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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5172/2023 promossa da:
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in loc. Baldelli n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBARA CALZINI, elettivamente domiciliato in Castiglione del Lago Via del Progresso n. 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Castiglione del Lago (PG), alla Via Cairoli n. 19/C, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO
ALUNNO ROSSETTI, elettivamente domiciliata in Perugia, alla Via Manfredo Fanti n. 6, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti : come da accordo congiunto sottoscritto in data 25.11.2024 depositato per l'udienza del 5.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi IG. e IG.ra hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Castiglione del Lago (PG), il 1° giugno 1986 ( trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo comune al n. 14, p. II s. A., anno 1986). Dall'unione sono nati i figli il 27.5.1987 Per_1
e l'8.11.1989, attualmente maggiorenni ed autosufficienti economicamente. Con ricorso Per_2 diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che in data 12.7.2021 il Parte_1
pagina 1 di 5 Tribunale di Perugia con sentenza resa nel procedimento iscritto al nr. 646/2018, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con rigetto delle reciproche domande di addebito e di assegno di mantenimento in favore della moglie. Dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione e, pertanto, stante la decorrenza del termine di legge, ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che non ha Controparte_1 contestato la domanda di divorzio ma, in punto di questioni accessorie, ha chiesto riconoscersi in suo favore, assegno divorzile di euro 600,00 mensili, sia per il peggioramento, rispetto all'epoca della separazione, delle proprie condizioni economiche dovute alla riduzione dell'orario di lavoro e dunque della retribuzione annua, sia per il contributo fornito in costanza di matrimonio, alle esigenze del nucleo familiare. All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione ( non riuscito). Rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti è stata fissata udienza per la remissione in decisione della causa. Decorso il termine per il deposito di memorie conclusionali le parti hanno comunicato di aver raggiunto, nelle more, soluzione concordata e previa precisazione di conclusioni congiunte ne hanno chiesto l'accoglimento. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, numero 2, lettera b) L.
n.898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza – non contestata tra le parti – per il periodo previsto dalla legge. Del resto, attese le risultanze ed il comportamento delle parti in sede processuale, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, a fronte dell'aspetto controverso tra le stesse inerente la spettanza o meno di assegno divorzile in favore della resistente, hanno raggiunto soluzione “ bonaria” e, segnatamente, hanno così formalizzato le loro conclusioni : “ .. Non sussistendo residui rapporti attinenti al patrimonio mobiliare comune dei coniugi, le parti convengono che, a definitiva ed integrale reciproca definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi in costanza di matrimonio, in attuazione dei presenti accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, daranno corso al trasferimento immobiliare di seguito specificato, operando la satisfattiva ripartizione dei diritti relativi all'immobile in comproprietà tra i coniugi medesimi Sotto tale profilo, i coniugi confermano che detta ripartizione costituisce condizione essenziale ed imprescindibile della cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi dunque come connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e, come detto, alla definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi.
In particolare, i coniugi, per le predette finalità conciliative, stabiliscono dunque quanto appresso. IT
IG. (C.F. ), quale proprietario al 50% dell'immobile sito in Parte_1 C.F._1
Castiglione del Lago in Via Cairoli, già adibito ad abitazione familiare, con la sottoscrizione del presente atto assume l'impegno di cedere in favore della moglie IG.ra i pieni Controparte_1 diritti di proprietà a lui spettanti su suddetto immobile, nell'ambito, come detto, della regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ai fini del trasferimento, il pagina 2 di 5 IG. dichiara di rinunciare al reale valore economico della quota di Parte_1 sua proprietà, accettando di venderla alla IG.ra per Controparte_1 un corrispettivo di €32.500,00. La IG.ra (C.F. accetta Controparte_1 CodiceFiscale_3 il trasferimento della proprietà della quota di proprietà dell'immobile nello stato di fatto di diritto in cui si trova, impegnandosi a versare il corrispettivo convenuto, pari ad € 32.500,00, con le seguenti modalità:
- €15.000,00 entro la data del 05.12.2024; 5.000,00 entro il mese di gennaio 2025;
- i restanti € 12.500,00 euro alla stipula dell'atto di trasferimento, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla emissione della sentenza di divorzio;
I coniugi convengono, al riguardo che il trasferimento della proprietà sarà perfezionato con separato atto pubblico da stipulare, come detto, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, per il tramite di Notaio scelto dalla parte acquirente che ne sosterrà le spese.
Dal canto suo la IG.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di corresponsione da parte CP_1 del IG. dell'assegno divorzile;
3. Le parti, nel ribadire che le clausole del presente accordo Parte_1 sono essenziali cd imprescindibili e comunque il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, precisano che i diritti immobiliari oggetto della suddetta attribuzione ed assegnazione sono costituiti da: diritti di piena proprietà in misura del 50% spettanti al IG. (C.F. Parte_1
) sull'immobile ad uso abitativo, così censito al N.C.E.U.del Comune di C.F._1
Castiglione del Lago (PG: Foglio 59 particella 25 sub 6 piano 1 categ. A/3 classe 5 vani 5 rendita catastale Euro 348,61; Foglio 59 particella 25 sub 9 piano S categ. C/6 classe 6 cons. 55 mq.
Rendita catastale Euro 96,58. Foglio 59 particella 25 sub 17-18 terreno.)
L'immobile verrà ceduto con ogni accessione e pertinenza, servitù attive e passive, azioni, diritti, ivi compresi il terreno circostante;
4. I coniugi dichiarano, riconoscono e si danno reciprocamente atto che quanto pattuito ai punti che precedono contempera equamente i rispettivi diritti ed interessi e che per effetto delle dette pattuizioni è stato tra loro definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e pertanto dichiarano e riconoscono di non avere più nulla a carattere non pretendere, l'uno dall'altra, né in virtù del pregresso rapporto matrimoniale, né
d altro titolo. I coniugi dichiarano, altresì, espressamente che l'accordo patrimoniale è elemento funzionali ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, allo scopo dell' applicazione dell'esenzione fiscale da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa in applicazione del disposto di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni;
I coniugi prestano reciprocamente la loro accettazione ed il proprio consenso in ordine alla causa, alla finalità ed al contenuto delle cessioni ed attribuzioni.
Tutto ciò premesso, i IG.ri e come Parte_1 Controparte_1 rappresentati, congiuntamente concludono affinché venga sopra pronunciata sentenza cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte sopra riportate e
CHIEDONO che il Tribunale adito, preso atto della richiesta di trasformazione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da unilaterale in consensuale formulata da entrambe le parti e ritenutane la ritualità, voglia: emettere sentenza che pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGg.ri c secondo il rito Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 concordatario in Castiglione del lago in data 1.06.1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castiglione del Lago (PG) anno 1986 p. T1 s.a. , atto n. 14,e per l'effetto, - ordinare all'ufficio di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago di provvedere alla annotazione della sentenza negli appositi registri - I coniugi chiedono inoltre che venga dichiarato l'affidamento alla CP_ IG.ra del cane razza border collie di nome , con obbligo a carico del IG. CP_1 Parte_1 di effettuare le necessarie comunicazioni all'ASL competente e all'anagrafe canina per il trasferimento della titolarità dell'animale. Le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti”
.
In sintesi è stato previsto l'impegno – da formalizzarsi avanti a Notaio – da parte del ricorrente di cedere alla moglie, “ causa familiae”, il 50% dei diritti di proprietà a lui spettanti sull'abitazione familiare ( attualmente in regime di comproprietà) a fronte della rinuncia, da parte della moglie, della domanda di assegno divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto “ l'affidamento” alla resistente del cane CP_
e la rinuncia da parte della resistente alla domanda di assegno divorzile ( con conseguente cessazione della materia del contendere).
Le condizioni concordate possono essere “ ratificate” dal Tribunale apparendo funzionali alla soluzione della controversia familiare ed espressione dell'autonomia privata delle parti con natura obbligatoria degli impegni assunti ( con impegno alla stipula dell'atto di trasferimento avanti a CP_ Notaio). Quanto all'affidamento del cane si prende atto dell'accordo tra le parti.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la Parte_1
IG.ra i quali hanno contratto matrimonio Castiglione del Lago (PG), il 1° Controparte_1 giugno 1986 ( trascritto al n. 14, p. II, s. A., anno 1986, registro atti di stato civile del Comune di
Castiglione del Lago, anno 1986) ;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3) Ratifica le condizioni accessorie concordate tra le parti come da accordo sottoscritto in data
25.11.2024 depositato per l'udienza del 5.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
4) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo ( limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago per le trascrizioni ed annotazioni di legge.
pagina 4 di 5 Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia, 22.1.2025 Il Presidente rel.
Loredana Giglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5172/2023 promossa da:
( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in loc. Baldelli n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBARA CALZINI, elettivamente domiciliato in Castiglione del Lago Via del Progresso n. 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Castiglione del Lago (PG), alla Via Cairoli n. 19/C, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO
ALUNNO ROSSETTI, elettivamente domiciliata in Perugia, alla Via Manfredo Fanti n. 6, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti : come da accordo congiunto sottoscritto in data 25.11.2024 depositato per l'udienza del 5.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi IG. e IG.ra hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Castiglione del Lago (PG), il 1° giugno 1986 ( trascritto nei registri dello Stato Civile del relativo comune al n. 14, p. II s. A., anno 1986). Dall'unione sono nati i figli il 27.5.1987 Per_1
e l'8.11.1989, attualmente maggiorenni ed autosufficienti economicamente. Con ricorso Per_2 diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che in data 12.7.2021 il Parte_1
pagina 1 di 5 Tribunale di Perugia con sentenza resa nel procedimento iscritto al nr. 646/2018, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con rigetto delle reciproche domande di addebito e di assegno di mantenimento in favore della moglie. Dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione e, pertanto, stante la decorrenza del termine di legge, ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che non ha Controparte_1 contestato la domanda di divorzio ma, in punto di questioni accessorie, ha chiesto riconoscersi in suo favore, assegno divorzile di euro 600,00 mensili, sia per il peggioramento, rispetto all'epoca della separazione, delle proprie condizioni economiche dovute alla riduzione dell'orario di lavoro e dunque della retribuzione annua, sia per il contributo fornito in costanza di matrimonio, alle esigenze del nucleo familiare. All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione ( non riuscito). Rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti è stata fissata udienza per la remissione in decisione della causa. Decorso il termine per il deposito di memorie conclusionali le parti hanno comunicato di aver raggiunto, nelle more, soluzione concordata e previa precisazione di conclusioni congiunte ne hanno chiesto l'accoglimento. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, numero 2, lettera b) L.
n.898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza – non contestata tra le parti – per il periodo previsto dalla legge. Del resto, attese le risultanze ed il comportamento delle parti in sede processuale, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti, a fronte dell'aspetto controverso tra le stesse inerente la spettanza o meno di assegno divorzile in favore della resistente, hanno raggiunto soluzione “ bonaria” e, segnatamente, hanno così formalizzato le loro conclusioni : “ .. Non sussistendo residui rapporti attinenti al patrimonio mobiliare comune dei coniugi, le parti convengono che, a definitiva ed integrale reciproca definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi in costanza di matrimonio, in attuazione dei presenti accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, daranno corso al trasferimento immobiliare di seguito specificato, operando la satisfattiva ripartizione dei diritti relativi all'immobile in comproprietà tra i coniugi medesimi Sotto tale profilo, i coniugi confermano che detta ripartizione costituisce condizione essenziale ed imprescindibile della cessazione degli effetti civili del matrimonio, da intendersi dunque come connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e, come detto, alla definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi.
In particolare, i coniugi, per le predette finalità conciliative, stabiliscono dunque quanto appresso. IT
IG. (C.F. ), quale proprietario al 50% dell'immobile sito in Parte_1 C.F._1
Castiglione del Lago in Via Cairoli, già adibito ad abitazione familiare, con la sottoscrizione del presente atto assume l'impegno di cedere in favore della moglie IG.ra i pieni Controparte_1 diritti di proprietà a lui spettanti su suddetto immobile, nell'ambito, come detto, della regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ai fini del trasferimento, il pagina 2 di 5 IG. dichiara di rinunciare al reale valore economico della quota di Parte_1 sua proprietà, accettando di venderla alla IG.ra per Controparte_1 un corrispettivo di €32.500,00. La IG.ra (C.F. accetta Controparte_1 CodiceFiscale_3 il trasferimento della proprietà della quota di proprietà dell'immobile nello stato di fatto di diritto in cui si trova, impegnandosi a versare il corrispettivo convenuto, pari ad € 32.500,00, con le seguenti modalità:
- €15.000,00 entro la data del 05.12.2024; 5.000,00 entro il mese di gennaio 2025;
- i restanti € 12.500,00 euro alla stipula dell'atto di trasferimento, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla emissione della sentenza di divorzio;
I coniugi convengono, al riguardo che il trasferimento della proprietà sarà perfezionato con separato atto pubblico da stipulare, come detto, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, per il tramite di Notaio scelto dalla parte acquirente che ne sosterrà le spese.
Dal canto suo la IG.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di corresponsione da parte CP_1 del IG. dell'assegno divorzile;
3. Le parti, nel ribadire che le clausole del presente accordo Parte_1 sono essenziali cd imprescindibili e comunque il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, precisano che i diritti immobiliari oggetto della suddetta attribuzione ed assegnazione sono costituiti da: diritti di piena proprietà in misura del 50% spettanti al IG. (C.F. Parte_1
) sull'immobile ad uso abitativo, così censito al N.C.E.U.del Comune di C.F._1
Castiglione del Lago (PG: Foglio 59 particella 25 sub 6 piano 1 categ. A/3 classe 5 vani 5 rendita catastale Euro 348,61; Foglio 59 particella 25 sub 9 piano S categ. C/6 classe 6 cons. 55 mq.
Rendita catastale Euro 96,58. Foglio 59 particella 25 sub 17-18 terreno.)
L'immobile verrà ceduto con ogni accessione e pertinenza, servitù attive e passive, azioni, diritti, ivi compresi il terreno circostante;
4. I coniugi dichiarano, riconoscono e si danno reciprocamente atto che quanto pattuito ai punti che precedono contempera equamente i rispettivi diritti ed interessi e che per effetto delle dette pattuizioni è stato tra loro definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e pertanto dichiarano e riconoscono di non avere più nulla a carattere non pretendere, l'uno dall'altra, né in virtù del pregresso rapporto matrimoniale, né
d altro titolo. I coniugi dichiarano, altresì, espressamente che l'accordo patrimoniale è elemento funzionali ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, allo scopo dell' applicazione dell'esenzione fiscale da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa in applicazione del disposto di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni;
I coniugi prestano reciprocamente la loro accettazione ed il proprio consenso in ordine alla causa, alla finalità ed al contenuto delle cessioni ed attribuzioni.
Tutto ciò premesso, i IG.ri e come Parte_1 Controparte_1 rappresentati, congiuntamente concludono affinché venga sopra pronunciata sentenza cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte sopra riportate e
CHIEDONO che il Tribunale adito, preso atto della richiesta di trasformazione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da unilaterale in consensuale formulata da entrambe le parti e ritenutane la ritualità, voglia: emettere sentenza che pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGg.ri c secondo il rito Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 concordatario in Castiglione del lago in data 1.06.1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castiglione del Lago (PG) anno 1986 p. T1 s.a. , atto n. 14,e per l'effetto, - ordinare all'ufficio di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago di provvedere alla annotazione della sentenza negli appositi registri - I coniugi chiedono inoltre che venga dichiarato l'affidamento alla CP_ IG.ra del cane razza border collie di nome , con obbligo a carico del IG. CP_1 Parte_1 di effettuare le necessarie comunicazioni all'ASL competente e all'anagrafe canina per il trasferimento della titolarità dell'animale. Le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti”
.
In sintesi è stato previsto l'impegno – da formalizzarsi avanti a Notaio – da parte del ricorrente di cedere alla moglie, “ causa familiae”, il 50% dei diritti di proprietà a lui spettanti sull'abitazione familiare ( attualmente in regime di comproprietà) a fronte della rinuncia, da parte della moglie, della domanda di assegno divorzile. Le parti hanno, inoltre, chiesto “ l'affidamento” alla resistente del cane CP_
e la rinuncia da parte della resistente alla domanda di assegno divorzile ( con conseguente cessazione della materia del contendere).
Le condizioni concordate possono essere “ ratificate” dal Tribunale apparendo funzionali alla soluzione della controversia familiare ed espressione dell'autonomia privata delle parti con natura obbligatoria degli impegni assunti ( con impegno alla stipula dell'atto di trasferimento avanti a CP_ Notaio). Quanto all'affidamento del cane si prende atto dell'accordo tra le parti.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il IG. e la Parte_1
IG.ra i quali hanno contratto matrimonio Castiglione del Lago (PG), il 1° Controparte_1 giugno 1986 ( trascritto al n. 14, p. II, s. A., anno 1986, registro atti di stato civile del Comune di
Castiglione del Lago, anno 1986) ;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
3) Ratifica le condizioni accessorie concordate tra le parti come da accordo sottoscritto in data
25.11.2024 depositato per l'udienza del 5.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
4) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo ( limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago per le trascrizioni ed annotazioni di legge.
pagina 4 di 5 Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia, 22.1.2025 Il Presidente rel.
Loredana Giglio
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