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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA INTERIANO, N.
3/10, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. ENRICO MISLEY che la rappresenta e difende insieme all'Avv. GIANLUCA NASUTI in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, e per essa il procuratore (C.F. e P. Controparte_2
I.V.A.: ), in persona del rappresentante legale pro tempore, giusta procura Rep. n. P.IVA_3
2484, Racc. n. 1284, autenticata dal Notaio Dott. in data 27/11/2020, registrata a Persona_1
Lodi il 14/12/2020 al n. 7903, Serie 1T, elettivamente domiciliata in VIALE PADRE SANTO, N.
5/8, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Federico Sbrana e rappresentata e difesa dall'Avv.
GIUSEPPE MERCANTI in forza di mandato in atti;
1 PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellate in riassunzione: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, richiamate le istanze istruttorie già svolte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale della del 10.05.2017, se ed in quanto ancora attuali Parte_1 sulla scorta delle difese eventualmente reiterate della controparte, respinta l'impugnazione e qualsiasi domanda della controparte, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n. 3404, del 10.11.2016, repertorio 2896, del
10.11.2016;
a) dichiarare che con contratto del 01 febbraio 2002 la (oggi in liquidazione) e la CP_1
si sono validamente obbligate a concludere contratto Parte_1 Parte_1
definitivo di compravendita del complesso immobiliare identificato nella citazione della
[...]
del 02.08.2004, notificata alla convenuta in pari data;
Pt_1
b) dichiarare che, essendosi verificata la condizione di cui al punto 2 del contratto del 01 febbraio
2002, anche l'obbligazione di vendere della (oggi in liquidazione) è divenuta efficace;
CP_1
c) preso atto ed accertato (il tutto come già documentato in causa) che vista la genesi del contratto preliminare e dell'operazione allo stesso sottesa, del lungo tempo trascorso dalla data di realizzazione della condizione apposta nel contratto del 01.02.2002, del mutamento delle condizioni del mercato immobiliare, della indisponibilità a distanza di anni 23 degli operatori interessati all'acquisto individuati dall'Arch. , delle mutate previsioni al 2023 degli Pt_1 strumenti urbanistici relativi all'area oggetto del contendere ovvero delle diverse scelte ed Contr orientamenti dell'amministrazioni competenti e della stessa in ordine alle destinazioni d'uso dell'area, dell'aggravamento dello stato dell'area, causato dall'inerzia e/o dolo della controparte, con incremento dei costi di riutilizzo dell'area, della presenza di ipoteca volontaria dal 2004 e della vendita dell'area nel 2007 alla che costituiscono ostacolo alla libera circolazione CP_3
della stessa area, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 01.02.2002 per esclusiva responsabilità della (oggi in liquidazione), e, per l'effetto condannare controparte al CP_1
risarcimento del danno - quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto, come pattuito nel preliminare per cui è causa, ed il valore dell'area, come indicato, nel citato contratto di vendita della stessa area concluso nel corso del 2007 dalla con la – danno pari ad CP_1 CP_3
€ 20.337.960,00 o nel diverso ammontare accertato dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal 01.08.2004 al pagamento;
2 d) in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., emettere sentenza con la quale, producendo gli effetti del contratto definitivo di vendita, si disponga il trasferimento in favore della
[...] della proprietà del complesso immobiliare sito in Imperia, denominato “Ex Parte_1
Italcementi di Imperia”, via Argine Sinistro 20 / via Spontone, individuato al N.C.T. Censuario di
Imperia Oneglia foglio 4, particelle 208, 209, 210, 396 e 402 e al N.C.E.U. del Comune di Imperia, sez Cens. Oneglia foglio 4, particelle 208 sub 2; 209 sub 1-2; 414 sub 1-2-3-4; 244 sub 1-2-3-4;
243 sub 3-4-5; 208 sub 1; 93 (per la parte residua a seguito della cessione avvenuta con atto 3/7/96 del Notaio di Milano, repertorio 144178, raccolta 12926); 241 sub 2-7-8-10-12 (salvo Per_2
variazione dei dati catastali intervenuta dopo il 01.08.2004), subordinatamente al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto del 01 febbraio 2002. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni per i vizi e/o il deprezzamento in oggi subito dall'area ed imputabile ad esclusiva responsabilità della controparte;
e) disporre la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici;
f) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della controparte volta a dichiarare il carattere apocrifo della sottoscrizione del Sig. in calce Parte_2
al contratto del 01.02.2002, consegnato a Genova dallo stesso signore agli architetti, e, conseguentemente l'invalidità del contratto per cui è causa, condannare la al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla (il tutto come già Parte_1 documentato in causa) quantificati in € 10.438.369,50 (al netto di spese professionali ed oneri) ovvero nella diversa misura, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal
01.08.2004 al pagamento;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio;
”;
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande, tutte, formulate da in quanto Parte_1
preliminarmente inammissibili e comunque infondate, oltre che sfornite di prova, con ogni conseguenza, anche in relazione alla cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. effettuata il 5.08.2004, Reg. Part. 3277 Reg. Gen. 4996.
II. IN VIA RICONVENZIONALE
3 Condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla anche Controparte_1 conseguenti alla trascrizione della domanda giudiziale, nella misura di € 20.750.000,00
(ventimilionisettecentocinquantamila) oltre Iva o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia
o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
III. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese (anche delle CTU) ed onorari di tutti i gradi del giudizio.
IV. IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da e, in particolare, la richiesta di Parte_1
eliminare dal fascicolo di causa la copia del verbale contenente la deposizione in sede penale del teste , nonché dichiarare inammissibili e stralciare dal fascicolo avversario le nuove Testimone_1
produzioni effettuate da nella presente sede di rinvio in allegato (sub docc. da 7- Parte_1
rinvio a 31-rinvio) alle note scritte per l'udienza del 13.06.2024, nonché le nuove produzioni effettuate da nella presente sede di rinvio in allegato (sub doc. 32-rinvio) alle note Parte_1 scritte per l'udienza del 7.11.2024.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2/08/2004, Parte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, (oggi in liquidazione), deducendo CP_1
che:
- in data 1/02/2002, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita di una vasta area denominata “ex Italcementi” sottoposto alla condizione sospensiva del mancato deposito, da parte della promittente venditrice della S.U.A. e all'ottenimento CP_1 dell'approvazione da parte delle autorità competenti, entro il termine di 18 mesi;
- si era verificata tale condizione sospensiva e il contratto definitivo non era stato concluso.
Pertanto, l'attrice chiedeva l'accertamento dell'efficacia delle obbligazioni del contratto preliminare e l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'area oggetto del contratto.
In data 5/08/2004, l'attrice trascriveva la domanda ex art. 2932 c.c.
2. Si costituiva contestando le domande avversarie, eccependo, in particolare, di non CP_1
aver mai stipulato alcun contratto preliminare con controparte e disconoscendo formalmente la
4 sottoscrizione appartenente al proprio rappresentante legale dell'epoca Controparte_4
proponendo, al riguardo, querela di falso.
Inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale: CP_1
- il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.p.c. da parte dell'attrice che le aveva impedito di dare esecuzione al compromesso di vendita dell'area dalla stessa stipulato con la società OB NO S.r.l., quantificati in
20.750.000,00 oltre I.V.A., o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
- il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento incidentale di querela di falso proposta in sede civile, il Tribunale di Genova licenziava C.T.U. grafologica (Dott. ), che accertava il carattere apocrifo della Per_3 sottoscrizione del apposta al contratto preliminare dell'1/02/2002. Parte_2
4. Contestualmente al giudizio civile, veniva instaurato procedimento penale a carico degli architetti soci di per il reato di falso in scrittura privata, nel quale Parte_1 Parte_1
veniva disposta C.T.U. grafologica, sempre a firma del Dott. , che perveniva alle medesime Per_3
conclusioni di falsità della sottoscrizione.
5. Nel giudizio civile di merito, il Tribunale concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 5 c.p.c. (ratione temporis applicabile), con le quali Parte_1
modificava le proprie conclusioni aggiungendo la domanda di risarcimento del
[...] danno, in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda avversaria di invalidità del contratto preliminare per il carattere apocrifo della sottoscrizione e eccepiva la novità CP_1
di tale domanda.
6. Quindi, il Tribunale disponeva un'ulteriore C.T.U. grafologica nominando la Dott.ssa la Per_4
quale, anche a seguito di supplemento, confermava il carattere apocrifo della sottoscrizione del
Parte_2
7. Inoltre, il Tribunale disponeva l'escussione testimoniale dei testi presentati dalle parti e, con ordinanza del 29/09/2009, sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che la decisione dipendesse dalla definizione del giudizio penale per falso in scrittura privata a carico degli architetti e , pendente avanti il Tribunale penale di Genova. Pt_1 CP_5
5 8. Conclusosi il processo penale con l'assoluzione degli imputati, pur essendo stata accertata, in tale sede la falsità della sottoscrizione del il giudizio civile proseguiva e Parte_2 [...]
modificava le proprie conclusioni nel modo seguente: alla lettera c) Parte_1 sostituiva l'originaria domanda ex art. 2932 c.c. con la domanda di risoluzione del contratto preliminare dell'1/02/2002, mentre la domanda ex art. 2932 c.c. veniva formulata in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione;
in via ulteriormente subordinata al rigetto di tutte le domande dipendenti dalla verità della sottoscrizione del contratto da parte del formulava domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana Parte_2 nella misura di € 5.107.615,91 (al netto delle spese professionali e oneri), per aver il in Parte_2
qualità di legale rappresentante di consegnato il contratto falsamente sottoscritto ai CP_1 soci dell'attrice.
9. Con sentenza n. 3404 del 10/11/2016, il Tribunale di Genova:
- accertata la falsità della sottoscrizione da parte del legale rappresentante di rigettava CP_1
le domande formulate da ex art. 2932 c.c. e di Parte_1 risoluzione per inadempimento del contratto preliminare dell'1/02/2002;
- accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale formulata da condannando al pagamento, Parte_1 CP_1 in favore dell'attrice, della somma di € 1.095.627,00, liquidata in via equitativa, ritenendo che il contratto preliminare fosse stato consegnato dall'allora rappresentante legale di CP_1 [...]
agli architetti e (soci dell'attrice) già falsamente sottoscritto dal Controparte_4 Pt_1 CP_5
medesimo Parte_2
- rigettava la domanda riconvenzionale di finalizzata ad ottenere il risarcimento del CP_1
danno per la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. ad opera dell'attrice.
10. In data 23/02/2017, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando quattro CP_1
motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.
10.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per aver disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata in via subordinata da perché tardiva, siccome formulata solo Parte_1
con la memoria ex art. 183, c. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis), invece che alla prima udienza di trattazione.
6 10.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamentava la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dall'originaria attrice, in quanto, a suo dire, il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni testimoniali di testi che, in sede penale, avevano rilasciato dichiarazioni sostanzialmente opposte, riconoscendo la responsabilità di P.M.G. nell'induzione in errore CP_1
della controparte in ordine alla validità del contratto preliminare.
10.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'errata quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto a controparte dalla sentenza di primo grado secondo il criterio della valutazione equitativa, in mancanza di elementi di prova ed avendo anzi affermato l'insussistenza di un danno da mancato guadagno in capo a controparte. Inoltre, assumeva l'erroneità del calcolo effettuato dalla sentenza di primo grado, per aver stimato il danno considerando anche il valore indicato nel contratto preliminare dell'1/02/2002, ritenuto falso e quindi inesistente.
10.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., assumendo che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. era illegittima e che da essa era derivato un danno consistito nell'aver impedito a di adempiere agli obblighi CP_1
assunti nei confronti della società immobiliare NO S.r.l.
11. Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il Parte_1 rigetto dell'appello avversario e proponendo due motivi di appello incidentale.
Inoltre, proponeva querela di falso relativamente al Parte_1
contratto preliminare stipulato tra e OB NO S.r.l. in data 28/07/2004, CP_1
respinta dalla Corte, in quanto riguardante un documento non decisivo per la controversia.
11.1 Con il primo motivo di appello incidentale, Parte_1 lamentava l'erroneità del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., da parte del Tribunale, per invalidità del contratto dell'1/02/2002, contestando le risultanze della C.T.U. e assumendo il carattere non vincolante nel presente giudizio civile dell'accertamento compiuto in sede penale.
11.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, Parte_1 lamentava l'erronea quantificazione, da parte del Tribunale, del danno subito in complessivi €
1.095.627,00 (oltre interessi e rivalutazione dal 2/08/2004), in quanto tale cifra era stata ottenuta dividendo il prezzo di cui al contratto del 28/07/2004 tra e OB NO S.r.l. CP_1
7 di € 6.000.000,00 per l'intera area di Imperia e non per la superficie della porzione oggetto del contratto di vendita (circa 9.700 m2).
12. Accolta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., con sentenza n. 1644 del 30/10/2018, questa
Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava inammissibile la domanda subordinata di risarcimento del danno proposta da e Parte_1 rigettava l'appello incidentale, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti e ponendo a carico le spese di C.T.U. a carico dell'appellante incidentale.
Il Tribunale riteneva inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
in quanto tardiva, siccome non chiesta in sostituzione della Parte_1
domanda iniziale ex art. 2932 c.c., ma in aggiunta ad essa, sicché, essendo il fatto costitutivo del diritto sotteso alla domanda principale radicalmente differente da quello della domanda subordinata, la nuova domanda integrava una mutatio libelli non consentita.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli della trascrizione, la Corte distingueva tra “trascrizione illegittima” e “trascrizione ingiusta”, reputando che il caso di specie rientrasse in quest'ultima categoria, per la quale non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale.
Infine, rigettava la domanda ex art. 2932 c.c., in quanto, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado inerente all'accertamento della falsità della sottoscrizione di parte
[...]
, doveva ritenersi inutilizzabile la scrittura privata posta a fondamento della Controparte_1
domanda.
13. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, formulando cinque motivi di censura.
13.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte di Appello asseritamente trascurato l'eccezione di inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame avente ad oggetto la tardività della domanda di risarcimento del danno.
13.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello di controparte mancava qualunque percorso argomentativo che, contrapponendosi a quello adottato dal Tribunale, si mostrasse idoneo a vanificarne la consistenza, al di là dell'affermazione secondo cui la pronunzia delle Sezioni Unite n.
12310/2015 non poteva considerarsi pertinente al caso di specie.
8 13.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., assumendo che la Corte di Appello aveva travisato il senso del principio espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015, reputando che la domanda risarcitoria connessa alla risoluzione del contratto, fosse stata proposta in via aggiuntiva e non alternativa o sostitutiva a quella di adempimento, e, pertanto, fosse da considerare preclusa, perché contenuta nella memoria ex art. 183, c. 5 c.p.c.
13.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., assumendo che la Corte di Appello aveva erroneamente affermato che non aveva impugnato la parte di sentenza relativa alla declaratoria di nullità del Parte_1
contratto per falsità della sottoscrizione, essendosi limitata ad appellare la parte che aveva negato l'esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. La ricorrente, assumeva che, in realtà, la falsità della firma, costituendo il presupposto per il rigetto della domanda di esecuzione specifica, doveva ritenersi anch'essa impugnata, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello.
13.5 Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamentava il vizio di apparente motivazione, in ordine all'accertamento della falsità della firma. La ricorrente assumeva che la Corte di Appello aveva mancato di misurarsi con le critiche rivolte alla metodologia seguita dalla C.T.U. nell'identificazione degli elementi caratteristici della firma Parte_2
14. Si costituiva nel giudizio di legittimità , proponendo un motivo di Controparte_1
ricorso incidentale con il quale lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96
c.p.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.
In particolare, evidenziava che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. aveva impedito alla stessa di adempiere agli obblighi assunti con OB NO S.r.l., con la quale era stato concluso un complesso accordo per il valore di € 20.750.000,00, di cui faceva parte anche la vendita di una porzione del compendio immobiliare oggetto di causa. Secondo , Controparte_1
la Corte di Appello aveva respinto la relativa domanda di risarcimento sul presupposto che la domanda giudiziale fosse astrattamente assoggettabile a trascrizione, trascurando il fatto che i danni erano stati causati non già dalla trascrizione, ma dalla condotta fraudolenta di
[...]
dimostrata da una serie di riscontri probatori attestanti un comportamento Parte_1
scorretto dei soci di controparte.
15. Con sentenza n. 23100 del 28/07/2023, la Corte di Cassazione: accoglieva il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigettava il primo ed il secondo e dichiarava assorbito il quinto, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione alle
9 censure accolte e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in diversa composizione.
Con riferimento alle censure accolte, la Suprema Corte di Cassazione affermava che:
- posto che aveva proposto la domanda di risarcimento Parte_1 del danno in via subordinata all'eventuale rigetto della propria domanda principale ex art. 2932 c.c., nel caso di accoglimento dell'eccezione, formulata da controparte, di nullità o invalidità, per falsità della sottoscrizione, del contratto oggetto della domanda principale, la domanda risarcitoria non poteva considerarsi domanda nuova e tardiva alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di emendatio libelli;
- alla luce del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. implicava necessariamente la censura della declaratoria di falsità, in forza della quale il Tribunale aveva negato l'esecuzione specifica, essendo due tematiche strettamente connesse.
16. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 30/10/2023, Parte_1
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, deducendo, in particolare, che:
[...]
- a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, tutte le domande proposte da Parte_1
sono da riesaminare nella presente sede, mentre il rigetto della Parte_1 Pt_1
domanda risarcitoria proposta da deve considerarsi formato il giudicato sul punto e, CP_1 con esso, l'accertamento dell'avvenuta consegna del contratto falsamente firmato da parte del ai soci dell'originaria attrice, in quanto presupposto logico del rigetto di tale domanda;
Parte_2
- con riferimento alle domande di ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto Parte_1
preliminare per inadempimento di ovvero alle domande avversarie che si fondano CP_1 sulla veridicità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare e, quindi, sull'esistenza giuridica dello stesso, la sentenza di primo grado aveva errato sia nel ritenere pregiudicante la sentenza penale che ha pronunciato la falsità della sottoscrizione, sia nel ritenere convincente il ragionamento della C.T.U. Per_4
17. Si costituiva in giudizio , contestando le difese avversarie e Controparte_1
deducendo, in particolare, che:
- sulla falsità della sottoscrizione del contratto preliminare era calato il giudicato, per mancata impugnazione ex adverso, in appello, del relativo capo della sentenza di primo grado;
10 - la sentenza penale, pur avendo assolto gli imputati dal reato di falso in scrittura privata, aveva accertato, con efficacia vincolante nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., la falsità della sottoscrizione presente nel contratto preliminare;
- sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di appello cassata avevano compiutamente motivato il rigetto delle censure avversarie riferite alla C.T.U., dando atto della correttezza dell'operato della consulente e dell'assenza di critiche di tipo procedurale, ovvero riferite al metodo di indagine peritale;
- non sussisteva alcun giudicato nella presente sede di rinvio rispetto alla domanda risarcitoria formulata da la quale doveva essere riesaminata, a fronte della sentenza della Corte di CP_1
Cassazione;
- la domanda risarcitoria avversaria era da considerarsi, nel merito, infondata, per assenza di responsabilità di nella redazione del contratto preliminare dell'1/02/2002 e per CP_1
l'insussistenza degli elementi costitutivi, tra i quali il nesso di causalità.
18. All'udienza del 7/11/2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
19. Occorre preliminarmente determinare l'ambito del presente giudizio di rinvio alla luce della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione.
19.1 In particolare, procedendo dall'esame del motivo di ricorso incidentale proposto da
[...]
, dichiarato inammissibile, va esclusa la possibilità di riesaminare nel merito la Controparte_1
domanda risarcitoria formulata dalla parte e va altresì evidenziato che ugualmente non più soggetta ad esame è la ricostruzione della vicenda fattuale oggetto di causa con riferimento alla valutazione delle prove raccolte, anche presuntive, ed anche con rispetto all'appellante incidentale
[...]
trattandosi della medesima vicenda ed in mancanza di specifiche doglianze in punto Pt_1
valutazione del materiale probatorio, salvo quanto alla genuinità della firma apposta al contratto preliminare.
20. Pare, quindi, che logicamente sia opportuno esaminare in primo luogo tale doglianza che va rigettata.
11 20.1 lamenta che sia stata riconosciuta dal Tribunale la apocrificità della firma Parte_1
apposta al contratto preliminare di vendita in data 1/02/2002, apparentemente riconducibile a legale rappresentante in allora di sulla base: Persona_5 CP_1
- dell'effetto pregiudicante della sentenza penale;
- del fatto che la Dott.ssa nominata C.T.U. nella causa civile, ha confermato in sede penale Per_4
le proprie conclusioni;
- della sentenza penale che ha riconosciuto la falsità della firma e che è stata impugnata da entrambi i soci di sul punto, e che la sentenza è divenuta Parte_1 definitiva per la scelta dell'Arch. di non riassumere la causa dopo l'annullamento con Pt_1
rinvio;
- delle critiche all'attività della C.T.U. Dott.ssa sia con riguardo alla acquisizione delle Per_4 firme di comparazione, non avendo quest'ultima valutato firme proposte da Parte_1
ritenendo sufficienti quelle già acquisite, sia con riguardo alle conclusioni cui è pervenuta la consulente per aver escluso che vi fossero somiglianze tra le firme di comparazione e la firma in esame senza adeguata motivazione.
20.2 Osserva la Corte che la sentenza penale del Tribunale di Genova n. 1858/2012 del 4/05/2012, emessa all'esito del processo a carico di e per il reato di cui all'art. Parte_1 CP_6
485 c.p., pur assolvendoli dal reato per non aver commesso il fatto, ha pronunciato ex art. 537 c.p.p. la falsità del contratto preliminare di vendita datato 1/02/2002, sulla base delle conclusioni concordi cui erano addivenuti sia il perito , sia la C.T.U. Per_3 Per_4
20.3 Al riguardo, si rileva che la sentenza penale del Tribunale di Genova n. 1858/2012 non può assumere valore di giudicato vincolante nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., dal momento che le parti dei due giudizi non coincidono. Infatti, nel presente giudizio ha agito la società non costituitasi nel giudizio penale, mentre Parte_1
non sono presenti e imputati nel processo penale. Parte_1 CP_6
20.4 Tuttavia, gli accertamenti compiuti dal Giudice penale con riferimento alla falsità della sottoscrizione del contratto dell'1/02/2002, unitamente alle prove acquisite nel processo penale come la deposizione della C.T.U. costituiscono validi elementi di prova nel presente Per_4
giudizio civile.
12 20.5 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale;
ciò peraltro non preclude al giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche
l'obbligo per il giudice civile – in presenza di un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale. (Nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).” (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 25/03/2005, n.
6478).
20.6 Tanto considerato, lamenta l'erroneità della Parte_1
C.T.U. per mancata acquisizione di ulteriori scritture di comparazione per accertare l'esistenza, nelle firme non prese quali comparative, di gesti grafici, attribuiti al che non ricorrono Parte_2
nelle altre firme di comparazione (da qui il concetto di devianza) e che, quindi, la C.T.U. non ha assunto come elementi caratterizzanti il “normale gesto scrittorio” del Parte_2
20.7 Inoltre, lamenta come la Consulente, Parte_1
contravvenendo al mandato ricevuto, non abbia inteso andare alla ricerca delle reali caratteristiche della sottoscrizione del ma, come denunciato, da ultimo, nella comparsa conclusionale, Parte_2
sia andata alla ricerca di un proprio modello di firma, strumentale a confortare le conclusioni
13 assunte in perizia, all'uopo scartando le firme di comparazione che possedevano caratteristiche che non erano conformi a tale finalità.
20.8 In altre parole, secondo la C.T.U., attraverso una Parte_1
parziale e orientata scelta delle firme comparative è andata alla ricerca ed ha ricostruito, a proprio uso, un suo “normale gesto scrittorio” del avendo cura che tale “normale gesto Parte_2 scrittorio” contenesse meno elementi in comune con la firma in verifica.
Secondo la parte, per tale via, le sottoscrizioni apparivano difformi e, conseguentemente, si poteva giungere a sostenere la conclusione di non autenticità della firma in verifica.
20.9 Le doglianze sono infondate.
Si osserva, infatti, che la C.T.U. all'inizio delle operazioni peritali e quindi nel corso Per_4 dell'anno 2006, a ciò autorizzata dal giudice nell'ambito del conferimento dell'incarico peritale, ha acquisito ben 103 firme comparative (e precisamente 24 campioni autografi tratti dalla CTU del dott. , compreso saggio grafico;
38 autografe acquisite ex novo dal CTU D.ssa Per_3 Per_4
compreso il saggio grafico;
11 autografe tratte dal fascicolo di P.A., 32 Parte_1
autografe tratte dal fascicolo di P.C., oltre a due firme autentiche acquisite presso CP_1
studi notarili.
Tutte le firme non autentiche indicate dalla ctu sono state riconosciute dal come sue. Per_5
Dopo di ciò il 19/01/2007, quasi all'esito dell'espletamento dell'incarico (la CTU è stata depositata in data 2/2/2007), ha chiesto al CTU di acquisire Parte_1
ulteriori 24 firme da lui acquisite nel procedimento penale n. 4390/07 “Antonveneta”, nell'ambito del quale erano state acquisite gran parte delle firme già utilizzate.
20.10 In proposito, si osserva che la C.T.U. ha analizzato compiutamente un campione significativo di firme, tenendo conto dei saggi grafici espletati dal soggetto che avrebbe vergato la sottoscrizione apposta sul contratto di causa, confrontando le caratteristiche del tratto della sottoscrizione controversa con le scritture raccolte e suddivise per campioni omogenei, ed escludendo l'esame delle 24 firme non fidefacienti, disconosciute dal e, in ogni caso, superflue, considerata Parte_2
la mole di scritture comparative analizzate.
Quanto alle modalità di acquisizione delle scritture, in sede di deposizione testimoniale nel processo penale a carico degli architetti e , la dott.ssa ha compiutamente risposto alle Pt_1 CP_5 Per_4
domande della Difesa degli imputati, avv. Enrico Misley, difensore di anche in Parte_1
questa causa, evidenziando che le scritture acquisite presso la Procura della Repubblica di Bergamo
14 erano state, su sua richiesta, estrapolate dagli agenti di PG. delegati dal P.M., che li avevano di loro iniziativa selezionati, e consegnati mediante supporto DVD, non potendo la stessa avere accesso al fascicolo in fase di indagini preliminari.
Va pertanto escluso qualsivoglia intento della CTU di selezionare le scritture di comparazione secondo la propria utilità ed allo scopo indicato dalla difesa degli appellanti in riassunzione, la quale peraltro disponeva di un rilevante numero di scritture di comparazione ivi compresi i saggi grafici.
Va inoltre rimarcato che il non ha riconosciuto la autografia delle firme apposte ai Per_5
documenti indicati da controparte dovendosi pertanto escludere la loro utilizzabilità ai fini di comparazione non trattandosi di scritture fidefacienti.
Nessuna criticità in merito al procedimento di acquisizione delle scritture di comparazione può pertanto essere riconosciuta nell'operato della dott.ssa Per_4
20.1 Inoltre si osserva che la C.T.U. è pervenuta alla conclusione di falsità della sottoscrizione apposta al contratto dell'1/02/2002 attraverso un metodo di indagine che appare esente dalle critiche spiegate da procedendo all'esame della firma oggetto Parte_1 del giudizio di falso descrivendola nelle sue caratteristiche grafiche;
procedendo quindi all'esame del gesto grafico delle firme in comparazione evidenziandosi peraltro che nella specie erano presenti saggi grafici del periziando fatti eseguire anche in maniera difforme dall'ordinaria gestualità e dinamismo;
infine procedendo all'esame comparativo dell'una e delle altre che, nella specie, in ragione del numerosissimo numero di comparative è stato eseguito secondo raggruppamenti per tipi omogenei.
Nello specifico, si osserva che:
- quanto all'analisi della firma apposta al contratto, la C.T.U. ha rilevato che tale sottoscrizione
“Risulta vergata con movenze più curvilinee nel nome, ad eccezione che nella parte centrale di
, e più angolose e/o smussate nel cognome. CP_4
La velocità grafica risulta ridotta, realizzata con manualità rigida, priva di slancio esecutivo verso destra e decisione, come si rileva dalla pressione intensa per spessore, anche in passaggi terminali
e ascendenti, dagli stacchi, dalla disomogeneità delle ampiezze, dall'incertezza grafica interna al nome nei collegamenti AOL, dai risvolti smussati e/o angolosi, dall'assetto ondeggiante sul CP_4
rigo (Vedere figura precedente).
15 La firma risulta incoerente e contraddittoria in quanto l'aspetto originale e dinamico, che si evince dall'impostazione dell'insieme, dall'apparente unità dei movimenti e dalla morfologia originale ed essenzializzata delle lettere, è stato realizzato invece con tratto inadeguato per lentezza, staticità espressiva e marcatura pressoria. Non vi è naturale, logica e fisiologica consequenzialità nei movimenti formativi;
l'assemblaggio delle parti risulta piatto e aritmico.” (pagg. 33-34 della
C.T.U.);
- con riferimento alle firme comparative ed al saggio grafico, la C.T.U. ha rilevato che
“Caratteristica del grafismo è la liberazione spontanea e sicura dell'energia grafica, che si concretizza in una canalizzazione piena e marcata, con variabile presenza di sfumatura sia di colore sia di spessore dei tratti, e di filetti ascendenti leggeri, che diventano aerei.
Ogni firma, indipendentemente dalla velocità esecutiva maggiore o minore o dagli indici variati su richiesta del C.T.U., risulta stesa secondo il “sentence impulse”, cioè l'unitarietà ritmo – gestuale
– formale coerente e coesa nella successione dinamica dei movimenti formativi.
Quando il Signor ha immesso variazioni alla sua abitualità grafica, non ha, infatti, Parte_2
appiattito o snaturato il suo tratteggio e i suoi prodotti grafici, ma li ha semplicemente espressi con differenze, anche formali, che non hanno sottratto naturalezza e riconoscibilità alla sua impronta morfo – dinamica individuale.” (pagg. 42-43 della C.T.U.);
- la C.T.U. ha evidenziato un tratto grafico “lento, pastoso, marcato uniformemente non slanciato progressivamente a destra e stativo” per la firma presente sul contratto oggetto di causa (denominata
“x” nella consulenza) e “agile, sfumato, variegato e vitale” e quindi dinamico per le sottoscrizioni comparative, evidenziando, altresì, alcune somiglianze (v. pag. 57 della C.T.U.) e confrontando, in particolare, la firma controversa anche con le firme rallentate apposte dal nei saggi Parte_2 grafici. Al riguardo, la C.T.U. ha affermato che “E' necessario ricordare che il grafismo espresso nel saggio reso il 06.10.2006, steso ad oltre quattro anni di distanza dalla data che compare sul documento in verifica, è risultato coerente per qualità intrinseca gestuale e formale con le altre autografe reperite e analizzate.
Le firme volutamente rallentate, numericamente scarse rispetto a quelle effettivamente vergate con questo scopo, indicano che un tale tipo di sforzo non è consono alla mano del Signor Parte_2 che solo in qualche occasione è riuscito a frenare il suo grafismo brioso.” (pag. 59 della C.T.U.), escludendo, infine, l'ipotesi di dissimulazione: “infondata l'ipotesi di dissimulazione in quanto, sulla base degli elementi gestuali e formali emersi, e secondo l'applicazione sia della legge della direzione attentiva sia dei principi della logica psico - commissiva, il dissimulatore si allontana
16 dalle sue forme tipiche e propone estrosità diverse dalla sua tipicità espressiva per non farsi riconoscere. L'imitatore, al contrario, cerca di riprodurre un modello noto nei suoi aspetti più caratterizzanti e suggestivi a livello formale, trascurando fondamentalmente l'aspetto dinamico.
L'insieme dei dati emersi indica perciò necessariamente che ci si trova di fronte ad un'imitazione pedissequa e servile di forme note, un "puzzle" di particolari forzatamente imitati del modello autografo del Signor assemblati in maniera meccanica, priva di genuina coerenza e Parte_2 coesione esecutiva.” (pag. 64 della C.T.U.);
- la C.T.U. ha concluso affermando che “La sottoscrizione, visionata e analizzata in originale e mediante riproduzione fotografica, è risultata derivare da una mano che si è espressa con tratto disomogeneo circa calibro, ampiezze orizzontali, inclinazione, giacitura sul rigo;
è stata realizzata esercitando una pressione grafica pesante, marcata, rigida, delineando i tratti apparentemente in continuità, a parte gli evidenti stacchi dopo le maiuscole e prima della C del cognome.
Hanno evidenziato anomalia l'assottigliamento nella gambetta della prima A di e il CP_4
collegamento illogico dal punto di vista del percorso grafico di OL in . CP_4
Gli elementi risultano assemblati in un insieme incoerente, che esprime un prodotto piatto, privo di vivacità, a fronte di un aspetto dinamico e originale.
Si noti appunto come, nonostante i legami tra lettere e la pendenza principale a destra, con qualche rovesciamento a sinistra, che in condizioni naturali esprimono brio e vivacità in quanto sono segni fautori della velocità esecutiva, il tratto sia lento, sostanzialmente uniforme e pesante per di più proprio nei tratti ascendenti, senza sfumature pressorie e con attenzione alla delineazione delle forme alfabetiche.
Tale espressione risulta incoerente rispetto all'insieme dinamico che vuole fornire.
Sono state poi analizzate le autografe del Signor relative al periodo 1997 - 2006, Parte_2
consone sotto il profilo qualitativo - espressivo, quantitativo e temporale, in quanto hanno permesso di delineare il quadro motorio grafico dello scrivente nell'arco di 9 anni, dal 1997 al
2006, cioè dai 56 ai 65 anni di età dello scrivente. Si tratta di due saggi grafici e 103 sottoscrizioni.
È stato rilevato che la grafia autografa, pur essendo proposta con una discreta variabilità esecutiva, legata tanto all'espressione della gestualità mobile quanto delle movenze costruttive, ha presentato nel tempo elementi di strutturazione e personalizzazione affini e riconducibili ad una mano sciolta, agile e personalizzata.
17 Si osservano occasionalmente nell'espressione naturale piccole sconnessioni incerte con riprese, che non tolgono scioltezza, coerenza e coesione all'insieme delle scritture, ma che manifestano genuinamente una grafia spigliata, con piccoli deficit vivacizzanti.
La firma in verifica è stata confrontata con le comparative e da tale confronto è emerso che, al di là di un'impronta formalmente simile, in realtà essa presenta una manualità massiccia e fissa, incoerente con l'apparente dinamismo trasmesso dall'insieme.
I rilievi inducono necessariamente a riconoscere come valida e fondata l'ipotesi di falso per imitazione servile e pedissequa di forme note.
L'ipotesi di variabilità grafica riconducibile a modalità autografa rapida, sincopata e scarsamente leggibile e quella di esecuzione con mano sinistra non abituale sono state immediatamente scartate,
a causa delle evidenti e profonde divergenze gestuali e formali degli indici a confronto.
Infondata l'ipotesi di esecuzione con forme leggibili e controllate;
nel confronto infatti con firme spontanee, genuinamente delineate in maniera più chiara e completa di quelle sincopate, è risultato che la disconosciuta non è riconducibile a tale modalità autografa. È stato rivelato infatti che il
Signor che possiede un elevato livello grafo - dinamico, quando firma in maniera Parte_2
composta, realizza prodotti grafici coesi e coerenti, incompatibili a livello di gestualità con
l'espressione piatta e devitalizzata di X. La somiglianza risulta quindi solo di natura esteriore, superficiale e non identificativa.
Conferma ulteriore a questa incompatibilità profonda è derivata anche dal parallelismo con firme volutamente rallentate, scolastiche e leggibili, stese su richiesta del C.T.U. nel saggio grafico;
è risultato infatti che lo scrivente quando rallenta e/o immette variazioni nelle sue abitudini, anche se modifica l'assetto del tracciato, delinea sempre con vivacità e vibratilità, indici del tutto assenti nella firma X che, nel confronto con le autografe, assume ancora di più la fisionomia di un
“disegno” ammanierato.
Nella verificanda manca infatti il “sentence impulse”, cioè l'unitarietà ritmica, dinamica e formale che contraddistingue tutte le autografe reperite, vergate negli anni, in più contesti e con più vesti grafiche.
Non verosimile, in presenza degli elementi emersi, che un eventuale impaccio del Signor Parte_2
possa aver cambiato nella sostanza la qualità del suo tratto e nella struttura i suoi elementi costruttivi, ma non abbia modificato nell'insieme l'immagine generale della sottoscrizione, che risulta avere un aspetto fisso e piatto.
18 Rimane esclusa anche l'ipotesi di dissimulazione, in quanto, sulla base di dati gestuali e formali rilevati (indici di rapidità, indici di lentezza, lo sforzo compiuto, le variazioni concomitanti ecc.) e secondo i principi enunciati dalla legge della direzione attentiva e i criteri psico - logico - commissivi, lo scrivente per dissimulare si sarebbe allontanato dalle forme più tipiche e avrebbe proposto con la sua gestualità abituale stranezze difformi dalla sua normalità (licenze formali e analogie ritmiche). È emersa invece la situazione opposta, quella dell'operatività dell'imitatore, che produce, rispetto ad un modello a disposizione, analogie formali e differenze di gesto e di dettaglio.
Il C.T.U., in seguito all'accertamento tecnico - grafico compiuto sulla firma in verifica e sulle comparative del Signor acquisite e ivi prodotte, può rispondere al quesito Controparte_4
posto nella seguente maniera:
- In base alle incongruenze dinamiche, strutturali e morfologiche emerse, nonostante la similitudine esteriore suggestiva, la firma a nome in verifica risulta APOCRIFA, cioè Controparte_4
NON riconducibile al grafismo dell'apparente sottoscrivente.
- Verificate ed escluse le ipotesi di: variabilità grafica genuina sia veloce e sincopata sia contenuta
e completa, esecuzione rallentata, esecuzione scolastica, realizzazione con uso di mano sinistra non abituale, dissimulazione.
- La firma denota le caratteristiche tipiche dell'imitazione servile e pedissequa di forme note.”
(pagg. 66-71 della C.T.U.).
20.12 Tali conclusioni risultano essere confermate anche a fronte del supplemento di C.T.U. disposto dal Tribunale a fronte delle osservazioni dei cc.tt.pp.
20.13 Al riguardo, si osserva che la C.T.U. ha risposto compiutamente alle osservazioni dei periti delle parti. Nello specifico, deve evidenziarsi che non è fondata l'osservazione di
[...]
secondo cui la C.T.U. sarebbe giunta al giudizio di falsità della Parte_1 sottoscrizione mediante una “posizione preconcetta”, in quanto la C.T.U. ha esaustivamente replicato che “Si ribadisce solo il fatto che la presunta “posizione preconcetta, frutto, unicamente, di proprie suggestive valutazioni, di cui non è dato comprendere, in alcun modo, l'iter argomentativo (in quanto inesistente e/o esoterico)” esposta dalla parte Parte_1
sempre nell'allegato 169 e ripresa dall'Avv. Misley nel ricorso a pag. 5, altro non è che il riconoscimento da parte di un tecnico, dei “segni intrinseci di falsità”, che si rilevano in casi in
19 cui, a fronte di un'immagine esteriore fedele ad un tipo grafico noto, non segue l'espressione gestuale consona e coerente con le autografe.
Si evidenzia che lo stesso C.T.P. Dott.ssa ha ammesso la conoscenza dell'argomentazione Per_6
in sede di contraddittorio e all'interno della Sua 1^ Relazione, nella descrizione della firma in verifica, come ricordato a pagina 14 di questo elaborato. Si indicano perciò nuovamente le pagine teoriche di richiamate alla medesima pagina della presente relazione, per esplicitare Per_7 quanto è ovvio per un tecnico ed “esoterico” per un profano della materia.” (pag. 32 del supplemento di C.T.U.).
20.14 Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di Genova non ha basato la decisione solo sul giudicato penale, bensì ha tenuto conto, nella valutazione circa l'autenticità della sottoscrizione del contratto dell'1/02/2002, anche delle risultanze della C.T.U. e del relativo supplemento, oltre che Per_4
alle testimonianze rese sia in sede civile, sia in sede penale.
20.15 Inoltre, si osserva che la C.T.U. redatta dalla Dott.ssa risulta essere coerente sia con Per_4
gli esiti della perizia redatta dal Dott. , sia con la deposizione testimoniale resa dalla stessa Per_3
consulente in sede penale, nella quale ha dato conto, in modo coerente, del metodo di lavoro utilizzato, delle ragioni che hanno portato all'esclusione delle 24 firme richieste da Parte_1 dall'indagine peritale, confermando le conclusioni a cui era pervenuta in sede civile.
20.16 Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione presente nel contratto preliminare dell'1/02/2002 e, quindi, la non riferibilità della stessa al con conseguente Parte_2
nullità del contratto per mancata formazione di un valido accordo tra le parti.
20.17 Di conseguenza, il primo motivo di appello incidentale formulato da Parte_1
è infondato e deve essere rigettato unitamente alle conseguenti domande di
[...]
esecuzione del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto.
21. Va quindi esaminato il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno conseguente all'uso del documento apocrifo da parte del fatti in relazione ai quali, come sopra Per_5
evidenziato, è sceso il giudicato.
ha chiesto in via subordinata, ove riconosciuta la Controparte_7 nullità del contratto preliminare dell'1/02/2002, il risarcimento dei danni nella misura di €
10.000.000,00 per il mancato conseguimento di tutte le utilità connesse alla conclusione dell'operazione negoziale.
20 P.M.G si è opposta eccependo la insussistenza di alcun danno e comunque contestando la liquidazione sulla scorta dei valori indicati in un contratto inesistente.
21.2 Invero, la domanda risarcitoria di può trovare Parte_1
accoglimento solo nei limiti del danno da perdita di chance conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita.
21.3 Il caso di specie deve essere più propriamente qualificato come un'ipotesi di responsabilità precontrattuale da stipulazione di un contratto invalido. Deve infatti darsi rilievo all'osservanza dell'obbligo di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative dovendosi tutelare la parte che abbia confidato nella conclusione del contratto ovvero, ove il contratto venga concluso, nella sua validità ed efficacia.
21.4 Al riguardo, può affermarsi la responsabilità per colpa di per l'invalidità del CP_1 contratto oggetto di causa, in quanto, sebbene non sia stato possibile accertare l'autore reale della sottoscrizione apocrifa apposta al preliminare, doveva, in ogni caso, assicurarsi che la CP_1 sottoscrizione del proprio rappresentante legale dell'epoca fosse autentica, essendo accertato con efficacia di giudicato la dazione del contratto ai soci di Parte_1
21.5 Con tale condotta, infatti, ha ingenerato un affidamento legittimo ed incolpevole CP_1
in capo a circa la validità del contratto in discussione. Parte_1
21.6 Pertanto, stante la inesistenza del contratto preliminare, a Parte_1 non può essere riconosciuta, in via risarcitoria, l'utilità che avrebbe tratto dalla
[...] conclusione del contratto definitivo di trasferimento dell'area e nemmeno quelle derivanti dalla costruzione dell'opera, considerato, altresì, che, avuto riguardo alla professionalità dei soci di
[...]
la società non avrebbe avuto le risorse e le competenze necessarie per edificare sull'area Pt_1 oggetto dell'affare.
21.7 Conseguentemente a può essere riconosciuto solo Parte_1
un danno da perdita di chance da quantificarsi, così come indicato dal Tribunale, in via equitativa, ancorandolo al valore dei terreni oggetto di causa ed al vantaggio economico che sarebbe derivato dalla alienazione a terzi.
21.8 Deve condividersi il percorso motivazionale del Tribunale con riferimento alla quantificazione del differenziale economico tra il prezzo stabilito nel contratto preliminare dell'1/02/2002 (pari a €
206,78 al mq e così calcolato: € 5.242.000,00: 25.350 mq) rispetto al contratto del 2004 intercorso
21 tra ed OB NO ( in cui il prezzo era pari ad € 250 al mq (così CP_1 CP_8 calcolato: € 6.000.000,00 : 24.000 mq).
La nullità del contratto preliminare per falsità della sottoscrizione non impedisce al giudice di tenere conto del prezzo del bene in esso stabilito ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance, in quanto il prezzo indicato nell'accordo nullo costituisce uno dei diversi parametri che concorrono a formare la valutazione equitativa sul quantum del risarcimento e non l'unico ed esclusivo.
21.9 Come correttamente affermato dal Tribunale, non può essere invece tenuto in considerazione il Contr contratto stipulato da con in quanto prevedeva un prezzo complessivo comprensivo, CP_1 non solo della cessione dell'area “ex Italcementi”, ma anche dell'area del compendio immobiliare dell'ex stabilimento Aura di non ricompresa nella cessione di cui al preliminare in CP_9
discussione, e quindi con valutazione non omogenea, ed inoltre è stato stipulato nel 2007, ossia a diversi anni di distanza rispetto al momento in cui si sarebbe dovuta verificare la condizione sospensiva presente nel preliminare.
21.10 D'altra parte, il valore assegnato all'area e la metodologia di calcolo del Tribunale non sono oggetto di contestazione da parte di che lamenta la erroneità del calcolo con Parte_1 riguardo all'estensione delle aree oggetto di contrattazione con OB NO indicate nella comparsa conclusionale nella misura di mq. 9.700.
21.11 Neppure sono stati censurati da P.M.G. che ha contestato la sussistenza del diritto al risarcimento ma non la quantificazione effettuata dal Tribunale.
21.12 Quanto alle dimensioni dell'area oggetto del contratto preliminare di vendita, va condivisa la sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento alla C.T.U. redatta dal Prof. licenziata in Per_8
sede arbitrale (v. doc. 236 di che, nel determinare Parte_1
l'importo delle competenze professionali degli architetti e in relazione all'incarico Pt_1 CP_5
Per_1 loro conferito da e e costituenda P.M.G. in data 12/3/2001, ha individuato l'area Per_9 oggetto dell'incarico, nella misura di 25.350 m2.
Si condivide altresì la decisione del Tribunale in ordine alle dimensioni dell'area “ex Italcementi” oggetto del contratto preliminare tra e OB NO indicata a pag 1 del contratto CP_1
stesso in 24.000 metri quadri. La ridotta superficie di mq 9.700 indicata dalla appellante in riassunzione riguarda la parte edificabile con immobile ad uso commerciale, ricompresa nella più vasta area oggetto di cessione.
22 La doglianza pertanto è infondata.
Va infine osservato che le metrature trovano un riscontro seppure parziale dalle indicazioni catastali dei mappali che parzialmente sono coincidenti, dovendosi evidenziare che il mappale di maggiore consistenza è il n. 402 (di mq 22.249) richiamato in entrambi i contratti, mentre gli altri sono di metrature di gran lunga inferiori, solo in parte coincidenti in quanto sono più numerosi nel contratto oggetto di causa rispetto a quello del 2004, circostanza che giustifica la maggiore metratura ma in misura contenuta.
21.13 Pertanto, il valore differenziale calcolato sulla base dei criteri indicati è ad € 1.095.627,00 che deve essere assunto quale cifra di partenza per la determinazione del danno derivante dalla serietà, concretezza ed apprezzabilità della chance che aveva Parte_1
di concludere il contratto definitivo, tuttavia, a parere della Corte occorre tenere in considerazione che non ha fornito alcuna prova né ha allegato la perdita di altre occasioni di Parte_1
affari, di prestazioni professionali o perdita di chance senza tenere altresì in considerazione le circostanze e modalità della conclusione del contratto (presso un bar, senza la corresponsione di caparra, tenuto conto del valore e della complessità dell'operazione) per cui appare equo applicare alla somma come sopra determinata una riduzione del 10%.
21.14 Quindi il risarcimento dei danni in favore di Parte_1
deve essere determinato nella misura di (€ 1.095.627,00 – € 109.562,70 - pari al 10% del suddetto differenziale economico-) € 986.064,30, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda (2/08/2004) al saldo, con conseguente condanna di . Controparte_1
22. In ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello in riassunzione e della riduzione del risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale di Genova a Parte_1
pare equo compensare tra le parti le spese legali dei due gradi di merito, del giudizio
[...] Pt_1
di legittimità e del presente giudizio di rinvio nella misura del 50% tra le parti.
22.1 Le spese legali del primo grado, del secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nella misura del restante 50% sono poste a carico di Controparte_1
sono liquidate, nel totale, avuto riguardo al valore della causa, nel modo seguente:
- per il primo grado, in € 27.804,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
4.388 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 12.890,00, per la fase istruttoria o di trattazione, € 7.631,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
23 - per il grado di appello, in € 24.908,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
5.434,00 per la fase di studio, € 3.159,00 per la fase introduttiva, € 7.280,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 9.035,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il grado di legittimità, in € 14.005,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(€ 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva, € 3.318,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022);
- per il giudizio di rinvio, in € 26.155,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 9.487,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
in parziale accoglimento dell'appello in riassunzione proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3404/2016 del 10/11/2016 del
[...]
Tribunale di Genova,
1) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, e per essa Controparte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore di CP_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, della Parte_1 somma di € 986.064,30, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
2) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, delle spese legali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità nella misura del 50% che liquida, per la frazione, in € 13.902,00 per il primo grado, in € 12.454,00 per il grado di appello, in € 7.002,50 per il giudizio di legittimità oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. su ciascun importo;
24 3) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, delle spese legali del presente giudizio di rinvio, nella misura del 50% che liquida, per la frazione, in € 13.077,50 per compensi oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4) compensa tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio per il restante 50%;
Genova, 29 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 981/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA INTERIANO, N.
3/10, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. ENRICO MISLEY che la rappresenta e difende insieme all'Avv. GIANLUCA NASUTI in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, e per essa il procuratore (C.F. e P. Controparte_2
I.V.A.: ), in persona del rappresentante legale pro tempore, giusta procura Rep. n. P.IVA_3
2484, Racc. n. 1284, autenticata dal Notaio Dott. in data 27/11/2020, registrata a Persona_1
Lodi il 14/12/2020 al n. 7903, Serie 1T, elettivamente domiciliata in VIALE PADRE SANTO, N.
5/8, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Federico Sbrana e rappresentata e difesa dall'Avv.
GIUSEPPE MERCANTI in forza di mandato in atti;
1 PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellate in riassunzione: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, richiamate le istanze istruttorie già svolte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale della del 10.05.2017, se ed in quanto ancora attuali Parte_1 sulla scorta delle difese eventualmente reiterate della controparte, respinta l'impugnazione e qualsiasi domanda della controparte, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, n. 3404, del 10.11.2016, repertorio 2896, del
10.11.2016;
a) dichiarare che con contratto del 01 febbraio 2002 la (oggi in liquidazione) e la CP_1
si sono validamente obbligate a concludere contratto Parte_1 Parte_1
definitivo di compravendita del complesso immobiliare identificato nella citazione della
[...]
del 02.08.2004, notificata alla convenuta in pari data;
Pt_1
b) dichiarare che, essendosi verificata la condizione di cui al punto 2 del contratto del 01 febbraio
2002, anche l'obbligazione di vendere della (oggi in liquidazione) è divenuta efficace;
CP_1
c) preso atto ed accertato (il tutto come già documentato in causa) che vista la genesi del contratto preliminare e dell'operazione allo stesso sottesa, del lungo tempo trascorso dalla data di realizzazione della condizione apposta nel contratto del 01.02.2002, del mutamento delle condizioni del mercato immobiliare, della indisponibilità a distanza di anni 23 degli operatori interessati all'acquisto individuati dall'Arch. , delle mutate previsioni al 2023 degli Pt_1 strumenti urbanistici relativi all'area oggetto del contendere ovvero delle diverse scelte ed Contr orientamenti dell'amministrazioni competenti e della stessa in ordine alle destinazioni d'uso dell'area, dell'aggravamento dello stato dell'area, causato dall'inerzia e/o dolo della controparte, con incremento dei costi di riutilizzo dell'area, della presenza di ipoteca volontaria dal 2004 e della vendita dell'area nel 2007 alla che costituiscono ostacolo alla libera circolazione CP_3
della stessa area, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 01.02.2002 per esclusiva responsabilità della (oggi in liquidazione), e, per l'effetto condannare controparte al CP_1
risarcimento del danno - quantificato nella differenza tra il prezzo di acquisto, come pattuito nel preliminare per cui è causa, ed il valore dell'area, come indicato, nel citato contratto di vendita della stessa area concluso nel corso del 2007 dalla con la – danno pari ad CP_1 CP_3
€ 20.337.960,00 o nel diverso ammontare accertato dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal 01.08.2004 al pagamento;
2 d) in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., emettere sentenza con la quale, producendo gli effetti del contratto definitivo di vendita, si disponga il trasferimento in favore della
[...] della proprietà del complesso immobiliare sito in Imperia, denominato “Ex Parte_1
Italcementi di Imperia”, via Argine Sinistro 20 / via Spontone, individuato al N.C.T. Censuario di
Imperia Oneglia foglio 4, particelle 208, 209, 210, 396 e 402 e al N.C.E.U. del Comune di Imperia, sez Cens. Oneglia foglio 4, particelle 208 sub 2; 209 sub 1-2; 414 sub 1-2-3-4; 244 sub 1-2-3-4;
243 sub 3-4-5; 208 sub 1; 93 (per la parte residua a seguito della cessione avvenuta con atto 3/7/96 del Notaio di Milano, repertorio 144178, raccolta 12926); 241 sub 2-7-8-10-12 (salvo Per_2
variazione dei dati catastali intervenuta dopo il 01.08.2004), subordinatamente al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto del 01 febbraio 2002. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni per i vizi e/o il deprezzamento in oggi subito dall'area ed imputabile ad esclusiva responsabilità della controparte;
e) disporre la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici;
f) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della controparte volta a dichiarare il carattere apocrifo della sottoscrizione del Sig. in calce Parte_2
al contratto del 01.02.2002, consegnato a Genova dallo stesso signore agli architetti, e, conseguentemente l'invalidità del contratto per cui è causa, condannare la al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla (il tutto come già Parte_1 documentato in causa) quantificati in € 10.438.369,50 (al netto di spese professionali ed oneri) ovvero nella diversa misura, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal
01.08.2004 al pagamento;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio;
”;
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
I. IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande, tutte, formulate da in quanto Parte_1
preliminarmente inammissibili e comunque infondate, oltre che sfornite di prova, con ogni conseguenza, anche in relazione alla cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. effettuata il 5.08.2004, Reg. Part. 3277 Reg. Gen. 4996.
II. IN VIA RICONVENZIONALE
3 Condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla anche Controparte_1 conseguenti alla trascrizione della domanda giudiziale, nella misura di € 20.750.000,00
(ventimilionisettecentocinquantamila) oltre Iva o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia
o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in tutti i casi oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
III. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese (anche delle CTU) ed onorari di tutti i gradi del giudizio.
IV. IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettare tutte le richieste istruttorie formulate da e, in particolare, la richiesta di Parte_1
eliminare dal fascicolo di causa la copia del verbale contenente la deposizione in sede penale del teste , nonché dichiarare inammissibili e stralciare dal fascicolo avversario le nuove Testimone_1
produzioni effettuate da nella presente sede di rinvio in allegato (sub docc. da 7- Parte_1
rinvio a 31-rinvio) alle note scritte per l'udienza del 13.06.2024, nonché le nuove produzioni effettuate da nella presente sede di rinvio in allegato (sub doc. 32-rinvio) alle note Parte_1 scritte per l'udienza del 7.11.2024.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 2/08/2004, Parte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, (oggi in liquidazione), deducendo CP_1
che:
- in data 1/02/2002, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita di una vasta area denominata “ex Italcementi” sottoposto alla condizione sospensiva del mancato deposito, da parte della promittente venditrice della S.U.A. e all'ottenimento CP_1 dell'approvazione da parte delle autorità competenti, entro il termine di 18 mesi;
- si era verificata tale condizione sospensiva e il contratto definitivo non era stato concluso.
Pertanto, l'attrice chiedeva l'accertamento dell'efficacia delle obbligazioni del contratto preliminare e l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'area oggetto del contratto.
In data 5/08/2004, l'attrice trascriveva la domanda ex art. 2932 c.c.
2. Si costituiva contestando le domande avversarie, eccependo, in particolare, di non CP_1
aver mai stipulato alcun contratto preliminare con controparte e disconoscendo formalmente la
4 sottoscrizione appartenente al proprio rappresentante legale dell'epoca Controparte_4
proponendo, al riguardo, querela di falso.
Inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale: CP_1
- il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.p.c. da parte dell'attrice che le aveva impedito di dare esecuzione al compromesso di vendita dell'area dalla stessa stipulato con la società OB NO S.r.l., quantificati in
20.750.000,00 oltre I.V.A., o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
- il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento incidentale di querela di falso proposta in sede civile, il Tribunale di Genova licenziava C.T.U. grafologica (Dott. ), che accertava il carattere apocrifo della Per_3 sottoscrizione del apposta al contratto preliminare dell'1/02/2002. Parte_2
4. Contestualmente al giudizio civile, veniva instaurato procedimento penale a carico degli architetti soci di per il reato di falso in scrittura privata, nel quale Parte_1 Parte_1
veniva disposta C.T.U. grafologica, sempre a firma del Dott. , che perveniva alle medesime Per_3
conclusioni di falsità della sottoscrizione.
5. Nel giudizio civile di merito, il Tribunale concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 5 c.p.c. (ratione temporis applicabile), con le quali Parte_1
modificava le proprie conclusioni aggiungendo la domanda di risarcimento del
[...] danno, in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda avversaria di invalidità del contratto preliminare per il carattere apocrifo della sottoscrizione e eccepiva la novità CP_1
di tale domanda.
6. Quindi, il Tribunale disponeva un'ulteriore C.T.U. grafologica nominando la Dott.ssa la Per_4
quale, anche a seguito di supplemento, confermava il carattere apocrifo della sottoscrizione del
Parte_2
7. Inoltre, il Tribunale disponeva l'escussione testimoniale dei testi presentati dalle parti e, con ordinanza del 29/09/2009, sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che la decisione dipendesse dalla definizione del giudizio penale per falso in scrittura privata a carico degli architetti e , pendente avanti il Tribunale penale di Genova. Pt_1 CP_5
5 8. Conclusosi il processo penale con l'assoluzione degli imputati, pur essendo stata accertata, in tale sede la falsità della sottoscrizione del il giudizio civile proseguiva e Parte_2 [...]
modificava le proprie conclusioni nel modo seguente: alla lettera c) Parte_1 sostituiva l'originaria domanda ex art. 2932 c.c. con la domanda di risoluzione del contratto preliminare dell'1/02/2002, mentre la domanda ex art. 2932 c.c. veniva formulata in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione;
in via ulteriormente subordinata al rigetto di tutte le domande dipendenti dalla verità della sottoscrizione del contratto da parte del formulava domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana Parte_2 nella misura di € 5.107.615,91 (al netto delle spese professionali e oneri), per aver il in Parte_2
qualità di legale rappresentante di consegnato il contratto falsamente sottoscritto ai CP_1 soci dell'attrice.
9. Con sentenza n. 3404 del 10/11/2016, il Tribunale di Genova:
- accertata la falsità della sottoscrizione da parte del legale rappresentante di rigettava CP_1
le domande formulate da ex art. 2932 c.c. e di Parte_1 risoluzione per inadempimento del contratto preliminare dell'1/02/2002;
- accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale formulata da condannando al pagamento, Parte_1 CP_1 in favore dell'attrice, della somma di € 1.095.627,00, liquidata in via equitativa, ritenendo che il contratto preliminare fosse stato consegnato dall'allora rappresentante legale di CP_1 [...]
agli architetti e (soci dell'attrice) già falsamente sottoscritto dal Controparte_4 Pt_1 CP_5
medesimo Parte_2
- rigettava la domanda riconvenzionale di finalizzata ad ottenere il risarcimento del CP_1
danno per la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. ad opera dell'attrice.
10. In data 23/02/2017, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando quattro CP_1
motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.
10.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per aver disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata in via subordinata da perché tardiva, siccome formulata solo Parte_1
con la memoria ex art. 183, c. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis), invece che alla prima udienza di trattazione.
6 10.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamentava la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dall'originaria attrice, in quanto, a suo dire, il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni testimoniali di testi che, in sede penale, avevano rilasciato dichiarazioni sostanzialmente opposte, riconoscendo la responsabilità di P.M.G. nell'induzione in errore CP_1
della controparte in ordine alla validità del contratto preliminare.
10.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'errata quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto a controparte dalla sentenza di primo grado secondo il criterio della valutazione equitativa, in mancanza di elementi di prova ed avendo anzi affermato l'insussistenza di un danno da mancato guadagno in capo a controparte. Inoltre, assumeva l'erroneità del calcolo effettuato dalla sentenza di primo grado, per aver stimato il danno considerando anche il valore indicato nel contratto preliminare dell'1/02/2002, ritenuto falso e quindi inesistente.
10.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., assumendo che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. era illegittima e che da essa era derivato un danno consistito nell'aver impedito a di adempiere agli obblighi CP_1
assunti nei confronti della società immobiliare NO S.r.l.
11. Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il Parte_1 rigetto dell'appello avversario e proponendo due motivi di appello incidentale.
Inoltre, proponeva querela di falso relativamente al Parte_1
contratto preliminare stipulato tra e OB NO S.r.l. in data 28/07/2004, CP_1
respinta dalla Corte, in quanto riguardante un documento non decisivo per la controversia.
11.1 Con il primo motivo di appello incidentale, Parte_1 lamentava l'erroneità del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., da parte del Tribunale, per invalidità del contratto dell'1/02/2002, contestando le risultanze della C.T.U. e assumendo il carattere non vincolante nel presente giudizio civile dell'accertamento compiuto in sede penale.
11.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, Parte_1 lamentava l'erronea quantificazione, da parte del Tribunale, del danno subito in complessivi €
1.095.627,00 (oltre interessi e rivalutazione dal 2/08/2004), in quanto tale cifra era stata ottenuta dividendo il prezzo di cui al contratto del 28/07/2004 tra e OB NO S.r.l. CP_1
7 di € 6.000.000,00 per l'intera area di Imperia e non per la superficie della porzione oggetto del contratto di vendita (circa 9.700 m2).
12. Accolta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., con sentenza n. 1644 del 30/10/2018, questa
Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava inammissibile la domanda subordinata di risarcimento del danno proposta da e Parte_1 rigettava l'appello incidentale, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti e ponendo a carico le spese di C.T.U. a carico dell'appellante incidentale.
Il Tribunale riteneva inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
in quanto tardiva, siccome non chiesta in sostituzione della Parte_1
domanda iniziale ex art. 2932 c.c., ma in aggiunta ad essa, sicché, essendo il fatto costitutivo del diritto sotteso alla domanda principale radicalmente differente da quello della domanda subordinata, la nuova domanda integrava una mutatio libelli non consentita.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli della trascrizione, la Corte distingueva tra “trascrizione illegittima” e “trascrizione ingiusta”, reputando che il caso di specie rientrasse in quest'ultima categoria, per la quale non sarebbe stata ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale.
Infine, rigettava la domanda ex art. 2932 c.c., in quanto, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado inerente all'accertamento della falsità della sottoscrizione di parte
[...]
, doveva ritenersi inutilizzabile la scrittura privata posta a fondamento della Controparte_1
domanda.
13. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, formulando cinque motivi di censura.
13.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte di Appello asseritamente trascurato l'eccezione di inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame avente ad oggetto la tardività della domanda di risarcimento del danno.
13.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto di appello di controparte mancava qualunque percorso argomentativo che, contrapponendosi a quello adottato dal Tribunale, si mostrasse idoneo a vanificarne la consistenza, al di là dell'affermazione secondo cui la pronunzia delle Sezioni Unite n.
12310/2015 non poteva considerarsi pertinente al caso di specie.
8 13.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., assumendo che la Corte di Appello aveva travisato il senso del principio espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015, reputando che la domanda risarcitoria connessa alla risoluzione del contratto, fosse stata proposta in via aggiuntiva e non alternativa o sostitutiva a quella di adempimento, e, pertanto, fosse da considerare preclusa, perché contenuta nella memoria ex art. 183, c. 5 c.p.c.
13.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., assumendo che la Corte di Appello aveva erroneamente affermato che non aveva impugnato la parte di sentenza relativa alla declaratoria di nullità del Parte_1
contratto per falsità della sottoscrizione, essendosi limitata ad appellare la parte che aveva negato l'esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. La ricorrente, assumeva che, in realtà, la falsità della firma, costituendo il presupposto per il rigetto della domanda di esecuzione specifica, doveva ritenersi anch'essa impugnata, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello.
13.5 Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamentava il vizio di apparente motivazione, in ordine all'accertamento della falsità della firma. La ricorrente assumeva che la Corte di Appello aveva mancato di misurarsi con le critiche rivolte alla metodologia seguita dalla C.T.U. nell'identificazione degli elementi caratteristici della firma Parte_2
14. Si costituiva nel giudizio di legittimità , proponendo un motivo di Controparte_1
ricorso incidentale con il quale lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96
c.p.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.
In particolare, evidenziava che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. aveva impedito alla stessa di adempiere agli obblighi assunti con OB NO S.r.l., con la quale era stato concluso un complesso accordo per il valore di € 20.750.000,00, di cui faceva parte anche la vendita di una porzione del compendio immobiliare oggetto di causa. Secondo , Controparte_1
la Corte di Appello aveva respinto la relativa domanda di risarcimento sul presupposto che la domanda giudiziale fosse astrattamente assoggettabile a trascrizione, trascurando il fatto che i danni erano stati causati non già dalla trascrizione, ma dalla condotta fraudolenta di
[...]
dimostrata da una serie di riscontri probatori attestanti un comportamento Parte_1
scorretto dei soci di controparte.
15. Con sentenza n. 23100 del 28/07/2023, la Corte di Cassazione: accoglieva il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigettava il primo ed il secondo e dichiarava assorbito il quinto, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione alle
9 censure accolte e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in diversa composizione.
Con riferimento alle censure accolte, la Suprema Corte di Cassazione affermava che:
- posto che aveva proposto la domanda di risarcimento Parte_1 del danno in via subordinata all'eventuale rigetto della propria domanda principale ex art. 2932 c.c., nel caso di accoglimento dell'eccezione, formulata da controparte, di nullità o invalidità, per falsità della sottoscrizione, del contratto oggetto della domanda principale, la domanda risarcitoria non poteva considerarsi domanda nuova e tardiva alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia di emendatio libelli;
- alla luce del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. implicava necessariamente la censura della declaratoria di falsità, in forza della quale il Tribunale aveva negato l'esecuzione specifica, essendo due tematiche strettamente connesse.
16. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 30/10/2023, Parte_1
riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, deducendo, in particolare, che:
[...]
- a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, tutte le domande proposte da Parte_1
sono da riesaminare nella presente sede, mentre il rigetto della Parte_1 Pt_1
domanda risarcitoria proposta da deve considerarsi formato il giudicato sul punto e, CP_1 con esso, l'accertamento dell'avvenuta consegna del contratto falsamente firmato da parte del ai soci dell'originaria attrice, in quanto presupposto logico del rigetto di tale domanda;
Parte_2
- con riferimento alle domande di ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto Parte_1
preliminare per inadempimento di ovvero alle domande avversarie che si fondano CP_1 sulla veridicità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare e, quindi, sull'esistenza giuridica dello stesso, la sentenza di primo grado aveva errato sia nel ritenere pregiudicante la sentenza penale che ha pronunciato la falsità della sottoscrizione, sia nel ritenere convincente il ragionamento della C.T.U. Per_4
17. Si costituiva in giudizio , contestando le difese avversarie e Controparte_1
deducendo, in particolare, che:
- sulla falsità della sottoscrizione del contratto preliminare era calato il giudicato, per mancata impugnazione ex adverso, in appello, del relativo capo della sentenza di primo grado;
10 - la sentenza penale, pur avendo assolto gli imputati dal reato di falso in scrittura privata, aveva accertato, con efficacia vincolante nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., la falsità della sottoscrizione presente nel contratto preliminare;
- sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di appello cassata avevano compiutamente motivato il rigetto delle censure avversarie riferite alla C.T.U., dando atto della correttezza dell'operato della consulente e dell'assenza di critiche di tipo procedurale, ovvero riferite al metodo di indagine peritale;
- non sussisteva alcun giudicato nella presente sede di rinvio rispetto alla domanda risarcitoria formulata da la quale doveva essere riesaminata, a fronte della sentenza della Corte di CP_1
Cassazione;
- la domanda risarcitoria avversaria era da considerarsi, nel merito, infondata, per assenza di responsabilità di nella redazione del contratto preliminare dell'1/02/2002 e per CP_1
l'insussistenza degli elementi costitutivi, tra i quali il nesso di causalità.
18. All'udienza del 7/11/2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
19. Occorre preliminarmente determinare l'ambito del presente giudizio di rinvio alla luce della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione.
19.1 In particolare, procedendo dall'esame del motivo di ricorso incidentale proposto da
[...]
, dichiarato inammissibile, va esclusa la possibilità di riesaminare nel merito la Controparte_1
domanda risarcitoria formulata dalla parte e va altresì evidenziato che ugualmente non più soggetta ad esame è la ricostruzione della vicenda fattuale oggetto di causa con riferimento alla valutazione delle prove raccolte, anche presuntive, ed anche con rispetto all'appellante incidentale
[...]
trattandosi della medesima vicenda ed in mancanza di specifiche doglianze in punto Pt_1
valutazione del materiale probatorio, salvo quanto alla genuinità della firma apposta al contratto preliminare.
20. Pare, quindi, che logicamente sia opportuno esaminare in primo luogo tale doglianza che va rigettata.
11 20.1 lamenta che sia stata riconosciuta dal Tribunale la apocrificità della firma Parte_1
apposta al contratto preliminare di vendita in data 1/02/2002, apparentemente riconducibile a legale rappresentante in allora di sulla base: Persona_5 CP_1
- dell'effetto pregiudicante della sentenza penale;
- del fatto che la Dott.ssa nominata C.T.U. nella causa civile, ha confermato in sede penale Per_4
le proprie conclusioni;
- della sentenza penale che ha riconosciuto la falsità della firma e che è stata impugnata da entrambi i soci di sul punto, e che la sentenza è divenuta Parte_1 definitiva per la scelta dell'Arch. di non riassumere la causa dopo l'annullamento con Pt_1
rinvio;
- delle critiche all'attività della C.T.U. Dott.ssa sia con riguardo alla acquisizione delle Per_4 firme di comparazione, non avendo quest'ultima valutato firme proposte da Parte_1
ritenendo sufficienti quelle già acquisite, sia con riguardo alle conclusioni cui è pervenuta la consulente per aver escluso che vi fossero somiglianze tra le firme di comparazione e la firma in esame senza adeguata motivazione.
20.2 Osserva la Corte che la sentenza penale del Tribunale di Genova n. 1858/2012 del 4/05/2012, emessa all'esito del processo a carico di e per il reato di cui all'art. Parte_1 CP_6
485 c.p., pur assolvendoli dal reato per non aver commesso il fatto, ha pronunciato ex art. 537 c.p.p. la falsità del contratto preliminare di vendita datato 1/02/2002, sulla base delle conclusioni concordi cui erano addivenuti sia il perito , sia la C.T.U. Per_3 Per_4
20.3 Al riguardo, si rileva che la sentenza penale del Tribunale di Genova n. 1858/2012 non può assumere valore di giudicato vincolante nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., dal momento che le parti dei due giudizi non coincidono. Infatti, nel presente giudizio ha agito la società non costituitasi nel giudizio penale, mentre Parte_1
non sono presenti e imputati nel processo penale. Parte_1 CP_6
20.4 Tuttavia, gli accertamenti compiuti dal Giudice penale con riferimento alla falsità della sottoscrizione del contratto dell'1/02/2002, unitamente alle prove acquisite nel processo penale come la deposizione della C.T.U. costituiscono validi elementi di prova nel presente Per_4
giudizio civile.
12 20.5 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale;
ciò peraltro non preclude al giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta però anche
l'obbligo per il giudice civile – in presenza di un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale. (Nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).” (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 25/03/2005, n.
6478).
20.6 Tanto considerato, lamenta l'erroneità della Parte_1
C.T.U. per mancata acquisizione di ulteriori scritture di comparazione per accertare l'esistenza, nelle firme non prese quali comparative, di gesti grafici, attribuiti al che non ricorrono Parte_2
nelle altre firme di comparazione (da qui il concetto di devianza) e che, quindi, la C.T.U. non ha assunto come elementi caratterizzanti il “normale gesto scrittorio” del Parte_2
20.7 Inoltre, lamenta come la Consulente, Parte_1
contravvenendo al mandato ricevuto, non abbia inteso andare alla ricerca delle reali caratteristiche della sottoscrizione del ma, come denunciato, da ultimo, nella comparsa conclusionale, Parte_2
sia andata alla ricerca di un proprio modello di firma, strumentale a confortare le conclusioni
13 assunte in perizia, all'uopo scartando le firme di comparazione che possedevano caratteristiche che non erano conformi a tale finalità.
20.8 In altre parole, secondo la C.T.U., attraverso una Parte_1
parziale e orientata scelta delle firme comparative è andata alla ricerca ed ha ricostruito, a proprio uso, un suo “normale gesto scrittorio” del avendo cura che tale “normale gesto Parte_2 scrittorio” contenesse meno elementi in comune con la firma in verifica.
Secondo la parte, per tale via, le sottoscrizioni apparivano difformi e, conseguentemente, si poteva giungere a sostenere la conclusione di non autenticità della firma in verifica.
20.9 Le doglianze sono infondate.
Si osserva, infatti, che la C.T.U. all'inizio delle operazioni peritali e quindi nel corso Per_4 dell'anno 2006, a ciò autorizzata dal giudice nell'ambito del conferimento dell'incarico peritale, ha acquisito ben 103 firme comparative (e precisamente 24 campioni autografi tratti dalla CTU del dott. , compreso saggio grafico;
38 autografe acquisite ex novo dal CTU D.ssa Per_3 Per_4
compreso il saggio grafico;
11 autografe tratte dal fascicolo di P.A., 32 Parte_1
autografe tratte dal fascicolo di P.C., oltre a due firme autentiche acquisite presso CP_1
studi notarili.
Tutte le firme non autentiche indicate dalla ctu sono state riconosciute dal come sue. Per_5
Dopo di ciò il 19/01/2007, quasi all'esito dell'espletamento dell'incarico (la CTU è stata depositata in data 2/2/2007), ha chiesto al CTU di acquisire Parte_1
ulteriori 24 firme da lui acquisite nel procedimento penale n. 4390/07 “Antonveneta”, nell'ambito del quale erano state acquisite gran parte delle firme già utilizzate.
20.10 In proposito, si osserva che la C.T.U. ha analizzato compiutamente un campione significativo di firme, tenendo conto dei saggi grafici espletati dal soggetto che avrebbe vergato la sottoscrizione apposta sul contratto di causa, confrontando le caratteristiche del tratto della sottoscrizione controversa con le scritture raccolte e suddivise per campioni omogenei, ed escludendo l'esame delle 24 firme non fidefacienti, disconosciute dal e, in ogni caso, superflue, considerata Parte_2
la mole di scritture comparative analizzate.
Quanto alle modalità di acquisizione delle scritture, in sede di deposizione testimoniale nel processo penale a carico degli architetti e , la dott.ssa ha compiutamente risposto alle Pt_1 CP_5 Per_4
domande della Difesa degli imputati, avv. Enrico Misley, difensore di anche in Parte_1
questa causa, evidenziando che le scritture acquisite presso la Procura della Repubblica di Bergamo
14 erano state, su sua richiesta, estrapolate dagli agenti di PG. delegati dal P.M., che li avevano di loro iniziativa selezionati, e consegnati mediante supporto DVD, non potendo la stessa avere accesso al fascicolo in fase di indagini preliminari.
Va pertanto escluso qualsivoglia intento della CTU di selezionare le scritture di comparazione secondo la propria utilità ed allo scopo indicato dalla difesa degli appellanti in riassunzione, la quale peraltro disponeva di un rilevante numero di scritture di comparazione ivi compresi i saggi grafici.
Va inoltre rimarcato che il non ha riconosciuto la autografia delle firme apposte ai Per_5
documenti indicati da controparte dovendosi pertanto escludere la loro utilizzabilità ai fini di comparazione non trattandosi di scritture fidefacienti.
Nessuna criticità in merito al procedimento di acquisizione delle scritture di comparazione può pertanto essere riconosciuta nell'operato della dott.ssa Per_4
20.1 Inoltre si osserva che la C.T.U. è pervenuta alla conclusione di falsità della sottoscrizione apposta al contratto dell'1/02/2002 attraverso un metodo di indagine che appare esente dalle critiche spiegate da procedendo all'esame della firma oggetto Parte_1 del giudizio di falso descrivendola nelle sue caratteristiche grafiche;
procedendo quindi all'esame del gesto grafico delle firme in comparazione evidenziandosi peraltro che nella specie erano presenti saggi grafici del periziando fatti eseguire anche in maniera difforme dall'ordinaria gestualità e dinamismo;
infine procedendo all'esame comparativo dell'una e delle altre che, nella specie, in ragione del numerosissimo numero di comparative è stato eseguito secondo raggruppamenti per tipi omogenei.
Nello specifico, si osserva che:
- quanto all'analisi della firma apposta al contratto, la C.T.U. ha rilevato che tale sottoscrizione
“Risulta vergata con movenze più curvilinee nel nome, ad eccezione che nella parte centrale di
, e più angolose e/o smussate nel cognome. CP_4
La velocità grafica risulta ridotta, realizzata con manualità rigida, priva di slancio esecutivo verso destra e decisione, come si rileva dalla pressione intensa per spessore, anche in passaggi terminali
e ascendenti, dagli stacchi, dalla disomogeneità delle ampiezze, dall'incertezza grafica interna al nome nei collegamenti AOL, dai risvolti smussati e/o angolosi, dall'assetto ondeggiante sul CP_4
rigo (Vedere figura precedente).
15 La firma risulta incoerente e contraddittoria in quanto l'aspetto originale e dinamico, che si evince dall'impostazione dell'insieme, dall'apparente unità dei movimenti e dalla morfologia originale ed essenzializzata delle lettere, è stato realizzato invece con tratto inadeguato per lentezza, staticità espressiva e marcatura pressoria. Non vi è naturale, logica e fisiologica consequenzialità nei movimenti formativi;
l'assemblaggio delle parti risulta piatto e aritmico.” (pagg. 33-34 della
C.T.U.);
- con riferimento alle firme comparative ed al saggio grafico, la C.T.U. ha rilevato che
“Caratteristica del grafismo è la liberazione spontanea e sicura dell'energia grafica, che si concretizza in una canalizzazione piena e marcata, con variabile presenza di sfumatura sia di colore sia di spessore dei tratti, e di filetti ascendenti leggeri, che diventano aerei.
Ogni firma, indipendentemente dalla velocità esecutiva maggiore o minore o dagli indici variati su richiesta del C.T.U., risulta stesa secondo il “sentence impulse”, cioè l'unitarietà ritmo – gestuale
– formale coerente e coesa nella successione dinamica dei movimenti formativi.
Quando il Signor ha immesso variazioni alla sua abitualità grafica, non ha, infatti, Parte_2
appiattito o snaturato il suo tratteggio e i suoi prodotti grafici, ma li ha semplicemente espressi con differenze, anche formali, che non hanno sottratto naturalezza e riconoscibilità alla sua impronta morfo – dinamica individuale.” (pagg. 42-43 della C.T.U.);
- la C.T.U. ha evidenziato un tratto grafico “lento, pastoso, marcato uniformemente non slanciato progressivamente a destra e stativo” per la firma presente sul contratto oggetto di causa (denominata
“x” nella consulenza) e “agile, sfumato, variegato e vitale” e quindi dinamico per le sottoscrizioni comparative, evidenziando, altresì, alcune somiglianze (v. pag. 57 della C.T.U.) e confrontando, in particolare, la firma controversa anche con le firme rallentate apposte dal nei saggi Parte_2 grafici. Al riguardo, la C.T.U. ha affermato che “E' necessario ricordare che il grafismo espresso nel saggio reso il 06.10.2006, steso ad oltre quattro anni di distanza dalla data che compare sul documento in verifica, è risultato coerente per qualità intrinseca gestuale e formale con le altre autografe reperite e analizzate.
Le firme volutamente rallentate, numericamente scarse rispetto a quelle effettivamente vergate con questo scopo, indicano che un tale tipo di sforzo non è consono alla mano del Signor Parte_2 che solo in qualche occasione è riuscito a frenare il suo grafismo brioso.” (pag. 59 della C.T.U.), escludendo, infine, l'ipotesi di dissimulazione: “infondata l'ipotesi di dissimulazione in quanto, sulla base degli elementi gestuali e formali emersi, e secondo l'applicazione sia della legge della direzione attentiva sia dei principi della logica psico - commissiva, il dissimulatore si allontana
16 dalle sue forme tipiche e propone estrosità diverse dalla sua tipicità espressiva per non farsi riconoscere. L'imitatore, al contrario, cerca di riprodurre un modello noto nei suoi aspetti più caratterizzanti e suggestivi a livello formale, trascurando fondamentalmente l'aspetto dinamico.
L'insieme dei dati emersi indica perciò necessariamente che ci si trova di fronte ad un'imitazione pedissequa e servile di forme note, un "puzzle" di particolari forzatamente imitati del modello autografo del Signor assemblati in maniera meccanica, priva di genuina coerenza e Parte_2 coesione esecutiva.” (pag. 64 della C.T.U.);
- la C.T.U. ha concluso affermando che “La sottoscrizione, visionata e analizzata in originale e mediante riproduzione fotografica, è risultata derivare da una mano che si è espressa con tratto disomogeneo circa calibro, ampiezze orizzontali, inclinazione, giacitura sul rigo;
è stata realizzata esercitando una pressione grafica pesante, marcata, rigida, delineando i tratti apparentemente in continuità, a parte gli evidenti stacchi dopo le maiuscole e prima della C del cognome.
Hanno evidenziato anomalia l'assottigliamento nella gambetta della prima A di e il CP_4
collegamento illogico dal punto di vista del percorso grafico di OL in . CP_4
Gli elementi risultano assemblati in un insieme incoerente, che esprime un prodotto piatto, privo di vivacità, a fronte di un aspetto dinamico e originale.
Si noti appunto come, nonostante i legami tra lettere e la pendenza principale a destra, con qualche rovesciamento a sinistra, che in condizioni naturali esprimono brio e vivacità in quanto sono segni fautori della velocità esecutiva, il tratto sia lento, sostanzialmente uniforme e pesante per di più proprio nei tratti ascendenti, senza sfumature pressorie e con attenzione alla delineazione delle forme alfabetiche.
Tale espressione risulta incoerente rispetto all'insieme dinamico che vuole fornire.
Sono state poi analizzate le autografe del Signor relative al periodo 1997 - 2006, Parte_2
consone sotto il profilo qualitativo - espressivo, quantitativo e temporale, in quanto hanno permesso di delineare il quadro motorio grafico dello scrivente nell'arco di 9 anni, dal 1997 al
2006, cioè dai 56 ai 65 anni di età dello scrivente. Si tratta di due saggi grafici e 103 sottoscrizioni.
È stato rilevato che la grafia autografa, pur essendo proposta con una discreta variabilità esecutiva, legata tanto all'espressione della gestualità mobile quanto delle movenze costruttive, ha presentato nel tempo elementi di strutturazione e personalizzazione affini e riconducibili ad una mano sciolta, agile e personalizzata.
17 Si osservano occasionalmente nell'espressione naturale piccole sconnessioni incerte con riprese, che non tolgono scioltezza, coerenza e coesione all'insieme delle scritture, ma che manifestano genuinamente una grafia spigliata, con piccoli deficit vivacizzanti.
La firma in verifica è stata confrontata con le comparative e da tale confronto è emerso che, al di là di un'impronta formalmente simile, in realtà essa presenta una manualità massiccia e fissa, incoerente con l'apparente dinamismo trasmesso dall'insieme.
I rilievi inducono necessariamente a riconoscere come valida e fondata l'ipotesi di falso per imitazione servile e pedissequa di forme note.
L'ipotesi di variabilità grafica riconducibile a modalità autografa rapida, sincopata e scarsamente leggibile e quella di esecuzione con mano sinistra non abituale sono state immediatamente scartate,
a causa delle evidenti e profonde divergenze gestuali e formali degli indici a confronto.
Infondata l'ipotesi di esecuzione con forme leggibili e controllate;
nel confronto infatti con firme spontanee, genuinamente delineate in maniera più chiara e completa di quelle sincopate, è risultato che la disconosciuta non è riconducibile a tale modalità autografa. È stato rivelato infatti che il
Signor che possiede un elevato livello grafo - dinamico, quando firma in maniera Parte_2
composta, realizza prodotti grafici coesi e coerenti, incompatibili a livello di gestualità con
l'espressione piatta e devitalizzata di X. La somiglianza risulta quindi solo di natura esteriore, superficiale e non identificativa.
Conferma ulteriore a questa incompatibilità profonda è derivata anche dal parallelismo con firme volutamente rallentate, scolastiche e leggibili, stese su richiesta del C.T.U. nel saggio grafico;
è risultato infatti che lo scrivente quando rallenta e/o immette variazioni nelle sue abitudini, anche se modifica l'assetto del tracciato, delinea sempre con vivacità e vibratilità, indici del tutto assenti nella firma X che, nel confronto con le autografe, assume ancora di più la fisionomia di un
“disegno” ammanierato.
Nella verificanda manca infatti il “sentence impulse”, cioè l'unitarietà ritmica, dinamica e formale che contraddistingue tutte le autografe reperite, vergate negli anni, in più contesti e con più vesti grafiche.
Non verosimile, in presenza degli elementi emersi, che un eventuale impaccio del Signor Parte_2
possa aver cambiato nella sostanza la qualità del suo tratto e nella struttura i suoi elementi costruttivi, ma non abbia modificato nell'insieme l'immagine generale della sottoscrizione, che risulta avere un aspetto fisso e piatto.
18 Rimane esclusa anche l'ipotesi di dissimulazione, in quanto, sulla base di dati gestuali e formali rilevati (indici di rapidità, indici di lentezza, lo sforzo compiuto, le variazioni concomitanti ecc.) e secondo i principi enunciati dalla legge della direzione attentiva e i criteri psico - logico - commissivi, lo scrivente per dissimulare si sarebbe allontanato dalle forme più tipiche e avrebbe proposto con la sua gestualità abituale stranezze difformi dalla sua normalità (licenze formali e analogie ritmiche). È emersa invece la situazione opposta, quella dell'operatività dell'imitatore, che produce, rispetto ad un modello a disposizione, analogie formali e differenze di gesto e di dettaglio.
Il C.T.U., in seguito all'accertamento tecnico - grafico compiuto sulla firma in verifica e sulle comparative del Signor acquisite e ivi prodotte, può rispondere al quesito Controparte_4
posto nella seguente maniera:
- In base alle incongruenze dinamiche, strutturali e morfologiche emerse, nonostante la similitudine esteriore suggestiva, la firma a nome in verifica risulta APOCRIFA, cioè Controparte_4
NON riconducibile al grafismo dell'apparente sottoscrivente.
- Verificate ed escluse le ipotesi di: variabilità grafica genuina sia veloce e sincopata sia contenuta
e completa, esecuzione rallentata, esecuzione scolastica, realizzazione con uso di mano sinistra non abituale, dissimulazione.
- La firma denota le caratteristiche tipiche dell'imitazione servile e pedissequa di forme note.”
(pagg. 66-71 della C.T.U.).
20.12 Tali conclusioni risultano essere confermate anche a fronte del supplemento di C.T.U. disposto dal Tribunale a fronte delle osservazioni dei cc.tt.pp.
20.13 Al riguardo, si osserva che la C.T.U. ha risposto compiutamente alle osservazioni dei periti delle parti. Nello specifico, deve evidenziarsi che non è fondata l'osservazione di
[...]
secondo cui la C.T.U. sarebbe giunta al giudizio di falsità della Parte_1 sottoscrizione mediante una “posizione preconcetta”, in quanto la C.T.U. ha esaustivamente replicato che “Si ribadisce solo il fatto che la presunta “posizione preconcetta, frutto, unicamente, di proprie suggestive valutazioni, di cui non è dato comprendere, in alcun modo, l'iter argomentativo (in quanto inesistente e/o esoterico)” esposta dalla parte Parte_1
sempre nell'allegato 169 e ripresa dall'Avv. Misley nel ricorso a pag. 5, altro non è che il riconoscimento da parte di un tecnico, dei “segni intrinseci di falsità”, che si rilevano in casi in
19 cui, a fronte di un'immagine esteriore fedele ad un tipo grafico noto, non segue l'espressione gestuale consona e coerente con le autografe.
Si evidenzia che lo stesso C.T.P. Dott.ssa ha ammesso la conoscenza dell'argomentazione Per_6
in sede di contraddittorio e all'interno della Sua 1^ Relazione, nella descrizione della firma in verifica, come ricordato a pagina 14 di questo elaborato. Si indicano perciò nuovamente le pagine teoriche di richiamate alla medesima pagina della presente relazione, per esplicitare Per_7 quanto è ovvio per un tecnico ed “esoterico” per un profano della materia.” (pag. 32 del supplemento di C.T.U.).
20.14 Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di Genova non ha basato la decisione solo sul giudicato penale, bensì ha tenuto conto, nella valutazione circa l'autenticità della sottoscrizione del contratto dell'1/02/2002, anche delle risultanze della C.T.U. e del relativo supplemento, oltre che Per_4
alle testimonianze rese sia in sede civile, sia in sede penale.
20.15 Inoltre, si osserva che la C.T.U. redatta dalla Dott.ssa risulta essere coerente sia con Per_4
gli esiti della perizia redatta dal Dott. , sia con la deposizione testimoniale resa dalla stessa Per_3
consulente in sede penale, nella quale ha dato conto, in modo coerente, del metodo di lavoro utilizzato, delle ragioni che hanno portato all'esclusione delle 24 firme richieste da Parte_1 dall'indagine peritale, confermando le conclusioni a cui era pervenuta in sede civile.
20.16 Pertanto, deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione presente nel contratto preliminare dell'1/02/2002 e, quindi, la non riferibilità della stessa al con conseguente Parte_2
nullità del contratto per mancata formazione di un valido accordo tra le parti.
20.17 Di conseguenza, il primo motivo di appello incidentale formulato da Parte_1
è infondato e deve essere rigettato unitamente alle conseguenti domande di
[...]
esecuzione del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e di risoluzione del contratto.
21. Va quindi esaminato il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno conseguente all'uso del documento apocrifo da parte del fatti in relazione ai quali, come sopra Per_5
evidenziato, è sceso il giudicato.
ha chiesto in via subordinata, ove riconosciuta la Controparte_7 nullità del contratto preliminare dell'1/02/2002, il risarcimento dei danni nella misura di €
10.000.000,00 per il mancato conseguimento di tutte le utilità connesse alla conclusione dell'operazione negoziale.
20 P.M.G si è opposta eccependo la insussistenza di alcun danno e comunque contestando la liquidazione sulla scorta dei valori indicati in un contratto inesistente.
21.2 Invero, la domanda risarcitoria di può trovare Parte_1
accoglimento solo nei limiti del danno da perdita di chance conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita.
21.3 Il caso di specie deve essere più propriamente qualificato come un'ipotesi di responsabilità precontrattuale da stipulazione di un contratto invalido. Deve infatti darsi rilievo all'osservanza dell'obbligo di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative dovendosi tutelare la parte che abbia confidato nella conclusione del contratto ovvero, ove il contratto venga concluso, nella sua validità ed efficacia.
21.4 Al riguardo, può affermarsi la responsabilità per colpa di per l'invalidità del CP_1 contratto oggetto di causa, in quanto, sebbene non sia stato possibile accertare l'autore reale della sottoscrizione apocrifa apposta al preliminare, doveva, in ogni caso, assicurarsi che la CP_1 sottoscrizione del proprio rappresentante legale dell'epoca fosse autentica, essendo accertato con efficacia di giudicato la dazione del contratto ai soci di Parte_1
21.5 Con tale condotta, infatti, ha ingenerato un affidamento legittimo ed incolpevole CP_1
in capo a circa la validità del contratto in discussione. Parte_1
21.6 Pertanto, stante la inesistenza del contratto preliminare, a Parte_1 non può essere riconosciuta, in via risarcitoria, l'utilità che avrebbe tratto dalla
[...] conclusione del contratto definitivo di trasferimento dell'area e nemmeno quelle derivanti dalla costruzione dell'opera, considerato, altresì, che, avuto riguardo alla professionalità dei soci di
[...]
la società non avrebbe avuto le risorse e le competenze necessarie per edificare sull'area Pt_1 oggetto dell'affare.
21.7 Conseguentemente a può essere riconosciuto solo Parte_1
un danno da perdita di chance da quantificarsi, così come indicato dal Tribunale, in via equitativa, ancorandolo al valore dei terreni oggetto di causa ed al vantaggio economico che sarebbe derivato dalla alienazione a terzi.
21.8 Deve condividersi il percorso motivazionale del Tribunale con riferimento alla quantificazione del differenziale economico tra il prezzo stabilito nel contratto preliminare dell'1/02/2002 (pari a €
206,78 al mq e così calcolato: € 5.242.000,00: 25.350 mq) rispetto al contratto del 2004 intercorso
21 tra ed OB NO ( in cui il prezzo era pari ad € 250 al mq (così CP_1 CP_8 calcolato: € 6.000.000,00 : 24.000 mq).
La nullità del contratto preliminare per falsità della sottoscrizione non impedisce al giudice di tenere conto del prezzo del bene in esso stabilito ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance, in quanto il prezzo indicato nell'accordo nullo costituisce uno dei diversi parametri che concorrono a formare la valutazione equitativa sul quantum del risarcimento e non l'unico ed esclusivo.
21.9 Come correttamente affermato dal Tribunale, non può essere invece tenuto in considerazione il Contr contratto stipulato da con in quanto prevedeva un prezzo complessivo comprensivo, CP_1 non solo della cessione dell'area “ex Italcementi”, ma anche dell'area del compendio immobiliare dell'ex stabilimento Aura di non ricompresa nella cessione di cui al preliminare in CP_9
discussione, e quindi con valutazione non omogenea, ed inoltre è stato stipulato nel 2007, ossia a diversi anni di distanza rispetto al momento in cui si sarebbe dovuta verificare la condizione sospensiva presente nel preliminare.
21.10 D'altra parte, il valore assegnato all'area e la metodologia di calcolo del Tribunale non sono oggetto di contestazione da parte di che lamenta la erroneità del calcolo con Parte_1 riguardo all'estensione delle aree oggetto di contrattazione con OB NO indicate nella comparsa conclusionale nella misura di mq. 9.700.
21.11 Neppure sono stati censurati da P.M.G. che ha contestato la sussistenza del diritto al risarcimento ma non la quantificazione effettuata dal Tribunale.
21.12 Quanto alle dimensioni dell'area oggetto del contratto preliminare di vendita, va condivisa la sentenza impugnata laddove ha fatto riferimento alla C.T.U. redatta dal Prof. licenziata in Per_8
sede arbitrale (v. doc. 236 di che, nel determinare Parte_1
l'importo delle competenze professionali degli architetti e in relazione all'incarico Pt_1 CP_5
Per_1 loro conferito da e e costituenda P.M.G. in data 12/3/2001, ha individuato l'area Per_9 oggetto dell'incarico, nella misura di 25.350 m2.
Si condivide altresì la decisione del Tribunale in ordine alle dimensioni dell'area “ex Italcementi” oggetto del contratto preliminare tra e OB NO indicata a pag 1 del contratto CP_1
stesso in 24.000 metri quadri. La ridotta superficie di mq 9.700 indicata dalla appellante in riassunzione riguarda la parte edificabile con immobile ad uso commerciale, ricompresa nella più vasta area oggetto di cessione.
22 La doglianza pertanto è infondata.
Va infine osservato che le metrature trovano un riscontro seppure parziale dalle indicazioni catastali dei mappali che parzialmente sono coincidenti, dovendosi evidenziare che il mappale di maggiore consistenza è il n. 402 (di mq 22.249) richiamato in entrambi i contratti, mentre gli altri sono di metrature di gran lunga inferiori, solo in parte coincidenti in quanto sono più numerosi nel contratto oggetto di causa rispetto a quello del 2004, circostanza che giustifica la maggiore metratura ma in misura contenuta.
21.13 Pertanto, il valore differenziale calcolato sulla base dei criteri indicati è ad € 1.095.627,00 che deve essere assunto quale cifra di partenza per la determinazione del danno derivante dalla serietà, concretezza ed apprezzabilità della chance che aveva Parte_1
di concludere il contratto definitivo, tuttavia, a parere della Corte occorre tenere in considerazione che non ha fornito alcuna prova né ha allegato la perdita di altre occasioni di Parte_1
affari, di prestazioni professionali o perdita di chance senza tenere altresì in considerazione le circostanze e modalità della conclusione del contratto (presso un bar, senza la corresponsione di caparra, tenuto conto del valore e della complessità dell'operazione) per cui appare equo applicare alla somma come sopra determinata una riduzione del 10%.
21.14 Quindi il risarcimento dei danni in favore di Parte_1
deve essere determinato nella misura di (€ 1.095.627,00 – € 109.562,70 - pari al 10% del suddetto differenziale economico-) € 986.064,30, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda (2/08/2004) al saldo, con conseguente condanna di . Controparte_1
22. In ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello in riassunzione e della riduzione del risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale di Genova a Parte_1
pare equo compensare tra le parti le spese legali dei due gradi di merito, del giudizio
[...] Pt_1
di legittimità e del presente giudizio di rinvio nella misura del 50% tra le parti.
22.1 Le spese legali del primo grado, del secondo grado, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nella misura del restante 50% sono poste a carico di Controparte_1
sono liquidate, nel totale, avuto riguardo al valore della causa, nel modo seguente:
- per il primo grado, in € 27.804,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
4.388 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 12.890,00, per la fase istruttoria o di trattazione, € 7.631,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
23 - per il grado di appello, in € 24.908,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
5.434,00 per la fase di studio, € 3.159,00 per la fase introduttiva, € 7.280,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 9.035,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il grado di legittimità, in € 14.005,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(€ 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva, € 3.318,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022);
- per il giudizio di rinvio, in € 26.155,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€
5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 9.487,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
in parziale accoglimento dell'appello in riassunzione proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3404/2016 del 10/11/2016 del
[...]
Tribunale di Genova,
1) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, e per essa Controparte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore di CP_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, della Parte_1 somma di € 986.064,30, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;
2) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, delle spese legali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità nella misura del 50% che liquida, per la frazione, in € 13.902,00 per il primo grado, in € 12.454,00 per il grado di appello, in € 7.002,50 per il giudizio di legittimità oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. su ciascun importo;
24 3) condanna , in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, delle spese legali del presente giudizio di rinvio, nella misura del 50% che liquida, per la frazione, in € 13.077,50 per compensi oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4) compensa tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio per il restante 50%;
Genova, 29 maggio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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