Sentenza breve 9 ottobre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 09/10/2009, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01667/2009 REG.SEN.
N. 02085/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2009, proposto da:
LV LE, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Zappala', con domicilio eletto presso Salvo Zappala' in Catania, via Umberto, 184;
contro
Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot.n.1019/2008/PA/area I Ter del 2 marzo 2009 (notificato il 6 maggio 2009), con il quale è stata rigettata l’istanza relativa alla licenza di porto d’armi, della revoca implicita, nonché dell’intero procedimento, compreso l’atto di avvio, e di tutti gli altri atti prodromici, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visto l'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
A - Premesso che:
Il Signor LE LV, titolare ed amministratore unico dell’Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., titolare di porto di pistola per difesa personale da circa trent’anni, con istanza del 13 agosto 2008 ha chiesto al Prefetto di Catania il rinnovo annuale della relativa licenza, motivandolo con l’attività lavorativa svolta, comportante il maneggio di denaro ed il trasporto di valori.
Con nota del 9 ottobre 2008 n. 1019/2008/PA/Area I^ Ter la Prefettura di Catania ha preannunciato il rigetto dell’istanza, per mancanza dei requisiti di legge.
Nonostante con memoria del 24 novembre 2008 l’interessato avesse fornito le proprie giustificazioni, con decreto del 2 marzo 2009 n. 1019/2008/PA/ Area I^ Ter (notificato il 6 maggio 2009) il Prefetto di Catania ha rigettato la richiesta in questione, sostenendo che:
- il richiedente non aveva fornito dimostrazione dell’effettivo ed attuale bisogno di portare con sé l’arma corta da fuoco, previsto dall’art. 42 del T.U.L.P.S., non potendosi ritenere sufficiente a giustificare tale necessità l’attività svolta dall’interessato;
- dall’istruttoria svolta non erano emerse eventuali altre circostanze, tali da fare specificatamente temere l’insorgere di seri pericoli per l’incolumità personale o per l’integrità del patrimonio, oltre la normale alea cui sono soggetti tutti coloro che svolgono la medesima professione;
- l’Autorità di P.S. non poteva procedere al rinnovo in base a semplici automatismi, dovendo valutare di anno in anno la sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del suddetto rinnovo;
- l’attuale situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catania non consentiva un’incondizionata circolazione di armi corte da fuoco, imponendo che le relative licenze fossero rigorosamente limitate ai soli casi di dimostrata, effettiva necessità di difesa personale.
Con ricorso notificato il 3 luglio 2009, depositato l’1 settembre 2009, il Signor LE ha impugnato il decreto prefettizio di cui sopra, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
B – Considerato che:
Come affermato da questa Sezione con sentenza 8 giugno 2009, n. 1057. alla quale espressamente si rinvia, appare condivisibile, in linea di principio, l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui “l’Autorità di P.S. concedente non può procedere al rinnovo del titolo di polizia in base a semplici automatismi, ma deve, anno per anno, valutare la sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del suddetto rinnovo”.
E’ stato tuttavia precisato dalla giurisprudenza amministrativa che “è illegittimo per insufficienza delle motivazioni il provvedimento con il quale si nega il rinnovo di porto d’armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola considerazione che lo stesso non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare armato, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola personale” (Cfr. Cons. Stato, IV, 28 novembre 2000, n. 6980; TAR Piemonte, II, 23 gennaio 2003, n. 106; Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007 n. 4169; TAR Liguria, II, 14 febbraio 2008, n. 255; TAR Campania – Napoli, V, 12 maggio 2008, n. 4206; TAR Campania – Napoli, V, 26 maggio 2008, n. 5021; TAR Campania – Napoli, V, 6 giugno 2008, n. 5429; TAR Liguria, II, 19 febbraio 2009, n. 249).
In particolare, nell’impugnato provvedimento non si rinviene alcun cenno ad una nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione al porto di pistola personale; in sostanza, non emergono dal contesto motivazionale le ragioni del mutamento di orientamento, in relazione alle medesime condizioni soggettive ed oggettive, che invece per il passato erano state ritenute idonee.
In particolare, tale motivazione non può essere rinvenuta nella frase di stile, del tutto generica, secondo cui l’attuale situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catania non consentirebbe un’incondizionata circolazione di armi da fuoco, imponendo una rigorosa limitazione delle relative licenze ai casi di dimostrata, effettiva necessità di difesa personale.
Né ancora le ragioni della diversa valutazione possono essere rinvenute nell’esistenza di vicende giudiziarie a carico dell’interessato, risalenti al 1997, per abuso d’ufficio, peculato, ricettazione, ed illegale ripartizione di utili, segnalate dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania con nota del 16 febbraio 2009, trattandosi di circostanza indicata per la prima volta con memoria depositata il 21 settembre 2009, ossia in sede di scritti difensivi, e quindi inidonea a supportare la motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego (Cfr. ex multis, Consiglio Stato, V, 28 marzo 2008 , n. 1358).
A ciò aggiungasi che la condanna in questione non era stata ritenuta ostativa al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale negli anni 1998 e seguenti.
In ogni caso, non può essere messo in dubbio che il ricorrente svolge un’attività lavorativa (titolare di un istituto di vigilanza privata), che lo espone sicuramente a dei rischi per la propria incolumità, maggiori rispetto a quelli che corrono i soggetti che svolgono ordinarie attività lavorative, non legate alla vigilanza.
Sussistendo pertanto i denunciati vizi di violazione dell’art. 42, comma 3, del T.U.L.P.S. e di difetto di motivazione, il ricorso in esame deve essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
C – Ritenuto, in considerazione della peculiarità della vicenda, di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Rosalia Messina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO