Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO COMINI e dell'Avv. MARZIA Parte_1 P.IVA_1
DESIREE CI ST
RICORRENTE
contro
Controparte_1
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO NICOLODI e dell'Avv. GUIDO
[...] P.IVA_2
TORTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In principalità, accertare e dichiarare la società estranea all'obbligo contributivo Parte_1 CP_1
• in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle annualità contributive dal 2015 al 2018.
• in ogni caso, condannare gli enti resistenti a rifondere alla ricorrente gli esborsi nonché le spese di lite nella misura di cui al D.M. n. 55/2014.
L'adito Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, voglia respingere tutte le domande contenute nel ricorso promosso dalla avverso , in quanto, per i Parte_2 CP_1 suddetti motivi, infondato in fatto ed in diritto, confermando la cartella di pagamento impugnata, con il conseguente obbligo della or detta al pagamento dell'importo di €. 605,00, per sanzioni per Parte_2 mancato invio ad delle dovute comunicazioni del volume di affari IVA per gli anni 2015, 2016, CP_1
2017, 2018 e 2019, come meglio precisato nella parte espositiva della presente memoria difensiva.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ha impugnato la cartella di pagamento con la quale le ha Parte_1 Controparte_2 intimato il pagamento della somma di € 610,88, oltre interessi, a favore della
[...]
(di seguito, per brevità, ) a titolo Controparte_1 CP_1 di “contributi anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019” per € 605,00, oltre a spese di notifica pari a € 5,88. In particolare, la ricorrente sostiene di non essere tenuta all'iscrizione alla cassa, in quanto nessuno dei due soci che ne detengono il capitale sociale è iscritto ad alcun ordine professionale, né potrebbe esserlo, non avendo il titolo di studio di architetto o ingegnere. In via subordinata, la ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti relativi alle annualità dal 2015 al 2018, per decorso del termine quinquennale previsto dalla L. n. 335/1995.
contesta la fondatezza del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'immatricolazione nel CP_1 registro delle società d'ingegneria, con conseguente obbligo di comunicazione annuale del volume d'affari. Evidenzia che la mancata comunicazione negli anni indicati ha comportato l'applicazione delle sanzioni per le quali è stata emessa la cartella impugnata. La resistente, inoltre, nega che alcuno dei crediti indicati nella cartella si sia prescritto.
2. La tempestività dell'opposizione.
Parte resistente, nella propria comparsa ha, fondatamente, osservato come la ricorrente non avesse dimostrato la tempestività dell'opposizione, non avendo depositato la prova del momento della notifica della cartella. Durante l'udienza di discussione parte ricorrente ha, dunque, esibito la prova della notifica ricevuta da CP_3 in data 17 aprile 2024, a mezzo pec, e tale documento è stato successivamente depositato nel fascicolo telematico. Posto che il ricorso è stato depositato il 27 maggio 2024, l'azione risulta tempestiva, in quanto proposta entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5 del D. L.vo n. 46/1999.
3. I presupposti per l'obbligo in capo alla ricorrente di comunicare annualmente il volume d'affari alla resistente. CP_1 Deve essere evidenziato, in primo luogo, che, come peraltro specificato nella cartella impugnata, le somme chieste per ognuno degli anni considerati non sono relative a contributi previdenziali non versati, bensì costituiscono sanzioni per la violazione dell'obbligo di comunicare annualmente, a , il volume CP_1
d'affari conseguito. Questa giudice ritiene che tale obbligo sussistesse in capo alla ricorrente e che pertanto l'opposizione non possa essere accolta. Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. viene, di seguito, riportato uno stralcio di una recente decisione della Corte d'Appello di Milano (n. 93/2024) che, a propria volta, richiama altri precedenti di merito e che deve ritenersi del tutto condivisibile, nonché aderente alla fattispecie ora in esame. Così ha osservato la Corte d'Appello: “Ai sensi dell'Art. 36.1 Statuto “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite , sia direttamente Controparte_4 che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui CP_1 sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 23, CP_1 sesto comma (…)”. Secondo l'Art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il CP_1 debitore (…). Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. Analogamente, ai sensi dell'Art.
2.1 Regolamento Generale di Previdenza CP_1
(RGP), approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94: “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui CP_1 sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”. L'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza prevede che: “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. CP_1
Dunque, le società d'ingegneria sono tenute: • alla registrazione presso;
• alla presentazione CP_1 annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale;
• al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta. La dichiarazione, ai sensi del RGP, deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 nozione di società di ingegneria è desumibile, ratione temporis, innanzitutto dall'art. 90 d.lgs. 163/2006 (“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”), ai sensi del quale: “2. Si intendono per: [..…]; b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario CP_1 del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”. La suddetta norma è stata poi abrogata dall'art. 217, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e sostituito dall'art. 46 del medesimo d.lgs. (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), ai sensi del quale “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Da ciò deriva che le società di ingegneria sono caratterizzate: - dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e - dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali”. Nel caso che ci occupa la ricorrente è società di capitali e pertanto il requisito soggettivo è soddisfatto. Quanto al requisito oggettivo, si osserva che iscritta alla C.C.I.A.A. con il codice Ateco 71.1, relativo Pt_1 alle “attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici” (v. pag. 5 della visura depositata dalla stessa parte ricorrente) e l'oggetto sociale riportato nella visura dallo statuto è il seguente: “lo studio, la commercializzazione e la vendita di prodotti industriali in genere, nonchè per gli stessi, l'assunzione di rappresentanze e/o di esclusive di vendita con o senza deposito, l'acquisizione e lo sfruttamento di brevetti e di licenze di vendita e/o di fabbricazione, l'attività di consulenza tecnica ingegneristica, la progettazione e la realizzazione di impianti tecnologici, il commercio, la revisione e la costruzione di beni strumentali”. Il richiamo specifico alla “consulenza tecnica ingegneristica” oltre che alla “progettazione” e alla “realizzazione di impianti tecnologici” impone di ritenere che sia integrato anche il requisito oggettivo, essendo evidente la possibilità per la ricorrente di svolgere proprio quelle attività tipiche dell'ingegnere. Deve al riguardo condividersi quanto indicato dalla Corte d'Appello nella sentenza in esame, laddove ha osservato che: “Il requisito oggettivo non può che essere valutato, ai fini della sussistenza dell'obbligo d'iscrizione, alla luce dell'oggetto sociale, che delinea il perimetro delle attività perseguite dall'impresa. La natura ingegneristica della società è dichiarata dagli stessi soci, in sede di costituzione, nonché confermata dall'attribuzione del codice ATECO tipico delle società ingegneristiche. Appare evidente, nella specie, la presenza nell'oggetto sociale di attività tipicamente “ingegneristiche”, secondo le definizioni legislative sopra riportate, …. Se infatti la società è sorta ab origine con lo scopo dichiarato di svolgere attività ingegneristiche, deve ritenersi che in quello stesso momento sia sorto l'obbligo di registrazione presso , tenuta a CP_1 verificare (sulla base della documentazione fiscale inviatale periodicamente) il concreto svolgimento delle dette attività ai fini contributivi. … Ad avviso di questo Collegio, quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico. In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione ad determina unicamente il CP_1 sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali. Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di CP_1 auto-dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative. Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . Sul punto, buona parte CP_1 della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume del 'contenitore' come concepito dai CP_1 professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle CP_1 comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società svolga attività CP_1 soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020). In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr. Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del 26.02.2021).” Alla luce di quanto sin qui esposto, è certamente irrilevante che i due soci della ricorrente non siano ingegneri o architetti, ben potendo la società, per perseguire l'oggetto sociale, avvalersi anche di terzi con le qualifiche richieste. Ne deriva che risultano dovute le sanzioni indicate nella cartella che risultano rispondenti allo statuto e che, peraltro, non sono state contestate nel quantum da parte ricorrente.
4. L'eccezione di prescrizione.
È, poi, infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto, a fronte dell'inadempimento della ricorrente all'obbligo di comunicazione annuale, ha provveduto, in data 14 dicembre 2020, alla registrazione della CP_1 ricorrente e a chiedere contestualmente il pagamento delle sanzioni maturate per gli anni precedenti, a partire dal 2015 (v. docc. 2 e 3 di parte resistente, con prova della consegna delle pec): tale richiesta costituisce un atto interruttivo della prescrizione quinquennale e pertanto l'eccezione in esame deve essere respinta.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Non si ritiene, infatti, di disporre la compensazione, neppure parziale, in quanto la giurisprudenza di merito, di primo e di secondo grado, si è ormai consolidata nell'applicare i princìpi sopra esposti (si vedano, tra le tante, oltre alla sentenza della Corte d'Appello di Milano riportata per stralci e alle altre sentenze dalla stessa richiamate: Tribunale di Treviso n. 700/2024; Corte d'Appello di Genova n. 327/2024; Corte d'Appello di Roma n. 3371/2024). Le spese sono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto del valore della causa e del fatto che si è svolta una sola udienza.
PER QUESTI MOTIVI
La giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 27 maggio 2024:
1) respinge il ricorso;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, Parte_1 CP_1 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 4 febbraio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani