Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 4
In virtù del principio generale, deducibile dall'art. 354 cod. proc. civ., dell'effetto cosiddetto devolutivo dell'impugnazione, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del processo al giudice di primo grado, previste dalla citata disposizione, le eventuali invalidità di carattere processuale, verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, debbono ritenersi irrilevanti, nel senso che spetta al giudice dell'appello il potere - dovere di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto ritualmente espresso il consenso all'azione di dichiarazione di paternità da parte di minore che aveva compiuto sedici anni, tra l'altro dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione di primo grado) - consenso richiesto dall'art. 273, secondo comma, cod. civ. ai fini della promovibilità e della proseguibilità del giudizio - a mezzo di una dichiarazione in calce alla comparsa di costituzione in appello, e, al tempo stesso, aveva considerato irrilevante l'omessa espressione del consenso nel precedente grado di giudizio).
In virtù del principio generale della conservazione degli atti processuali, è esente da nullità il giudizio di dichiarazione di paternità celebrato con il rito ordinario anziché con quello camerale ex artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.
Non sussiste violazione del divieto dell'"ultra petita" ex art. 112 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il giudice, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi su quanto richiesto, integri "ad abundantiam" con proprie argomentazioni le richieste di parte.
La competenza che, a norma dell'art. 68 della legge n. 184 del 1983, spetta al tribunale per i minorenni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno quali "effetti della sentenza" ex art. 277 cod. civ. Presupposto per una pronuncia in tal senso è la istanza di parte. Peraltro, se può, in linea generale, affermarsi la possibilità di una scissione, operata dal giudice, dell' "an" dal "quantum" in ordine alla prestazione di cui si tratta, nei casi in cui sia stata formulata domanda specifica di condanna anche in ordine al "quantum" dell'assegno, è escluso che possa essere emessa una sentenza parziale ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. civ.,la quale, nell'affermare la sussistenza dell'obbligo, rimetta, per la determinazione della entità dell'assegno, a separata sede, in quanto, in tal modo, sarebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RL MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICA DENTI, giusta delega in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
RR AN, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12954/98 proposto da:
RR AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 47, presso l'avvocato FILIPPO LATTANZI, che la rappresenta e difende. giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MI RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICA DENTI, giusta delega in calce al ricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3153/97 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositata il 04/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Morganti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Lattanzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18-9/16-10-96, il Tribunale per i minorenni di Milano, dopo l'espletamento della fase di ammissibilità ex art.274 c.p.c., dichiarava RL NI padre naturale della minore NU,
nata a [...] il [...] da ER NA, che già l'aveva riconosciuta, condannandolo altresì alla contribuzione alle spese per il mantenimento e l'educazione "secondo le sue possibilità economiche e con riferimento alle necessità della minore sin dalla nascita". Detta decisione veniva confermata, a seguito dell'impugnazione proposta dal RL, costituitasi ER NA, con la sentenza in esame dalla Corte d'Appello di Milano, sezione minori.
Ricorre per Cassazione, a mezzo la proposizione di quattro motivi, RL NI;
resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo, ER NA. Motivi della decisione
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il ricorso principale si sostiene:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art.273 ), secondo comma, c.c. in relazione agli artt.75,99, 100 c.p.c., e relativa omessa motivazione, per non avere la minore in questione, divenuta sedicenne nel corso del giudizio di primo grado, espresso il consenso, integrativo della legittimazione ad agire della madre, alla proseguibilità dell'azione;
2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e relativa omessa motivazione, in ordine alla valutazione delle prove processuali, con particolare riferimento a quella testimoniale ed a quella relativa all'omessa sottoposizione agli esami ematologici;
3) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici di secondo grado, ultra petita, argomentato sull'interesse della minore alla dichiaranda paternità;
4)la violazione degli artt 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt.277,261, 147, 317 bis c.c., e relativa omessa motivazione, sia riguardo alla competenza del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art 38 disp.att.c.c., sia con riferimento alla rimessione "in separata sede", disposta con la decisione di primo grado ed in assenza di istanza di parte, della determinazione dell'assegno di mantenimento della minore "sin dalla nascita".
Nel ricorso incidentale si afferma l'inammissibilità dell'appello "irritualmente e tardivamente proposto in relazione agli artt.737 c.p.c. e 38 disp.att." con atto di citazione anziché con ricorso.
Deve osservarsi che. mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento sia pure limitatamente , e solo in parte, al quarto motivo, non risulta invece fondato il ricorso incidentale. In relazione a quest'ultimo va, infatti, pregiudizialmente rilevato che, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con il rito ordinario anziché con quello camerale di cui agli artt.737 e seguenti c.p.c., l'appello è stato proposto con atto notificato il
282-97 e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica ( avvenuta il 3-2-97 ) della decisione di primo grado. Non può non aggiungersi in proposito sia che ugualmente valido, e pertanto esente da nullità, è il giudizio di dichiarazione di paternità celebrato nella forma del processo a cognizione ordinaria, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte e che appare pienamente condivisibile in virtù del principio generale della conservazione degli atti processuali ( Cass. n. 2754/95), sia che, sulla base di tale presupposto ( rito ordinario), per la validità ed efficacia della conseguente impugnazione deve logicamente farsi riferimento alla data di notifica della relativa citazione e non a quella del suo deposito.
Altresì non meritevoli di accoglimento sono le doglianze di cui ai primi tre motivi del ricorso principale. Ed, infatti, per quanto attiene la prima censura, va rilevato che il mancato consenso del minore che ha compiuto sedici anni - consenso richiesto ex art.273, secondo comma, c.c. ai fini della proseguibilità ( e della promovibilità ) del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di paternità - nella fattispecie in esame non rileva, sia in quanto detto consenso risulta dato in grado d'appello e comunque nell'ambito del "giudizio" ( rectius fase ) di merito, sia in virtù del principio generale, deducibile dal disposto dell'art.354 c.p.c., dell'effetto c.d. devolutivo dell'impugnazione. In particolare va osservato che, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del processo al giudice di primo grado ( in tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità ), fuori dai casi esplicitamente previsti da detto art.354 c.p.c., le eventuali invalidità di carattere processuale, verificatesi nel corso del primo grado, debbono ritenersi irrilevanti ( o comunque sanabili in base all'ultimo comma della richiamata norma ) nel senso che spetta al giudice dell'appello il potere - dovere di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione. Correttamente, quindi, la Corte di Milano, nel caso di specie, ha ritenuto ritualmente espresso il consenso della sedicenne NU ( divenuta, tra l'altro, tale dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione di primo grado ) a mezzo dichiarazione in calce alla comparsa di costituzione in appello ed, al tempo stesso, non rilevante l'omessa effettuazione dello stesso nel precedente grado. Rispettivamente inammissibile e pretestuosa sono, poi, le doglianze di cui ai punti due e tre del ricorso;
non è infatti censurabile nella presente sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali, ove, come nel caso in esame, i giudici del merito le abbiano compiutamente esaminate e del relativo convincimento abbiano fornito logica e sufficiente motivazione, mentre non sussiste affatto violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al divieto dell'ultra petita ove il Giudice, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi su quanto richiesto, integri ad abundantiam le proprie argomentazioni. Quanto al quarto motivo deve osservarsi che, se da un lato, è del tutto infondata la censura relativa all'incompetenza del Tribunale dei minorenni ad emettere i c. d. provvedimenti conseguenziali alla declaratoria di filiazione in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte ( tra le altre, Cass.n. 6868/94 m.487477 e Cass.n. 1504/89 m.462316 ), la competenza che, a norma dell'art.68 l.n.184/83 modificativo dell'art.38 disp. att. c.c. ), spetta a detto
Tribunale per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione, quali "effetti della sentenza" ex art.277 c.c., con decorrenza anche dalla nascita ( Cass.n. 2907/94 m.485911 ) del relativo assegno, meritevole di accoglimento è invece la doglianza riguardante la conferma della Corte di merito della pronuncia del Tribunale sul solo an, con rimessione per il quantum dell'assegno in questione " in separata sede": con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, ER NA non aveva assolutamente formulato istanza in tal senso, per cui non potevano i giudici aditi in primo grado, e ciò avrebbe dovuto rilevarlo la Corte di Milano, emettere in ordine al mantenimento della minore una decisione solo parziale ai sensi dell'art.278, primo comma, c.p.c.. In proposito deve farsi presente che, se è vero, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'"istanza di parte" prevista da detta disposizione quale presupposto per la pronuncia di condanna generica, non è sempre preclusiva in ordine ad una scissione, operata dal giudice di ufficio, dell'an dal quantum, non comportando violazione di principi di ordine pubblico e non incidendo sulle finalità essenziali del processo, è altrettanto vero che laddove, come nella fattispecie in esame, vi è una richiesta specifica di condanna anche sul quantum ( la ER aveva esplicitamente richiesto in citazione la condanna del convenuto al pagamento di una somma mensile "non inferiore a L.2.000.000" ) tale istanza vincola il giudice ad una sentenza definitiva su tutta la domanda poiché, in caso contrario, si violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il quarto motivo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, sezione minori, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16-12-98
Depositato in Cancelleria il 20 Marzo 1999