Versione
6 aprile 2001
6 aprile 2001
Art. 1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare). 1. All' articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 653 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.".
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 653 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.".
Commentari • 11
- 1. Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008 · 1.1096042
Giurisprudenza • 150
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/11/2005, n. 23238Provvedimento: […] Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 653 c.p. come modificato dalla legge 97/2001. Sottolinea come l'art. 1 della legge 97/2001 abbia previsto che assumano forza vincolante nel procedimento disciplinare anche le sentenze di assoluzione perché "il fatto non costituisce illecito penale" e quindi invoca nuovamente la efficacia preclusiva della sentenza del GUP di Taranto.Leggi di più...
- presupposti·
- identità del fatto·
- modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. con legge n. 97 del 2001·
- sentenza penale assolutoria·
- necessità·
- preclusione dell'azione disciplinare·
- anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo·
- assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale·
- rapporti con giudizio disciplinare·
- professionisti·
- giudizi disciplinari