Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2572
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

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In virtù del principio generale, deducibile dall'art. 354 cod. proc. civ., dell'effetto cosiddetto devolutivo dell'impugnazione, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del processo al giudice di primo grado, previste dalla citata disposizione, le eventuali invalidità di carattere processuale, verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, debbono ritenersi irrilevanti, nel senso che spetta al giudice dell'appello il potere - dovere di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto ritualmente espresso il consenso all'azione di dichiarazione di paternità da parte di minore che aveva compiuto sedici anni, tra l'altro dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione di primo grado) - consenso richiesto dall'art. 273, secondo comma, cod. civ. ai fini della promovibilità e della proseguibilità del giudizio - a mezzo di una dichiarazione in calce alla comparsa di costituzione in appello, e, al tempo stesso, aveva considerato irrilevante l'omessa espressione del consenso nel precedente grado di giudizio).

In virtù del principio generale della conservazione degli atti processuali, è esente da nullità il giudizio di dichiarazione di paternità celebrato con il rito ordinario anziché con quello camerale ex artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.

Non sussiste violazione del divieto dell'"ultra petita" ex art. 112 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il giudice, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi su quanto richiesto, integri "ad abundantiam" con proprie argomentazioni le richieste di parte.

La competenza che, a norma dell'art. 68 della legge n. 184 del 1983, spetta al tribunale per i minorenni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno quali "effetti della sentenza" ex art. 277 cod. civ. Presupposto per una pronuncia in tal senso è la istanza di parte. Peraltro, se può, in linea generale, affermarsi la possibilità di una scissione, operata dal giudice, dell' "an" dal "quantum" in ordine alla prestazione di cui si tratta, nei casi in cui sia stata formulata domanda specifica di condanna anche in ordine al "quantum" dell'assegno, è escluso che possa essere emessa una sentenza parziale ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. civ.,la quale, nell'affermare la sussistenza dell'obbligo, rimetta, per la determinazione della entità dell'assegno, a separata sede, in quanto, in tal modo, sarebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2572
    Data del deposito : 20 marzo 1999

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