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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 36 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETTENADU PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 5641/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 2/12/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così
giudicare: In via preliminare: sospendere l'efficacia della Ordinanza di primo grado per i motivi
meglio spiegati nell'istanza qui contenuta;
In principalità: in riforma della impugnata Ordinanza n. 5641/2022 del Tribunale di Venezia,
pubblicata il 1 dicembre 2022, notificata in data 2 dicembre 2022, accogliere il ricorso avverso
la revoca del permesso di soggiorno presentato dal signor perché la stessa Parte_1
risulta essere fondata da motivi meritevoli di tutela – e coperti da tutela costituzionale
prevalente rispetto a quella invocata dalla pubblica amministrazione.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'appello adita, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa – previo
rigetto dell'istanza cautelare, per il cui accoglimento non sussistono i presupposti di legge -
respingere l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza;
con vittoria di spese
e di onorari.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. In data 6/02/2020 la Questura di Verona notificava a la revoca del Parte_1
permesso di soggiorno a tempo indeterminato n. ottenuto per motivi di famiglia ex Numer_1
2 art. 2, comma 1, lettera b, n. 2 del D. Lgs 30/2007 ottenuto in qualità di unito civilmente a cittadino italiano.
2. Con ricorso si opponeva alla revoca avanti al Tribunale di Verona, Parte_1
inizialmente, e successivamente alla dichiarazione di incompetenza di quest'ultimo, avanti al
Tribunale di Venezia, sviluppando le argomentazioni che a giudizio del ricorrente dovevano essere considerate e ritenute prevalenti rispetto a quanto affermato dal questore in sede di revoca e in particolare la volontà di scontare la pena per i reati commessi, l'esigenza di tutelare la sua omosessualità, che avrebbe comportato dei rischi se fosse tornato in Marocco e la necessità di ricevere delle cure mediche per la sua patologia.
3. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato con comparsa di costituzione e risposta in data 1° febbraio 2022, la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, richiamando ed argomentando quanto già dedotto dalla Questura Verona e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese di lite.
4. All'udienza del 1° dicembre 2022 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti e in pari data veniva pubblicata l'ordinanza con la quale
Tribunale rigettava la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Verona e compensava le spese di lite, sostenendo che
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base di un unico motivo di impugnazione. Con il predetto motivo lamentava l'errata valutazione della commisurazione dei diritti invocati ed illogicità della decisione in quanto l'ordinanza decisoria si basava esclusivamente sulla prevalenza
3 dell'interesse alla sicurezza pubblica rispetto alla esistenza del rapporto di coniugio, che seppur valutato, era stato però invocato dal ricorrente quale elemento concorrente al diritto alla salute ed alla incolumità fisica, che erano stati dal Tribunale solo genericamente affrontati.
6. Si costituiva in giudizio il il quale, ritenendo corretta l'interpretazione data dal CP_1
Tribunale della fattispecie, evidenziava la pericolosità del evincibile dai reati commessi T_
e dalle modalità della loro commissione, tanto più gravi in quanto il cittadino era già unito civilmente con una persona con cui aveva quindi già costituito un nucleo familiare. Ribadiva,
inoltre, che la Commissione territoriale aveva già respinto la domanda di protezione internazionale (nella quale erano stati rappresentati altri fatti rispetto a quelli adesso prospettati)
e che i dedotti problemi di salute erano curabili anche in Marocco, come emergeva dalle fonti disponibili cui faceva espresso richiamo e che, comunque, il ricorrente non aveva mai chiesto un permesso di soggiorno per motivi medici.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 4 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo l'appellante depositava la comparsa conclusionale.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione, che è da ritenersi infondato. Lamenta l'appellante che il
Giudice di prime cure ha errato a ritenere la pericolosità sociale del prevalente T_
sull'unione civile dello stesso con cittadino italiano e aggiunge che non avrebbe considerato i rischi derivanti per lo stesso dal ritorno in Marocco, essendo omosessuale ed essendo malato.
