Ordinanza collegiale 26 maggio 2021
Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/04/2025, n. 7966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7966 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4597 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VI UA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Quanto al ricorso introduttivo :
1. Del D.D.G. n. 6395 del 12.04.2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “ A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche ”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Dell’elenco allegato al decreto di cui al n. 1), nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all’art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
6. di tutti gli altri atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali di correzione degli elaborati e la griglia di valutazione;
Quanto ai motivi aggiunti :
Del decreto prot. n. 1504 del 10.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 per la classe di concorso “ A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche ” per la Regione Veneto, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali l’Amministrazione intimata ha disposto la sua esclusione per il mancato superamento della prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020 per l’insufficienza del punteggio di 51,8, assegnatole per la seguente motivazione: “ La prova è insufficiente e ciò è dovuto al primo e secondo quesito nonché al quesito in lingua nei quali le risposte fornite dal candidato colgono solo in minima parte gli spunti offerti dalle tracce ”.
La ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi di censura:
I. “ Questione di legittimità costituzionale: violazione dell’art. 3 e 97 della costituzione da parte della legge n. 159/2019, che ha previsto la soglia di superamento della prova scritta in 7/10. violazione della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario ”, in quanto la previsione di una soglia minima così rigorosa sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. nonché con la normativa eurounitaria in tema di stabilizzazione del personale docente;
II. “ Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità e dell'art. 15, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e contraddittoria ”, atteso che la griglia di valutazione relativa all’elaborato della ricorrente non sarebbe stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione;
III. “ Illogicità ed incoerenza del giudizio finale attribuito alla ricorrente rispetto alla griglia di valutazione. violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/94 e dell’art. 3 della legge n. 241/91. travisamento dei fatti, illogicità manifesta ”, atteso che, dalla disamina della griglia di correzione, non si comprenderebbe in base a quali criteri sarebbe stata disposta l’insufficienza della ricorrente e, dunque, il suo mancato superamento della prova scritta;
IV. “ Sulle modalità di correzione degli elaborati: violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 sotto il profilo della carenza di motivazione dei contenuti delle schede di valutazione e dei punteggi attribuiti. eccesso di potere, difetto di istruttoria. violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità ”, in quanto il Ministero non ha compiutamente motivato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente, fornendo alla medesima soltanto un giudizio sintetico in relazione al punteggio di 51,8 attribuito.
V. “ Illegittimità del bando di concorso nella parte in cui non prevede l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche. violazione e falsa applicazione di legge: d. lgs. n. 165/01 – l. n. 82 del 07.03.2005. eccesso di potere, discriminazione, irragionevolezza, inadeguatezza, arbitrarietà ”, poiché il Ministero ha consentito l’espletamento di una prova concorsuale pur in assenza della previsione della prova di informatica prevista per legge ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01.
Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.
Integrato il contraddittorio per mezzo di notifica per pubblici proclami previamente autorizzata dal Collegio, con ordinanza n. 3318/2021 è stata respinta l’istanza cautelare proposta per carenza, anzitutto, del requisito del fumus boni iuris .
Con atto di motivi aggiunti notificato il 16.07.2021 e ritualmente depositato, la ricorrente ha esteso l’impugnazione anche al decreto prot. n. 1504 del 10.06.2021 - e il relativo allegato - con il quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso proposto, come integrato dall’atto di motivi aggiunti in epigrafe, è infondato e va, pertanto, respinto.
Come esposto in premessa, la parte ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto nella classe corrispondente, ma non ha superato la prova scritta.
Giova rammentare preliminarmente che l’art. 1, comma 10, della legge n. 159/2019 relativo alle “ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria ”, ha disposto che “ Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016 ”.
Il Bando di concorso impugnato, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all’art. 13 del Bando, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: “ 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. […]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8 ”.
