Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
-= 12 523 /0 3 IN ME EL POPI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Vendita - contratto poli SEZIONE SECONDA CIVILE minore-esecuzon. in free speak fis- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: da n susdem . - Presidente R.G.N. 17651/00 Dott. Antonio VELLA - 26405 - Consigliere- Cron. Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3325 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Carlo CIOFFI -Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IO, ER MA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M ZEBIO 28 SC A INT 6, presso BERNARDI, che li lo studio dell'avvocato GIUSEPPE difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SAGECO SRL, in persona dell'Amm.re Unico Luciano STOPPONI, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 169, lopresso studio PIERdell'avvocato GIORGIO IG, che lo difende, giusta delega in atti;
-Per controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 1071/00 della Corte d'Appello 385 -1- di ROMA, depositata il 28/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Emilio udienza del 05/03/03 dal Consigliere MALPICA;
udito l'Avvocato AMBROSIO Giuseppe con delega dell'Avvocato BERNARDI Giuseppe depositata in udienza, ricorrenti che ha chiesto difensore dei accoglimento;
3 IG IE RG, difensore del udito 1?Avvocato resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con preliminare di compravendita in data 17.11.1980 LC Dario si era impegnato ad acquistare dalla soc. SA l'appartamento sito in Roma, via Torre Gaia n. 74, int.5, villino b/10, al prezzo complessivo di lire 58 milioni. Insorti contrasti tra le parti, circa le modalità di pagamento del prezzo pattuito, la soc. SA convenne in giudizio, davanti al tribunale di Ro- ma, il LC chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempi- mento di quest'ultimo e il risarcimento del danno. Il LC si costituì chiedendo il rigetto della domanda e, in via ri- convenzionale, il trasferimento a suo favore dell'immobile, ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno. Si costitui in giudizio anche la mo- glie del LC, RS MA EN, trovandosi in regime di co- munione con il coniuge, al fine di rendersi destinataria degli effetti della richiesta sentenza costitutiva. Il tribunale di Roma, con sentenza n. 16440/1987, accolse la domanda sul presupposto che fosse stato pagato l'intero prezzo della vendita, e di- chiarò il trasferimento ai coniugi RS - LC dell'immobile og- getto del preliminare, respingendo le domande della soc. SA. Impugnata la sentenza dalla società convenuta, la corte di Roma - con sentenza n. 4549 del 13 novembre 1990, passata in giudicato, respinse la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dai promissari acquirenti per la mancata prova dell'avvenuto pagamento dei prezzo pattuito, e confermò nel resto. Con successiva citazione, notificata il 15 aprile 1992, i coniugi Recal- chi-RS convennero nuovamente la soc. SA, davanti al tribunale di Roma, reiterando la domanda di costituzione in forma specifica del contratto di compravendita, previa offerta di pagamento della quota di prezzo ancora dovuta, con condanna della controparte al risarcimento dei danni. La SA, costituitasi anche in detto giudizio, lamentò la persistente inadempienza delle controparti e chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare per inadempimento, con ordine di rilascio dell'immobile e risarcimento dei danni. Il tribunale di Roma, con sentenza 21 luglio 1997, accolse la domanda degli attori disponendo il trasferimento dell'immobile previo pagamento, entro tre mesi dalla sentenza, della somma di lire 103.882.000 e condan- nò, inoltre, la SA alla rifusione della metà delle spese di lite, com- pensando il resto. A seguito dell'impugnazione proposta dai coniugi LC-RS, la corte d'appello di Roma, con la sentenza oggetto dell'attuale ricorso, confermò integralmente la sentenza di primo grado condannando gli ap- pellanti alla rifusione delle spese del grado. Per la cassazione della menzionata sentenza ricorrono i coniugi Recal- chi - RS sulla base di tre motivi;
resiste la soc. SO con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1218, 1224, 1282, 1362 e ss. e 2932 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per quanto concerne l'affermazione dell'obbligo di essi ricorrenti di corrispondere alla
contro
- parte gli interessi sulle somme da questa versate per il mutuo con decor- renza dai singoli versamenti e non dalla data della sentenza costitutiva. Assumono i ricorrenti che la corte d'appello ha collegato detto obbligo all'assunto secondo cui esisteva a favore della SA un "credito liquido ed esigibile, produttivo di interessi legali" non considerando che nel contratto preliminare era previsto che il rimborso delle rate di mutuo sa- rebbe spettato agli acquirenti dal momento della stipulazione notarile del contratto definitivo. Inoltre, secondo i ricorrenti, anche dalla postilla al- l'art. 6 del contratto- secondo cui, nell'eventualità che il netto del mutuo fosse risultato inferiore alla somma prevista, l'acquirente avrebbe dovuto versare la differenza all'atto della stipula - si desume che solo alla stipula del definitivo si sarebbe provveduto alla esatta quantificazione della somma mutuata. Sostengono i ricorrenti che la individuazione della sti- pula dell'atto definitivo come momento di accollo del mutuo è l'unica interpretazione contrattuale, che salvaguarda l'interesse di entrambe le parti, essendo evidente la mancanza di un interesse dell'acquirente ad ac- collarsi il mutuo prima del rogito definitivo;
