Sentenza 29 ottobre 2012
Massime • 1
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6516 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17827/2019 proposto da: Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge; – ricorrente – contro H.S., rappresentato e difeso dall'avv. Felice Patruno, (Pec: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2012, n. 18583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18583 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU (FBN GPP 64H221 I158D), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via Zara n. 13, presso lo studio legale Fonzi, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Napolitano Francesco;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 710/2011 depositato in data 18 luglio 2011, emesso nel procedimento iscritto al n. 520/2009 R.V.G..
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 luglio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2009 presso la Corte d'appello di Ancona, IA IU ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per la irragionevole durata di un procedimento penale al quale era stato sottoposto, definito con sentenza di condanna resa in data 8 ottobre 2008 dalla Corte d'appello di Bologna, di parziale riforma della precedente condanna di cui alla sentenza del Tribunale della medesima città in data 8 luglio 1998. La Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva avuto conoscenza legale dello svolgimento di indagini a suo carico con la citazione per l'udienza dibattimentale dinnanzi al Tribunale in data 13 novembre 1996; ha quindi ritenuto che la durata ragionevole del processo, di non particolare complessità, avrebbe dovuto essere di tre anni per il primo grado, di due per l'appello e di uno per la cassazione (giudizio, quest'ultimo, che si sarebbe concluso con sentenza del 7 luglio 2010). Quindi, accertata in ventiquattro anni la durata complessiva del giudizio penale presupposto, e detratti i sei anni di durata ragionevole, la Corte d'appello ha determinato in diciotto anni la protrazione irragionevole del processo e ha liquidato un indennizzo di 10.800, Euro, ottenuto sulla base di un parametro di 600,00 Euro per anno di ritardo, tenuto conto del fatto che il giudizio si è concluso con l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente.
Quanto alle spese, la Corte d'appello, rilevato che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 il pagamento delle spese, da porsi a carico della parte non ammessa al patrocinio e a favore di quella ammessa, dovrebbe essere eseguito a favore dello Stato, ha ritenuto, stante la coincidenza della parte tenuta al pagamento con quella che dello stesso pagamento dovrebbe essere beneficiarla, di non poter provvedere.
Per la cassazione di questo decreto IA IU ha proposto ricorso sulla base di due motivi. L'amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione della L. n. 89 del 2001 e dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), il ricorrente lamenta la esiguità dell'indennizzo, rilevando che lo stesso avrebbe dovuto essere determinato in misura pari a 1000,00 - 1.500,00 Euro per anno di ritardo, non apparendo sufficiente la giustificazione addotta - e cioè l'essersi il procedimento concluso con una statuizione di condanna - a fondare la riduzione dell'indennizzo rispetto ai detti parametri. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione in ordine alle spese, non liquidate in forza di una erronea interpretazione della citata disposizione, la quale stabilisce che "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".
Il primo motivo del ricorso è fondato.
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili, e tale regola di applicazione della legge nazionale, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica, inerendo ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile in sede di legittimità. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva liquidato l'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale in Euro 750,00 per tre anni di ritardo di un processo penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato; la Corte, ripercorrendo gli arresti della Corte di Strasburgo, ha individuato nell'importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell'indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale , da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia). (Cass. n. 1630 del 2006). In sostanza, pur se l'importo dell'indennizzo può essere ridotto rispetto all'indicato parametro, la deroga agli standards indicati dalla Corte Europea e dalla giurisprudenza di questa Corte necessita di adeguata motivazione;
e tale motivazione tanto più deve essere adeguata nel caso in cui si discuta della irragionevole durata di un procedimento penale, in considerazione della rilevante incidenza di tale procedimento sulla dignità delle persone che ad esso sono sottoposte.
Orbene, nel caso di specie, la riduzione è stata operata dalla Corte d'appello avuto riguardo all'esito del giudizio penale, che è stato di condanna dell'imputato. Tuttavia, l'esito del giudizio non costituisce, di norma, un idoneo criterio di riduzione del pregiudizio patito per la irragionevole durata del giudizio stesso;
e ciò tanto più in caso di procedimento penale, in riferimento al quale è controverso se la conclusione del procedimento con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione possa essere idonea a giustificare la esclusione dell'indennizzo, mentre nessuna analoga valutazione risulta espressa per l'ipotesi in cui il processo si concluda con l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Del resto, nel provvedimento impugnato non viene in alcun modo ipotizzato che la irragionevole durata del procedimento potesse essere ascritta ad intenti dilatori dell'odierno ricorrente.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso non comporta l'assorbimento del secondo, il quale, pur avendo ad oggetto la statuizione sulle spese adottata dalla Corte d'appello, pone una questione che necessita di essere esaminata.
Come si è visto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese, erroneamente facendo applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art.133 a norma del quale "il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato", così dando luogo, di fatto, ad una compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
La disposta motivata statuizione di non luogo a provvedere sulle spese è conforme alla lettera dell'art. 133. Nel caso di specie, infatti, posto che parte soccombente era il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio.
Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'art. 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Il Collegio ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione in ordine all'indennizzo spettante al ricorrente. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012