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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 8951/2022
Promossa da come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2022 la Sig.ra adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento della malattia professionale, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, decisa dalla presente sentenza.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze della prova testimoniale espletata all'udienza del 16.01.2025 hanno permesso di confermare la tipologia di mansione lavorativa (bracciante agricola a partire dall'anno 2006) come paventata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
Inoltre, l'espletata CTU è emerso che la stessa “è affetta dalle lamentate e denunciate infermità, come precedentemente descritto […] tali infermità possono essere considerate quali conseguenti all'attività lavorativa di bracciante agricolo, dovendo essere considerata “malattia professionale”; il grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura pari al 8% (otto per cento); la decorrenza di tale tecnopatia è dalla data di presentazione della domanda, 10/02/2022”
Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto un danno biologico complessivo da valutarsi nella misura del 8% con decorrenza dalla data dalla domanda amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi – non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario – in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella maggiore misura percentuale del 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 8951/2022
Promossa da come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2022 la Sig.ra adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento della malattia professionale, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa, decisa dalla presente sentenza.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze della prova testimoniale espletata all'udienza del 16.01.2025 hanno permesso di confermare la tipologia di mansione lavorativa (bracciante agricola a partire dall'anno 2006) come paventata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
Inoltre, l'espletata CTU è emerso che la stessa “è affetta dalle lamentate e denunciate infermità, come precedentemente descritto […] tali infermità possono essere considerate quali conseguenti all'attività lavorativa di bracciante agricolo, dovendo essere considerata “malattia professionale”; il grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura pari al 8% (otto per cento); la decorrenza di tale tecnopatia è dalla data di presentazione della domanda, 10/02/2022”
Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto un danno biologico complessivo da valutarsi nella misura del 8% con decorrenza dalla data dalla domanda amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi – non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario – in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale derivante da malattia professionale, nella maggiore misura percentuale del 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone