Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2012, n. 18583
CASS
Sentenza 29 ottobre 2012

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Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 28
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2012, n. 18583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18583
Data del deposito : 29 ottobre 2012

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