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6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 2. (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 445 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall' art. 240, comma 2, del codice penale .
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 445 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall' art. 240, comma 2, del codice penale .
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".
Commentari • 10
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018 · 1.2255458
Giurisprudenza • 123
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/06/2018, n. 3424Provvedimento: […] - che la sentenza non ha considerato come, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 97/2001, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una ordinaria pronuncia di condanna con riferimento ai procedimenti disciplinari, con efficacia di giudicato circa l'accertamento del fatto; […] 4.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato con la conferma della sentenza gravata, dando atto delle deduzioni contenute nella memoria difensiva ultronee rispetto alla mera illustrazione dei motivi d'appello (e segnatamente i rilievi riferiti agli artt. 2 e 5 comma 4 della legge n. 97/2001, che costituiscono motivi nuovi introdotti per la prima volta in appello, e come tali sono inammissibili).Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- perdita del grado per rimozione·
- art. 9 legge n. 19/1990·
- termine per la conclusione del procedimento disciplinare·
- applicabilità del patteggiamento nel procedimento disciplinare·
- art. 21 bis legge n. 241/1990·
- violazione del diritto di difesa·
- art. 3 c.p.m.p.·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione della gravità del fatto·
- termine per l'avvio del procedimento disciplinare·
- art. 38 legge n. 1168/1961·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196