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6 aprile 2001
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1 agosto 2002
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1 luglio 2004
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Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.(2)
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2002, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2004, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziche' entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2002, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2004, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziche' entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.
Commentari • 9
- 1. Retroattività dell'overruling in materia processualehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 2.6532135
[…] Cost. 10 luglio 2002, n. 394, con la quale la Consulta dichiarava illegittimo l'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 nella parte in cui disponeva l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (che riconoscono efficacia di giudicato alla sentenza penale di condanna – e dunque di patteggiamento, ex art. 445, co. 1-bis, c.p.p. – nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all'emanazione del nuovo provvedimento. […]
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Giurisprudenza • 143
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/01/2022, n. 290Provvedimento: […] Il ricorrente lamenta, nella sostanza, la mancata adozione di un previo procedimento disciplinare, ritenendo inapplicabile l'automatismo di cui all'art. 32 quinquies c.p. giusta il disposto di cui all'art. 10 della legge n. 97 del 2001 recante la disciplina transitoria di applicabilità di tale norma. […] Secondo il ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo per contrarietà al disposto di cui all'art. 10 della legge n.97 del 2001 in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione dell'addebito disciplinare anziché disporre la cessazione dal servizio del dipendente.Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- incompatibilità rapporto di impiego·
- principio tempus regit actum·
- condanna penale definitiva·
- procedimento disciplinare·
- art. 32 quinquies c.p.·
- giudicato penale·
- legge n. 97/2001·
- estinzione rapporto di lavoro·
- reato di corruzione