Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1292 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
ed ivi residente al Corso Trieste n. 94, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Antonella Forgione (C.F.
), virtù di mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione in primo C.F._2 grado e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberta Pellizzato in
Mestre alla Via Einaudi n. 15. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. si indicano il numero di FAX 0824974834 e l'indirizzo PEC Email_1
- ATTORI APPELLANTI
contro
1
Sig.ra con sede in Verona Via Fornari n. 30, P.IVA rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa, giusta procure depositata agli atti, dall'avv. Carlo Renzo Dioguardi (C.F.
); numero fax: 045.8026224; indirizzo pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Verona Corso Porta Nuova n. 20.
CONVENUTA APPELLATA –
Oggetto: riforma della sentenza n. 713/2022 pronunciata dal tribunale di Verona, depositata in
Cancelleria in data 14.04.2022 e notificata il 24.05.2022.
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 27.01.2025 e trattenuta in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini di legge, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o della esecuzione della sentenza impugnata, accertare la sussistenza dei censurati motivi e per l'effetto riformare la impugnata sentenza n. 713/2022, in quanto fondata su errati presupposti sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, accogliere le domande dell'appellante e dichiarare:
• PRELIMINARMENTE : La nullità della sentenza per i motivi suesposti in narrativa.
• NEL MERITO : riformare la sentenza impugnata, anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali, e, per le causali innanzi esposte:
1. - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
2.- riconoscere in tutto l'insussistenza di qualsiasi credito e/o titolo della Società CP_1
[... nei confronti della Sig.ra Parte_1
2 3.- riconoscere il credito della opponente nei confronti della Società Parte_1 [...]
per un importo pari ad Euro 8.651,76, oltre interessi legali, e per l'effetto condannare CP_1
la convenuta opposta al pagamento di detta somma;
4. - in subordine, nella denegata ipotesi di conferma in tutto od in parte della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, riconoscere il credito vantato dalla opponente Parte_1
di Euro 8.651,76, oltre interessi legali, in compensazione;
5. - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, iva e c.p.a. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA COSÌ Controparte_3
CONCLUSO:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 713/2022 del Parte_1
Tribunale di VERONA. Confermare la sentenza citata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. , già titolare dell'omonima impresa individuale Val Bronzi di Parte_1
ha proposto appello avverso la Sentenza n. 1724/2022 pubbl. il 04/10/2022 Parte_1
RG n. 8034/2020 con la quale il Tribunale di Verona - pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti de La ha: CP_1 Controparte_1
“1) revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3132/2020, emesso il 14.10.2020 e pubblicato in
15.10.2020 – R.G. 6717/2020 - G.I. Dr.ssa Camilla Fin;
3 2) accertato e dichiarato creditrice nei confronti di già Controparte_1 Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale Val Bronzi di Abbamondi Lucia, della somma di euro 8.820,99;
3) condannato già titolare dell'omonima impresa individuale Val Bronzi di Parte_1
al pagamento a favore di della somma di euro 8.820,99 Parte_1 Controparte_1 oltre alle spese di lite”.
2. La appellante opponeva il decreto ingiuntivo n. 3132/2020 N.R.G. 6717/2020 ottenuto nei suoi confronti dalla n data 14 ottobre 2020 per l'importo Controparte_1 di € 9.248,12 per fatture emesse da quest' ultima nei suoi confronti, chiedendone la revoca e proponendo domanda riconvenzionale asserendo di vantare un credito nei confronti di parte opposta di € 8.651,76.
3. Il Tribunale, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da revocava il decreto ingiuntivo opposto ritenendo che fosse risultato provato il Parte_1 minor credito di € 8.820,99, condannava l'odierna appellante al pagamento di detta somma e rigettava la domanda riconvenzionale ritenendola non provata.
1. La appellante ha impugnato la decisione del Tribunale lamentando:
1) carenza di motivazione ed illogicità della pronuncia, in quanto priva di qualsivoglia motivazione in merito al rigetto dell'opposizione con conseguente nullità della sentenza;
2) erronea accertata sussistenza del credito azionato in via monitoria avendo, il
Giudicante, errato nel ritenere probanti i documenti di trasporto (ddt) depositati dalla opposta ed avendo altresì errato nel riconoscere la compensazione operata dall'opposta;
3) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente in primo grado;
2. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato e, per Parte_1
chiedere la conferma della sentenza impugnata,
3. Con ordinanza in data 13.02/18.07. 2023 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria proposta dalla appellante.
4. La causa è stata trattenuta in decisione, senza ulteriore istruttoria e, a seguito di espressa rinuncia, senza concessione dei termini di legge, sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe, dimesse all'udienza collegiale del giorno 27.01.2025.
4 5. Il primo motivo d'appello è infondato.
6. Innanzitutto va rilevato che se la nullità afferisce, direttamente o in via derivata, alla sentenza, il Legislatore ha previsto espressamente che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.). Tale disposizione enuncia il c.d. principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione
La ratio sottesa a questo principio è quella di garantire la stabilità della decisione, sia essa di merito o di rito.
La statuizione del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione comporta che la parte, la quale ha interesse a far rilevare la nullità della sentenza, ha l'onere di impugnarla con il mezzo specifico previsto dalla legge, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prescritti.
7. Ciò chiarito, il primo giudice, lungi dall'omettere la motivazione della sentenza, ha ritenuto essere stato provato il credito di parte opposta.
8. Il Tribunale, con argomentazione logica e coerente, dopo avere chiarito che nella fattispecie, non è richiesta la prova scritta ad substantiam, ha affermato che risulta provata la consegna della merce indicata nelle fatture azionate, consegna peraltro, non specificamente contestata dalla appellante che si sarebbe limitata, secondo quanto dedotto dal giudice, ad eccepire la carenza di prova circa l'avvenuta consegna della merce. Il primo giudice, inoltre, ha valorizzato la mancata contestazione da parte di della compensazione allegata da Parte_1
nonché la mancata richiesta di pagamento delle somme di cui alle fatture già Controparte_1
oggetto di compensazione.
9. Priva di alcun pregio, pertanto, è la doglianza circa l'omessa motivazione della sentenza che non consentirebbe di percepire le ragioni della decisione.
10. Con il secondo motivo la sig.ra lamenta l'erronea accertata sussistenza del Parte_1
credito azionato in via monitoria avendo, il Giudicante, errato nel ritenere probanti i documenti di trasporto (ddt) depositati dalla opposta ed avendo altresì errato nel riconoscere la compensazione operata dall'opposta;
11. In particolare, secondo parte appellante, i ddt prodotti quale doc. n. 10, sarebbero “mere stampe estratte evidentemente da internet, prive di firma del vettore, nonché di prova alcuna della consegna e/o ritiro da parte della odierna opponente”.
5 12. Esaminando i documenti richiamati, tuttavia, è possibile apprezzare l'esistenza di una firma, presumibilmente del vettore essendo stata apposta sui documenti provenienti da GLS.
13. Secondo la giurisprudenza di legittimità “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talchè da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cassazione civile sez. II,
06/12/2019, n. 31974; Cass. Civ., Sez. Lav., 14/08/2001, n. 11105). Occorrerà dunque, indagare se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c. il primo giudice abbia fondato il proprio convincimento sulla base di ulteriori indizi "gravi precisi e concordanti", tali da dichiarare attendibile tale prova documentale.
14. Ritiene il collegio che la riconducibilità dei documenti di trasporto alle relative fatture
(doc. 10), la redazione dei documenti su carta intestata di BRT e di GLS, la fatturazione dei servizi di trasporto da parte dei vettori alla doc. n.14), oltre alla firma Controparte_1
del vettore sui ddt, siano elementi indiziari sufficienti a ritenere provata la consegna della merce.
15. Appurato che la merce è stata consegnata, al fine di verificare l'effettiva esistenza del credito, nonché l'avvenuto o mancato pagamento dello stesso, occorrerà verificare quali fatture siano state compensate e quali siano rimaste insolute.
16. Dovranno essere, pertanto, esaminati congiuntamente il terzo e quarto motivo di gravame.
17. Il doc. 7 di parte appellata è una lettera con la quale comunica a Controparte_1
a compensazione tra la fattura n.13 del 28.02.2018 (doc. n.
2 - di parte appellante) Parte_1 emessa da quest'ultima per € 6.225,95 con le fatture nn. 1116, 1128, 1153, 1224, 1239, 1349,
1373, 1402, 1426, 1437, tutte del 2017, emesse da per la medesima somma di € CP_1
6.225.95.
18. Tale documento consente di ritenere provato sia il credito di er € 6.225,95, Parte_1 di cui alla fattura n.13/2018, che reca l'importo di € 7.871,82, poi corretto dalla stessa appellante in € 6.225,95 (doc. 5 parte appellata), sia i crediti opposti in compensazione, ad eccezione delle fatture nn. 1426/2017 per € 200,56 e 1437/2017, di € 226,57 già azionate con il ricorso monitorio.
6 19. Il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza perché, successivamente alla email del
15/07/2018 non avrebbe contestato la compensazione né richiesto il pagamento Parte_1
della fattura n. 13 di cui sopra.
20. E' vero che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la appellante ha contestato il ricevimento delle fatture azionate con il ricorso monitorio e, con la prima memoria ex art. 183 cpc ha contestato il doc. 7 affermando di non averlo mai ricevuto, di avere ignorato l'eccepita compensazione, tanto da avere reiteratamente sollecitato l'invio dei conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti (doc. 4 appellante). Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, il credito di cui al ricorso monitorio deve ritenersi provato perché la merce è risultata consegnata e il debitore non ha allegato alcun fatto estintivo.
21. A fronte, però, della riconosciuta compensazione da parte di delle fatture CP_1 nn. 1426/2017 per € 200,56 e 1437/2017, di € 226,57 già azionate con il ricorso monitorio
(doc.7), rispetto all'importo richiesto di € 9.248,12 deve essere accertato il credito del minor importo di € 8.820,99.
22. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta dalla appellante, pur ritenendo che il credito di cui alla fattura n. 13/2017 possa ritenersi accertato, come detto, in quanto eccependone la compensazione con una serie di
contro
-crediti, ha CP_1 riconosciuto che l'importo era dovuto, nel contestare la compensazione non prova Parte_1
di avere pagato il controcredito di cui alle fatture di con la conseguenza che, CP_1 quest'ultima, non può essere condannata al pagamento della somma di cui a detta fattura.
23. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un "prius" logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore
7 acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo"1.
24. Dunque, a fronte della prova del fatto estintivo costituito dalla compensazione, era onere di provare l'inoperatività della dedotta compensazione per avere provveduto al Parte_1
pagamento delle relative fatture.
25. Quanto all'ulteriore somma richiesta di € 779,94 a titolo di provvigioni non pagate, al di là della circostanza, ritenuta dal Tribunale assorbente, “per cui detti affari sono stati conclusi successivamente alla cessazione dell'attività di impresa da parte dell'opponente” e della
“rilevata assenza di prova (sia scritta che orale) circa la regolamentazione dell'accordo relativo alla percentuale di provvigione”, osserva il collegio che è mancata, in ogni caso, la prova dell'effettiva conclusione di ogni singolo affare per il quale viene richiesta la provvigione.
26. In conclusione, l'appello deve essere respinto e conseguentemente l'appellante va condannata al pagamento dei compensi di lite in favore dell'altra parte, liquidate in dispositivo, con riferimento ai valori indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014
(Cass.Civ., nn.17405 e 17406/2012), come aggiornati, dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022.
27. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl.
GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n.
1292/2022 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
8 1. Respinge l'appello proposto da , nei confronti della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Sig.ra e conseguentemente conferma la sentenza n. 713/2022 pronunciata dal CP_2
tribunale di Verona, depositata in Cancelleria in data 14.04.2022 e notificata il 24.05.2022.
2. Condanna a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
i compensi di questo grado di giudizio che liquida, in complessivi € 3.000,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 del 24.12.2012, e che l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 18 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1994, n.2369, ma anche Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1995, 12305; sez. II, 18 dicembre 1999, n.14282; sez. II, 12 febbraio 2000, n.1571;