4 Ritiene il Collegio che, invece, l'elemento della pericolosità sia stato adeguatamente vagliato dal
Tribunale, non potendo costituire un nucleo familiare, peraltro costituito prima della commissione del reato – con conseguente dimostrazione da parte dello straniero quantomeno di disinteresse per il valore della predetta unione – un salvacondotto per andare esente dalle conseguenze delle proprie azioni anche sul piano della permanenza sul territorio nazionale. Sul
punto la Suprema Corte si è espressa più volte sostenendo che: “In tema di immigrazione,
costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi
familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine
pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o
dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità
competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del
2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva
2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.” (cfr ex pluribus Cass.
Civ. n. 17289/2019).
Nel caso in esame, i reati sono stati commessi dal nel 2019 (il medesimo si era unito T_
civilmente con cittadino italiano nel 2017) e hanno avuto ad oggetto condotte di spaccio di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di applicazione pena n. 1076
dell'11.03.2019, pronunciata dal Tribunale di Brescia, prodotta in giudizio, condannava il cittadino straniero per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” (art. 73
D.P.R. 309/90) e di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.), alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 6.00,00 di multa.
I capi d'imputazioni ascritti al d al suo correo riportavano: T_
5 “A) dei reati di cui agli articoli 110 c.p.c e 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 n. 309 perché,
in concorso tra loro, in assenza dell'autorizzazione (…omissis...), detenevano, a fini di spaccio,
all'interno della loro abitazione sita a Brescia, n. 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo
hashish, del peso lordo di circa 100 grammi ciascuno, per un peso lordo complessivo di circa
500 grammi;
B) del delitto di cui all'art. 337 c.p., perché, al fine di opporsi al controllo ed alla sua
identificazione, usava violenza nei confronti dell'App. Sc. (…) e dell'App. (…), in servizio presso
la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Brescia, pubblici ufficiali nel compimento
di un atto di ufficio, spintonandoli e strattonandoli con un impiego di forza fisica diretta a
sottrarsi alla presa per guadagnarsi le fuga;
in particolare colpiva l'App. (…)con calci e pugni,
condotta che causava la rovinosa caduta a terra di entrambi;
resistenza che veniva superata
solo con l'utilizzo delle manette di sicurezza e l'ausilio di altro personale;
fatto commesso in
Brescia il 22.1.2019.
Nella motivazione della sentenza i fatti così venivano accertati: “In particolare, dagli atti di
indagine risulta che nel corso di un controllo di
polizia, in data 22.1.2019 si opponeva al controllo ed all'identificazione con Parte_1
spintonamenti e strattonamenti rivolti all'App. (..) e all'App. (…); il tutto al fine di darsi alla
fuga. Nell'occorso colpiva l …) con calci e pugni, condotta che causava la rovinosa caduta Per_1
a terra tanto del militare quanto dello stesso T_
Nel corso di una successiva perquisizione dell'abitazione in uso ad entrambi gli imputati (sita a
…) era trovato un cospicuo quantitativo di hashish (500 grammi lordi…) e un significativo
quantitativo di cocaina (49 grammi lordi…..), suddivisi in dosi o comunque in singoli panetti e/o
6 involucri; erano inoltre ritrovati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.
(...) Il fine di spaccio in relazione ad entrambe le contestazioni sub capo A) è chiaramente
ricavabile dal confezionamento della droga in dosi pronte per lo smercio, nonché da quanto
osservato dagli operanti poco prima della perquisizione domiciliare, allorché vedevano T_
intrattenersi con un italiano e scambiarsi rapidamente qualcosa, da ritenersi cocaina stante il
successivo rinvenimento indosso all'imputato di tre buste in cellophane contenenti un grammo di
cocaina ciascuna e all'evidenza pronte per l'uso: valgano, a conforto della gravità del quadro
indiziario, anche gli asserti di tale (…)- il quale, sentito a s.i.t. ha riferito di recarsi di frequente
presso l'abitazione dei due marocchini per consumare la droga ivi presente … sì che vi è piena
prova anche di cessioni a titolo gratuito nei confronti di quest'ultimo; non credibili sono, del
resto, le argomentazioni spese in propria difesa da dal momento che appare T_
inverosimile (oltre che contrastante con gli elementi di prova di cui sopra) l'acquisto di un
simile quantitativo di stupefacente in un'unica tranche a fine di scorta per il mero consumo
personale e di “gruppo”, tanto più che lo (…) ha riferito di frequentare l'abitazione dei die
marocchini a fini di consumo di droga da molto tempo (circa sei mesi), dunque da ben prima
dell'acquisto della sostanza in sequestro (acquisto che, secondo il sarebbe avvenuto T_
solo tre mesi fa); d'altra parte, il reddito dichiarato dall'arrestato non appare compatibile con
una simile tipologia di acquisto, se non a voler ritenere, (come è in effetti probabile) l'avvenuto
reimpiego di proventi di attività a loro volta illecite;
quanto alla resistenza a un pubblico
ufficiale, basti il richiamo al quadro indiziario emergente in modo palese dal verbale di arresto.
Decisivo è, in ogni caso, il quadro emerso dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri
successivamente ai fatti di causa (v. l'informativa del 20.2.2019 e gli allegati) e attestante
7 l'inserimento di entrambi gli imputati in una vasta rete di spaccio (risultano accertate ben 308
cessioni di cocaina e hashish a plurimi acquirenti, immediatamente prima e persino dopo
l'arresto, tutte gestite da on la collaborazione del cugino (…) anche quando il primo T_
si trovava in regime di arresti domiciliari in provincia di Verona). (…)
Non concedibili e in effetti non richieste le circostanze attenuanti generiche: mancano
elementi positivi degni di valorizzazione in sede extraedittale e va anzi stigma(tizza)ta la
prosecuzione dell'attività illecita anche dopo i fatti di causa (quanto a persino in T_
regime cautelare custodiale).
Così ricostruita la condotta del quando era già unito civilmente con il cittadino italiano T_
(peraltro va rilevato che dal compendio probatorio raccolto e riportato nella Controparte_2
sentenza penale risulta che il viveva con altro connazionale e non con il coniuge), T_
ritiene questa Corte che bene abbia operato la Questura nel revocare il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, non potendo costituire l'unione civile predetta uno scudo per le azioni criminose commesse e un salvacondotto per rimanere nel territorio nazionale. Le condotte di spaccio, nell'ampia rete in cui è stato accertato che il e il cugino connazionale T_
operavano, è reato che desta particolare allarme sociale, comportando rischi non solo per la salute ma in generale per la sicurezza pubblica. Risulta poi che il abbia proseguito la T_
condotta anche a seguito della detenzione domiciliare, sicché il precedente penale citato va valutato con particolare attenzione. Il medesimo non ha esitato a usare violenza contro le forze dell'ordine intervenute, sicchè anche tale profilo della sua personalità non può essere sottovalutato nel valutare il quadro complessivo che ne emerge.
Né del resto, risulta che attualmente il abbia un lavoro e che disponga di fonti di reddito T_
8 lecite, essendosi limitato a dichiarare nell'impugnazione che, avendo scontato la pena comminata, ha intenzione di continuare la convivenza con l'unito civilmente, curare la sua patologia e iniziare a lavorare, essendo rimaste, però, tali allegazioni solamente su un piano meramente assertivo.
Quanto agli ulteriori profili di censura mossi dall'appellante alla pronuncia impugnata si rileva quanto segue.
In primo luogo, in relazione alle allegazioni relative all'omosessualità del si osserva T_
che la protezione internazionale è già stata dal medesimo in precedenza richiesta e rigettata
(senza neppure che l'omosessualità venisse all'epoca evidenziata) e, comunque, non si ritiene sia questa la sede in cui valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale concessione di tale misura, avendo ad oggetto il presente giudizio solo l'accertamento dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato concesso al in ragione della sua T_
unione civile con cittadino italiano, che, per la pericolosità sociale del medesimo di cui si è dato conto, correttamente è stata disposta dalla Questura di Verona.
In secondo luogo, in relazione alle condizioni di salute del si osserva nel merito che la T_
malattia di cui soffre è curata anche in Marocco, come risulta dalle fonti aperte citate dalla
Questura e richiamate dal Tribunale nella sua pronuncia e, comunque, non è nuovamente questa la sede in cui verificare gli eventuali presupposti perché il presente giudizio non ha ad oggetto un eventuale rigetto dell'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi di salute, ma riguarda solo l'accertamento dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato concesso al in ragione della sua unione civile con cittadino italiano. T_
Qualora il medesimo abbia in seguito presentato o presenti la predetta domanda potrà essere
9 condotta dalla Questura di Verona ulteriore istruttoria sul punto, senza per questo dover ritenere che la revoca disposta dalla Questura sconti dei profili di illegittimità, avendo la stessa comunque esaminato anche le questioni che pur esulano dai profili strettamente inerenti alle ragioni per cui il permesso di soggiorno è stato revocato al consistenti nel grave T_
precedente penale che lo ha coinvolto nel 2019 e nella condivisibile prognosi di persistenza della pericolosità sociale da parte del predetto.
Per tali ragioni il motivo di impugnazione non può essere accolto sotto nessun profilo.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle cause di valore indeterminabile complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva,
esclusa invece la fase istruttoria non tenutasi ed esclusa la fase decisionale, in ragione dell'assenza di note scritte contenenti le conclusioni e di scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
da parte del . CP_1
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame, ove dovuto il contributo unificato per la materia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
10 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 3.476,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame, ove dovuto in regione della materia trattata.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 36 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PETTENADU PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza repert. n. 5641/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 2/12/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così
giudicare: In via preliminare: sospendere l'efficacia della Ordinanza di primo grado per i motivi
meglio spiegati nell'istanza qui contenuta;
In principalità: in riforma della impugnata Ordinanza n. 5641/2022 del Tribunale di Venezia,
pubblicata il 1 dicembre 2022, notificata in data 2 dicembre 2022, accogliere il ricorso avverso
la revoca del permesso di soggiorno presentato dal signor perché la stessa Parte_1
risulta essere fondata da motivi meritevoli di tutela – e coperti da tutela costituzionale
prevalente rispetto a quella invocata dalla pubblica amministrazione.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Voglia la Corte d'appello adita, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa – previo
rigetto dell'istanza cautelare, per il cui accoglimento non sussistono i presupposti di legge -
respingere l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza;
con vittoria di spese
e di onorari.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. In data 6/02/2020 la Questura di Verona notificava a la revoca del Parte_1
permesso di soggiorno a tempo indeterminato n. ottenuto per motivi di famiglia ex Numer_1
2 art. 2, comma 1, lettera b, n. 2 del D. Lgs 30/2007 ottenuto in qualità di unito civilmente a cittadino italiano.
2. Con ricorso si opponeva alla revoca avanti al Tribunale di Verona, Parte_1
inizialmente, e successivamente alla dichiarazione di incompetenza di quest'ultimo, avanti al
Tribunale di Venezia, sviluppando le argomentazioni che a giudizio del ricorrente dovevano essere considerate e ritenute prevalenti rispetto a quanto affermato dal questore in sede di revoca e in particolare la volontà di scontare la pena per i reati commessi, l'esigenza di tutelare la sua omosessualità, che avrebbe comportato dei rischi se fosse tornato in Marocco e la necessità di ricevere delle cure mediche per la sua patologia.
3. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato con comparsa di costituzione e risposta in data 1° febbraio 2022, la quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, richiamando ed argomentando quanto già dedotto dalla Questura Verona e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese di lite.
4. All'udienza del 1° dicembre 2022 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti e in pari data veniva pubblicata l'ordinanza con la quale
Tribunale rigettava la domanda di annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Verona e compensava le spese di lite, sostenendo che
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base di un unico motivo di impugnazione. Con il predetto motivo lamentava l'errata valutazione della commisurazione dei diritti invocati ed illogicità della decisione in quanto l'ordinanza decisoria si basava esclusivamente sulla prevalenza
3 dell'interesse alla sicurezza pubblica rispetto alla esistenza del rapporto di coniugio, che seppur valutato, era stato però invocato dal ricorrente quale elemento concorrente al diritto alla salute ed alla incolumità fisica, che erano stati dal Tribunale solo genericamente affrontati.
6. Si costituiva in giudizio il il quale, ritenendo corretta l'interpretazione data dal CP_1
Tribunale della fattispecie, evidenziava la pericolosità del evincibile dai reati commessi T_
e dalle modalità della loro commissione, tanto più gravi in quanto il cittadino era già unito civilmente con una persona con cui aveva quindi già costituito un nucleo familiare. Ribadiva,
inoltre, che la Commissione territoriale aveva già respinto la domanda di protezione internazionale (nella quale erano stati rappresentati altri fatti rispetto a quelli adesso prospettati)
e che i dedotti problemi di salute erano curabili anche in Marocco, come emergeva dalle fonti disponibili cui faceva espresso richiamo e che, comunque, il ricorrente non aveva mai chiesto un permesso di soggiorno per motivi medici.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 4 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Solo l'appellante depositava la comparsa conclusionale.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione, che è da ritenersi infondato. Lamenta l'appellante che il
Giudice di prime cure ha errato a ritenere la pericolosità sociale del prevalente T_
sull'unione civile dello stesso con cittadino italiano e aggiunge che non avrebbe considerato i rischi derivanti per lo stesso dal ritorno in Marocco, essendo omosessuale ed essendo malato.
4 Ritiene il Collegio che, invece, l'elemento della pericolosità sia stato adeguatamente vagliato dal
Tribunale, non potendo costituire un nucleo familiare, peraltro costituito prima della commissione del reato – con conseguente dimostrazione da parte dello straniero quantomeno di disinteresse per il valore della predetta unione – un salvacondotto per andare esente dalle conseguenze delle proprie azioni anche sul piano della permanenza sul territorio nazionale. Sul
punto la Suprema Corte si è espressa più volte sostenendo che: “In tema di immigrazione,
costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi
familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine
pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o
dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità
competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del
2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva
2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.” (cfr ex pluribus Cass.
Civ. n. 17289/2019).
Nel caso in esame, i reati sono stati commessi dal nel 2019 (il medesimo si era unito T_
civilmente con cittadino italiano nel 2017) e hanno avuto ad oggetto condotte di spaccio di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di applicazione pena n. 1076
dell'11.03.2019, pronunciata dal Tribunale di Brescia, prodotta in giudizio, condannava il cittadino straniero per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” (art. 73
D.P.R. 309/90) e di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.), alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 6.00,00 di multa.
I capi d'imputazioni ascritti al d al suo correo riportavano: T_
5 “A) dei reati di cui agli articoli 110 c.p.c e 73, commi 1 e 4, DPR 9 ottobre 1990 n. 309 perché,
in concorso tra loro, in assenza dell'autorizzazione (…omissis...), detenevano, a fini di spaccio,
all'interno della loro abitazione sita a Brescia, n. 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo
hashish, del peso lordo di circa 100 grammi ciascuno, per un peso lordo complessivo di circa
500 grammi;
B) del delitto di cui all'art. 337 c.p., perché, al fine di opporsi al controllo ed alla sua
identificazione, usava violenza nei confronti dell'App. Sc. (…) e dell'App. (…), in servizio presso
la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Brescia, pubblici ufficiali nel compimento
di un atto di ufficio, spintonandoli e strattonandoli con un impiego di forza fisica diretta a
sottrarsi alla presa per guadagnarsi le fuga;
in particolare colpiva l'App. (…)con calci e pugni,
condotta che causava la rovinosa caduta a terra di entrambi;
resistenza che veniva superata
solo con l'utilizzo delle manette di sicurezza e l'ausilio di altro personale;
fatto commesso in
Brescia il 22.1.2019.
Nella motivazione della sentenza i fatti così venivano accertati: “In particolare, dagli atti di
indagine risulta che nel corso di un controllo di
polizia, in data 22.1.2019 si opponeva al controllo ed all'identificazione con Parte_1
spintonamenti e strattonamenti rivolti all'App. (..) e all'App. (…); il tutto al fine di darsi alla
fuga. Nell'occorso colpiva l …) con calci e pugni, condotta che causava la rovinosa caduta Per_1
a terra tanto del militare quanto dello stesso T_
Nel corso di una successiva perquisizione dell'abitazione in uso ad entrambi gli imputati (sita a
…) era trovato un cospicuo quantitativo di hashish (500 grammi lordi…) e un significativo
quantitativo di cocaina (49 grammi lordi…..), suddivisi in dosi o comunque in singoli panetti e/o
6 involucri; erano inoltre ritrovati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.
(...) Il fine di spaccio in relazione ad entrambe le contestazioni sub capo A) è chiaramente
ricavabile dal confezionamento della droga in dosi pronte per lo smercio, nonché da quanto
osservato dagli operanti poco prima della perquisizione domiciliare, allorché vedevano T_
intrattenersi con un italiano e scambiarsi rapidamente qualcosa, da ritenersi cocaina stante il
successivo rinvenimento indosso all'imputato di tre buste in cellophane contenenti un grammo di
cocaina ciascuna e all'evidenza pronte per l'uso: valgano, a conforto della gravità del quadro
indiziario, anche gli asserti di tale (…)- il quale, sentito a s.i.t. ha riferito di recarsi di frequente
presso l'abitazione dei due marocchini per consumare la droga ivi presente … sì che vi è piena
prova anche di cessioni a titolo gratuito nei confronti di quest'ultimo; non credibili sono, del
resto, le argomentazioni spese in propria difesa da dal momento che appare T_
inverosimile (oltre che contrastante con gli elementi di prova di cui sopra) l'acquisto di un
simile quantitativo di stupefacente in un'unica tranche a fine di scorta per il mero consumo
personale e di “gruppo”, tanto più che lo (…) ha riferito di frequentare l'abitazione dei die
marocchini a fini di consumo di droga da molto tempo (circa sei mesi), dunque da ben prima
dell'acquisto della sostanza in sequestro (acquisto che, secondo il sarebbe avvenuto T_
solo tre mesi fa); d'altra parte, il reddito dichiarato dall'arrestato non appare compatibile con
una simile tipologia di acquisto, se non a voler ritenere, (come è in effetti probabile) l'avvenuto
reimpiego di proventi di attività a loro volta illecite;
quanto alla resistenza a un pubblico
ufficiale, basti il richiamo al quadro indiziario emergente in modo palese dal verbale di arresto.
Decisivo è, in ogni caso, il quadro emerso dall'attività di indagine svolta dai Carabinieri
successivamente ai fatti di causa (v. l'informativa del 20.2.2019 e gli allegati) e attestante
7 l'inserimento di entrambi gli imputati in una vasta rete di spaccio (risultano accertate ben 308
cessioni di cocaina e hashish a plurimi acquirenti, immediatamente prima e persino dopo
l'arresto, tutte gestite da on la collaborazione del cugino (…) anche quando il primo T_
si trovava in regime di arresti domiciliari in provincia di Verona). (…)
Non concedibili e in effetti non richieste le circostanze attenuanti generiche: mancano
elementi positivi degni di valorizzazione in sede extraedittale e va anzi stigma(tizza)ta la
prosecuzione dell'attività illecita anche dopo i fatti di causa (quanto a persino in T_
regime cautelare custodiale).
Così ricostruita la condotta del quando era già unito civilmente con il cittadino italiano T_
(peraltro va rilevato che dal compendio probatorio raccolto e riportato nella Controparte_2
sentenza penale risulta che il viveva con altro connazionale e non con il coniuge), T_
ritiene questa Corte che bene abbia operato la Questura nel revocare il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, non potendo costituire l'unione civile predetta uno scudo per le azioni criminose commesse e un salvacondotto per rimanere nel territorio nazionale. Le condotte di spaccio, nell'ampia rete in cui è stato accertato che il e il cugino connazionale T_
operavano, è reato che desta particolare allarme sociale, comportando rischi non solo per la salute ma in generale per la sicurezza pubblica. Risulta poi che il abbia proseguito la T_
condotta anche a seguito della detenzione domiciliare, sicché il precedente penale citato va valutato con particolare attenzione. Il medesimo non ha esitato a usare violenza contro le forze dell'ordine intervenute, sicchè anche tale profilo della sua personalità non può essere sottovalutato nel valutare il quadro complessivo che ne emerge.
Né del resto, risulta che attualmente il abbia un lavoro e che disponga di fonti di reddito T_
8 lecite, essendosi limitato a dichiarare nell'impugnazione che, avendo scontato la pena comminata, ha intenzione di continuare la convivenza con l'unito civilmente, curare la sua patologia e iniziare a lavorare, essendo rimaste, però, tali allegazioni solamente su un piano meramente assertivo.
Quanto agli ulteriori profili di censura mossi dall'appellante alla pronuncia impugnata si rileva quanto segue.
In primo luogo, in relazione alle allegazioni relative all'omosessualità del si osserva T_
che la protezione internazionale è già stata dal medesimo in precedenza richiesta e rigettata
(senza neppure che l'omosessualità venisse all'epoca evidenziata) e, comunque, non si ritiene sia questa la sede in cui valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale concessione di tale misura, avendo ad oggetto il presente giudizio solo l'accertamento dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato concesso al in ragione della sua T_
unione civile con cittadino italiano, che, per la pericolosità sociale del medesimo di cui si è dato conto, correttamente è stata disposta dalla Questura di Verona.
In secondo luogo, in relazione alle condizioni di salute del si osserva nel merito che la T_
malattia di cui soffre è curata anche in Marocco, come risulta dalle fonti aperte citate dalla
Questura e richiamate dal Tribunale nella sua pronuncia e, comunque, non è nuovamente questa la sede in cui verificare gli eventuali presupposti perché il presente giudizio non ha ad oggetto un eventuale rigetto dell'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi di salute, ma riguarda solo l'accertamento dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno a tempo indeterminato concesso al in ragione della sua unione civile con cittadino italiano. T_
Qualora il medesimo abbia in seguito presentato o presenti la predetta domanda potrà essere
9 condotta dalla Questura di Verona ulteriore istruttoria sul punto, senza per questo dover ritenere che la revoca disposta dalla Questura sconti dei profili di illegittimità, avendo la stessa comunque esaminato anche le questioni che pur esulano dai profili strettamente inerenti alle ragioni per cui il permesso di soggiorno è stato revocato al consistenti nel grave T_
precedente penale che lo ha coinvolto nel 2019 e nella condivisibile prognosi di persistenza della pericolosità sociale da parte del predetto.
Per tali ragioni il motivo di impugnazione non può essere accolto sotto nessun profilo.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle cause di valore indeterminabile complessità bassa, per le fasi di studio e introduttiva,
esclusa invece la fase istruttoria non tenutasi ed esclusa la fase decisionale, in ragione dell'assenza di note scritte contenenti le conclusioni e di scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
da parte del . CP_1
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame, ove dovuto il contributo unificato per la materia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
10 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 3.476,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame, ove dovuto in regione della materia trattata.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi ivi menzionati, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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