CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
Massime • 1
In materia di rifiuti, il concessionario di un porto turistico, detenendo, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante, è soggetto passivo del tributo relativamente ai ccdd. posti-barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi, in quanto essi non estinguono, ma anzi presuppongono la loro detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/12/2023, n. 33701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33701 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18921/2020 R.G. proposto da: COMUNE DI LAVAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D'AYALA VALVA CO ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BODRITO ANDREA ([...]) e ON OV ([...]) -ricorrente- contro PORTO DI LAVAGNA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI IC ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONGIORNO GALLEGRA TO ([...]), Civile Sent. Sez. 5 Num. 33701 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO IC Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 04/12/2023 2 di 6 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 82/2019 depositata il 21/01/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1. Porto di Lavagna s.p.a., concessionaria del suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante, ha impugnato l’avviso di accertamento cui il Comune di Lavagna ha rideterminato, in misura superiore, la t.a.r.su., relativa all’annualità 2008, per le superfici acquee riconducibili alla concessione, eccependo la decadenza dalla pretesa impositiva, la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità dell’avviso, anche per violazione del principio dell’affidamento, e l’erroneo computo delle superfici tassabili. 2. La sentenza di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la superficie tassabile da mq 88.946,00 a 66.706,00. 3. All’esito dell’appello l’avviso di accertamento è stato annullato, essendo stato provato nel corso del giudizio «come la società contribuente abbia trasferito ai singoli privati che ormeggiano la loro imbarcazione la proprietà superficiaria dei relativi posti barca per tutta la durata della concessione con contratti aventi efficacia reale…. i singoli acquirenti del diritto di superficie sono i soggetti passivi dell’imposta». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lavagna, che ha depositato successiva memoria. 5. Si è costituita con controricorso la società contribuente, che ha depositato successiva memoria. 6. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 novembre 2023. 3 di 6 7. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il Comune ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 62 e 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che nell’individuazione del soggetto passivo del tributo deve tenersi conto della natura demaniale del bene in esame, che non può essere oggetto di rapporti di diritto privato, ma solo di diritto pubblico, per cui i contratti di diritto privato stipulati dalla società contribuente sono inopponibili al Comune, con conseguenze anche sul piano tributario. Il Comune ha, inoltre, evidenziato l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine all’appello incidentale proposto relativamente alla quantificazione della superficie imponibile, in quanto questione assorbita. 2.Il motivo formulato è fondato. 2.1. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, la tassa sui rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Porto di Lavagna s.p.a., quale concessionaria del tratto di suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante, ha una situazione giuridica soggettiva di detenzione relativamente all’intera area oggetto della concessione e, dunque, a tutte le superfici acquee coinvolte, su cui pure è dovuta la tassa sui rifiuti, come chiarito da Cass., Sez. 5, 18/02/2009, n. 3829 (secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce 4 di 6 rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto solido o liquido di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo terrestre o navale utilizzato per fruire di quell'estensione). Né può ritenersi che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree, a prescindere dagli effetti reali o obbligatori e dall’opponibilità o meno al soggetto pubblico concedente, comporti la l’estinzione di tale detenzione, posto che la possibilità, da parte del concessionario, di consentire a terzi l’utilizzazione dell’area oggetto di concessione si fonda proprio sul provvedimento pubblico di concessione e deriva, pertanto, proprio dalla situazione giuridica attiva (di detenzione) che tale provvedimento costituisce. In altre parole, il contratto stipulato con il terzo ed avente ad oggetto il posto barca, a prescindere dal suo contenuto, dalla sua struttura e dai suoi effetti, può comportare la costituzione di una situazione di sub-detenzione a favore del terzo: situazione che non esclude ed anzi presuppone la detenzione del concessionario. Quest’ultimo resta, pertanto, soggetto passivo del tributo in esame. Tale conclusione prescinde, dunque, dall’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, che si riferisce alla multiproprietà ed ai centri commerciali integrati e non già al concessionario di un bene pubblico e comporta non la legittimazione passiva, ma piuttosto la responsabilità solidale per il tributo che grava su altro soggetto. Questa Corte ha, peraltro, già affermato in passato che, ai fini dell'obbligo di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la sola stipulazione - da parte del soggetto titolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turistico per l'espletamento dei servizi connessi all'uso dei posti barca - del contratto di «ormeggio» con il diportista (anche qualora, per le concrete pattuizioni intervenute, sia equiparabile ad un contratto di locazione e non di mero deposito) non è idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte 5 di 6 ed a trasferire in capo a questa l'obbligo tributario, risolvendosi tale contratto nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi, senza sottrarre quello spazio alla detenzione del concedente (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2009, n. 3829; più recentemente Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 3798, secondo cui, in tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e che detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico). Invero, il caso in esame presenta una peculiarità, connessa alla circostanza che il concessionario ha trasferito a terzi il diritto di superficie di alcuni posti barca per tutta la durata temporale della concessione, secondo quanto accertato dal giudice di merito. Non compete a questa Corte indagare sulla possibilità di configurare un vero e proprio diritto di superficie, consistente nel diritto di erigere e di mantenere una costruzione sul suolo altrui, sullo specchio acqueo e sulle strutture corrispondenti al posto barca. Tuttavia, come già evidenziato, il contratto con cui il concessionario attribuisca ad un terzo il diritto di utilizzare il bene oggetto della concessione pubblica, a prescindere dalla sua natura, dalla sua struttura e dai suoi effetti ed a prescindere dalla natura del diritto attribuito al terzo, non vale ad estinguere la detenzione del concessionario relativamente all’area oggetto di concessione. A conferma di ciò la circostanza che la posizione del terzo cd. 6 di 6 acquirente resta, comunque, condizionata dalla concessione amministrativa, in forza della quale il concessionario ha potuto disporre del bene demaniale. Il motivo in esame deve, dunque, essere accolto, affermandosi il seguente principio di diritto: «In materia di rifiuti, il concessionario di un porto turistico detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante, ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo relativamente ai cd. posti-barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi, in quanto tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono la sua detenzione». 3.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio deve essere rinviato per la decisione delle questioni assorbite alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre