla persona del colpevole e deve essere accertata giudizialmente e che, una volta accertata, svolge i suoi effetti ai fini della preclusione della operatività della prescrizione della pena anche sulle condanne antecedenti, visto che la preclusione si fonda sulla pericolosità o l'immeritevolezza del condannato in relazione a comportamenti tenuti dopo la condanna per la quale si chiede la prescrizione della pena. Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione dell'art. 172 c.p. in quanto la continuazione concessa in sede esecutiva tra una condanna per un reato in cui non vi era contestata la recidiva ed una condanna con recidiva, non consentiva di far operare rispetto alla prima condanna la preclusione stabilita dall'art. 172, c.p.. La ritenuta recidiva poteva avere solo effetto ex nunc e non ex tunc, e poteva operare quindi solo per le condanne riportate dopo il riconoscimento della recidiva.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Come affermato da una recente pronuncia, Sez. 1^, 6 ottobre 2004 n. 46229, rv. 230295, la recidiva non è uno status desumibile dal certificato penale, ma per produrre effetti penali deve essere ritenuta dal Giudice con sentenza e se ciò non è avvenuto non può costituire ragione della preclusione prevista dall'art. 172 c.p., comma 7. Deve però affermarsi che una volta intervenuto l'accertamento giudiziale, diventa uno status ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate da un recidivo siano esse successive o antecedenti, altrimenti dovrebbe ritenersi che per la prima condanna riportata dal condannato la prescrizione della pena è sempre concedibile. Tale conclusione non è conforme alla lettera della legge che si limita ad imporre la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non per chi è stato ritenuto recidivo nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006