2.1. Ciò posto, con un primo motivo la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della l. n. 159 del 2019 nella parte in cui ha previsto la necessità del superamento della soglia di 7/10 per violazione degli artt. 3 e 97 cost. nonché della normativa eurounitaria in tema di stabilizzazione del personale docente.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, n. 777/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, nn. 2313/2022 e 20694/2024), cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui: « Sul punto, peraltro, la Sezione si è già espressa, tra l’altro, nella recente sentenza n. 1347/2022 in questi termini: “Quanto alla questione della soglia di sbarramento, il collegio ha già esaminato censure sostanzialmente analoghe a quelle proposte da parte ricorrente con diverse sentenze emesse nel corso del 2022 e del 2021, cui si rinvia quali precedenti conformi (cfr. sentenze n. 453/2022, n. 881/2022 e n. 9799/2021).
Al riguardo è stato osservato che la previsione della necessità di raggiungere un punteggio di 7/10 per superare la prova scritta, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di individuare i candidati meritevoli.
L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.
Al riguardo, secondo l’insegnamento giurisprudenziale “Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).
Nel caso di specie, peraltro, come accennato, la previsione in parola è contemplata in una norma di legge, per cui è evidente che la questione sarebbe semmai di natura costituzionale.
6. Per ciò che concerne la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento, deve ritenersi preliminarmente che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, non sia possibile operare una diversa lettura (asseritamente) costituzionalmente orientata della norma che consenta di far rientrare la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale.
Infatti, da un lato, la disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.
Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del Legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio pari ad almeno 56/80 (pari a 7/10), con la conseguenza che, anche nell’ipotesi meramente teorica della sua plausibilità valoriale, non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti ”.
3.5. Vale aggiungere che la Sezione (cfr. sempre sentenza n. 1347/2022) ha già avuto modo di affermare che: “8. Sotto il profilo eurounitario, deve dirsi che non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema afferente alla soglia di sbarramento, e pertanto non può procedersi alla disapplicazione invocata dalla ricorrente, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione al superamento di una prova concorsuale non appaiono contrastare con specifiche disposizione di diritto europeo.
Sul punto (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) occorre altresì osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr. Corte Giust. UE, 17 dicembre 2009, C-586/08, Rubino; sul tema si veda anche Cons. Stato, n. 6868/2018).
Si deve del resto rilevare che la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta o eccessivamente bassa in relazione alla procedura in oggetto.
L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione dei criteri generali per determinare il raggiungimento della citata soglia e, poi, nelle applicazioni concrete con cui si raggiunge la citata soglia.
9. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare in modo generico la soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini renda eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali o eurounitari presi in considerazione.
Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità eurounitaria e costituzionale sollevata, appaiono infatti rispettati i criteri della “selezione blanda” e l’attribuzione di serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato.
Pur considerando il parere approvato il 6 aprile 2020 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, la sentenza della sentenza Corte Costituzionale n. 186/2017, e la giurisprudenza UE, non emergono quindi motivi di illegittimità in relazione alle predette previsioni.
Si aggiunga che il portato della sentenza Mascolo non va intesa senso statico, bensì dinamico. Nel senso che quella in parola può non essere l'unica procedura diretta al superamento del precariato e ad essa possono seguire altre procedure più o meno rigorose o altre misure legislative o amministrative. Assodato che gli atti in esame mirano in maniera seria e consistente all'obiettivo indicato dal diritto UE, non è ammissibile nel caso di specie una valutazione della loro presunta insufficienza.
Infine, vale notare che il concorso in esame non determina di per sé una autorizzazione al rinnovo di contratti di lavoro, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e non esclude la possibilità per il personale precario di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
10. In sintesi ed in definitiva, dunque, le regole di concorso non evidenziano una manifesta irragionevolezza legislativa e/o amministrativa, rimanendo all’interno del margine di apprezzamento riservato al Legislatore e/o alla P.A., certamente opinabile ma non per questo viziato.
Ne consegue il respingimento dei motivi di ricorso II e III» (TAR Lazio n. 2313/2022 cit.).
Dalle considerazioni che precedono discende, in definitiva, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
2.2. Con ulteriore motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che la griglia di valutazione relativa all’elaborato della ricorrente non sarebbe stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione.
Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Rileva anzitutto il Collegio che la doglianza è smentita per tabulas, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente risulta che la griglia di valutazione è stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione in data 1.3.2021.
Nella relazione ministeriale in atti (pag. 3) si osserva altresì che « Solo in prima istanza, per un mero errore materiale del Commissario, è stata inviata in prima istanza alla candidata la griglia di valutazione firmata solo dalla segretaria (Allegato 2). Sulla base della richiesta di accesso agli atti formulata dall'avverso patrocinio per conto della candidata, pervenuta in data 29 aprile 2021 (Allegato 3), è stata inoltrata all’Ufficio di Ambito Territoriale di Belluno la scheda corretta (Allegati 4-5), corrispondente per il resto a quella fatta pervenire in prima istanza alla candidata firmata solo dalla segretaria, come si evince dall’impronta della firma digitale della IG.ra De EL che è la stessa nei due documenti (si può verificare la posizione dell’impronta sullo spazio dedicato alla firma che dimostra chiaramente che trattasi dello stesso documento, successivamente firmato da tutti i componenti della Commissione) e che, pertanto nessun’altra griglia di valutazione esiste per la candidata».
Tanto chiarito in ordine all’infondatezza già in fatto della censura sollevata, appare opportuno rilevare, altresì, che l’eventuale vizio descritto da parte ricorrente è privo di carattere invalidante e non viene evidenziato da parte ricorrente quale incidenza possa tale circostanza aver avuto sull’esito della prova scritta, fermo restando che, ovviamente, eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con il verbale andrebbero contestate mediante lo strumento della querela di falso (cfr., con riferimento ad una controversia riguardante il concorso in oggetto, ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9799/2021).
Al riguardo, peraltro, relativamente alla procedura concorsuale in oggetto, si rende necessario richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 777/2024 che, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ribadito che “ Vanno poi respinte le censure riferite ad affermati vizi formali e procedurali che, anche qualora un’ipotesi sussistenti, non risultano aver concretamente potuto incidere sul regolare svolgimento della prova, alterandone i risultati o pregiudicando i criteri di imparzialità e buon andamento che devono caratterizzarla. 6.4 – Tali considerazioni valgono, in particolare, per le modalità di conservazione degli elaborati, non evidenziando gli appellanti alcuna violazione dei livelli di cautela necessari; per la mancata sottoscrizione di un verbale da parte di un componente della Commissione, in quanto, così come esattamente rilevato dal TAR, la irregolarità, formale, della mancata sottoscrizione del verbale al termine della riunione (o successivamente) non necessariamente coincide con la diversa violazione, sostanziale, delle regole che prescrivono che la precedente correzione sia avvenuta in sede collegiale; nonché per la pubblicazione delle griglie di valutazione della prova scritta solamente in prossimità, ma comunque prima, dell’espletamento delle prove, di modo che, come anche in questo caso esattamente osservato dal TAR, la irregolarità in esame non necessariamente sottende ad una violazione della par condicio dei concorrenti; così come per le censurate irregolarità emerse dai verbali delle operazioni della commissione, che non si dimostra abbiano, alternativamente, pregiudicato la concreta possibilità di vincita del concorso da parte degli appellanti, ovvero irrimediabilmente leso le regole di imparziale svolgimento del concorso ”.
Ne deriva che anche tale motivo di gravame va respinto.
2.3. Parte ricorrente ha contestato l’illogicità e incoerenza del giudizio finale rispetto alla griglia di valutazione, nonché in sostanza il difetto di adeguata motivazione.
Il motivo di ricorso è formulato in modo generico e non analiticamente circostanziato con la puntuale indicazione degli specifici voti contestati.
Occorre premettere che costituisce jus receptum che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729). Ora nel caso di specie, deve senz’altro ritenersi che i criteri siano stati approvati collegialmente prima dell’inizio delle prove e il punteggio risulta essere stato attribuito analiticamente per ogni quesito in relazione ai singoli indicatori e descrittori come riportati nella griglia depositata dalla stessa parte ricorrente.
Quanto alle valutazioni della commissione d’esame effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).
La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato A.P. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d’appello, affermi che “Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato” (così, ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).
Inoltre, deve rilevarsi che le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Consiglio di Stato sez. III, 8 marzo 2023, n. 2418); ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre Tar Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
Nel caso di specie, i criteri appaiono adeguati in relazione alla procedura di riferimento, non arbitrari e descrittivi della situazione esistente. Inoltre la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione.
Peraltro, nella vicenda in scrutinio l’insufficienza del punteggio ottenuto dalla ricorrente, pari a 51,8, è stato assegnato sulla base della seguente motivazione: “ La prova è insufficiente e ciò è dovuto al primo e secondo quesito nonché al quesito in lingua nei quali le risposte fornite dal candidato colgono solo in minima parte gli spunti offerti dalle tracce”.
Del resto, la circostanza che nella griglia di valutazione dell’elaborato della ricorrente sia stato attribuito un punteggio superiore alla sufficienza per alcuni quesiti non è in contrasto con il giudizio complessivo di insufficienza della prova.
Ne discende che l’insufficienza risulta adeguatamente motivata con riferimento alla rilevata incompletezza delle risposte fornite dalla candidata, dovendosi ancora ribadire che, nella misura in cui non sia dimostrata la loro manifesta irragionevolezza e/o la maggiore attendibilità di una diversa ricostruzione, le valutazioni della Commissione non possono essere sindacate in sede di legittimità, perché altrimenti si esonderebbe in un giudizio di merito.
Ne consegue che anche tali motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
2.4. Infine, con l’ultimo motivo di gravame la ricorrente ha chiesto l’annullamento del bando di concorso nella parte in cui non ha previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche.
Al riguardo la costante giurisprudenza di questo TAR (cfr., ex multis , sentenze nn. 20694/2024, 2313/2022, 1347/2022, 453/2022, 13855/2022, 9799/2021), che questo Collegio condivide, ha chiarito che si tratta di doglianza destituita di ogni fondamento.
Con riguardo alla prova informatica, infatti, è stato puntualmente statuito quanto segue: « 2.2. Con ulteriore motivo di ricorso la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del bando di concorso nella parte in cui non ha previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche.
Con orientamento costante e pienamente condivisibile la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che non è necessario all’interno del bando prevedere specifiche prove di informatica al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 37 d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che l’accertamento delle capacità informatiche può essere effettuato dalla commissione in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità.
Ciò premesso la prova di informatica viene generalmente inquadrata e in questo senso è da intendersi la previsione di cui al citato art. 37 (i cui primo e terzo comma sono da leggere in combinato disposto anche al fine di comprendere quali sono le cognizioni necessarie) come prova di idoneità, inidonea quindi a concorrere all’attribuzione del punteggio complessivo in favore del ricorrente, ma solo ai fini dell’esclusione dei soggetti valutati non idonei. Ne discende che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio specifico in relazione alla procedura concorsuale in oggetto dall’eventuale accoglimento del motivo di ricorso dallo stesso formulato.
Permane, almeno in astratto, un interesse diretto alla caducazione della intera procedura.
Sul punto, tuttavia, nel senso del rigetto del motivo di ricorso, oltre alle argomentazioni che precedono, deve osservarsi che il bando di concorso in questione è stato emesso in esecuzione di una puntuale previsione normativa che descrive in modo analitico e tassativo la tipologia di procedura, i posti messi a concorso e, soprattutto, ai fini che interessano le prove da svolgere, non facendo alcun riferimento alla procedura informativa.
Premesso che in relazione al rapporto tra fonti del diritto la legge successiva speciale può senz’altro derogare alla legge precedente generale, introducendo una relazione sottrattiva tra due norme che esclude l’applicabilità della norma derogata all’oggetto da interpretare, nel caso di specie il carattere sostanzialmente esaustivo della procedura descritta dal legislatore con norma primaria deve essere inteso come diretto a introdurre una deroga alle disposizioni precedenti. A tale conclusione, oltre che da un esame del dato letterale e sistematico in considerazione della mancanza di richiami alla disposizione in esame all’interno della normativa primaria, si perviene anche da un esame della intenzione del legislatore posto che l’art. 1 è rubricato “disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria” ed è pertanto diretto a immaginare una procedura snella e agile anche in deroga alle ulteriore prove e procedure previste da altre disposizioni di legge anteriore» (TAR Lazio n. 2313/2022 cit.).
In conclusione, il gravame deve essere respinto.
3. Alla luce di una valutazione globale della controversia si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO