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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.RG. 12169/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francioli Isabella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n. 2;
OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
e dife vino Michele, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Viale IV Novembre n. 6/6;
OPPOSTO
Conclusioni: come da memorie ex art. 171 ter c.p.c.; come all'udienza del 15.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Genova n. 2657/2024, notificato in data 28.11.2024, recante l'importo di euro 15.163,03 e relativo al mancato pagamento delle spese di amministrazione dell'immobile di sua proprietà corrente in Via Vassallo 1/25 Genova. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, di aver spontaneamente versato in favore del precettante la somma di euro 800,00 tramite due bonifici, il primo di euro 300,00 in data 26.11.2024 ed il secondo di euro 500,00 in data 05.12.2024 in ragione della volontà di addivenire ad un accordo bonario con il creditore;
che la morosità maturata derivava dalle problematiche di salute subite unitamente al proprio marito;
che quindi l'instaurazione e la prosecuzione di un procedimento
1 esecutivo nei propri confronti potrebbe essere foriere di gravi danni irreparabili con aggravamento del suo stato di salute. Per tali motivi, concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto e, nel merito, “accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento di € 800,00 in favore del da parte dell'istante e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del CP_1 titolo e del pre fondamento della pretesa creditoria”. Con decreto del 19.12.2024 il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione inaudita altera parte, deducendo la mancanza assoluta di fumus e del dedotto nesso causa instaurazione procedimento esecutivo – problematiche di salute e fissando udienza cautelare di discussione al 21.01.2025 nel sub procedimento N.RG. 12169 – 1/2024. Si costituiva in data 17.01.2025, sia nel sub procedimento cautelare sia nel procedimento di merito il contestando quanto Controparte_2 dedotto da controparte e al Tribunale con il predetto decreto e chiedendo il rigetto della sospensione. Con ordinanza depositata in data 22.01.2025 il Tribunale rigettava la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. Definito il procedimento cautelare, nel giudizio di merito di cui in epigrafe venivano depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con cui le parti davano atto che in sede di assemblea condominiale del 12/02/2025, il Condominio concedeva alla Sig.ra termine sino al 20/03/2025 per saldare il debito e Pt_1 che alla data del 18.03 ntero debito veniva saldato dalla parte opponente. All'udienza del 15.04.2025, esaurita la discussione tra le parti e valutata la non utilità di disporre ulteriore rinvio in ragione della chiarezza e linearità delle questioni, il Tribunale tratteneva direttamente la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e le parti rinunciavano ad un ulteriore rinvio ed alle allegate memorie conclusionali.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre dare anzitutto atto dell'intervenuto pagamento effettuato da parte opponente in favore del procedente, avente ad oggetto il diritto di CP_1 credito portato dall'atto di precetto in questa sede opposto. Tale comportamento è atto a configurare il c.d. fatto estintivo dell'opposizione per intervenuto pagamento/adempimento, tramite il quale viene meno il rapporto credito - debito cristallizzato nel titolo esecutivo giustificativo, a livello eziologico, dell'atto di precetto. Ne consegue che risulta possibile dichiarare la c.d. cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il diritto sostanziale sotteso all'atto di precetto e, per l'effetto, l'interesse processuale delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito. Sotto tale punto di vista, risulta corretto quanto dedotto da parte opposta circa il fatto che diversi sono i piani del pagamento effettuato da parte opponente in forza di apposito accordo stragiudiziale intercorso con la controparte e del pagamento
2 dovuto a seguito dello scrutinio giudiziale di infondatezza dell'opposizione. In questa seconda ipotesi, infatti, l'opposizione poteva configurarsi fondata solo qualora si fosse retta sulla presenza di elementi probatori atti a configurare i fatti negativi/estintivi del credito azionato da controparte che, come tali, ne dimostrano l'inesistenza sul piano sostanziale e sul piano processuale. Così non è nel caso di specie in quanto il pagamento del credito avveniva successivamente al rigetto dell'istanza di sospensiva e tramite un accordo stragiudiziale intercorso con la controparte configurandosi, quindi, quale fatto estintivo dell'obbligazione sopravvenuto al presente giudizio che, come tale, non è idoneo a contrastare l'esistenza sostanziale del diritto di credito nel momento in cui quest'ultimo veniva azionato con l'atto di precetto poi impugnato, essendo sopravvenuto anche all'atto di precetto medesimo. In altri termini, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato con l'atto di precetto sono rimasti dimostrati e di essi non è stata fornita prova contraria: quest'ultima avrebbe dovuto avere ad oggetto l'inesistenza e/o l'estinzione del diritto di credito azionato da controparte in via antecedente al presente giudizio. L'estinzione stragiudiziale del diritto di credito non risulta quindi rilevante ai fini di uno scrutinio positivo afferente la fondatezza dell'opposizione in difetto di ulteriori elementi probatori, dedotti agli atti, tali da contrastare efficacemente ex art. 2697 c.c. quelli costitutivi dedotti da parte opposta. Affermato ciò, occorre rispondere al quesito se con la pronuncia di cessazione della materia del contendere il Tribunale deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite tenendo conto della c.d. soccombenza virtuale. Al riguardo, la risposta è positiva: in presenza della cessazione della materia del contendere, risulta infatti principio di diritto consolidato e persuasivo che le conseguenze proprie di siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, risulta dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risultando di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956) con la conseguenza che il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. Ciò in quanto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto ed in ragione di ciò risulta convincente quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si fonda su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. Civ. n. 23234/2016; Cass. Civ. n. 24714/2022)”.
Risolta tale questione occorre ora procedere alla regolamentazione delle spese di lite. Quest'ultima segue appunto il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto contro del valore della controversia e dell'importanza dell'attività difensiva espletata ai sensi del D.M.
3 55/2014 integrato dal D.M. 147/2022. Non vi è dubbio, in aderenza alle superiori considerazioni e deduzioni, che parte soccombente del presente giudizio sia parte opponente. Individuata la parte tenuta a corrispondere le spese di lite, va osservato che per quanto riguarda la fase di merito occorre prendere come punto di riferimento la tabella n. 2 allegata al suddetto D.M. 147/2022 e lo scaglione di valore della presente controversia in relazione all'importo precettato. Ne consegue che lo scaglione di riferimento risulta essere quello “da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00” avuto riguardo al valore del precetto opposto. In applicazione del potere di modulazione delle spese di lite conferito all'A.G. dall'art. 4 D.M. n. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, si ritiene di decurtare tutte le voci di compenso del 50% in ragione della semplicità delle questioni trattate, non considerando la fase istruttoria – non essendosi essa svolta – ed invece quella decisoria di cui è espressione il presente provvedimento. Deve ovviamente provvedersi anche alla liquidazione delle spese di lite afferenti la fase cautelare di sospensiva, così come disposto dal Tribunale con ordinanza resa nel sub procedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. N.R.G. 12169 - 1/2024. Anche in questo caso, non si terrà conto della voce relativa alla fase istruttoria, non essendosi essa svolta né della fase introduttiva del giudizio, in quanto l'istanza ex art. 624 c.p.c. è contenuta in un unico atto di citazione afferente l'introduzione del giudizio di merito;
inoltre, i fatti costitutivi della domanda cautelare formanti il fumus boni iuris sono i medesimi di quelli riguardanti la causa petendi del merito e, quindi, perfettamente sovrapponibili ad essi: ne risulta che liquidare due volte tale spesa si appaleserebbe come una duplicazione per un medesimo adempimento, in quanto le due causae petendi sono perfettamente sovrapponibili. Diversamente per quanto riguarda la fase di studio e quella decisionale, le quali hanno comportato un'attività preparativa diversa da parte del procuratore legale di parte opponente e due differenti provvedimenti emessi dall'A.G.; pertanto, queste ultime legittimano una liquidazione autonoma di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 12169/2024 proposta da Parte_1 contro , così dispone: Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della pretesa portata dall'atto di precetto in questa sede opposto;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 he si liquidano in euro 1.307,00 per la fase Controparte_1 uro 1.698,50 per la presente fase di merito,
4 quindi per un totale di euro 3.005,50 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.RG. 12169/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francioli Isabella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n. 2;
OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
e dife vino Michele, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Viale IV Novembre n. 6/6;
OPPOSTO
Conclusioni: come da memorie ex art. 171 ter c.p.c.; come all'udienza del 15.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Genova n. 2657/2024, notificato in data 28.11.2024, recante l'importo di euro 15.163,03 e relativo al mancato pagamento delle spese di amministrazione dell'immobile di sua proprietà corrente in Via Vassallo 1/25 Genova. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, di aver spontaneamente versato in favore del precettante la somma di euro 800,00 tramite due bonifici, il primo di euro 300,00 in data 26.11.2024 ed il secondo di euro 500,00 in data 05.12.2024 in ragione della volontà di addivenire ad un accordo bonario con il creditore;
che la morosità maturata derivava dalle problematiche di salute subite unitamente al proprio marito;
che quindi l'instaurazione e la prosecuzione di un procedimento
1 esecutivo nei propri confronti potrebbe essere foriere di gravi danni irreparabili con aggravamento del suo stato di salute. Per tali motivi, concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto e, nel merito, “accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento di € 800,00 in favore del da parte dell'istante e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del CP_1 titolo e del pre fondamento della pretesa creditoria”. Con decreto del 19.12.2024 il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione inaudita altera parte, deducendo la mancanza assoluta di fumus e del dedotto nesso causa instaurazione procedimento esecutivo – problematiche di salute e fissando udienza cautelare di discussione al 21.01.2025 nel sub procedimento N.RG. 12169 – 1/2024. Si costituiva in data 17.01.2025, sia nel sub procedimento cautelare sia nel procedimento di merito il contestando quanto Controparte_2 dedotto da controparte e al Tribunale con il predetto decreto e chiedendo il rigetto della sospensione. Con ordinanza depositata in data 22.01.2025 il Tribunale rigettava la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c. Definito il procedimento cautelare, nel giudizio di merito di cui in epigrafe venivano depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. con cui le parti davano atto che in sede di assemblea condominiale del 12/02/2025, il Condominio concedeva alla Sig.ra termine sino al 20/03/2025 per saldare il debito e Pt_1 che alla data del 18.03 ntero debito veniva saldato dalla parte opponente. All'udienza del 15.04.2025, esaurita la discussione tra le parti e valutata la non utilità di disporre ulteriore rinvio in ragione della chiarezza e linearità delle questioni, il Tribunale tratteneva direttamente la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e le parti rinunciavano ad un ulteriore rinvio ed alle allegate memorie conclusionali.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre dare anzitutto atto dell'intervenuto pagamento effettuato da parte opponente in favore del procedente, avente ad oggetto il diritto di CP_1 credito portato dall'atto di precetto in questa sede opposto. Tale comportamento è atto a configurare il c.d. fatto estintivo dell'opposizione per intervenuto pagamento/adempimento, tramite il quale viene meno il rapporto credito - debito cristallizzato nel titolo esecutivo giustificativo, a livello eziologico, dell'atto di precetto. Ne consegue che risulta possibile dichiarare la c.d. cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il diritto sostanziale sotteso all'atto di precetto e, per l'effetto, l'interesse processuale delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito. Sotto tale punto di vista, risulta corretto quanto dedotto da parte opposta circa il fatto che diversi sono i piani del pagamento effettuato da parte opponente in forza di apposito accordo stragiudiziale intercorso con la controparte e del pagamento
2 dovuto a seguito dello scrutinio giudiziale di infondatezza dell'opposizione. In questa seconda ipotesi, infatti, l'opposizione poteva configurarsi fondata solo qualora si fosse retta sulla presenza di elementi probatori atti a configurare i fatti negativi/estintivi del credito azionato da controparte che, come tali, ne dimostrano l'inesistenza sul piano sostanziale e sul piano processuale. Così non è nel caso di specie in quanto il pagamento del credito avveniva successivamente al rigetto dell'istanza di sospensiva e tramite un accordo stragiudiziale intercorso con la controparte configurandosi, quindi, quale fatto estintivo dell'obbligazione sopravvenuto al presente giudizio che, come tale, non è idoneo a contrastare l'esistenza sostanziale del diritto di credito nel momento in cui quest'ultimo veniva azionato con l'atto di precetto poi impugnato, essendo sopravvenuto anche all'atto di precetto medesimo. In altri termini, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato con l'atto di precetto sono rimasti dimostrati e di essi non è stata fornita prova contraria: quest'ultima avrebbe dovuto avere ad oggetto l'inesistenza e/o l'estinzione del diritto di credito azionato da controparte in via antecedente al presente giudizio. L'estinzione stragiudiziale del diritto di credito non risulta quindi rilevante ai fini di uno scrutinio positivo afferente la fondatezza dell'opposizione in difetto di ulteriori elementi probatori, dedotti agli atti, tali da contrastare efficacemente ex art. 2697 c.c. quelli costitutivi dedotti da parte opposta. Affermato ciò, occorre rispondere al quesito se con la pronuncia di cessazione della materia del contendere il Tribunale deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite tenendo conto della c.d. soccombenza virtuale. Al riguardo, la risposta è positiva: in presenza della cessazione della materia del contendere, risulta infatti principio di diritto consolidato e persuasivo che le conseguenze proprie di siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, risulta dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risultando di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956) con la conseguenza che il Giudice deve anche decidere sulle spese di Giustizia. Ciò in quanto la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto ed in ragione di ciò risulta convincente quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si fonda su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. Civ. n. 23234/2016; Cass. Civ. n. 24714/2022)”.
Risolta tale questione occorre ora procedere alla regolamentazione delle spese di lite. Quest'ultima segue appunto il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto contro del valore della controversia e dell'importanza dell'attività difensiva espletata ai sensi del D.M.
3 55/2014 integrato dal D.M. 147/2022. Non vi è dubbio, in aderenza alle superiori considerazioni e deduzioni, che parte soccombente del presente giudizio sia parte opponente. Individuata la parte tenuta a corrispondere le spese di lite, va osservato che per quanto riguarda la fase di merito occorre prendere come punto di riferimento la tabella n. 2 allegata al suddetto D.M. 147/2022 e lo scaglione di valore della presente controversia in relazione all'importo precettato. Ne consegue che lo scaglione di riferimento risulta essere quello “da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00” avuto riguardo al valore del precetto opposto. In applicazione del potere di modulazione delle spese di lite conferito all'A.G. dall'art. 4 D.M. n. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, si ritiene di decurtare tutte le voci di compenso del 50% in ragione della semplicità delle questioni trattate, non considerando la fase istruttoria – non essendosi essa svolta – ed invece quella decisoria di cui è espressione il presente provvedimento. Deve ovviamente provvedersi anche alla liquidazione delle spese di lite afferenti la fase cautelare di sospensiva, così come disposto dal Tribunale con ordinanza resa nel sub procedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. N.R.G. 12169 - 1/2024. Anche in questo caso, non si terrà conto della voce relativa alla fase istruttoria, non essendosi essa svolta né della fase introduttiva del giudizio, in quanto l'istanza ex art. 624 c.p.c. è contenuta in un unico atto di citazione afferente l'introduzione del giudizio di merito;
inoltre, i fatti costitutivi della domanda cautelare formanti il fumus boni iuris sono i medesimi di quelli riguardanti la causa petendi del merito e, quindi, perfettamente sovrapponibili ad essi: ne risulta che liquidare due volte tale spesa si appaleserebbe come una duplicazione per un medesimo adempimento, in quanto le due causae petendi sono perfettamente sovrapponibili. Diversamente per quanto riguarda la fase di studio e quella decisionale, le quali hanno comportato un'attività preparativa diversa da parte del procuratore legale di parte opponente e due differenti provvedimenti emessi dall'A.G.; pertanto, queste ultime legittimano una liquidazione autonoma di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 12169/2024 proposta da Parte_1 contro , così dispone: Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della pretesa portata dall'atto di precetto in questa sede opposto;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 he si liquidano in euro 1.307,00 per la fase Controparte_1 uro 1.698,50 per la presente fase di merito,
4 quindi per un totale di euro 3.005,50 per compenso professionale oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 16.04.2025
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Dott. Tommaso Sdogati
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