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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2014/2023, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Asti alla Via G. Ferrero n.15 presso lo studio dell'Avv. Silvia Tenti, cod. che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
V.se, via XX Settembre 2, rappresentato e difeso, per procura telematica agli atti, dall' Avv. Silvia
Cagna(Cod. Fisc.: ) del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli, Via L. Ariosto CodiceFiscale_3
50, ove è elettivamente domiciliato
- resistente - CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. Persona_1
RAFFAELLA MERLO
***
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE
Voglia la S.V.I., disattesa ogni avversa e contraria istanza, rigettate le argomentazioni di parte convenuta e disposta la chiusura del percorso di monitoraggio e presa in carico dei Servizi Sociali di
Acqui Terme e della Asl della SI.ra e della minore : Parte_1 Persona_1
a. Confermare il collocamento della minore presso l'abitazione della madre in Persona_1
Asti al Corso Venezia n.4;
b. Disporre, a seguito di prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei
Servizi Sociali e dei Servizi ASL coinvolti nei percorsi dei due genitori, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre;
Persona_1 Parte_1
c. Disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento non inferiore ad € 200,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge;
d. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria, nella misura del 50% ciascuno;
e. Confermare la liberalizzazione del regime di visite del SI. come indicate nelle Parte_2
note congiunte depositate dalle parti, secondo il calendario ivi indicato, con la seguente modifica:
1. il SI. a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, provvederà a Per_1
prendere presso l'abitazione della SI.ra portarla con sé presso la sua Per_1 Pt_1
abitazione in Trino Vercellese e riportarla entro la serata alle ore 19, al fine di abituarla alla sua abitazione ed a tempi prolungati di lontananza dalla madre. Una volta che la bambina si sarà abituata a restare col padre, verranno introdotti i pernottamenti, che verranno concordati tra le parti anche a seguito di quanto potrà essere consigliato dai Servizi Sociali;
2. Le parti potranno concordare preventivamente differenti modalità di prelievo e di accompagnamento della minore presso la madre. Allo stesso modo provvederanno a concordare i tempi di permanenza durante la pausa scolastica estiva, e ad alternare, perfezionati i pernottamenti, le giornate di festività da calendario;
f. Dare atto e confermare che le parti con le note congiunte depositate il 12 marzo 2024 hanno CP_ concordato e stabilito che SI.ra richieda all' l'assegno universale per i figli nella Pt_1
misura del 100%, sottoscrivendo il SI. il relativo assenso, e che la ricorrente ha già Per_1
iniziato a percepirlo in tale misura;
g. Per quanto riguarda il regime delle spese del giudizio, ci si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale adìto.
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, Nel merito: - disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e l'esercizio Per_1
congiunto della potestà genitoriale con particolare riguardo alla necessità di decisioni congiunte per quanto riguarda le scelte educative, scolastiche, di cura, di indirizzo religioso nonché quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza della minore;
- disporre che il padre possa trascorrere con la minore fine settimana alternati, dal venerdì sera -se compatibile con gli orari di lavoro- o –al più tardi- dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20.30/21, occupandosi di far cenare la bambina prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
-disporre che entrambi i genitori si facciano equamente carico delle trasferte Trino /Asti, per esempio incontrandosi a metà strada o alternando l'intera trasferta in andata o ritorno;
- disporre che la minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
che trascorra con il padre l'intero periodo delle festività Pasquali ed ogni altra festività che comporti uno stop scolastico/didattico per più di un giorno (ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc); - disporre che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
- porre a carico del padre un omnicomprensivo contributo al mantenimento della minore pari ad € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno universale per i figli sia devoluto interamente ed esclusivamente alla sig.ra con rinuncia del sig. alla propria quota del 50%; - Pt_1 Per_1
proseguire il monitoraggio sul nucleo materno al fine di supportare la madre e la minore nel prosieguo dei relativi percorsi. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 ed oltre IVA e CAP ex lege. CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione della minore presso la madre.
- Disporre la liberalizzazione delle visite del padre secondo gli accordi intervenuti tra i genitori, con graduale introduzione del pernotto. - Continuare la presa in carico di entrambi i genitori da parte Cont dei SS competenti per territorio - Confermare la presa in carico da parte della er la minore.
- Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia nella misura ritenuta equa e di giustizia Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.473 bis n.47 e segg. c.p.c., la SI.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Alessandria al fine di chiedere l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore la Per_1
regolamentazione degli incontri padre figlia e la fissazione di un contributo economico a carico del genitore non collocatario.
Esponeva parte ricorrente che a seguito dell' apertura di procedimento a tutela della minore il nucleo madre-figlia veniva collocato presso una Comunità terapeutica;
espletato il Per_1
percorso di presa in carico delle rispettive figure genitoriali, il Tribunale per i Minorenni di Torino, in chiusura di provvedimento disponeva l'affidamento della minore agli zii materni, con possibilità per la madre di tenerla con sé incaricando i Servizi di proseguire nel monitoraggio e la presa in carico per la definitiva liberalizzazione e collocamento della minore presso la madre. In relazione al padre, lo stesso doveva proseguire attraverso incontri in spazio neutro.
Evidenziava parte ricorrente che nelle more dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, i tempi di permanenza di con la madre erano stati gradualmente aumentati, a seguito Per_1
dei positivi riscontri non solo in relazione al percorso di presa in carico della madre presso il SERD di Acqui Terme, ma altresì degli esiti positivi della graduale liberalizzazione degli incontri madre- figlia, che imponevano il trasferimento definitivo della bambina presso la stessa.
Gli incontri col padre proseguivano nella già prestabilita misura di uno ogni quindici giorni in luogo neutro.
Costituitasi la curatrice speciale della minore ed il resistente sig. all'esito della Controparte_1
prima udienza ed incaricati i Servizi di depositare relazioni aggiornate, con ordinanza del 10 gennaio 2024 il Tribunale disponeva la presa in carico da parte dei SS.SS. competenti di entrambi i genitori e della minore, indicando gli specifici percorsi di valutazione e sostegno per entrambe le parti, con deposito di relazioni aggiornate da parte dei medesimi servizi. All'udienza del 6 marzo 2024 le parti chiedevano termine per deposito di conclusioni congiunte, che venivano ritualmente depositate e con le quali si chiedeva la collocazione della minore presso la madre, la liberalizzazione degli incontri padre-figlia secondo l'accordo ivi trasfuso, ed ulteriori misure concordate.
Con decreto del 19 marzo 2024, il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte, disponeva il collocamento della minore presso la madre e la liberalizzazione degli Per_1
incontri padre-figlia secondo il calendario concordato tra le parti.
Successivamente all'udienza del 2 luglio 2024, il Tribunale disponeva la presa in carico del SI.
e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Casale Monferrato;
disponeva Per_1
inoltre la presa in carico del SI. presso il SERD di Casale, con onere dei predetti servizi di Per_1
depositare relazione aggiornata entro il 5 settembre 2024.
Proseguiva la presa in carico della ricorrente e della minore da parte dell'ASCA di Acqui Terme, avendo entrambe la residenza nel predetto territorio comunale.
In data 19 giugno 2024 venivano depositate nel fascicolo del presente procedimento le relazioni di aggiornamento sulla coppia genitoriale.
Dalla relazione del SERD di Casale Monferrato emergeva che di fatto il SI. dopo l'ultimo Per_1
controllo di dicembre 2023, non si era più presentato per i controlli periodici, pur essendo stato più volte sollecitato al rispetto degli incontri.
All' udienza del 17 settembre 2024 - per la quale erano state depositate ulteriori note di aggiornamento da parte dei servizi coinvolti - la causa veniva stata rinviata ai sensi dell'art.473 bis n.28 c.p.c. alla data del 15 gennaio 2025.
Successivamente, all'udienza del 15 gennaio 2025, il Tribunale preso atto del deposito della relazione aggiornata da parte di tutti i Servizi designati, nella quale erano evidenziati anche gli esiti dei percorsi effettuati dalle parti, al fine di garantire il contraddittorio anche su tale ulteriore relazione, provvedeva ad indicare nuovi termini ai sensi dell'art.473 bis n.28, rinviando all'udienza del 15 aprile 2025 per la decisione della causa.
In tale udienza le parti chiedevano che la causa venisse riservata per la decisione.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale
Motivi della decisione
1. Sull' affidamento della figlia minore Per_1
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie con riferimento alla ricorrente SI.ra , va evidenziato che le relazioni Parte_1
depositate da parte dei servizi incaricati sono tutte positive, evidenziandosi che la medesima ha sempre proseguito nel percorso, affidandosi in modo costruttivo e propositivo ai servizi, rapportandosi e confrontandosi sulle decisioni relative alla minore.
Nelle citate relazioni si prende atto che la figlia di fatto, da quando è nata e sino ad Per_1
oggi, è sempre stata seguita esclusivamente dalla madre, la quale ha adempiuto a tutti gli obblighi di mantenimento, istruzione e cura, prendendo per la figlia ogni decisione, anche quelle che hanno comportato particolari sacrifici economici.
In particolare nella relazione del 24 dicembre 2024 si legge che “… La signora, nel corso degli ultimi mesi, ha mostrato di saper far fronte alle difficoltà in modo adeguato, sottoponendosi a tutte le richieste dei servizi e sapendo coglierne i rimandi, anche se scomodi talvolta, mostrandosi adeguata nei confronti della figlia e capace di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Lo scrivente, alla luce dell'osservazione esperita, ritiene non sussistano i presupposti per la prosecuzione della presa in carico della signora da parte del Servizio Sociale”.
Le relazioni agli atti del procedimento, descrivono la figura di una madre che ha saputo lavorare sulle sue iniziali fragilità, che ha dimostrato una buona capacità di cura e competenze genitoriali sulla figlia, che non hanno mai destato attenzione in senso negativo. Emerge dalle relazioni che la
SI.ra da quando è nata la figlia ha saputo intraprendere un radicale cambiamento di vita, Pt_1
mettendosi in discussione, seguendo un percorso di rafforzamento delle sue iniziali fragilità personali.
Ad analoga positiva conclusione non si giunge con riferimento alla posizione del resistente sig.
in ordine al quale i SS.SS. nella citata relazione conclusiva del 24 dicembre 2024 Per_1
affermano che “..Allo stato attuale, da quanto emerso anche durante il confronto instaurato con i
Servizi di riferimento per il signore, non si ritiene vi siano i presupposti per un affido condiviso in ragione delle difficoltà mostrate dal padre nell'essere una figura maggiormente presente nella vita della figlia, ricadendo, ad oggi , la gestione della minore pressoché in toto sulla signora ed il nuovo compagno”. Evidenziano i SS.SS. che il resistente sig. non si sarebbe sottoposto con regolarità ai Per_1
controlli necessari per l'applicazione del richiesto affidamento condiviso: si legge nella citata relazione che “… Dall'incontro di rete con tutti gli operatori impegnati sul caso, avvenuto in data
18/12/2024, è emerso che il sig. starebbe mantenendo con i propri servizi di riferimento Per_1
rapporti saltuari non definibili come una vera e propria presa in carico, piuttosto come un blando monitoraggio, organizzato secondo gli impegni lavorativi e familiari del signore. Il signore starebbe effettuando controlli trimestrali per la verifica di utilizzo di sostanze mediante esame del capello: da quanto riferito dalle colleghe del serd di Casale dall'ultimo esito disponibile non erano state riscontrate positività alle sostanze”.
Sebbene da parte dei SS.SS. vengano espresse valutazioni positive sul “nuovo percorso” personale e familiare intrapreso dal sig. (“…Il signore avrebbe riferito ai propri servizi di Per_1
riferimento di star vivendo un momento positivo in quanto impegnato in un'attività lavorativa stabile non distante dalla propria abitazione, ma anche per aver ripreso rapporti più regolari con il figlio (affidato al nonno materno), e aver iniziato a vedere più autonomamente Per_2 Per_1
rispetto a quanto avveniva in passato”), permangono – allo stato- perplessità in ordine all'esercizio effettivo della genitorialità (cfr. rel. cit. secondo cui “… Ciononostante, i Servizi di riferimento per il sig. riferiscono perplessità rispetto alla capacità e tenuta del signore Per_1
rispetto ad una progettualità familiare che potrebbe vederlo maggiormente coinvolto nella vita dei figli minori, sottolineando che lo stesso avrebbe mostrato nel corso degli anni buone capacità nel riconoscere le problematiche riguardanti i figli e le ex compagne ma senza poi che si riscontrasse una ricaduta positiva in termini di attivazione per superare le difficoltà. Altresì è emerso che il signore sarebbe comunque investito dell'onere nel prestare assistenza ai genitori (di cui il padre con disabilità fisica importante), situazione che in parte limiterebbe il sig. nell'esercizio Per_1
della genitorialità”).
Si ritiene, pertanto, che – allo stato – l'affidamento super esclusivo alla madre costituisca la soluzione che meglio tutela il superiore interesse della minore.
2. Sulla prevalente collocazione della minore
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
Nel caso concreto deve essere confermata la collocazione della minore presso la casa della madre in considerazione delle verifiche positive sul luogo in cui la stessa vive e per non turbare un equilibrio familiare che si è formato nel tempo.
Si legge, infatti nella relazione del servizio ASCA con riguarda all'abitazione della ricorrente: “la casa è collocata non lontana dal centro città in una zona dove sono presenti i servizi essenziali quali supermercati, negozi, bar ecc. La casa consta di tre camere da letto, di cui una dedicata a
, l'altra ai genitori e l'ultima al neonato (il quale per ovvie ragioni attualmente dorme in Per_1
stanza con i genitori); altresì all'interno dell'appartamento si trova una sala/cucina, due bagni, un locale adibito ad atrio ed uno sgabuzzino. La casa risulta dotata di tutta la mobilia e gli arredamenti necessari, in perfette condizioni in termini di ordine ed igiene. La stanza della piccola
è stata personalizzata secondo i suoi gusti (tema Frozen) e gli spazi risultano essere Per_1
adeguati all'età della minore”.
3. Sulla frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente Per_1
Al fine di assicurare il diritto dovere alla bigenitorialità deve essere previsto un diritto di visita/frequentazione fra genitore non collocatario e figli.
La modalità concreta deve essere adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e
CEDU 12.7.2011, RS e NE c. Italia).
Nel caso di specie le parti in data 11 marzo 2024 avevano depositato conclusioni congiunte in ordine alla frequentazione di con il padre che erano state recepite dal Tribunale con Per_1
provvedimento del 20 marzo 2024 del seguente tenore “…. la collocazione della minore presso la madre in Acqui Terme, alla Via Manzoni n.8, dove la minore di fatto Persona_1
abita da tempo, disponendosi il trasferimento della relativa residenza presso l'abitazione materna;
a gli incontri padre-figlia alla luce dell'andamento delle relazioni dei servizi territoriali, secondo il seguente calendario: terrà con sé la figlia per un pomeriggio infrasettimanale, da Per_1
concordarsi tra le parti, in Acqui Terme, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 alla presenza della madre
SI.ra che coadiuverà il padre nella prima fase di incontri, onde supportarlo e Parte_1
facilitare la relazione con la bambina;
nel caso in cui dovessero sopraggiungere impegni lavorativi incompatibili con quanto sopra, l'incontro si svolgerà nel weekend;
la figlia nella Per_1
giornata del sabato, dalla mattina alle ore 10.00 e fino alle ore 19, prelevandola dalla casa materna. Le parti potranno prevedere di volta in volta modalità differenti per il prelievo ed il riaccompagnamento della bambina;
riprenderanno le scuole, il SI. terrà con sé, a fine Per_1
settimana alternati, la figlia per una giornata intera con pernotto. I genitori Per_1
concorderanno di volta in volta il giorno e le modalità di prelievo della bambina dalla casa materna;
sé la figlia a fine settimana alterni dal sabato mattina e fino alla domenica sera alle ore
19.30, occupandosi di far cenare la bambina prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Le parti potranno concordare preventivamente differenti modalità di prelievo e di riaccompagnamento della minore presso la madre”.
Tali modalità devono trovare sostanziale conferma in questa sede al fine di garantire il diritto/dovere alla bigenitorialità, prevedendosi – peraltro – che gli incontri padre figlia siano liberi ed altresì l'onere per il padre di prelevare la figlia presso l'abitazione della madre ove sarà riaccompagnata al termine degli incontri.
4. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento della minore carico del genitore non collocatario prevalente
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n.
17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, le spese di mantenimento, in considerazione del reddito del padre e del periodo che la minore Per_1
trascorre presso la madre, deve essere quantificato nella misura minima di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
5. Sulle spese del giudizio
Nel caso di specie, in considerazione del parziale accoglimento delle richieste delle parti e della presentazione di conclusioni congiunte con riguardo alla frequentazione della figlia con il genitore non collocatario, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa fra le parti.
Per le medesime ragioni le spese relative al curatore speciale del minore - che vengono liquidate come da dispositivo - devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della minore ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 alla madre Per_1
sig.ra con collocazione prevalente presso la sua abitazione dove avrà Parte_1
residenza anagrafica;
dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1
a) un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi tra le parti, in Acqui Terme, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 senza la presenza della madre SI.ra ; nel caso in cui Parte_1
dovessero sopraggiungere impegni lavorativi incompatibili con quanto sopra, l'incontro si svolgerà nel weekend;
b) a week end alternati dalla giornata del sabato (dalla mattina alle ore 10.00) e fino alla domenica alle ore 20,30 prelevandola dalla casa materna ed occupandosi di far cenare la bambina alla domenica prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
dispone che la minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al Per_1
30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
che trascorra con il padre l'intero periodo delle festività Pasquali ed ogni altra festività che comporti una interruzione scolastica/didattica per più di un giorno (ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre ed altre festività). dispone che e durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con il padre quindici Per_1
giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Per_1
somma di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come da protocollo in Per_1
vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Revoca la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. competenti per territorio.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese del curatore speciale del minore che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, a carico delle stesse parti nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2014/2023, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da:
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Asti alla Via G. Ferrero n.15 presso lo studio dell'Avv. Silvia Tenti, cod. che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
V.se, via XX Settembre 2, rappresentato e difeso, per procura telematica agli atti, dall' Avv. Silvia
Cagna(Cod. Fisc.: ) del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli, Via L. Ariosto CodiceFiscale_3
50, ove è elettivamente domiciliato
- resistente - CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. Persona_1
RAFFAELLA MERLO
***
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE
Voglia la S.V.I., disattesa ogni avversa e contraria istanza, rigettate le argomentazioni di parte convenuta e disposta la chiusura del percorso di monitoraggio e presa in carico dei Servizi Sociali di
Acqui Terme e della Asl della SI.ra e della minore : Parte_1 Persona_1
a. Confermare il collocamento della minore presso l'abitazione della madre in Persona_1
Asti al Corso Venezia n.4;
b. Disporre, a seguito di prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e delle relazioni dei
Servizi Sociali e dei Servizi ASL coinvolti nei percorsi dei due genitori, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre;
Persona_1 Parte_1
c. Disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento non inferiore ad € 200,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge;
d. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Alessandria, nella misura del 50% ciascuno;
e. Confermare la liberalizzazione del regime di visite del SI. come indicate nelle Parte_2
note congiunte depositate dalle parti, secondo il calendario ivi indicato, con la seguente modifica:
1. il SI. a settimane alterne, nella giornata del sabato o della domenica, provvederà a Per_1
prendere presso l'abitazione della SI.ra portarla con sé presso la sua Per_1 Pt_1
abitazione in Trino Vercellese e riportarla entro la serata alle ore 19, al fine di abituarla alla sua abitazione ed a tempi prolungati di lontananza dalla madre. Una volta che la bambina si sarà abituata a restare col padre, verranno introdotti i pernottamenti, che verranno concordati tra le parti anche a seguito di quanto potrà essere consigliato dai Servizi Sociali;
2. Le parti potranno concordare preventivamente differenti modalità di prelievo e di accompagnamento della minore presso la madre. Allo stesso modo provvederanno a concordare i tempi di permanenza durante la pausa scolastica estiva, e ad alternare, perfezionati i pernottamenti, le giornate di festività da calendario;
f. Dare atto e confermare che le parti con le note congiunte depositate il 12 marzo 2024 hanno CP_ concordato e stabilito che SI.ra richieda all' l'assegno universale per i figli nella Pt_1
misura del 100%, sottoscrivendo il SI. il relativo assenso, e che la ricorrente ha già Per_1
iniziato a percepirlo in tale misura;
g. Per quanto riguarda il regime delle spese del giudizio, ci si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale adìto.
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, Nel merito: - disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e l'esercizio Per_1
congiunto della potestà genitoriale con particolare riguardo alla necessità di decisioni congiunte per quanto riguarda le scelte educative, scolastiche, di cura, di indirizzo religioso nonché quelle relative all'eventuale trasferimento di residenza della minore;
- disporre che il padre possa trascorrere con la minore fine settimana alternati, dal venerdì sera -se compatibile con gli orari di lavoro- o –al più tardi- dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20.30/21, occupandosi di far cenare la bambina prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
-disporre che entrambi i genitori si facciano equamente carico delle trasferte Trino /Asti, per esempio incontrandosi a metà strada o alternando l'intera trasferta in andata o ritorno;
- disporre che la minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
che trascorra con il padre l'intero periodo delle festività Pasquali ed ogni altra festività che comporti uno stop scolastico/didattico per più di un giorno (ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc); - disporre che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
- porre a carico del padre un omnicomprensivo contributo al mantenimento della minore pari ad € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno universale per i figli sia devoluto interamente ed esclusivamente alla sig.ra con rinuncia del sig. alla propria quota del 50%; - Pt_1 Per_1
proseguire il monitoraggio sul nucleo materno al fine di supportare la madre e la minore nel prosieguo dei relativi percorsi. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 ed oltre IVA e CAP ex lege. CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Disporre l'affidamento condiviso della minore, con collocazione della minore presso la madre.
- Disporre la liberalizzazione delle visite del padre secondo gli accordi intervenuti tra i genitori, con graduale introduzione del pernotto. - Continuare la presa in carico di entrambi i genitori da parte Cont dei SS competenti per territorio - Confermare la presa in carico da parte della er la minore.
- Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia nella misura ritenuta equa e di giustizia Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.473 bis n.47 e segg. c.p.c., la SI.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Alessandria al fine di chiedere l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore la Per_1
regolamentazione degli incontri padre figlia e la fissazione di un contributo economico a carico del genitore non collocatario.
Esponeva parte ricorrente che a seguito dell' apertura di procedimento a tutela della minore il nucleo madre-figlia veniva collocato presso una Comunità terapeutica;
espletato il Per_1
percorso di presa in carico delle rispettive figure genitoriali, il Tribunale per i Minorenni di Torino, in chiusura di provvedimento disponeva l'affidamento della minore agli zii materni, con possibilità per la madre di tenerla con sé incaricando i Servizi di proseguire nel monitoraggio e la presa in carico per la definitiva liberalizzazione e collocamento della minore presso la madre. In relazione al padre, lo stesso doveva proseguire attraverso incontri in spazio neutro.
Evidenziava parte ricorrente che nelle more dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, i tempi di permanenza di con la madre erano stati gradualmente aumentati, a seguito Per_1
dei positivi riscontri non solo in relazione al percorso di presa in carico della madre presso il SERD di Acqui Terme, ma altresì degli esiti positivi della graduale liberalizzazione degli incontri madre- figlia, che imponevano il trasferimento definitivo della bambina presso la stessa.
Gli incontri col padre proseguivano nella già prestabilita misura di uno ogni quindici giorni in luogo neutro.
Costituitasi la curatrice speciale della minore ed il resistente sig. all'esito della Controparte_1
prima udienza ed incaricati i Servizi di depositare relazioni aggiornate, con ordinanza del 10 gennaio 2024 il Tribunale disponeva la presa in carico da parte dei SS.SS. competenti di entrambi i genitori e della minore, indicando gli specifici percorsi di valutazione e sostegno per entrambe le parti, con deposito di relazioni aggiornate da parte dei medesimi servizi. All'udienza del 6 marzo 2024 le parti chiedevano termine per deposito di conclusioni congiunte, che venivano ritualmente depositate e con le quali si chiedeva la collocazione della minore presso la madre, la liberalizzazione degli incontri padre-figlia secondo l'accordo ivi trasfuso, ed ulteriori misure concordate.
Con decreto del 19 marzo 2024, il Tribunale, in accoglimento delle conclusioni congiunte, disponeva il collocamento della minore presso la madre e la liberalizzazione degli Per_1
incontri padre-figlia secondo il calendario concordato tra le parti.
Successivamente all'udienza del 2 luglio 2024, il Tribunale disponeva la presa in carico del SI.
e del suo nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Casale Monferrato;
disponeva Per_1
inoltre la presa in carico del SI. presso il SERD di Casale, con onere dei predetti servizi di Per_1
depositare relazione aggiornata entro il 5 settembre 2024.
Proseguiva la presa in carico della ricorrente e della minore da parte dell'ASCA di Acqui Terme, avendo entrambe la residenza nel predetto territorio comunale.
In data 19 giugno 2024 venivano depositate nel fascicolo del presente procedimento le relazioni di aggiornamento sulla coppia genitoriale.
Dalla relazione del SERD di Casale Monferrato emergeva che di fatto il SI. dopo l'ultimo Per_1
controllo di dicembre 2023, non si era più presentato per i controlli periodici, pur essendo stato più volte sollecitato al rispetto degli incontri.
All' udienza del 17 settembre 2024 - per la quale erano state depositate ulteriori note di aggiornamento da parte dei servizi coinvolti - la causa veniva stata rinviata ai sensi dell'art.473 bis n.28 c.p.c. alla data del 15 gennaio 2025.
Successivamente, all'udienza del 15 gennaio 2025, il Tribunale preso atto del deposito della relazione aggiornata da parte di tutti i Servizi designati, nella quale erano evidenziati anche gli esiti dei percorsi effettuati dalle parti, al fine di garantire il contraddittorio anche su tale ulteriore relazione, provvedeva ad indicare nuovi termini ai sensi dell'art.473 bis n.28, rinviando all'udienza del 15 aprile 2025 per la decisione della causa.
In tale udienza le parti chiedevano che la causa venisse riservata per la decisione.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale
Motivi della decisione
1. Sull' affidamento della figlia minore Per_1
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie con riferimento alla ricorrente SI.ra , va evidenziato che le relazioni Parte_1
depositate da parte dei servizi incaricati sono tutte positive, evidenziandosi che la medesima ha sempre proseguito nel percorso, affidandosi in modo costruttivo e propositivo ai servizi, rapportandosi e confrontandosi sulle decisioni relative alla minore.
Nelle citate relazioni si prende atto che la figlia di fatto, da quando è nata e sino ad Per_1
oggi, è sempre stata seguita esclusivamente dalla madre, la quale ha adempiuto a tutti gli obblighi di mantenimento, istruzione e cura, prendendo per la figlia ogni decisione, anche quelle che hanno comportato particolari sacrifici economici.
In particolare nella relazione del 24 dicembre 2024 si legge che “… La signora, nel corso degli ultimi mesi, ha mostrato di saper far fronte alle difficoltà in modo adeguato, sottoponendosi a tutte le richieste dei servizi e sapendo coglierne i rimandi, anche se scomodi talvolta, mostrandosi adeguata nei confronti della figlia e capace di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Lo scrivente, alla luce dell'osservazione esperita, ritiene non sussistano i presupposti per la prosecuzione della presa in carico della signora da parte del Servizio Sociale”.
Le relazioni agli atti del procedimento, descrivono la figura di una madre che ha saputo lavorare sulle sue iniziali fragilità, che ha dimostrato una buona capacità di cura e competenze genitoriali sulla figlia, che non hanno mai destato attenzione in senso negativo. Emerge dalle relazioni che la
SI.ra da quando è nata la figlia ha saputo intraprendere un radicale cambiamento di vita, Pt_1
mettendosi in discussione, seguendo un percorso di rafforzamento delle sue iniziali fragilità personali.
Ad analoga positiva conclusione non si giunge con riferimento alla posizione del resistente sig.
in ordine al quale i SS.SS. nella citata relazione conclusiva del 24 dicembre 2024 Per_1
affermano che “..Allo stato attuale, da quanto emerso anche durante il confronto instaurato con i
Servizi di riferimento per il signore, non si ritiene vi siano i presupposti per un affido condiviso in ragione delle difficoltà mostrate dal padre nell'essere una figura maggiormente presente nella vita della figlia, ricadendo, ad oggi , la gestione della minore pressoché in toto sulla signora ed il nuovo compagno”. Evidenziano i SS.SS. che il resistente sig. non si sarebbe sottoposto con regolarità ai Per_1
controlli necessari per l'applicazione del richiesto affidamento condiviso: si legge nella citata relazione che “… Dall'incontro di rete con tutti gli operatori impegnati sul caso, avvenuto in data
18/12/2024, è emerso che il sig. starebbe mantenendo con i propri servizi di riferimento Per_1
rapporti saltuari non definibili come una vera e propria presa in carico, piuttosto come un blando monitoraggio, organizzato secondo gli impegni lavorativi e familiari del signore. Il signore starebbe effettuando controlli trimestrali per la verifica di utilizzo di sostanze mediante esame del capello: da quanto riferito dalle colleghe del serd di Casale dall'ultimo esito disponibile non erano state riscontrate positività alle sostanze”.
Sebbene da parte dei SS.SS. vengano espresse valutazioni positive sul “nuovo percorso” personale e familiare intrapreso dal sig. (“…Il signore avrebbe riferito ai propri servizi di Per_1
riferimento di star vivendo un momento positivo in quanto impegnato in un'attività lavorativa stabile non distante dalla propria abitazione, ma anche per aver ripreso rapporti più regolari con il figlio (affidato al nonno materno), e aver iniziato a vedere più autonomamente Per_2 Per_1
rispetto a quanto avveniva in passato”), permangono – allo stato- perplessità in ordine all'esercizio effettivo della genitorialità (cfr. rel. cit. secondo cui “… Ciononostante, i Servizi di riferimento per il sig. riferiscono perplessità rispetto alla capacità e tenuta del signore Per_1
rispetto ad una progettualità familiare che potrebbe vederlo maggiormente coinvolto nella vita dei figli minori, sottolineando che lo stesso avrebbe mostrato nel corso degli anni buone capacità nel riconoscere le problematiche riguardanti i figli e le ex compagne ma senza poi che si riscontrasse una ricaduta positiva in termini di attivazione per superare le difficoltà. Altresì è emerso che il signore sarebbe comunque investito dell'onere nel prestare assistenza ai genitori (di cui il padre con disabilità fisica importante), situazione che in parte limiterebbe il sig. nell'esercizio Per_1
della genitorialità”).
Si ritiene, pertanto, che – allo stato – l'affidamento super esclusivo alla madre costituisca la soluzione che meglio tutela il superiore interesse della minore.
2. Sulla prevalente collocazione della minore
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
Nel caso concreto deve essere confermata la collocazione della minore presso la casa della madre in considerazione delle verifiche positive sul luogo in cui la stessa vive e per non turbare un equilibrio familiare che si è formato nel tempo.
Si legge, infatti nella relazione del servizio ASCA con riguarda all'abitazione della ricorrente: “la casa è collocata non lontana dal centro città in una zona dove sono presenti i servizi essenziali quali supermercati, negozi, bar ecc. La casa consta di tre camere da letto, di cui una dedicata a
, l'altra ai genitori e l'ultima al neonato (il quale per ovvie ragioni attualmente dorme in Per_1
stanza con i genitori); altresì all'interno dell'appartamento si trova una sala/cucina, due bagni, un locale adibito ad atrio ed uno sgabuzzino. La casa risulta dotata di tutta la mobilia e gli arredamenti necessari, in perfette condizioni in termini di ordine ed igiene. La stanza della piccola
è stata personalizzata secondo i suoi gusti (tema Frozen) e gli spazi risultano essere Per_1
adeguati all'età della minore”.
3. Sulla frequentazione della minore con il genitore non collocatario prevalente Per_1
Al fine di assicurare il diritto dovere alla bigenitorialità deve essere previsto un diritto di visita/frequentazione fra genitore non collocatario e figli.
La modalità concreta deve essere adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e
CEDU 12.7.2011, RS e NE c. Italia).
Nel caso di specie le parti in data 11 marzo 2024 avevano depositato conclusioni congiunte in ordine alla frequentazione di con il padre che erano state recepite dal Tribunale con Per_1
provvedimento del 20 marzo 2024 del seguente tenore “…. la collocazione della minore presso la madre in Acqui Terme, alla Via Manzoni n.8, dove la minore di fatto Persona_1
abita da tempo, disponendosi il trasferimento della relativa residenza presso l'abitazione materna;
a gli incontri padre-figlia alla luce dell'andamento delle relazioni dei servizi territoriali, secondo il seguente calendario: terrà con sé la figlia per un pomeriggio infrasettimanale, da Per_1
concordarsi tra le parti, in Acqui Terme, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 alla presenza della madre
SI.ra che coadiuverà il padre nella prima fase di incontri, onde supportarlo e Parte_1
facilitare la relazione con la bambina;
nel caso in cui dovessero sopraggiungere impegni lavorativi incompatibili con quanto sopra, l'incontro si svolgerà nel weekend;
la figlia nella Per_1
giornata del sabato, dalla mattina alle ore 10.00 e fino alle ore 19, prelevandola dalla casa materna. Le parti potranno prevedere di volta in volta modalità differenti per il prelievo ed il riaccompagnamento della bambina;
riprenderanno le scuole, il SI. terrà con sé, a fine Per_1
settimana alternati, la figlia per una giornata intera con pernotto. I genitori Per_1
concorderanno di volta in volta il giorno e le modalità di prelievo della bambina dalla casa materna;
sé la figlia a fine settimana alterni dal sabato mattina e fino alla domenica sera alle ore
19.30, occupandosi di far cenare la bambina prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Le parti potranno concordare preventivamente differenti modalità di prelievo e di riaccompagnamento della minore presso la madre”.
Tali modalità devono trovare sostanziale conferma in questa sede al fine di garantire il diritto/dovere alla bigenitorialità, prevedendosi – peraltro – che gli incontri padre figlia siano liberi ed altresì l'onere per il padre di prelevare la figlia presso l'abitazione della madre ove sarà riaccompagnata al termine degli incontri.
4. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento della minore carico del genitore non collocatario prevalente
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n.
17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, le spese di mantenimento, in considerazione del reddito del padre e del periodo che la minore Per_1
trascorre presso la madre, deve essere quantificato nella misura minima di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
5. Sulle spese del giudizio
Nel caso di specie, in considerazione del parziale accoglimento delle richieste delle parti e della presentazione di conclusioni congiunte con riguardo alla frequentazione della figlia con il genitore non collocatario, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa fra le parti.
Per le medesime ragioni le spese relative al curatore speciale del minore - che vengono liquidate come da dispositivo - devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo della minore ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 alla madre Per_1
sig.ra con collocazione prevalente presso la sua abitazione dove avrà Parte_1
residenza anagrafica;
dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1
a) un pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi tra le parti, in Acqui Terme, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 senza la presenza della madre SI.ra ; nel caso in cui Parte_1
dovessero sopraggiungere impegni lavorativi incompatibili con quanto sopra, l'incontro si svolgerà nel weekend;
b) a week end alternati dalla giornata del sabato (dalla mattina alle ore 10.00) e fino alla domenica alle ore 20,30 prelevandola dalla casa materna ed occupandosi di far cenare la bambina alla domenica prima di riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
dispone che la minore trascorra ad anni alterni il periodo delle festività natalizie dal 23 al Per_1
30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
che trascorra con il padre l'intero periodo delle festività Pasquali ed ogni altra festività che comporti una interruzione scolastica/didattica per più di un giorno (ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre ed altre festività). dispone che e durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con il padre quindici Per_1
giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro la fine di maggio, indicando altresì in modo specifico il luogo di villeggiatura con relativo recapito telefonico;
dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Per_1
somma di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come da protocollo in Per_1
vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Revoca la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. competenti per territorio.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese del curatore speciale del minore che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, a carico delle stesse parti nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)