Decreto cautelare 28 giugno 2022
Decreto cautelare 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Sentenza 28 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2025REG.PROV.COLL.
N. 06032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6032 del 2024, proposto dalle società Seaelba S.r.l.e Punto Nautica S.r.l.s, in persona del loro legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Bassano e Federico De Meo, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Campo Nell’Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Autorità Portuale Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Vincelli e Arianna Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
della società Igiene Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Acli Pesca Società Cooperativa, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 644/2024, pubblicata in data 28 maggio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del Comune di Campo nell’Elba, dell’Autorità Portuale Regionale Toscana e della società Igiene Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Federico De Meo, Arianna Paoletti e Domenico Iaria;
Viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società Seaelba S.r.l. e Punto Nautica S.r.l., operanti nel settore della nautica da diporto, hanno agito innanzi al competente TAR per la Toscana, impugnando la concessione demaniale marittima n. 1/2022, unitamente agli atti presupposti, rilasciata ai sensi dell’art. 36 cod. nav. il 4 marzo 2022 dal Comune di Campo nell’Elba, con la quale è stata affidata alla società Igiene Service “ l’occupazione di una superficie demaniale compresa nel porto di Marina di Campo per un totale di mq. 5.238 di cui 5.062 di specchi acquei e 176 di area a terra allo scopo di gestire un punto di ormeggio per natanti ed imbarcazioni e servizi complementari al diporto nautico ”, nella parte in cui avrebbe precluso l’esercizio dell’attività di alaggio e varo con mezzi di sollevamento nel porto di Marina di Campo. Unitamente all’azione di annullamento, le sopra indicate società hanno formulato la domanda risarcitoria per i pregiudizi asseritamente subiti per la perdita dei ricavi conseguenti all’impossibilità di esercitare l’attività di ormeggio e varo.
Con ricorso per motivi aggiunti, le predette società hanno impugnato la delibera 28 febbraio 2022, n. 1 del Comitato Portuale del porto di Marina di Campo, nonché il “parere favorevole di competenza” che sarebbe stato reso durante la seduta del Comitato Portuale dal rappresentante della Capitaneria di Porto di Portoferraio, unitamente: alle note del 27 maggio 2022 con le quali il Comune di Campo nell’Elba ha indicato alle società Seaelba ed a Punto Nautica che “ le operazioni di alaggio dato atto che il moto-peschereccio si trova in condizioni critiche, potranno essere svolte sulla banchina adiacente al punto dove esso è ormeggiato e cioè alla radice del Molo Grande (lato pescherecci) ”, evidenziando che “ l’alaggio è consentito nella zona individuata dall’Amministrazione, come zona di alaggio e varo libera, ubicata in un’altra area e precisamente adiacente il Molo Grande ”; al provvedimento prot. n. 8314 in data 9 giugno 2022, di diniego delle istanze delle ricorrenti per l’autorizzazione ad eseguire operazioni di alaggio e varo nel tratto di banchina e nell’antistante specchio acqueo destinati ad alaggio e varo dalla vigente disciplina transitoria e di salvaguardia e del presupposto preavviso di rigetto di dette istanze; ai provvedimenti prot. n. 6033 del 29 aprile 2022 e prot. n. 7843 del 31 maggio 2022, di proroga del termine entro il quale la società Igiene Service avrebbe dovuto provvedere all’installazione.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, hanno costituito oggetto di impugnazione il decreto n. 37 del 12 settembre 2023, con la quale il Commissario dell’Autorità Portuale ha approvato lo “ schema di nuova disciplina regolamentare e di salvaguardia dell’ambito portuale ”, nella parte in cui con detta disciplina sarebbe stata introdotta, all’art. 8, una modifica delle destinazioni d’uso delle banchine del porto di Marina di Campo, con specifico riguardo alle attività di varo e alaggio, sopprimendo la destinazione a varo e alaggio del “ primo tratto di banchina a partire dalla radice della diga foranea per la lunghezza pari a 10 metri e del successivo tratto del piazzale della Salata per la lunghezza pari a 25 metri ”, limitando l’attività al rimessaggio delle imbarcazioni da diporto di misura inferiore ai dodici metri, unitamente ad altri atti correlati, con contestuale proposizione dell’azione risarcitoria.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, infine, hanno costituito oggetto di impugnazione la delibera n. 4 del 12 ottobre 2023 del Comitato Portuale di Marina di Campo, organo dell’Autorità Portuale Regionale, che ha successivamente approvato lo “ schema di nuova disciplina regolamentare e di salvaguardia dell’ambito portuale ”, unitamente ad altri atti correlati, con contestuale proposizione dell’azione risarcitoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti, evidenziandosi che la precedente concessione dell’area in questione era scaduta, non risultando le società ricorrenti titolari di alcun titolo in relazione a detta area, oggetto della procedura di evidenza pubblica alla quale le società ricorrenti non hanno neppure partecipato, indetta dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione per la gestione di un punto di ormeggio per natanti imbarcazioni e servizi complementari al diporto nautico per la durata di dodici anni e per l’utilizzo dello specchio acqueo del porto e delle relative banchine. Il primo giudice, inoltre, ha rilevato, in sintesi, che eventuali contestazioni avverso le previsioni della lex specialis avrebbero dovuto essere contestate entro i prescritti termini di decadenza, essendo, peraltro, rimasta indimostrata la sussistenza di clausole escludenti, con conseguente insussistenza anche dell’interesse ad agire, qualificato e differenziato, non integrato da una mera aspettativa riferita ad una attività commerciale esercitabile all’interno di tutta l’isola. In tale quadro, il primo giudice ha sottolineato che il Comune e l’Autorità Portuale hanno ritenuto di destinare al varo e all’alaggio pubblico di natanti, in modalità non fissa ma temporanea e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, un’altra area, valutando gli spazi a disposizione e il contesto di riferimento, risultando irrilevanti le deduzioni incentrate sulla circostanza che la controinteressata non avrebbe consentito le attività di alaggio e varo ad altri operatori – comunque rimasta indimostrata –, non essendo, peraltro nelle more intervenuta alcuna modifica con riferimento al disciplinare dell’Autorità Portuale.
Prescindendo dai profili di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e per mancanza di interesse eccepiti dalle controparti, con la sentenza appellata sono stati, inoltre, respinti i ricorsi per motivi aggiunti, stante l’infondatezza delle censure dedotte, avuto riguardo alle attribuzioni del Commissario, all’approvazione della disciplina regolamentare del 12 ottobre 2023 da parte del Comitato portuale, in applicazione della delibera n. 6 del 19 ottobre 2015, constando il parere positivo della Capitaneria e non integrando alcun vizio la mancata acquisizione del parere della Commissione consultiva, dovendosi, altresì, escludere carenze istruttorie o irragionevolezze nella limitazione dell’alaggio e del varo alle imbarcazioni di lunghezza non superiore a dodici metri, contenuta nella nuova disciplina, essendo le scelte operate funzionali ad assicurare una migliore gestione, con specifica considerazione anche delle rilevanti esigenze di sicurezza del contesto in questione.
La parte appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Si sono costituiti in giudizio, inoltre, il Comune di Campo nell’Elba, l’Autorità Portuale Regionale Toscana e la controinteressata, società Igiene Service S.r.l, articolando ampie deduzioni a sostegno del rigetto del ricorso in appello.
Successivamente le parti hanno prodotto documenti e memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con atto depositato in data 31 gennaio 2025 il Comune di Campo nell’Elba ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione orale in udienza.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. La sentenza impugnata non è inficiata da alcun travisamento dei presupposti di fatto, né da erroneità nella valutazione della posizione delle ricorrenti, odierne appellanti, dovendo essere confermata la declaratoria di inammissibilità alla quale è pervenuto il primo giudice relativamente al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti.
2.1. Deve rilevarsi, infatti, preliminarmente, con riferimento all’oggetto della concessione rilasciata in favore della società controinteressata in esito all’espletamento della procedura indetta dall’amministrazione comunale, che l’avviso pubblico reca inequivoche indicazioni, stabilendo, al punto 2, che: “ la concessione in gara riguarda l’affidamento di uno specchio acqueo ed aree demaniali nell’ambito del porto di Marina di Campo, meglio individuate nella tavola allegata al presente avviso, per l’ormeggio natanti imbarcazioni, con servizio di guardianaggio, custodia e di servizi complementari alla nautica ed il mantenimento di catenarie esistenti e da realizzare nello specchio acqueo ”. Nel medesimo avviso pubblico si specifica che: « La planimetria allegata comprende la modifica dell’area di banchina e dello specchio acqueo posto alla radice della diga foranea, in particolare l’area attualmente destinata ad alaggio e varo, con concessione demaniale fissa, sarà spostata in testa alla diga e sostituita con uno specchio acqueo destinato ai natanti in transito e di ormeggio tender. Tale modifica diventerà esecutiva dopo l’approvazione della nuova disciplina nel prossimo Comitato Portuale ».
Emerge, dunque, dalla documentazione in atti che la concessione ha incluso anche un’area in quel momento destinata ad alaggio e varo che avrebbe dovuto poi essere spostata in altra zona, previa approvazione da parte degli organi competenti della nuova disciplina.
2.2. La lex specialis , quindi, ha espressamente fatto salva la destinazione dell’area fino alla modifica da parte della disciplina regolamentare ad opera del Comitato portuale, con il vincolo per il nuovo concessionario di consentire e garantire lo svolgimento delle attività di alaggio e varo nell’area del Piazzale della Salata e con la riserva, esplicitata nel sopra indicato punto 2 dell’avviso di indizione della procedura, concernente lo spostamento dell’area deputata a dette attività.
2.3. All’atto dell’indizione della procedura è stata individuata una perimetrazione chiara delle aree oggetto della concessione attraverso l’inclusione della planimetria, risultando ininfluente la circostanza che la rilevazione strumentale sia stata differita al momento del rilascio della concessione, stante l’insuscettibilità di tale rilevazione a mutare l’elemento oggettivo determinato negli atti indizione della procedura per l’affidamento della concessione.
3. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, a venire in rilievo sono aree per le quali l’amministrazione ha doverosamente avviato la procedura di evidenza pubblica in argomento, stante l’intervenuta scadenza, sin dal 31 dicembre 2020, della concessione di cui era titolare la società Lavinia Nautica.
3.1. Al riguardo, deve anche evidenziarsi che le società appellanti sono gestite dal medesimo amministratore che in precedenza gestiva anche la società à Nautica Lavinia, poi fallita, la quale, come sopra esposto, era titolare di una concessione che non è stata rinnovata e anche l’area di banchina ove prima era collocata una gru semovente di detta società necessaria per varare le imbarcazioni oltre un determinato pescaggio è tornata nella disponibilità pubblica, non avendo trovato accoglimento da parte dell’Autorità Portuale e dell’amministrazione comunale la richiesta di estensione dell’efficacia della concessione n. 19 del 2009, stanti le vicende che hanno interessato la società e l’inclusione dell’area de qua in un più ampio progetto, per la cui definizione è stata indetta la procedura conclusasi con l’affidamento disposto in favore della società controinteressata.
3.2. Non è in contestazione che le appellanti non abbiano mai ottenuto alcun titolo per l’utilizzo dell’area in questione.
3.3. Le appellanti, inoltre – come esaustivamente evidenziato nella sentenza impugnata – non hanno neppure partecipato alla procedura selettiva in questione, con conseguente sussistenza delle preclusioni rilevate dal primo giudice.
3.4. Dagli atti del giudizio di primo grado consta, altresì, che la prospettazione delle società originarie ricorrenti è stata incentrata su una asserita deroga alle previsioni del piano regolatore portuale, con precipuo riferimento allo spazio destinato ad alaggio e varo e sull’asserito contrato con la disciplina regolamentare contenuta nella deliberazione del Comitato portuale, che avrebbero determinato la sostanziale preclusione dello svolgimento di dette attività da esse svolte.
3.5. Fermo, quindi, quanto in precedenza argomentato, non può che rilevarsi che le società odierne appellanti avrebbero dovuto agire tempestivamente, impugnando, entro i prescritti termini di decadenza, il bando di indizione della procedura, non emergendo neppure la sussistenza di clausole immediatamente escludenti, per le quali pure sussiste – come correttamente statuito dal primo giudice, con puntuali riferimenti alla pertinente giurisprudenza in materia – l’onere di immediata impugnazione. Il rilascio della concessione è scaturito, infatti, dall’espletamento della procedura e dall’affidamento disposto in favore della controinteressata in epoca ampiamente antecedente alla proposizione del ricorso di primo grado, venendo in rilievo profili di contestazione in radice irricevibili per tardività, in quanto avrebbero dovuto essere rivolti avverso il bando ovvero avverso l’affidamento disposto in favore della controinteressata.
4. Quanto sin qui argomentato si valuta dirimente ai fini del rigetto delle deduzioni articolate dalle appellanti in relazione alle statuizioni della sentenza appellata riferite al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti.
5. Si ritiene, comunque di rilevare, per completezza, ulteriori profili a supporto delle suddette statuizioni.
5.1. Le appallanti non hanno, infatti, adeguatamente controdedotto in ordine alle allegazioni delle controparti con le quali è stato rilevato che la società Punto Nautica risulta inattiva dall’ottobre del 2019 e non consta aver presentato bilanci; anche relativamente all’altra società odierna appellante emergono in atti alcuni profili di criticità, dovendosi considerare, peraltro, che l’avviso di indizione della procedura – si ribadisce, non impugnato entro i prescritti termini di decadenza – ha imposto ai concorrenti di dichiarare, a pena di esclusione, “ di non aver omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime ”. A venire in rilievo sono, quindi, aspetti che ulteriormente incidono sulla insussistenza delle fondamentali condizioni dell’azione, costituite dalla legittimazione e dall’interesse all’impugnazione.
5.2. Come pure puntualmente rilevato nella sentenza appellata, “se anche l’avviso di gara avesse avuto un contenuto equivoco o in contrasto con le disposizioni sopra richiamate ” – circostanza da escludere per quanto in precedenza esposto – “ le ricorrenti avrebbero potuto chiedere chiarimenti al Comune in fase di presentazione delle offerte o, comunque, presentare cautelativamente l’offerta e chiedere informazioni in fase di gara ”; inoltre, “ anche laddove avessero ritenuto illegittimo il bando, avrebbe potuto impugnarlo in tempo utile, non risultando comunque ammissibile un’impugnazione dell’atto di concessione a quasi un anno dall’aggiudicazione della gara ”.
6. Deve, altresì, sottolinearsi che la concessione rilasciata, in esito alla procedura di evidenza pubblica, alla società Igiene Service non ha determinato alcun mutamento, né avrebbe potuto, della disciplina regolamentare approvata dal Comitato Portuale per quanto concerne le operazioni di alaggio e varo sulla banchina, che difatti, come documentato in atti, hanno continuato ad essere svolte regolarmente.
6.1. E, invero, rispetto a detta disciplina, l’affidamento della concessione risulta del tutto ininfluente, non potendo le modifiche della disciplina regolamentare che scaturire, come poi effettivamente è avvenuto, da un autonomo e distinto procedimento.
7. Non consta in atti, inoltre, che la controinteressata sia venuta meno agli obblighi assunti, risultando adeguatamente documentato che detta società ha continuato a consentire le operazioni di alaggio e varo a tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta nel periodo antecedente all’approvazione della nuova disciplina regolamentare. Le preclusioni verificatesi in sporadiche circostanze, lungi dal comprovare arbitrarietà nell’operato della controinteressata, risultano giustificate da specifiche contingenze (coincidenza con il periodo estivo di intensa presenza nel porto di persone e imbarcazioni; comunicazioni riferite ad aree non rientranti nella propria disponibilità) e non sono comunque idonee e superare i numerosi elementi versati in atti dalla società Igiene Service. Risulta confermata, quindi, anche sotto tale profilo, la carenza di interesse delle originarie ricorrenti all’impugnazione della concessione, non essendo stato loro precluso, come a qualsiasi altro operatore, lo svolgimento delle predette attività.
8. Anche le ulteriori deduzioni della parte appellante non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
9. In disparte gli evidenti profili di inammissibilità prospettati anche nella sentenza impugnata, avuto riguardo, peraltro, all’assenza di una correlazione tra la concessione impugnata con il ricorso introduttivo e la disciplina regolamentare e transitoria dell’ambito portuale di cui ai secondi e ai terzi motivi aggiunti, nessuna congrua evidenza è stata allegata dalle ricorrenti originarie quanto all’espletamento da parte loro di attività di alaggio e varo di imbarcazioni superiori a dodici metri nell’area de qua , avuto riguardo anche alle caratteristiche dei luoghi emergenti in atti, dovendosi comunque escludere irragionevolezze o arbitrarietà nella scelta di individuare altre aree per le operazioni di alaggio e varo di unità con dimensioni notevoli e maggior pescaggio, stanti le esigenze di sicurezza, adeguatamente comprovate in atti.
9.1. Prive di rilevanza e significatività risultano, al fine di pervenire a una differente soluzione, le vicende riferite al peschereccio Cormorano, relativamente al quale sussiste una situazione del tutto peculiare, essendone stato espressamente autorizzato l’alaggio dalla banchina in cui si trova ormeggiato in considerazione del rischio di affondamento.
10. Ferma la già rilevata inammissibilità dell’impugnazione della concessione n. 1 del 2022, il Collegio condivide le argomentazioni con le quali il primo giudice ha escluso la sussistenza del vizio di incompetenza in relazione all’approvazione della disciplina transitoria.
10.1. La disciplina regolamentare del 12 ottobre 2023, infatti, è stata approvata dal Comitato portuale e, conformemente alla delibera n. 6 del 2015, la proposta è stata formulata dal Commissario, attributario delle funzioni del Segretario generale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, ciò emerge inequivocabilmente dal tenore degli atti prodotti, essendosi il Commissario limitato ad approvare, con il decreto n. 37 del 2023 “ l’allegato schema ” della nuova disciplina transitoria e di salvaguardia dell’ambito portuale; del resto, come pure rilevato nella sentenza impugnata, il Commissario ha sottoscritto unicamente la proposta e non la nuova disciplina regolamentare, risultando del tutto ultronea in quella sede l’indicazione della successiva approvazione da parte del Comitato, effettivamente avvenuta, in quanto integrante una previsione stabilita espressamente dalla delibera n. 6 del 2015.
10.2. Neppure può essere revocata in discussione la valutazione favorevole espressa dalla Capitaneria di Porto, avuto riguardo alle circostanze correttamente rilevate dal primo giudice.
10.3. Ai fini in esame, risulta dirimente la riscontrata approvazione della disciplina regolamentare da parte del Comitato portuale, evidenza, questa, che priva di consistenza e rilevanze le argomentazioni della parte appellante, delle cui contestazioni va confermata l’infondatezza.
10.4. Le evidenze in atti comprovano, infatti, la legittimità dell’ iter procedimentale seguito, rispetto al quale le deduzioni della parte appellante si risolvono in soggettive interpretazioni non condivise dal Collegio in quanto non suffragate da alcun congruo elemento.
11. Né era necessaria, ai fini della legittimità della procedura, la valutazione della Commissione consultiva, che non è stata più costituita successivamente alla scadenza del mandato del precedente Segretario generale, con conseguente applicazione dell’art. 12 della l.r. n. 23 del 2023, ove si stabilisce – come pure evidenziato nella sentenza impugnata – che “ nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima ”. E si ritiene ultroneo evidenziare che nessun obbligo sussisteva in capo all’organo amministrativo di rilevare tale circostanza negli atti adottati, costituendo semmai un onere delle appellanti comprovare che detto Comitato fosse stato, invece, costituito, circostanza, questa, rimasta indimostrata.
12. A quanto esposto deve anche soggiungersi che il Comune ha considerato la disciplina regolamentare proposta dal Commissario in relazione ai profili di pianificazione urbanistica, rientranti nelle proprie prerogative e distinti dall’approvazione di competenza esclusiva del Comitato portuale. In altri termini, l’amministrazione comunale ha recepito la disciplina del porto, in tal modo assicurando la coerenza della propria pianificazione territoriale.
13. Già da quanto in precedenza rilevato, inoltre, non risulta che l’area de qua sia mai stata destinata espressamente ad attività di alaggio e varo anche di imbarcazioni di grandi dimensioni o, comunque, di imbarcazioni aventi lunghezza superiore a dodici metri, a ciò ostando i circostanziati elementi allegati dalle controparti riferiti alle caratteristiche oggettive dei luoghi, non superati dalle allegazioni delle odierne appellanti. Ne deriva, quindi, che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, “la scelta di limitare l’alaggio e il varo a imbarcazioni di lunghezza non superiore a 12 metri (contenuta nella nuova disciplina) non è quindi frutto di un difetto di istruttoria, ma semplicemente l’effetto di una valutazione in relazione alle aree a disposizione ”.
13.1. Le motivazioni emergenti dalla documentazione in atti, del resto, sono ampiamente esaustive, rilevandosi che: « In questo ultimo anno si è pensato all'aggiornamento dello strumento vigente, d’intesa con il Comune di Campo nell’Elba e con l’Autorità Marittima per nuove situazioni in ambito portuale e, considerato che la Disciplina vigente risale al 2016, per certi aspetti è stato necessario rivederla. (…) sono state riviste sia le discipline di gestione di aree a terra dell’ambito portuale sia gli usi di specchi acquei, in particolare la posizione e le modalità di utilizzo dello specchio acqueo ad uso alaggio e varo. (…) La documentazione planimetrica allegata alla nuova disciplina evidenzia l’ambito portuale dove si è proceduto alle revisioni ammissibili. Per le aree a terra è ben indicato l’ambito urbano dove lo strumento da applicare è il Codice della Strada e l’ambito portuale dove viene applicato il Codice della Navigazione. (…) Abbiamo distinto e disciplinato le aree a terra e a mare del porto rispettivamente con le proprie funzioni. Dopo l'emanazione della nuova disciplina, l’Autorità Marittima, con propria Ordinanza n. 76/2023 ha approvato il Regolamento del Porto di Marina di Campo che va così a disciplinare le attività che si svolgono a mare e a terra per le finalità della sicurezza .».
13.2. La modifica della disciplina regolamentare ha quindi avuto riguardo all’identificazione delle aree disciplinate dal codice della strada e di quelle per le quali rileva la disciplina recata nel codice della navigazione, riconnettendo precipuo rilievo alle esigenze di sicurezza, nella circolazione stradale, in relazione alla tutela delle persone, inclusi, per quanto attiene all’area portuale, i turisti, nonché per quanto concerne la circolazione marittima dei natanti. La collocazione del porto e le dimensioni effettive dell’unica via di accesso allo stesso consentono con tutta evidenza un apprezzamento positivo in ordine alla ragionevolezza della scelta operata, che non risulta inficiata dai vizi censurati dalle società appellanti. Deve, al riguardo, anche rilevarsi la lacunosità della relazione tecnica prodotta dalle deducenti, non potendosi ritenere sufficiente la considerazione solo delle manovre necessarie al varo delle imbarcazioni senza un congruo vaglio del contesto più generale, riferito, in specie, alle modalità di accesso all’area portuale e ai relativi impatti correlati, nonché avuto riguardo agli elementi, non trascurabili, ignorati in detta relazione, tra cui l’altezza effettiva del fondale e una esaustiva ricognizione del complesso delle aree cantieristiche esistenti nell’isola.
La disciplina regolamentare introdotta ha, invero, soddisfatto esigenze oggettivamente rilevanti, consentendo di superare incertezze e anche di scongiurare situazioni di rischio per la tutela della incolumità delle persone e nella circolazione.
13.3. È rimasta indimostrata la preclusione delle attività di alaggio e varo lamentata dalla parte appellanti, risultando, invece, pienamente giustificate e ragionevoli le limitazioni introdotte nell’esercizio di un potere dell’amministrazione ampiamente discrezionale, non inficiato, per quanto in precedenza esposto, da irragionevolezze, erroneità di fatto o arbitrarietà, sussistendo una diversa ubicazione dell’area di alaggio e varo funzionale a rendere compatibili le attività in argomento con la struttura del porto e la sua ubicazione, avuto riguardo ai rilevanti e delicati interessi implicati, mentre per le suddette attività riferite ad imbarcazioni di dimensioni maggiori ai dodici metri sussistono le preclusioni oggettive ampiamente comprovate in atti, ferma la possibilità di utilizzare altre e idonee aree presenti nell’isola.
14. Come pure correttamente rilevato dal primo giudice, solo per l’approvazione del piano regolatore portuale è richiesta la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in conformità alle previsioni dell’art. 15 della l.r. n. 23 del 2012, essendosi la disciplina transitoria limitata ad introdurre norme di salvaguardia per la gestione dell’attività portuale sino all’approvazione di detto piano, con una connotazione, quindi, meramente conservativa e di garanzia in rapporto ad una situazione fattuale già esistente.
15. Quanto alle contestazioni riferite agli orari stabiliti per le operazioni in questione, si reputa sufficiente rilevare che la relativa individuazione è contenuta in un provvedimento della competente Capitaneria di Porto che non consta aver costituito oggetto di impugnazione; in ogni caso, la definizione oraria non può che doverosamente considerare e contemperare dette attività con le esigenze di gestione del traffico, al pari della preclusione dell’espletamento delle stesse nelle giornate del sabato e della domenica, per la maggiore affluenza di turisti, ritenendo il Collegio di confermare quanto esaustivamente rilevato nella sentenza impugnata in ordine alla circostanza che le evidenze prodotte dalla odierna parte appellante non dimostrano che la nuova disciplina transitoria sia effettivamente penalizzante per le attività di alaggio e varo, considerando proprio il contesto di riferimento.
16. In relazione alla correttezza del contegno tenuto dalla controinteressata si rinvia a quanto in precedenza argomentato, risultando documentato che la società Igiene Service ha assicurato, gratuitamente, l’operatività a tutti gli operatori che ne facessero domanda, nonché ai privati dietro mera comunicazione e senza alcun vaglio di natura autorizzatoria. Discende da quanto esposto, inoltre, che legittimamente l’amministrazione comunale ha riscontrato le richieste delle odierne appellanti rilevando che l’area era stata affidata in concessione alla società Igiene Service, derivando da ciò e senza necessità di ulteriori esplicitazioni la possibilità per le deducenti di inoltrare le richieste alla concessionaria per l’espletamento delle attività di alaggio e varo nelle more della approvazione della nuova disciplina regolamentare successivamente intervenuta.
17. In relazione alle censure dedotte, inoltre, risulta ininfluente la circostanza che in data 18 dicembre 2024, il Comune appellato e la controinteressata abbiano sottoscritto un atto suppletivo che si è limitato a una riduzione della consistenza complessiva della concessione nella esigua misura di 45 mq di parte dello specchio acqueo posta antistante al tratto di banchina di metri 15 del Piazzale della Salata di cui all’art. 8, lettera b), punto 2 della disciplina regolamentare transitoria di salvaguardia dell’ambito portuale. Tale riduzione dell’area in concessione è scaturita infatti da esigenze di interesse pubblico riferite alla disponibilità delle zone di alaggio e varo che continuano ad essere circoscritte alle unità “ aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime ”, non risultando, quindi, smentite le scelte operate con l’approvazione della disciplina regolamentare, la cui legittimità non può che essere valutata, in conformità al generale principio tempus regit actum , in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui è stata introdotta (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. IV, n. 435 del 2022), e restando, altresì, insuperate le preclusioni alle contestazioni concernenti l’oggetto della concessione, sulle quali si è ampiamente argomentato.
18. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
19. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato.
20. Le peculiarità delle questioni esaminati giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6032 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO