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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2819/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANTONI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. DOTTI ROBERTO
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI CONGIUNTE rese all'udienza del 23.5.2025
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- ordinare al Comune di Sirtori (LC) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio
- compensare tra le parti le spese del presente procedimento
- omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. le parti danno atto che la madre, unitamente al minore, si è trasferita in BA, via Lecco 20, dove il minore manterrà la residenza anagrafica;
3. il figlio minore viene affidato in via super-esclusiva alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
4. il padre continuerà a vedere il figlio secondo le modalità e i calendari indicati dal e dai Controparte_2
Servizi Sociali di Merate e con un progressivo e graduale ampliamento degli incontri e fino al momento in cui il Giudice - su segnalazione dei predetti Servizi - riterrà di procedere secondo diverse modalità nell'interesse del minore
5. il padre contribuirà nel mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese - tenuto conto che la madre esercita attività lavorativa continuativa ed adeguatamente remunerata e che vive in un immobile di proprietà della propria famiglia, concessole in comodato - la somma di 350,00 euro che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026)
6. la signora percepirà direttamente gli assegni familiari e l'assegno unico, qualora in possesso dei Pt_1 requisiti necessari
7. saranno a carico delle parti in uguale misura (50% ciascuno), le spese straordinarie per il figlio così come previste dal “Protocollo di indicazione delle spese extra 1 assegno di mantenimento per i figli minori” redatto dal Tribunale di Como il 24.5.18.
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
9. le parti si impegnano a sottoscrivere ogni atto o dichiarazione necessari per l'espatrio del figlio minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , sposato a Sirtori in data 11 giugno Controparte_1
2019, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, (nato in data [...]), con Persona_1 collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni pagina 2 di 10 nelle modalità ritenute opportune, di porre a carico del padre € 600 mensili quale contributo al Parte_2 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale in proprio favore dell'assegno unico, nonché di porre a carico del marito ulteriori € 300 mensili, a titolo di contributo al proprio mantenimento. Ha in particolare rappresentato di avere sporto denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, in data 14.4.2022, cui è seguita l'apertura presso il Tribunale di Como del procedimento penale N. 719/2022 R.G.N.R.
Con memoria difensiva depositata in data 9 gennaio 2023, si è costituito in giudizio , Controparte_1 rappresentando di trovarsi agli arresti domiciliari e di avere intrapreso un percorso al SERD e dichiarando di avere intenzione di adoperarsi per non far cessare il proprio matrimonio con sua moglie nell'interesse Parte_1 anche del piccolo e che, in tal senso, si impegnerà nel proprio recupero personale, Persona_1 per la sola ipotesi in cui la stessa ricorrente dovesse insistere nelle proprie richieste: si rimette alle decisioni che il Tribunale adotterà nell'interesse del figlio e, in tal senso, aderisce fin d'ora alla Persona_1 domanda di assegnazione della casa coniugale nonché di affidamento del figlio alla moglie e fa presente che, al momento, non può in alcun modo provvedere a favore di ma che si impegna a cercare Persona_1 un lavoro e a contribuire nel suo momento appena ne avrà la disponibilità economica anche se prende atto, ed apprezza, che per ora vi sia il contributo da parte dei genitori. (cfr. memoria in atti).
All'udienza del 25 gennaio 2023, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno, tra l'altro, riferito che in data 13.9.2022, è stato emesso decreto definitivo dal Tribunale per i Minorenni di Milano con cui
è stato affidato all'Ente- Comune di Merone, con limitazione della responsabilità genitoriale per le Per_1 decisioni in materia di educazione, salute, collocamento e con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi perché, lo mantengano collocato presso la madre con ogni opportuno sostegno, regolamentino i rapporti padre-figlio, esclusivamente con modalità osservate e protette, dopo la scarcerazione con presa incarico della madre e del padre da parte del SERD, con indagine psicosociale e psicodiagnostica- e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha così provveduto:
1) PRENDE ATTO dei recenti provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a tutela del nucleo familiare e del minore, con decreto del 13.9.2022;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dia corso a tutti gli incarichi già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con provvedimento del 13.9.2022, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ovvero a supporto dei genitori, facendo pervenire a Questa A.G. una compita relazione di indagine in ordine a quanto richiesto con l'indicato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, entro e non oltre il 3.6.2023
(così che anche i difensori possano prenderne atto nell'ambito delle trattative), segnalando in ogni caso immediatamente a Questa ituazioni di pregiudizio per il minore che richiedano un immediato intervento del Pt_3
Tribunale;
pagina 3 di 10 3) RINVIA all'udienza del 3.7.2023 ore 10.30, sempre in fase presidenziale, con la comparizione dei coniugi, al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti.
Nelle more del giudizio, in data 25 gennaio 2023, il signor è stato condannato dal Tribunale di Per_1
Como, con sentenza di patteggiamento, alla pena di anni 3 di reclusione, per i reati previsti e puniti dagli artt. 572
c.p. e 629 c.p. commessi ai danni della moglie, anche alla presenza del figlio minore e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oltre che 387bis. c.p., per aver violato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.
Alla successiva udienza del 3 luglio 2023, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore rimarrà provvisoriamente affidato all'Ente-Comune di Merone, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. i Servizi Sociali continueranno a regolamentare le frequentazioni padre-figlio;
4. assegnazione della casa coniugale alla madre;
5. il padre continuerà a versare, con l'aiuto dei genitori, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 600, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2028.
Il Presidente delegato ha pertanto così provveduto:
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) CONFERMA l'affido all'Ente territorialmente competente -Comune di Merone del minore (nato Persona_1 il 25.4.2021), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in collaborazione con Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST del
Comune di Sirtori (domicilio paterno), di:
- mantenere collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Persona_1
- completare l'approfondimento psicosociale e psiucodiagnostico già analiticamente delegato dal Tribunale per i
Minorenni di Milano con decreto del 9-13.9.2022 sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione del minore con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambi, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre ed il figlio, fornendo tutti gli elementi utili, all'esito degli interventi che verranno avviati per poter verificare la rispondenza all'interesse dei minori dell'assetto disposto in conformità dell'accordo delle parti o se occorra apportare delle modifiche (con un affido monogenitoriale, come chiesto dalla madre o condiviso), con i suggerimenti e le indicazioni del caso;
- regolamentare la frequentazione padre-figlio, con modalità osservate e protette, dando corso ad un progressivo
e graduale ampliamento/liberalizzazione degli incontri (con elaborazione di un calendario), solo ove sussistano pagina 4 di 10 le condizioni, in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di psicoterapia individuale, in particolare per la signora (come suggerito nella relazione pervenuta il 31.5.2023) di supporto alla genitorialità Pt_1 per entrambi i genitori, per far lor assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e maturo, aiutandoli ad implementare e consolidare le risorse genitoriali e con prosecuzione della presa in carico del signor
presso il SERD;
Per_1
- trasmettere una compiuta relazione di in ordine a quanto richiesto entro il 31.1.2024, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del
Tribunale;
4) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in udienza e sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) RINVIA all'udienza presidenziale in prosecuzione del 7.2.2024 ore 12.30 al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti, all'esito dei percorsi avviati;
6) DISPONE che le parti depositino, almeno 10 giorni prima dell'udienza, la documentazione economica aggiornata richiesta nel decreto di fissazione udienza del 29.7.2022.
Rinviato il procedimento, all'udienza del 14 novembre 2024, sentite nuovamente le parti, il Presidente delegato ha preso atto dell'accordo raggiunto fra le parti alla precedente udienza e ha disposto la prosecuzione di tutti gli incarichi delegati ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario (in particolare, nella regolamentazione degli incontri padre-figlio in modalità assistita - con facoltà di futuri graduali ampliamento e liberalizzazione -, nel mantenimento della presa in carico al SERT del padre, nell'attivazione di un percorso psicologico per la madre, nel fornire un supporto alla genitorialità per entrambi). Ha nominato Giudice istruttore la dott.ssa Manenti e fissato udienza di comparizione e trattazione (nonché per la precisazione congiunta delle conclusioni).
Acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'udienza del 23 maggio 2025, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali incaricati, consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo e delle pagina 5 di 10 risultanze acquisite.
La documentazione in atti consente poi di valutare la conformità all'interesse del figlio minore dell'accordo raggiunto, anche sotto il profilo economico.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto,
i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la previsione dell'affido super-esclusivo del figlio alla madre (in luogo dell'Affido all'Ente), con collocamento presso la madre stessa e con incarico ai competenti Servizi Sociali di regolamentare le frequentazioni padre-figlio- può trovare accoglimento, nell'ambito della prosecuzione di un'attenta presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi, in quanto conforme all'interesse del minore, come emerso dalle indagini delegate.
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti:
- quanto al padre, dalla chiusura del procedimento penale, ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della moglie e della sua famiglia. Ha terminato di scontare la pena e concluso positivamente il percorso al SERD (cfr. relazione del 15.4.2025 dell' dalla quale risulta che CP_3 gli esami delle urine e del capello, svoti nel corso del 2024, sono sempre risultati tutti negativi alla ricerca di tutte le sostanze e dell'alcool). Sarà importante vedere come si ingaggerà in un proprio nuovo progetto di vita. …Per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto padre-figlio, il Servizio ritiene di mantenere gli incontri a cadenza quindicinale, con modalità assistita a sostegno della relazione, presso lo spazio Incontro Il Ponte di Arosio, verificando possibili future graduali aperture in base all'evoluzione della situazione. (cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio
2025 e anche relazione degli incontri protetti del 9.5.2025 allegata, dalla quale risulta un legame di reciproco affetto tra padre e figlio ma anche difficoltà del padre nel dialogare con il figlio e cercare di essere partecipe alla sua vita quotidiana). Dalla valutazione psicodiagnostica, è emerso che il paziente è nell'attualità in buon compenso psicofisico, risulta continuativamente astinente… e ha manifestato un atteggiamento di critica, accompagnato da colpa e vergogna, verso le proprie condotte. La lunga storia di utilizzo e dipendenza …lo identifica tuttavia come paziente fragile e a rischio di ricadute. …appare opportuno che il paziente …venga accompagnato dai servizi competenti all'esercizio di una genitorialità più consapevole (cfr. valutazione del 30.5.2023); pagina 6 di 10 - quanto alla madre, una favorevole evoluzione dal punto di vista emotivo-affettivo. I passaggi importanti
compiuti rispetto ad una sua autonomia, confermano una maggiore tenuta della signora come pure una sua maggiore consapevolezza rispetto ad un proprio progetto di vita familiare come madre single.
…continua ad essere collaborante e partecipativa nella gestione dei rapporti di con il padre… Per_1 per quanto riguarda il suo ruolo materno, la signora si rivela sempre presente e attenta ai bisogni Pt_1 del bambino, con il quale si rileva una sintonizzazione emotiva. È infatti in grado di riconoscere in modo empatico le fatiche del figlio e di sostenerlo, accogliendo anche spunti e stimoli offerti da altri interlocutori. In merito al sostegno psicologico, da tempo sollecitato dagli operatori, la signora ha comunicato di aver avviato da qualche mese un percorso con la dottoressa a livello Persona_2 privato. Anche la terapeuta, sentita dagli operatori, conferma il favorevole ingaggio nell'avvio del percorso che si sta svolgendo regolarmente a cadenza quindicinale. Si conferma come la signora Pt_1 abbia trovato un suo equilibrio stabile e prevedibile nella sua quotidianità e in quella di . (cfr. Per_1 relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025). Anche il monitoraggio tossicologico ha avuto esito negativo, con conseguente chiusura della presa in carico (cfr. relazione del 2.5.2023);
- quanto a è un bel bambino socievole sorridente, disponibile alla relazione ad interagire Persona_1 dopo un'iniziale diffidenza. Pare adeguato nelle tappe di sviluppo psicomotorio. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025).
I Servizi Sociali hanno dunque concluso, confermando l'attuale collocamento del bambino con la mamma che appare essere figura adeguata nel prendersi cura degli accudimenti quotidiani del figlio e nell'intraprendere le scelte nel suo interesse, oltre che nel sostenerlo anche nell'accesso alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025).
Date le criticità emerse e la necessità di monitorare e sostenere la relazione padre-figlio ed al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve quindi essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore del minore e dei genitori, con espressa delega alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per il minore, come in dispositivo meglio precisato.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, per come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del minore e può dunque essere recepito. pagina 7 di 10 Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Spese di lite
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura necessaria del procedimento per quanto concerne lo status e dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa o respinta, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in data 11 giugno 2019 in Sirtori (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del
[...]
Comune di Sirtori -atto n. 3, p. I, anno 2019);
2. , anche su accordo delle parti, il figlio minore (nato il [...]) in via super- Pt_4 Persona_3 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST Del Comune di BA (residenza materna) in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Sirtori (domicilio paterno), mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- regolamentare le frequentazioni padre-figlio, avviando tutti gli interventi opportuni per sostenere la relazione, inizialmente con modalità osservate e protette, in Spazio Neutro, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse del minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica del minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari e di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
pagina 8 di 10 - avviare/proseguire, acquisita la disponibilità dei genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia Persona_3 individuale per i genitori, per elaborare i propri nuclei problematici, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE, anche su accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio mediante versamento a , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pagina 9 di 10 pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'assegno unico/assegni familiari per il figlio continuino ad essere interamente percepiti dalla signora;
Pt_1
7. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti, soprariportati, da intendersi qui trascritti;
8. SPESE DI LITE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sirtori perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Merone e del Controparte_4
Così deciso, in Como, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANTONI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. DOTTI ROBERTO
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI CONGIUNTE rese all'udienza del 23.5.2025
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- ordinare al Comune di Sirtori (LC) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio
- compensare tra le parti le spese del presente procedimento
- omologare la separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. le parti danno atto che la madre, unitamente al minore, si è trasferita in BA, via Lecco 20, dove il minore manterrà la residenza anagrafica;
3. il figlio minore viene affidato in via super-esclusiva alla madre, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
4. il padre continuerà a vedere il figlio secondo le modalità e i calendari indicati dal e dai Controparte_2
Servizi Sociali di Merate e con un progressivo e graduale ampliamento degli incontri e fino al momento in cui il Giudice - su segnalazione dei predetti Servizi - riterrà di procedere secondo diverse modalità nell'interesse del minore
5. il padre contribuirà nel mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese - tenuto conto che la madre esercita attività lavorativa continuativa ed adeguatamente remunerata e che vive in un immobile di proprietà della propria famiglia, concessole in comodato - la somma di 350,00 euro che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026)
6. la signora percepirà direttamente gli assegni familiari e l'assegno unico, qualora in possesso dei Pt_1 requisiti necessari
7. saranno a carico delle parti in uguale misura (50% ciascuno), le spese straordinarie per il figlio così come previste dal “Protocollo di indicazione delle spese extra 1 assegno di mantenimento per i figli minori” redatto dal Tribunale di Como il 24.5.18.
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro.
9. le parti si impegnano a sottoscrivere ogni atto o dichiarazione necessari per l'espatrio del figlio minore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , sposato a Sirtori in data 11 giugno Controparte_1
2019, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, (nato in data [...]), con Persona_1 collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni pagina 2 di 10 nelle modalità ritenute opportune, di porre a carico del padre € 600 mensili quale contributo al Parte_2 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale in proprio favore dell'assegno unico, nonché di porre a carico del marito ulteriori € 300 mensili, a titolo di contributo al proprio mantenimento. Ha in particolare rappresentato di avere sporto denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, in data 14.4.2022, cui è seguita l'apertura presso il Tribunale di Como del procedimento penale N. 719/2022 R.G.N.R.
Con memoria difensiva depositata in data 9 gennaio 2023, si è costituito in giudizio , Controparte_1 rappresentando di trovarsi agli arresti domiciliari e di avere intrapreso un percorso al SERD e dichiarando di avere intenzione di adoperarsi per non far cessare il proprio matrimonio con sua moglie nell'interesse Parte_1 anche del piccolo e che, in tal senso, si impegnerà nel proprio recupero personale, Persona_1 per la sola ipotesi in cui la stessa ricorrente dovesse insistere nelle proprie richieste: si rimette alle decisioni che il Tribunale adotterà nell'interesse del figlio e, in tal senso, aderisce fin d'ora alla Persona_1 domanda di assegnazione della casa coniugale nonché di affidamento del figlio alla moglie e fa presente che, al momento, non può in alcun modo provvedere a favore di ma che si impegna a cercare Persona_1 un lavoro e a contribuire nel suo momento appena ne avrà la disponibilità economica anche se prende atto, ed apprezza, che per ora vi sia il contributo da parte dei genitori. (cfr. memoria in atti).
All'udienza del 25 gennaio 2023, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno, tra l'altro, riferito che in data 13.9.2022, è stato emesso decreto definitivo dal Tribunale per i Minorenni di Milano con cui
è stato affidato all'Ente- Comune di Merone, con limitazione della responsabilità genitoriale per le Per_1 decisioni in materia di educazione, salute, collocamento e con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi perché, lo mantengano collocato presso la madre con ogni opportuno sostegno, regolamentino i rapporti padre-figlio, esclusivamente con modalità osservate e protette, dopo la scarcerazione con presa incarico della madre e del padre da parte del SERD, con indagine psicosociale e psicodiagnostica- e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha così provveduto:
1) PRENDE ATTO dei recenti provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a tutela del nucleo familiare e del minore, con decreto del 13.9.2022;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dia corso a tutti gli incarichi già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano con provvedimento del 13.9.2022, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ovvero a supporto dei genitori, facendo pervenire a Questa A.G. una compita relazione di indagine in ordine a quanto richiesto con l'indicato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, entro e non oltre il 3.6.2023
(così che anche i difensori possano prenderne atto nell'ambito delle trattative), segnalando in ogni caso immediatamente a Questa ituazioni di pregiudizio per il minore che richiedano un immediato intervento del Pt_3
Tribunale;
pagina 3 di 10 3) RINVIA all'udienza del 3.7.2023 ore 10.30, sempre in fase presidenziale, con la comparizione dei coniugi, al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti.
Nelle more del giudizio, in data 25 gennaio 2023, il signor è stato condannato dal Tribunale di Per_1
Como, con sentenza di patteggiamento, alla pena di anni 3 di reclusione, per i reati previsti e puniti dagli artt. 572
c.p. e 629 c.p. commessi ai danni della moglie, anche alla presenza del figlio minore e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oltre che 387bis. c.p., per aver violato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.
Alla successiva udienza del 3 luglio 2023, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore rimarrà provvisoriamente affidato all'Ente-Comune di Merone, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. i Servizi Sociali continueranno a regolamentare le frequentazioni padre-figlio;
4. assegnazione della casa coniugale alla madre;
5. il padre continuerà a versare, con l'aiuto dei genitori, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 600, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2028.
Il Presidente delegato ha pertanto così provveduto:
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) CONFERMA l'affido all'Ente territorialmente competente -Comune di Merone del minore (nato Persona_1 il 25.4.2021), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore, disponendo che tali decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in collaborazione con Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST del
Comune di Sirtori (domicilio paterno), di:
- mantenere collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Persona_1
- completare l'approfondimento psicosociale e psiucodiagnostico già analiticamente delegato dal Tribunale per i
Minorenni di Milano con decreto del 9-13.9.2022 sulla situazione del nucleo familiare, sulle qualità della relazione del minore con ciascun genitore, sulle effettive capacità genitoriali di entrambi, sulla loro capacità di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, sui tempi più idonei di frequentazione tra il padre ed il figlio, fornendo tutti gli elementi utili, all'esito degli interventi che verranno avviati per poter verificare la rispondenza all'interesse dei minori dell'assetto disposto in conformità dell'accordo delle parti o se occorra apportare delle modifiche (con un affido monogenitoriale, come chiesto dalla madre o condiviso), con i suggerimenti e le indicazioni del caso;
- regolamentare la frequentazione padre-figlio, con modalità osservate e protette, dando corso ad un progressivo
e graduale ampliamento/liberalizzazione degli incontri (con elaborazione di un calendario), solo ove sussistano pagina 4 di 10 le condizioni, in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
- avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di psicoterapia individuale, in particolare per la signora (come suggerito nella relazione pervenuta il 31.5.2023) di supporto alla genitorialità Pt_1 per entrambi i genitori, per far lor assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e maturo, aiutandoli ad implementare e consolidare le risorse genitoriali e con prosecuzione della presa in carico del signor
presso il SERD;
Per_1
- trasmettere una compiuta relazione di in ordine a quanto richiesto entro il 31.1.2024, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del
Tribunale;
4) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti in udienza e sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) RINVIA all'udienza presidenziale in prosecuzione del 7.2.2024 ore 12.30 al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti, all'esito dei percorsi avviati;
6) DISPONE che le parti depositino, almeno 10 giorni prima dell'udienza, la documentazione economica aggiornata richiesta nel decreto di fissazione udienza del 29.7.2022.
Rinviato il procedimento, all'udienza del 14 novembre 2024, sentite nuovamente le parti, il Presidente delegato ha preso atto dell'accordo raggiunto fra le parti alla precedente udienza e ha disposto la prosecuzione di tutti gli incarichi delegati ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario (in particolare, nella regolamentazione degli incontri padre-figlio in modalità assistita - con facoltà di futuri graduali ampliamento e liberalizzazione -, nel mantenimento della presa in carico al SERT del padre, nell'attivazione di un percorso psicologico per la madre, nel fornire un supporto alla genitorialità per entrambi). Ha nominato Giudice istruttore la dott.ssa Manenti e fissato udienza di comparizione e trattazione (nonché per la precisazione congiunta delle conclusioni).
Acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, all'udienza del 23 maggio 2025, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali incaricati, consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo e delle pagina 5 di 10 risultanze acquisite.
La documentazione in atti consente poi di valutare la conformità all'interesse del figlio minore dell'accordo raggiunto, anche sotto il profilo economico.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto,
i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la previsione dell'affido super-esclusivo del figlio alla madre (in luogo dell'Affido all'Ente), con collocamento presso la madre stessa e con incarico ai competenti Servizi Sociali di regolamentare le frequentazioni padre-figlio- può trovare accoglimento, nell'ambito della prosecuzione di un'attenta presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi, in quanto conforme all'interesse del minore, come emerso dalle indagini delegate.
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti:
- quanto al padre, dalla chiusura del procedimento penale, ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della moglie e della sua famiglia. Ha terminato di scontare la pena e concluso positivamente il percorso al SERD (cfr. relazione del 15.4.2025 dell' dalla quale risulta che CP_3 gli esami delle urine e del capello, svoti nel corso del 2024, sono sempre risultati tutti negativi alla ricerca di tutte le sostanze e dell'alcool). Sarà importante vedere come si ingaggerà in un proprio nuovo progetto di vita. …Per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto padre-figlio, il Servizio ritiene di mantenere gli incontri a cadenza quindicinale, con modalità assistita a sostegno della relazione, presso lo spazio Incontro Il Ponte di Arosio, verificando possibili future graduali aperture in base all'evoluzione della situazione. (cfr. relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio
2025 e anche relazione degli incontri protetti del 9.5.2025 allegata, dalla quale risulta un legame di reciproco affetto tra padre e figlio ma anche difficoltà del padre nel dialogare con il figlio e cercare di essere partecipe alla sua vita quotidiana). Dalla valutazione psicodiagnostica, è emerso che il paziente è nell'attualità in buon compenso psicofisico, risulta continuativamente astinente… e ha manifestato un atteggiamento di critica, accompagnato da colpa e vergogna, verso le proprie condotte. La lunga storia di utilizzo e dipendenza …lo identifica tuttavia come paziente fragile e a rischio di ricadute. …appare opportuno che il paziente …venga accompagnato dai servizi competenti all'esercizio di una genitorialità più consapevole (cfr. valutazione del 30.5.2023); pagina 6 di 10 - quanto alla madre, una favorevole evoluzione dal punto di vista emotivo-affettivo. I passaggi importanti
compiuti rispetto ad una sua autonomia, confermano una maggiore tenuta della signora come pure una sua maggiore consapevolezza rispetto ad un proprio progetto di vita familiare come madre single.
…continua ad essere collaborante e partecipativa nella gestione dei rapporti di con il padre… Per_1 per quanto riguarda il suo ruolo materno, la signora si rivela sempre presente e attenta ai bisogni Pt_1 del bambino, con il quale si rileva una sintonizzazione emotiva. È infatti in grado di riconoscere in modo empatico le fatiche del figlio e di sostenerlo, accogliendo anche spunti e stimoli offerti da altri interlocutori. In merito al sostegno psicologico, da tempo sollecitato dagli operatori, la signora ha comunicato di aver avviato da qualche mese un percorso con la dottoressa a livello Persona_2 privato. Anche la terapeuta, sentita dagli operatori, conferma il favorevole ingaggio nell'avvio del percorso che si sta svolgendo regolarmente a cadenza quindicinale. Si conferma come la signora Pt_1 abbia trovato un suo equilibrio stabile e prevedibile nella sua quotidianità e in quella di . (cfr. Per_1 relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025). Anche il monitoraggio tossicologico ha avuto esito negativo, con conseguente chiusura della presa in carico (cfr. relazione del 2.5.2023);
- quanto a è un bel bambino socievole sorridente, disponibile alla relazione ad interagire Persona_1 dopo un'iniziale diffidenza. Pare adeguato nelle tappe di sviluppo psicomotorio. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025).
I Servizi Sociali hanno dunque concluso, confermando l'attuale collocamento del bambino con la mamma che appare essere figura adeguata nel prendersi cura degli accudimenti quotidiani del figlio e nell'intraprendere le scelte nel suo interesse, oltre che nel sostenerlo anche nell'accesso alla figura paterna (cfr. relazione dei Servizi
Sociali dell'Ente affidatario-Comune di Merone del 12 maggio 2025).
Date le criticità emerse e la necessità di monitorare e sostenere la relazione padre-figlio ed al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve quindi essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione del minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore del minore e dei genitori, con espressa delega alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per il minore, come in dispositivo meglio precisato.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, per come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del minore e può dunque essere recepito. pagina 7 di 10 Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Spese di lite
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura necessaria del procedimento per quanto concerne lo status e dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa o respinta, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in data 11 giugno 2019 in Sirtori (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del
[...]
Comune di Sirtori -atto n. 3, p. I, anno 2019);
2. , anche su accordo delle parti, il figlio minore (nato il [...]) in via super- Pt_4 Persona_3 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva, ex art. 337 quater comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST Del Comune di BA (residenza materna) in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Sirtori (domicilio paterno), mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a:
- regolamentare le frequentazioni padre-figlio, avviando tutti gli interventi opportuni per sostenere la relazione, inizialmente con modalità osservate e protette, in Spazio Neutro, con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione (e con elaborazione di un calendario) e con facoltà di sospensione ove pregiudizievoli, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse del minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati e della situazione psicofisica del minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo, anche domiciliari e di supporto psicologico per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
pagina 8 di 10 - avviare/proseguire, acquisita la disponibilità dei genitori, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere del figlio e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia Persona_3 individuale per i genitori, per elaborare i propri nuclei problematici, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse del minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE, anche su accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio mediante versamento a , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pagina 9 di 10 pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'assegno unico/assegni familiari per il figlio continuino ad essere interamente percepiti dalla signora;
Pt_1
7. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi tra le parti, soprariportati, da intendersi qui trascritti;
8. SPESE DI LITE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sirtori perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Merone e del Controparte_4
Così deciso, in Como, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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