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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IN FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026106419000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2024 00261064 19 000, notificata in data 23 gennaio 2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2021.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre con successiva memoria parte ricorrente dava conto di avere acceduto alla rateizzazione della pretesa chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, così riqualificata la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente;
non è stato, infatti, annullato l'atto, mentre è la parte ricorrente ad avere, sostanzialmente, rinunciato al ricorso, procedendo al pagamento rateizzato del dovuto.
La natura preliminare della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IN FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89128 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026106419000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2024 00261064 19 000, notificata in data 23 gennaio 2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2021.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre con successiva memoria parte ricorrente dava conto di avere acceduto alla rateizzazione della pretesa chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio, così riqualificata la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente;
non è stato, infatti, annullato l'atto, mentre è la parte ricorrente ad avere, sostanzialmente, rinunciato al ricorso, procedendo al pagamento rateizzato del dovuto.
La natura preliminare della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese.