Articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 marzo 1992
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Versione
28 febbraio 2010
Art. 8. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attivita', allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
(( 1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri )) 2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facolta' di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2010
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