Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL MA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ND RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Gelileo Galilei, 5;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
dell'atto di accertamento dell'inottemperanza, notificato in data 26/10/2023, n. 2370 del 23/10/2023 Pratica 114/ABUSI/2020/PP/ab Protocollo Numero 0146837 del 19/10/2023, avente ad “Oggetto: atto di accertamento dell'inottemperanza. Rif. Ordinanza Dirigenziale di demolizione e ripristino P.G.N. 131857 DEL 17/09/2021 relativa ad abusi edilizi realizzati presso l'immobile in Via Cervese n. 3225”;
- nonché di qualsivoglia ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non cognito, nonché per l'accertamento e declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all''art. 13, co. 4 bis, della L. R. n. 23/2004, oltreché dell'insussistenza dei presupposti per l'attivazione da parte dell''Amministrazione comunale di Cesena del procedimento atto alla demolizione/ripristino d''ufficio con spese a carico dei (pretesi) responsabili del (presunto) abuso, con ogni e conseguente statuizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/1/2024:
per l’annullamento:
- del provvedimento, notificato per compiuta giacenza in data 29/12/2023 e ritirato presso la Casa Comunale di Cesena in data 04/01/2024, n. 2688 del 24/11/2023 Pratica 2 114/ABUSI/2020/PS/pp Protocollo Numero 0161369 del 16/11/2023, recante ordine di pagamento della somma di € 6.000,00 (seimila/00) ed avente ad “Oggetto: Accertamento illecito amministrativo per inottemperanza all’Ordinanza di demolizione e ripristino P.G.N. 131857 del 17/09/2021 relativa ad abusi edilizi realizzati presso l’immobile in Via Cervese n. 3225, di cui all’art. 13 comma 4 bis L.R. 23/2004. Sanzione pecuniaria”, con il quale il Comune di Cesena, Settore Governo del Territorio, ha ordinato al Sig. RI il pagamento della somma di euro 6.000,00 (seimila/00) entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento, in forza del preteso accertamento (da parte del Comune) dell’inottemperanza in relazione al disposto dell’Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino P.G.N. 131857/72 del 17 settembre 2021;
- nonché di qualsivoglia ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non cognito. Per l’accertamento e declaratoria:
dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 13, co. 4 bis, della L. R. n. 23/2004, con ogni e conseguente statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo ND RI ha agito in giudizio per l’annullamento dell’atto n. 2370 del 23/10/2023 del Comune di Cesena di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione P.G.N. 131857 del 17/09/2021, relativa ad abusi edilizi realizzati presso l’immobile in Via Cervese n. 3225, con avviso che si sarebbe successivamente proceduto all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 13 comma 4bis della L.R. n. 23/2004 e all’attivazione del procedimento per la demolizione d’ufficio delle opere abusive con spese a carico dei responsabili dell’abuso.
In fatto il ricorrente ha allegato di avere acquistato nel settembre 2002 la piena proprietà del fabbricato sito in Comune di Cesena, Via Cervese n. 3225 con annesso terreno pertinenziale, censito al Catasto Fabbricati foglio 81 particella 422 (il fabbricato e l’area coperta e scoperta del fabbricato) e particelle 2187 e 2194 (il terreno attiguo).
In relazione al fabbricato in questione il Comune di Cesena, con l’ordinanza P.G.N. 131857/72 del 17/09/2021, ha contestato alcuni abusi edilizi, ordinandone la demolizione.
Il ricorrente ha impugnato tale atto davanti al Capo dello Stato ed il giudizio è stato trasposto davanti al Tar Bologna, che con sentenza n. 515 del 13/09/2023 ha respinto il ricorso.
In data 26/10/2023 il Comune di Cesena ha notificato al ricorrente l’atto di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione impugnato nell’odierno giudizio, contestando la permanenza di alcuni degli abusi edilizi di cui all’ordinanza P.G.N. 131857/72 del 2021, e in particolare dei manufatti B.1 (sopraelevazione), B.2 (portico) e C (locali di servizio) ivi elencati.
Ad avviso del ricorrente l’atto impugnato sarebbe illegittimo per i seguenti motivi.
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 33 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e degli artt. 13 e 14 Legge regionale IL MA 21/10/2004 n. 23, dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli dell’artt. 97 e 24 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e/o sviamento e contraddittorietà ”.
Il ricorrente sostiene che non avrebbe dovuto procedere alla demolizione nei termini pretesi dal Comune, atteso che l’ordinanza di demolizione era stata sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 3007 del 30/06/2022 fino al 13/09/2023, data di rigetto del ricorso nel merito da parte del Tar Bologna, con conseguente nuova decorrenza per intero del termine di 90 giorni stabilito nell’ordinanza di demolizione per provvedere al ripristino.
“ 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, dell’art. 13, co. 4, Legge regionale IL MA 21/10/2004 n. 23 e dell’art. 31, co. 4, D.P.R. 06/06/2001 n. 380, degli artt. 97 e 24 Cost., dell’art. 14 Legge 24/11/1981 n. 689. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Non corrisponderebbe al vero secondo il ricorrente che il Comune abbia tentato di effettuare il sopralluogo senza riuscirvi per l’indisponibilità dei proprietari e comunque non sarebbero chiari gli estremi del sopralluogo asseritamente effettuato in data 26/09/2023 “da proprietà confinante” per accertare la mancata rimozione delle opere contestate, senza peraltro comunicare all’interessato l’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.
“ 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 L.R. n. 23/2004 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, perplessità e/o sviamento ”.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza sarebbe illegittimo in quanto nel preannunciare la sanzione di cui all’art. 13, co. 4 bis, L.R. 23/2004 e l’attivazione del procedimento di demolizione d’ufficio si farebbe riferimento a tutte le opere di cui all’ordinanza di demolizione e non solo a quelle ad oggi non ancora demolite.
Inoltre, l’atto di accertamento sarebbe illegittimo in via derivata in relazione a tutti a tutte le seguenti contestazioni mosse dal ricorrente avverso la presupposta ordinanza di demolizione, anche nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tar Bologna n. 515 del 2023.
“ 4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e/o 33 D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 13 e/o 14 Legge regionale IL MA n. 23/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli dell’artt. 97 e 24 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falso supposto di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, perplessità e/o sviamento, violazione del giusto procedimento e contraddittorietà. Illegittimità derivata ”.
“ 5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 31 e 37 D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 9, 17 e 7 Legge regionale IL MA n. 15 del 30/07/2013 e relativo Allegato e degli artt. 13, 16, 16 bis e 19 bis Legge regionale IL MA n. 23/2004; violazione e/o falsa applicazione della Legge regionale IL MA n. 19/2008, della Legge 5/11/1971 n. 1086 e degli artt. 94 e 65 D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 38 e 7 delle N.d.A. del PRG. Violazione del principio della prevenzione temporale nelle costruzioni e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. Violazione dell’art. 12 del locale Regolamento edilizio. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’artt. 97 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, sviamento e/o perplessità. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. Illegittimità derivata ”.
“ 6) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 23 ter, 33 e 37 D.P.R. n. 380/2001, degli art. 1, 2 e 3 D.lgs. 25/11/2016 n. 222 e relativa Tabella A, degli artt. 9, 13 e 7 Legge regionale IL MA n. 15 del 30/07/2013 e relativo Alleg3ato, dell’art. 14 Legge regionale IL MA n. 23/2004 e dell’art. 148 del locale Regolamento Edilizio. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falso supposto di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. Illegittimità derivata ”.
“ 7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli artt. 97, 42 e 47 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, grave contraddittorietà, nonché violazione dei principi di pubblicità, di trasparenza e di tutela dell’affidamento. Illegittimità derivata ”.
Sulla base di tali doglianze il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnato atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato altresì il provvedimento n. 2688 del 24/11/2023, avente ad “ Oggetto: Accertamento illecito amministrativo per inottemperanza all’Ordinanza di demolizione e ripristino P.G.N. 131857 del 17/09/2021 relativa ad abusi edilizi realizzati presso l’immobile in Via Cervese n. 3225, di cui all’art. 13 comma 4 bis L.R. 23/2004. Sanzione pecuniaria ”, col quale il Comune di Cesena gli ha ordinato il pagamento della somma di euro 6.000,00 (seimila/00) a fronte dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione P.G.N. 131857/72 del 2021.
Avverso tale atto il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, co. 4 bis, Legge regionale IL MA 21/10/2004 n. 23, dell’art. 31, co. 4 bis, D.P.R. 06/06/2001 n. 380; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 L.R. IL MA n. 23/2004, degli artt. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli dell’artt. 97 e 24 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e/o sviamento e contraddittorietà. Illegittimità derivata ”.
“ 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, dell’art. 13, co. 4, Legge regionale IL MA 21/10/2004 n. 23, dell’art. 31, co. 4, D.P.R. 06/06/2001 n. 380, degli artt. 97 e 24 Cost. e dell’art. 14 Legge 24/11/1981 n. 689. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata ”.
“ 3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, perplessità e/o sviamento ”.
“ 4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e/o 33 D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 13 e/o 14 Legge regionale IL MA n. 23/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli dell’artt. 97 e 24 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falso supposto di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, perplessità e/o sviamento, violazione del giusto procedimento e contraddittorietà. Illegittimità derivata ”.
“ 5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 31 e 37 D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 9, 17 e 7 Legge regionale IL MA n. 15 del 30/07/2013 e relativo Allegato e degli artt. 13, 16, 16 bis e 19 bis Legge regionale IL MA n. 23/2004; violazione e/o falsa applicazione della Legge regionale IL MA n. 19/2008, della Legge 5/11/1971 n. 1086 e degli artt. 94 e 65 D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 38 e 7 delle N.d.A. del PRG. Violazione del principio della prevenzione temporale nelle costruzioni e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. Violazione dell’art. 12 del locale Regolamento edilizio. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’artt. 97 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, sviamento e/o perplessità. Violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. Illegittimità derivata ”.
“ 6) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e degli artt. 97, 42 e 47 Cost. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, grave contraddittorietà, nonché violazione dei principi di pubblicità, di trasparenza e di tutela dell’affidamento. Illegittimità derivata ”.
Con i motivi 1, 2, 4, 5 e 6 sono state sostanzialmente reiterate le stesse censure articolate in relazione agli atti presupposti, eccependo l’illegittimità in via derivata dall’atto da ultimo emesso dal Comune.
Col motivo 3, invece, è stato sollevato un vizio autonomo dell’atto di applicazione della sanzione pecuniaria, consistente nell’avere l’Ente asseritamente comminato la sanzione pecuniaria a titolo di responsabilità soggettiva al ricorrente quale proprietario, senza previamente accertare l’effettiva mancata demolizione da parte sua delle opere, né comunicargli l’avvio del relativo procedimento.
Il Comune di Cesena si è costituito contestando le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va respinta, con spese a carico di parte ricorrente in forza dei principi che regolano la soccombenza.
Preliminarmente va rilevato che nelle more dell’odierno giudizio il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 8054 del 17/09/2024 di conferma della sentenza n. 515/2023 con la quale il Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso del ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione che costituisce l’atto presupposto dell’accertamento di inottemperanza impugnato col ricorso introduttivo, sicché tutte le censure articolate in questa sede in ordine alla pretesa illegittimità di tale provvedimento devono ritenersi superate (motivi da 4 a 7 del ricorso introduttivo e motivi 1, 2, 4, 5, 6 dei motivi aggiunti).
Parimenti priva di pregio è la doglianza contenuta nel ricorso introduttivo (motivo 1) circa l’asserita decorrenza dei termini per l’emissione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza impugnato in questa sede, atteso che l’ordinanza di demolizione P.G.N. 131857 del 17/09/2021 è stata notificata al ricorrente in data 09/10/2021, sicché a decorrere dal 07/01/2022 risultava decorso il termine di 90 giorni di cui al comma 3 dell’art. 36 del DPR 380 del 2001 per darvi esecuzione, con conseguente irrilevanza a tal fine dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3007/2022, pubblicata in data 30/06/2022 e onere per l’Amministrazione di proseguire il procedimento, accertando l’inottemperanza all’ordine di demolizione, con conseguente applicazione della prevista sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, Consiglio di Stato, sentenza n. 5216 del 2024).
Circa, invece, le doglianze contenute in ricorso (motivo 2) in ordine all’asserita illegittimità dell’accertamento dell’inottemperanza da parte del Comune, va rilevato che nell’atto di accertamento l’Ente ha precisato le modalità con le quali si è proceduto alle verifiche in loco e le ragioni per le quali si è dovuto eseguire il sopralluogo dalla proprietà confinante, mentre il ricorrente non ha fornito prova di essersi messo a disposizione dell’Amministrazione per il controllo, né ha dimostrato, come sarebbe stato invece suo interesse fare, di avere demolito le opere contestate, sicché le doglianze sul punto devono ritenersi infondate.
Del pari priva di pregio è la censura (motivo 3 del ricorso) inerente l’oggetto dell’atto di accertamento e della prospettata successiva applicazione della sanzione pecuniaria, avendo il Comune in realtà specificato nell’atto le opere non demolite che sarebbero state tenute in considerazione anche in sede di successiva determinazione della sanzione pecuniaria (B.1, B.2 e C), come infatti avvenuto con l’atto impugnato con motivi aggiunti, nel quale la sanzione è stata determinata applicando il minimo della sanzione per ognuno dei predetti abusi, addivenendo all’importo di complessivi € 6.000,00.
Quanto, infine, all’autonoma censura contenuta nei motivi aggiunti (motivo 3) in ordine all’imputabilità della sanzione pecuniaria al ricorrente, va invece evidenziato che la legittimità del provvedimento trova il proprio fondamento nella definitività degli accertamenti contenuti nell’ordinanza di demolizione a seguito della già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 8054 del 2014, mentre per quanto attiene la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, è pacifico in giurisprudenza che tale passaggio procedimentale risulta superfluo nel caso in esame, trattandosi di atto dovuto da parte dell’Amministrazione una volta accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 5455/2023, 9541/2022, 2676/2020).
Da ultimo, in relazione alle argomentazioni difensive esposte in questa sede dal ricorrente in ordine all’asserita impossibilità di demolire le opere ed alla perizia di parte a tal fine depositata (peraltro relativa solo ad alcune delle opere indicate nell’atto impugnato), il Comune ha condivisibilmente evidenziato che “ agli atti del Comune di Cesena non risulta presentata alcuna richiesta/comunicazione da parte del Sig. RI di impossibilità a demolire ”, mentre le “ problematiche di tipo strutturale dovevano essere dichiarate dal soggetto interessato nella fase antecedente all’ordinanza, effettuando tutte le verifiche dovute come sopra descritte, proponendo contestualmente alla demolizione, la realizzazione di opere idonee al mantenimento delle parti di edificio regolari sotto l’aspetto edilizio ”, risultando in ogni caso definita con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8054 del 2024 ogni questione sulla legittimità dell’ordine di demolizione (“ 7..1.1. - La mera serena lettura dell’ordinanza impugnata smentisce infatti al di là di ogni ragionevole dubbio l’assunto dell’appellante, che si basa su convinzioni del tutto soggettive, prive di qualsiasi supporto probatorio, anche solo indiziario. Nella predetta ordinanza invero: a) risultano puntualmente enumerati e descritti i singoli interventi abusivi; b) sono adeguatamente motivate le ragioni che rendono illecite le opere realizzate, essendo indicate le singole disposizioni violate; c) si dà conto dell’avvenuta instaurazione del contradditorio procedimentale che non ha condotto a una determinazione diversa da quella impugnata; d) viene anche giustificata l’applicazione nel caso di specie della sanzione irrogata, demolizione e ripristino. […] 7.4. - Privo di qualsiasi fondamento è anche l’ultimo motivo di appello con cui si imputa al giudice di prime cure di non aver considerato il legittimo affidamento maturato dall’interessato in ordine alla conservazione delle opere ormai esistenti da lungo tempo per di più supportate da titoli edilizi ormai perfezionatisi (i.e. svariate DD.II.AA.) e di non aver rilevato che l’ordinanza impugnata non sarebbe stata supportata da idonea motivazione circa le ragioni dell’ordine di demolizione e nemmeno circa la ponderazione degli interessi contrapposti ”).
Pertanto, conclusivamente, attesa l’infondatezza di tutte le doglianze articolate dal ricorrente, l’impugnazione va respinta, con spese a carico della parte soccombente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL MA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso e i motivi aggiunti;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Cesena, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO