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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/09/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 925/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 925/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.05.2025, da
nata a [...] il 3-2 1967 e residente a [...], c.f. Parte_1
CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 18, c.f. , CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Russo ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Via Piermarini n. 24, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Foligno (atto n. 31, parte II,
Serie A, anno 2012); in regime di comunione legale dei beni;
con i figli: , nato il [...] e nata il [...], entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. i sigg.ri e a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 Parte_2 si danno reciprocamente consenso e autorizzazione a vivere separati, ognuno per proprio conto, promettendosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare ogni e qualsiasi variazione dei rispettivi domicili e residenze;
2. la casa coniugale, ubicata in Foligno (PG) via degli Eroi n. 18, unitamente ai beni mobili che la corredano, viene assegnata in abitazione alla sig.ra che la abiterà con i figli Parte_1 maggiorenni, considerata la comodità e la disponibilità di stanze, mentre il sig. Parte_2 provvederà a trasferire la propria abitazione in Foligno, via Monte Faeto n. 1, nonchè al ritiro dei suoi effetti personali ancora allocati nella casa familiare unitamente al PC e ad alcuni attrezzi sportivi:
3. il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli non ancora indipendenti Parte_2 economicamente versando direttamente a ciascuno di loro la somma mensile di Euro 300,00
(trecento/00) entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico sui rispettivi c/c accesi presso Unicredit
Filiale di Corvia n. 107203748 (intestato a ) e n. 106835004 (intestato a ); Per_1 Per_2
4. considerata la maggiore età dei figli, il padre potrà vederli liberamente previo accordo con gli stessi;
5. le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, mentre tutte le spese sostenute per
i figli (nessuna esclusa), canoni di locazione e rette universitarie, spese mediche, spese per l'acquisto di libri, indumenti personali, bollette telefoniche delle sim, partecipazione ad eventi ecc., saranno divise al 50 % dai genitori;
sul punto i coniugi rinviano per la individuazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie al Protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Perugia;
6. con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare e avere e di essere, così, integralmente soddisfatti, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7. si dichiarano, pertanto, entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono per ratifica riservandosi, eventualmente, di chiedere successive modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 ter c.c. e degli art. 710 e 711 comma 5
c.p.c.; pagina 2 di 4
8. le spese e competenze legali sono sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna”.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e considerato che i figli della coppia sono maggiorenni seppur non economicamente autosufficienti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data in data 14.07.2012 in Foligno (atto n. 31, parte II, Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 3 di 4 scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 19.09.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 925/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
23.05.2025, da
nata a [...] il 3-2 1967 e residente a [...], c.f. Parte_1
CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 18, c.f. , CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Russo ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Via Piermarini n. 24, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Foligno (atto n. 31, parte II,
Serie A, anno 2012); in regime di comunione legale dei beni;
con i figli: , nato il [...] e nata il [...], entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. i sigg.ri e a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 Parte_2 si danno reciprocamente consenso e autorizzazione a vivere separati, ognuno per proprio conto, promettendosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare ogni e qualsiasi variazione dei rispettivi domicili e residenze;
2. la casa coniugale, ubicata in Foligno (PG) via degli Eroi n. 18, unitamente ai beni mobili che la corredano, viene assegnata in abitazione alla sig.ra che la abiterà con i figli Parte_1 maggiorenni, considerata la comodità e la disponibilità di stanze, mentre il sig. Parte_2 provvederà a trasferire la propria abitazione in Foligno, via Monte Faeto n. 1, nonchè al ritiro dei suoi effetti personali ancora allocati nella casa familiare unitamente al PC e ad alcuni attrezzi sportivi:
3. il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli non ancora indipendenti Parte_2 economicamente versando direttamente a ciascuno di loro la somma mensile di Euro 300,00
(trecento/00) entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico sui rispettivi c/c accesi presso Unicredit
Filiale di Corvia n. 107203748 (intestato a ) e n. 106835004 (intestato a ); Per_1 Per_2
4. considerata la maggiore età dei figli, il padre potrà vederli liberamente previo accordo con gli stessi;
5. le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, mentre tutte le spese sostenute per
i figli (nessuna esclusa), canoni di locazione e rette universitarie, spese mediche, spese per l'acquisto di libri, indumenti personali, bollette telefoniche delle sim, partecipazione ad eventi ecc., saranno divise al 50 % dai genitori;
sul punto i coniugi rinviano per la individuazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie al Protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Perugia;
6. con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di dare e avere e di essere, così, integralmente soddisfatti, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7. si dichiarano, pertanto, entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono per ratifica riservandosi, eventualmente, di chiedere successive modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 ter c.c. e degli art. 710 e 711 comma 5
c.p.c.; pagina 2 di 4
8. le spese e competenze legali sono sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna”.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e considerato che i figli della coppia sono maggiorenni seppur non economicamente autosufficienti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data in data 14.07.2012 in Foligno (atto n. 31, parte II, Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 3 di 4 scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 19.09.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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