lamentano inoltre che la corte non ha tenuto conto che il definitivo non era stato stipulato per l'inadempimento della promettente venditrice, sicché quest'ultima - con la statuizione della sentenza impugnata - avrebbe lucrato dal suo stesso inadempimento. Il motivo è palesemente infondato, perché con esso si sollevano so- stanzialmente censure di merito intese a contrastare l'interpretazione del contratto cui è pervenuta la corte di merito con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. La corte territoriale ha esattamente rimarcato che la questione della decorrenza degli interessi legali non poteva che essere risolta con riferi- mento alle singole date di pagamento delle semestralità, perché da tale momento si realizzava un credito liquido ed esigibile della controparte, come tale produttivo di interessi corrispettivi al tasso legale, che non presuppongono la mora dehendi. Non ha alcun fondamento l'assunto secondo cui la SA si avvantaggerebbe del ritardo nella stipula del de- finitivo (nella specie sostituito dalla sentenza costitutiva), perché essa ri- ceve il normale frutto del denaro in relazione ad un pagamento fatto molti anni addietro nell'interesse del compratore;
al contrario, in caso di una posticipata decorrenza, sarebbero i ricorrenti a ricevere un indebito arricchimento rimborsando alla controparte le somme da questa versate dal 1980 in poi, senza neppure gli interessi corrispettivi. Non può dubi- tarsi, peraltro, che il momento dell'accollo del mutuo non ha nulla a che vedere con il problema in discussione, perché l'accollo attiene alla sosti- tuzione del debitore nel rapporto con la banca mutuante, che tuttavia non esclude l'obbligo del compratore di rimborsare (con interessi corrispetti- vi) alla venditrice quanto questa ha nelle more versato alla banca stessa, somma che ha determinato inevitabilmente una diminuzione del debito accollato o da accollare. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1362 e ss,, nonché omessa, incompleta e contrad- dittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni da loro avanzata con riferimento al mancato ottenimento del mutuo al tasso del 7,5% previsto nel preliminare. Lamentano i ricorrenti che la corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame affermando che secondo la "prassi" il mutuo doveva essere ri- chiesto dagli acquirenti, in tal modo rinunciando a qualsiasi attività in- terpretativa del contratto preliminare, dal quale emerge che il mutuo era obbligo del promettente venditore, che doveva procurarlo per un cifra di lire 35 milioni al tasso indicizzato del 7.50%, come dimostrava anche il successivo articolo,che garantiva la libertà da pesi dell'immobile con ec- cezione della ipoteca a favore dell'istituto mutuante a garanzia del mutuo di cui al precedente art.
6. Osservano i ricorrenti che la tesi della corte d'appello secondo cui il promissario acquirente aveva l'obbligo di ac- collarsi le rate di mutuo già concluso dal promittente venditore - mutuo avente un tasso doppio rispetto a quello del 7,50 % previsto, sia pure in- dicizzato non spiega il significato della previsione contrattuale di un mutuo a tasso d'interesse diverso, né perché il contratto faccia riferi- mento a detto mutuo e non a quello già corrente all'epoca della conclu- sione del preliminare stipulato a condizioni diverse. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli artt. 1218 e 1223 c.c, nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione nella parte in cui la corte d'appello, nel respin- gere la domanda di risarcimento danni, afferma che quand'anche l'otte- nimento del mutuo fosse stato obbligo dell'alienante, il fatto che fosse previsto un interesse indicizzato escluderebbe ogni danno per maggiore onerosità del mutuo ottenuto. Il secondo e il terzo motivo - che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione - devono essere disattesi perché si risol- vono in censure di merito intese a contestare l'interpretazione del con- tratto e, soprattutto, la valutazione di inesistenza di un danno risarcibile, effettuate dalla corte d'appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Invero, prescindendo dalla questione della individuazione a termini di contratto della parte gravata dell'obbligo di ottenere il mutuo, che non ha rilevanza nella prospettazione del ricorrente se non ai fini del reclamato danno, sembra incensurabile sul piano logico la valutazio- ne della corte territoriale che facendo evidentemente ricorso al fatto - notorio del livello particolarmente elevato assunto dai tassi indicizzati negli anni '80 e '90 - ha ritenuto che un mutuo del 7.50 indicizzato do- vesse nel complesso considerarsi più gravoso rispetto a quello a tasso fisso, che l'acquirente era stato costretto ad accollarsi, ed ha quindi escluso che la parte avesse subito un danno dal preteso inadempimento (della della venditrice. La infondatezza censura di illogicità della moti- vazione è evidenziata anche dal fatto che il ricorrente ha continuato ad ancorare la pretesa risarcitoria alla sola differenza nominale tra il tasso asseritamente promesso e quello ottenuto, ma si è ben guardato dal di- mostrare con dati oggettivi quale sarebbe stata la differenza dell'am- montare degli interessi complessivamente dovuti sulla base dell'uno o dell'altro saggio. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, con condanna del ri- corrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido alla rifusio- ne delle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge, ed euro 182,00 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione civile, il 5 marzo 2003. Il presidente Il consigliere rel. Мишу IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico Lolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 AGO, 2003 IL CANCELLIERE C1 20 22